CASS
Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2023, n. 27547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27547 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VE IC nato a [...] il [...] DA IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inannmissibilita' dei ricorsi udito il difensore degli imputati, l'avv. Gatti. il quale si riporta ai motivi nuovi già depositati ed insiste nell'accoglimento del ricorso o Penale Sent. Sez. 5 Num. 27547 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 03/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che, in parziale riforma della decisione del GIP del Tribunale di Savona, emessa all'esito di rito abbreviato, ha riqualificato il reato ascritto a IC ZZ e ZI PA nell'ipotesi di tentato furto aggravato in abitazione ai danni di CI IS (capo a, inizialmente contestato come delitto consumato), confermando nel resto la condanna per il connesso reato di tentato sequestro di persona aggravato nei confronti della vittima (capo b) e per l'ulteriore tentativo di furto in abitazione ai danni di LI SC (capo c); nei confronti degli imputati sono state concesse le attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., in forma equivalente alle aggravanti contestate ed alla recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. La sentenza d'appello ha ritenuto di confermare la dosimetria sanzionatoria. 2. Avverso il provvedimento in esame hanno proposto ricorso gli imputati in data 23.9.2022, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura, incentrato sulla nullità della sentenza d'appello, avuto riguardo alla determinazione della misura della pena finale, violativa del divieto di reformatio in peius, poichè: - si è ritenuto di non operare alcuna riduzione della pena inflitta per il reato continuato, nonostante la riqualificazione della fattispecie sub a) da furto in privata dimora consumato in un'ipotesi tentata;
- non si è rimodulata la continuazione criminosa, considerando più grave reato quello di cui al capo b), vale a dire il tentativo di sequestro di persona ai danni della vittima piuttosto che quello del tentativo di furto di cui al capo a), omettendo qualsiasi risposta al motivo specifico d'appello proposto. 2.1. In data 16 marzo 2023 i ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti con i quali chiedono che venga dichiarata l'estinzione del reato di cui al capo b) - tentato sequestro di persona - alla luce della nuova procedibilità su istanza di parte di esso, derivata dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e tenuto conto della dichiarazione di rinuncia alla costituzione di parte civile, manifestata, sin dal primo grado di giudizio (cfr. pag. 3 della sentenza del GIP), espressamente nella quietanza sottoscritta dalla persona offesa, che si è dichiarata ivi soddisfatta di ogni pretesa. La difesa ritiene che tale quietanza integri quel comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela contemplato nell'art. 152, comma 2, cod. pen. ed evidenzia come, secondo le Sezioni Unite Chiasserini, la remissione di querela determini l'estinzione del reato anche in caso di ricorso inammissibile. 2 I ricorrenti si richiamano all'orientamento di legittimità secondo cui integra remissione tacita di querela la sottoscrizione di atto di quietanza con accettazione di una somma e rinuncia ad ogni azione civile e penale (Sez. 4, n. 13204 del 18/1/2022). Inoltre, traendo spunto dalla giurisprudenza di legittimità che, quando interviene una modifica normativa sulla procedibilità a querela di un reato, ritiene la persistente costituzione di parte civile idonea a determinare la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità, i ricorrenti chiedono che, in un'ottica di favor rei, debba trovare applicazione nella fattispecie un principio speculare: la mancata costituzione di parte civile, ab initio, come precisa scelta espressa in quietanza in cui la persona offesa, ritenendosi soddisfatta di ogni pretesa, ha rinunciato a costituirsi ed a qualsivoglia azione, integra quel comportamento incompatibile "con la volontà di persistere nella querela", contemplato dalla norma dettata dall'art.152 comma 2, cod. pen. Nel caso di specie, l'importo di euro 1000 è stato effettivamente versato in data 06.05.2019 e, pertanto, la dichiarazione della persona offesa (che la difesa ha allegato) rileva ai fini della valutazione dell'istituto della remissione extraprocessuale tacita della querela ex art. 152 c.p., quale fatto assolutamente inequivoco ed incompatibile con la volontà di persistere nella querela e nell'istanza di punizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Gli imputati sono stati condannati per due condotte di tentato furto aggravato in abitazione, ai danni di due donne, nonché per il sequestro di persona della vittima del primo dei due furti, contestato al capo a), nel corso del quale aveva chiuso dall'esterno la porta dell'abitazione della vittima impedendole di uscire. 2. Quanto alla prima delle due obiezioni difensive contenute nell'unico motivo di censura, se ne rileva la manifesta infondatezza. Il ricorrente contesta la mancata riduzione della pena inflitta per il reato continuato, nonostante la riqualificazione della fattispecie sub a), da furto in privata dimora consumato nella sua corrispondente ipotesi tentata. Tuttavia, la Corte d'Appello ha evidenziato, proprio con riguardo al trattamento sanzionatorio, che la sentenza di primo grado aveva erroneamente fatto riferimento alla pena base, applicando la riduzione prevista per il furto tentato, nonostante la configurazione del reato come consumato cui il Tribunale era giunto, sicchè - verificata positivamente, da parte del Collegio, tale circostanza - ha reputato congrua tale determinazione, adeguata alla gravità del reato, pur sempre connotato, anche nella forma tentata, da evidente scaltrezza e da assenza di scrupoli nei confronti della vittima 3 wg anziana, nella cui abitazione i ricorrenti si erano introdotti con l'inganno; si è ritenuto, infine, che la dosimetria già indicata in 4 anni di reclusione e 1.200 euro di multa, in primo grado per il delitto tentato. La motivazione si mostra priva di iati argomentativi e perfettamente corrispondente ai canoni logici richiesti dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice per sostenere le ragioni del trattamento sanzionatorio indicato dal giudice di merito. 3. La seconda obiezione introdotta dal ricorso eccepisce la mancata rimodulazione della continuazione criminosa, considerando più grave reato quello di cui al capo b), vale a dire il tentativo di sequestro di persona ai danni della vittima. Il motivo è inammissibile perché privo di interesse, come appare evidente dalla constatazione che i ricorrenti invocano una soluzione di calcolo sanzionatorio per il reato continuato a loro più sfavorevole, come sarebbe quella di rideterminare la misura della continuazione criminosa partendo da una pena base riferita ad un editto più elevato nel massimo - quello per l'ipotesi di maggior gravità del sequestro di persona, pari ad otto anni di reclusione - piuttosto che da quella effettivamente utilizzata come base per il calcolo della pena ex art. 81 cpv. cod. pen. (il tentativo di furto aggravato in privata dimora, che prevede una pena massima, ai sensi degli artt. 56 e 624-bis, comma 3, cod. pen., pari a 7 anni e sei mesi di reclusione). 4. Quanto ai motivi aggiunti, pur essendo esatto che il d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 31.12.2022, ha determinato la modifica del regime di procedibilità del delitto di sequestro di persona, da reato perseguibile d'ufficio a reato procedibile a querela, è errato l'altro presupposto in base al quale si invoca l'estinzione del reato, vale a dire l'esistenza di una remissione tacita di querela in relazione al reato di cui al capo b). Infatti, la dichiarazione di rinuncia alla costituzione di parte civile ad opera della persona offesa dal reato, CI IS, che la difesa ritiene sia stata manifestata, sin dal primo grado di giudizio, espressamente nella quietanza sottoscritta dalla persona offesa, che si è dichiarata ivi soddisfatta di ogni pretesa, non può essere ritenuta tale. Né tantomeno tale quietanza integra quel comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela contemplato nell'art. 152, comma 2, cod. pen. che pure la giurisprudenza di legittimità ritiene possa configurare una remissione tacita di querela (Sez. 4, n.13204 del 18/1/2022, Ottaviani, Rv. 282935). Infatti, integra remissione tacita di querela la sottoscrizione di un atto di quietanza con accettazione di una somma di denaro a saldo e stralcio di ogni pretesa, con rinuncia ad ogni azione civile e penale, trattandosi di manifestazione della volontà del querelante di non persistere nell'istanza punitiva. Nel caso di specie, a prescindere dalle considerazioni in punto di diritto riguardo a tale opzione ermeneutica, deve preliminarmente rilevarsi che la quietanza depositata dalla 4 og difesa come proveniente dalla persona offesa dia atto soltanto della ricezione dell'importo di 500 euro, a parziale soddisfacimento della complessiva somma di 1.500 euro cui sarebbe conseguito il soddisfacimento delle pretese risarcitorie e la dichiarata volontà di non costituirsi parte civile. La successiva elargizione della residua somma di 1000 euro, invece, è attestata solo da un ordine di bonifico, di cui si ignora se sia andato a buon fine, se sia stato ricevuto dalla vittima del reato e se, quindi, in ultima analisi, abbia costituito la base fattuale per poter ritenere la volontà di rimettere tacitamente la querela. L'insussistenza dei caratteri concreti di configurabilità della remissione tacita di querela enunciati dall'opzione ermeneutica predetta, rende inutile, quindi, l'osservazione difensiva secondo cui non vi è stata, corrispondentemente, costituzione di parte civile nel corso del processo, a conferma della invocata "quietanza". Né può aderirsi alla tesi del ricorrente, secondo cui la mancata costituzione di parte civile lascerebbe intendere l'assenza di querela, ragionando specularmente all'opzione consolidata nella giurisprudenza di legittimità, che vuole che la costituzione di parte civile, coltivata anche successivamente all'entrata in vigore di discipline che incidano sulla procedibilità d'ufficio, implichi volontà querelatoria (cfr., in tema Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, in motivazione;
nonché Sez. 2, n. 28305 del 18/6/2019, Mumlek, Rv. 276540; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inannmissibilita' dei ricorsi udito il difensore degli imputati, l'avv. Gatti. il quale si riporta ai motivi nuovi già depositati ed insiste nell'accoglimento del ricorso o Penale Sent. Sez. 5 Num. 27547 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 03/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che, in parziale riforma della decisione del GIP del Tribunale di Savona, emessa all'esito di rito abbreviato, ha riqualificato il reato ascritto a IC ZZ e ZI PA nell'ipotesi di tentato furto aggravato in abitazione ai danni di CI IS (capo a, inizialmente contestato come delitto consumato), confermando nel resto la condanna per il connesso reato di tentato sequestro di persona aggravato nei confronti della vittima (capo b) e per l'ulteriore tentativo di furto in abitazione ai danni di LI SC (capo c); nei confronti degli imputati sono state concesse le attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., in forma equivalente alle aggravanti contestate ed alla recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. La sentenza d'appello ha ritenuto di confermare la dosimetria sanzionatoria. 2. Avverso il provvedimento in esame hanno proposto ricorso gli imputati in data 23.9.2022, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura, incentrato sulla nullità della sentenza d'appello, avuto riguardo alla determinazione della misura della pena finale, violativa del divieto di reformatio in peius, poichè: - si è ritenuto di non operare alcuna riduzione della pena inflitta per il reato continuato, nonostante la riqualificazione della fattispecie sub a) da furto in privata dimora consumato in un'ipotesi tentata;
- non si è rimodulata la continuazione criminosa, considerando più grave reato quello di cui al capo b), vale a dire il tentativo di sequestro di persona ai danni della vittima piuttosto che quello del tentativo di furto di cui al capo a), omettendo qualsiasi risposta al motivo specifico d'appello proposto. 2.1. In data 16 marzo 2023 i ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti con i quali chiedono che venga dichiarata l'estinzione del reato di cui al capo b) - tentato sequestro di persona - alla luce della nuova procedibilità su istanza di parte di esso, derivata dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e tenuto conto della dichiarazione di rinuncia alla costituzione di parte civile, manifestata, sin dal primo grado di giudizio (cfr. pag. 3 della sentenza del GIP), espressamente nella quietanza sottoscritta dalla persona offesa, che si è dichiarata ivi soddisfatta di ogni pretesa. La difesa ritiene che tale quietanza integri quel comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela contemplato nell'art. 152, comma 2, cod. pen. ed evidenzia come, secondo le Sezioni Unite Chiasserini, la remissione di querela determini l'estinzione del reato anche in caso di ricorso inammissibile. 2 I ricorrenti si richiamano all'orientamento di legittimità secondo cui integra remissione tacita di querela la sottoscrizione di atto di quietanza con accettazione di una somma e rinuncia ad ogni azione civile e penale (Sez. 4, n. 13204 del 18/1/2022). Inoltre, traendo spunto dalla giurisprudenza di legittimità che, quando interviene una modifica normativa sulla procedibilità a querela di un reato, ritiene la persistente costituzione di parte civile idonea a determinare la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità, i ricorrenti chiedono che, in un'ottica di favor rei, debba trovare applicazione nella fattispecie un principio speculare: la mancata costituzione di parte civile, ab initio, come precisa scelta espressa in quietanza in cui la persona offesa, ritenendosi soddisfatta di ogni pretesa, ha rinunciato a costituirsi ed a qualsivoglia azione, integra quel comportamento incompatibile "con la volontà di persistere nella querela", contemplato dalla norma dettata dall'art.152 comma 2, cod. pen. Nel caso di specie, l'importo di euro 1000 è stato effettivamente versato in data 06.05.2019 e, pertanto, la dichiarazione della persona offesa (che la difesa ha allegato) rileva ai fini della valutazione dell'istituto della remissione extraprocessuale tacita della querela ex art. 152 c.p., quale fatto assolutamente inequivoco ed incompatibile con la volontà di persistere nella querela e nell'istanza di punizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Gli imputati sono stati condannati per due condotte di tentato furto aggravato in abitazione, ai danni di due donne, nonché per il sequestro di persona della vittima del primo dei due furti, contestato al capo a), nel corso del quale aveva chiuso dall'esterno la porta dell'abitazione della vittima impedendole di uscire. 2. Quanto alla prima delle due obiezioni difensive contenute nell'unico motivo di censura, se ne rileva la manifesta infondatezza. Il ricorrente contesta la mancata riduzione della pena inflitta per il reato continuato, nonostante la riqualificazione della fattispecie sub a), da furto in privata dimora consumato nella sua corrispondente ipotesi tentata. Tuttavia, la Corte d'Appello ha evidenziato, proprio con riguardo al trattamento sanzionatorio, che la sentenza di primo grado aveva erroneamente fatto riferimento alla pena base, applicando la riduzione prevista per il furto tentato, nonostante la configurazione del reato come consumato cui il Tribunale era giunto, sicchè - verificata positivamente, da parte del Collegio, tale circostanza - ha reputato congrua tale determinazione, adeguata alla gravità del reato, pur sempre connotato, anche nella forma tentata, da evidente scaltrezza e da assenza di scrupoli nei confronti della vittima 3 wg anziana, nella cui abitazione i ricorrenti si erano introdotti con l'inganno; si è ritenuto, infine, che la dosimetria già indicata in 4 anni di reclusione e 1.200 euro di multa, in primo grado per il delitto tentato. La motivazione si mostra priva di iati argomentativi e perfettamente corrispondente ai canoni logici richiesti dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice per sostenere le ragioni del trattamento sanzionatorio indicato dal giudice di merito. 3. La seconda obiezione introdotta dal ricorso eccepisce la mancata rimodulazione della continuazione criminosa, considerando più grave reato quello di cui al capo b), vale a dire il tentativo di sequestro di persona ai danni della vittima. Il motivo è inammissibile perché privo di interesse, come appare evidente dalla constatazione che i ricorrenti invocano una soluzione di calcolo sanzionatorio per il reato continuato a loro più sfavorevole, come sarebbe quella di rideterminare la misura della continuazione criminosa partendo da una pena base riferita ad un editto più elevato nel massimo - quello per l'ipotesi di maggior gravità del sequestro di persona, pari ad otto anni di reclusione - piuttosto che da quella effettivamente utilizzata come base per il calcolo della pena ex art. 81 cpv. cod. pen. (il tentativo di furto aggravato in privata dimora, che prevede una pena massima, ai sensi degli artt. 56 e 624-bis, comma 3, cod. pen., pari a 7 anni e sei mesi di reclusione). 4. Quanto ai motivi aggiunti, pur essendo esatto che il d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 31.12.2022, ha determinato la modifica del regime di procedibilità del delitto di sequestro di persona, da reato perseguibile d'ufficio a reato procedibile a querela, è errato l'altro presupposto in base al quale si invoca l'estinzione del reato, vale a dire l'esistenza di una remissione tacita di querela in relazione al reato di cui al capo b). Infatti, la dichiarazione di rinuncia alla costituzione di parte civile ad opera della persona offesa dal reato, CI IS, che la difesa ritiene sia stata manifestata, sin dal primo grado di giudizio, espressamente nella quietanza sottoscritta dalla persona offesa, che si è dichiarata ivi soddisfatta di ogni pretesa, non può essere ritenuta tale. Né tantomeno tale quietanza integra quel comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela contemplato nell'art. 152, comma 2, cod. pen. che pure la giurisprudenza di legittimità ritiene possa configurare una remissione tacita di querela (Sez. 4, n.13204 del 18/1/2022, Ottaviani, Rv. 282935). Infatti, integra remissione tacita di querela la sottoscrizione di un atto di quietanza con accettazione di una somma di denaro a saldo e stralcio di ogni pretesa, con rinuncia ad ogni azione civile e penale, trattandosi di manifestazione della volontà del querelante di non persistere nell'istanza punitiva. Nel caso di specie, a prescindere dalle considerazioni in punto di diritto riguardo a tale opzione ermeneutica, deve preliminarmente rilevarsi che la quietanza depositata dalla 4 og difesa come proveniente dalla persona offesa dia atto soltanto della ricezione dell'importo di 500 euro, a parziale soddisfacimento della complessiva somma di 1.500 euro cui sarebbe conseguito il soddisfacimento delle pretese risarcitorie e la dichiarata volontà di non costituirsi parte civile. La successiva elargizione della residua somma di 1000 euro, invece, è attestata solo da un ordine di bonifico, di cui si ignora se sia andato a buon fine, se sia stato ricevuto dalla vittima del reato e se, quindi, in ultima analisi, abbia costituito la base fattuale per poter ritenere la volontà di rimettere tacitamente la querela. L'insussistenza dei caratteri concreti di configurabilità della remissione tacita di querela enunciati dall'opzione ermeneutica predetta, rende inutile, quindi, l'osservazione difensiva secondo cui non vi è stata, corrispondentemente, costituzione di parte civile nel corso del processo, a conferma della invocata "quietanza". Né può aderirsi alla tesi del ricorrente, secondo cui la mancata costituzione di parte civile lascerebbe intendere l'assenza di querela, ragionando specularmente all'opzione consolidata nella giurisprudenza di legittimità, che vuole che la costituzione di parte civile, coltivata anche successivamente all'entrata in vigore di discipline che incidano sulla procedibilità d'ufficio, implichi volontà querelatoria (cfr., in tema Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, in motivazione;
nonché Sez. 2, n. 28305 del 18/6/2019, Mumlek, Rv. 276540; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023.