Sentenza 8 febbraio 2017
Massime • 1
È legittima l'istanza al giudice dell'esecuzione da parte del difensore, cui sia stato conferito mandato per compiere attività investigativa preventiva, di autorizzazione al prelievo di campioni da indumenti in giudiziale sequestro, finalizzata alla richiesta di revisione, a nulla rilevando l'eventuale irripetibilità dell'atto di indagine tecnica da compiere sui campioni medesimi, la cui utilizzabilità e rilevanza ai fini del giudizio è demandata al giudice della revisione.
Commentario • 1
- 1. La nomina fiduciaria nel giudizio penaleAccesso limitatoSaverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2017, n. 13623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13623 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2017 |
Testo completo
1 362 3- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - -Consigliere - N. 468/2017- ADET TONI NOVIK Dott. - Presidente - SENTENZA ANGELA TARDIO Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 7911/2016 MONICA BONI Dott. - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG AM N. IL 28/05/1975 avverso l'ordinanza n. 8/2015 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE, del 10/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
C spale he lette/sentite le conclusioni del PG Dott. is Graticelli i tenis dell Cordless i Евалиси ниго рес ordincente ilerins per jucts Udit i difensor Avv.; FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2015 la Corte di assise di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza con la quale GI ST, definitivamente condannato alla pena di trenta anni di reclusione perché giudicato colpevole dell'omicidio di YC YU (sentenza del 30.6.2011 della corte di secondo grado, divenuta irrevocabile il 18.4.2012), aveva chiesto, ai sensi dell'art. 391 nonies c.p.p., l'autorizzazione al prelievo di campioni su indumenti sequestrati a tale Bodnarchuk Serghej, primo indagato nel procedimento come innanzi definito.
2. A sostegno della decisione il giudice dell'esecuzione riteneva preclusiva all'accoglimento della domanda la disposizione dell'art. 391-nonies c.p.p., là dove esclude l'attività investigativa privata, assumendolo come requisito della norma medesima, quando per essa sia necessaria l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, autorizzazione necessaria nella fattispecie, ad avviso del G.E., giacchè richiesta per il suo svolgimento;
il prelievo oggetto della istanza infatti postula l'accesso a luoghi non aperti al pubblico ove sono tenuti in sequestro gli indumenti interessati da macchie ematiche. Richiama altresì il G.E., a completamento della motivazione, l'art. 233 bis c.p.p., che limita l'intervento del CT di parte al solo esame delle cose sequestrate nel luogo ove esse si trovano. Valorizza infine la corte territoriale, ai fini dell'impugnato diniego, la rilevanza di una possibile irripetibilità dell'indagine tecnica programmata dalla difesa, avendo le tracce ematiche oggetto dell'invocato prelievo dimensioni minime ed imponendosi per questo la partecipazione alle relative operazioni del P.M., circostanza quest'ultima che integrerebbe, ad avviso della corte di merito, ulteriore ragione di inammissibilità della domanda. Richiama poi il G.E. a conforto della sua motivazione arresti giurisprudenziali relativi a fattispecie analoghe a quella di causa nelle quali è stato giudicato legittime limitare le attività difensive rientranti nelle possibilità disciplinate dalla norma di riferimento. 1 3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata dappoichè possibile la presenza del P.M. all'esame del reperto per cui è causa con valutazione contestuale della ripetibilità o meno dell'analisi tecnica da espletarsi sul campione del quale si domanda il prelievo.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Va in primo luogo ribadito che, in materia di indagini difensive, qualora il mandato al difensore sia stato conferito per compiere attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova per l'eventuale promuovimento del giudizio di revisione della sentenza di condanna, l'istanza con la quale il difensore chiede l'autorizzazione al prelievo di campioni su reperti sequestrati ed in custodia dell'autorità giudiziaria va proposta al giudice dell'esecuzione e non già al giudice che sarebbe competente per il giudizio di revisione, in quanto tale attività di indagine difensiva, consistente in una serie di operazioni tecnico- scientifiche, risulta meramente prodromica alla eventuale presentazione dell'istanza di revisione (Sez. 1, Sentenza n.1599 del 05/12/2006, Rv. 236236).
4.2 In secondo luogo richiama il Collegio la lezione interpretativa della Corte, ben espressa da Sez. 1, n. 16798 del 08/04/2008, Rv. 239581, secondo la quale "il giudice dell'esecuzione, competente a decidere sull'istanza con la quale il condannato, a mezzo del proprio difensore, chieda l'autorizzazione al prelievo di campioni da reperti tuttora in giudiziale sequestro, onde utilizzarli per indagini difensive in vista di una eventuale richiesta di revisione, non può negare la suddetta autorizzazione". Nessuna delle ragioni richiamate infatti dal giudice territoriale appare giuridicamente apprezzabile: l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 391-nonies fanno riferimento ad atti di rilevanza processuale e non già a quelli di mero controllo amministrativo (il sequestro ha perso efficacia con la definitività della sentenza e comunque il processo ha esaurito ogni sua fase procedimentale); l'art. 233 c.p.p. (non risulta vigente alcun art. 233 2 bis c.p.p. richiamato nel provvedimento impugnato) trova applicazione alla fattispecie procedimentale ivi descritta. e richiamata e non già nel contesto processuale determinatosi all'esito di sentenza definitiva in relazione alla quale si intende promuovere domanda di revisione;
l'eventuale irripetibilità dell'esame ematico per il quale il ricorrente ha richiesto il prelievo è, allo stato, privo di interesse per l'autorità giudiziaria, la quale ha ormai definito il processo per il quale il sequestro probatorio fu a suo tempo eseguito e sarà in giudice della revisione a valutare l'ammissibilità e la rilevanza, ai fini del giudizio, di una eventuale maturata irripetibilità dell'atto eseguito dalla difesa non in contraddittorio.
5. L'ordinanza impugnata, alla stregua di quanto sin qui argomentato, va pertanto annullata con rinvio al giudice territoriale per nuovo esame della istanza difensiva alla luce delle esposte considerazioni ed altresì considerando la eventuale possibilità di prevedere la presenza del P.M. alle operazioni difensive. P. T. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Firenze. Così deciso in Roma, addì 8 febbraio 2017 Il cons. est. Il Presidente 110 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 MAR 2017 IL CANCELLIERE FA LA 3