Sentenza 14 maggio 2004
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In tema di operazioni peritali, qualora all'atto del conferimento dell'incarico non venga indicata la data e l'ora dell'inizio delle operazioni, la comunicazione fatta successivamente dal perito al difensore della parte è idonea a garantire il diritto di difesa anche se analogo avviso non sia stato inviato al consulente già nominato.
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- 1. Cosa può comportare l’omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del dibattimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 agosto 2021
(Annullamento con rinvio) Il fatto La Corte d'Appello di Napoli confermava una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 c.p., comma 2, perché con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 145 C.d.S., alla guida della propria auto, si immetteva su strada avente diritto di precedenza, senza dare la precedenza, nonostante il segnale di STOP, così cagionando la morte di un motociclista il quale sopraggiungeva dal lato destro, andando ad impattare contro il veicolo condotto dall'accusato, decedendo sul colpo. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la sentenza della Corte …
Leggi di più… - 2. Ragionevole dubbio e prova indiziaria (Cass. 30382/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2004, n. 32494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32494 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/05/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 623
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 045483/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR AT OM N. IL 29/01/1954;
2) GR IO N. IL 01/01/1977;
avverso SENTENZA del 28/11/2002 CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per la correzione della pena ex art. 619 c.p.p., da determinarsi in anni 21 e mesi sei;
per il resto, rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Valerio Vianello;
Uditi i difensori Avv.ti Passanisi e Grassia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.11.2002, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta confermava la decisione in data 17.3.2001 con cui SO SA OM era stato condannato alla pena dell'ergastolo per i delitti di sequestro di persona, di omicidio volontario pluriaggravato, di occultamento di cadavere e di detenzione illegale di arma: con la stessa sentenza, SO LV, assolto nel giudizio di primo grado, veniva condannato per concorso negli stessi reati alla pena di ventuno anni e nove mesi di reclusione.
Preliminarmente la Corte di secondo grado riteneva infondate le questioni di rito sollevate dai difensori degli imputati relativamente alla nullità della perizia sui residui di polvere da sparo per l'omessa indicazione della data di inizio delle operazioni peritali nell'udienza di conferimento dell'incarico, in quanto al difensore era stata data successiva comunicazione a mezzo fax, nonché relativamente all'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso AN SA IO, impiegate per le contestazioni dibattimentali ex art. 500 c.p.p., e delle deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano riferito le confidenze ricevute dal AN, dato che l'inconsistenza di dette eccezioni appariva evidente alla luce delle disposizioni transitorie di cui all'art. 26 della l. n. 63 del 2001. Passando all'esame del merito, la Corte riteneva dimostrata la responsabilità di entrambi gli imputati per l'omicidio di NO IA e per i delitti connessi sulla base di indizi gravi precisi e concordanti. La diffusissima e analitica motivazione della sentenza, che ha ricostruito i fatti in tutti i dettagli, anche quelli più marginali, può essere indicata, in estrema sintesi, nei seguenti punti:
a) ricostruzione dei movimenti del NO il pomeriggio di domenica 22.11.1998, con l'accertamento del suo arrivo al bar Ferlauto di CE verso le ore 18,30 - 18,40; suo incontro con SO OM e con SO LV;
uscita del primo degli imputati dall'esercizio pubblico contemporaneamente al NO;
assenza di SO OM per 15 - 30 minuti, trascorsi i quali ritornò al bar,
allontanandosene tra le ore 20 - 20,30; circostanza che, dopo l'uscita dal bar Ferlauto il NO non fu più visto fino a quando il 6.12.1998 il suo cadavere fu ritrovato all'interno di un pozzo in località Lavanche;
b) la valutazione delle conclusioni dei consulenti delle parti e dei periti nominati nel giudizio di appello portava a ritenere che l'omicidio era avvenuto il 22.11.1998, giorno della scomparsa del NO;
c) dalle dichiarazioni di AN IO e dalle contestazioni a lui mosse in dibattimento poteva desumersi che costui aveva visto SO OM e NO su un'autovettura mentre si dirigevano su una strada diretta a Nicosia;
d) gli alibi forniti dagli imputati dovevano considerarsi falliti perché privi di attendibile conferma probatoria;
e) dalla perizia eseguita in sede di incidente probatorio il 21.4.1999 era risultata la presenza di particelle indicative e di particelle univoche di esplosione di polvere da sparo all'interno del vano bagagli e dell'abitacolo del fuoristrada "Nissan Patrol" usato da SO LV la sera del 22.11.1998;
f) gli indizi gravi e precisi si componevano in un quadro univocamente comprovante la responsabilità degli imputati alla luce di un movente rilevante ed attuale costituito dal fatto che il NO aveva fatto arrestare e condannare per omicidio SO LL, figlio e fratello degli imputati, e che, per tale ragione, la vittima era stato soggetto a pressioni e a gravi intimidazioni dai parte dei SO.
Infine, ritenuto che le risultanze probatorie convergessero inequivocamente nel dimostrare la responsabilità degli imputati e l'esistenza delle aggravanti contestate, la Corte determinava il trattamento sanzionatorio da applicare a SO OM e a SO LV.
I difensori degli imputati ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 191 c.p.p., data la nullità della perizia, ai sensi dell'art. 229
del codice, in quanto nell'udienza di conferimento dell'incarico non era stata indicata la data di inizio delle operazioni ne' era stata data comunicazione al consulente di parte;
2) manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p., in relazione agli elementi probatori riguardanti la disponibilità di denaro, da parte della vittima, la sera della scomparsa, l'ora di arrivo di NO al bar Ferlauto, l'acquisto dei pacchetti di sigarette e l'uscita di SO OM e del NO da detto esercizio pubblico;
3) le dichiarazioni di AN IO, successivamente ritrattate erano assolutamente contraddittorie, illogiche, incongruenti e contrastanti con tutte le altre risultanze probatorie;
4) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p. contestata al capo B dell'imputazione; 5) erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'accertamento della responsabilità per il sequestro di persona contestato al capo A, alla valutazione dei dati delle indagini peritali nella determinazione del momento della morte, alla omessa considerazione delle prove che confermavano l'alibi di SO LV;
6) totale inattendibilità degli elementi di accusa tratti dagli accertamenti tecnici sul fuoristrada "Nissan Patrol" a causa della incongrua valutazione di fattori di inquinamento in ordine alla presenza di residui di polvere da sparo, di travisamento e di mancanza di motivazione sulle dichiarazioni del Berlino relativamente al lavaggio dell'autovettura; 7) difetto e illogicità manifesta di motivazione nell'accertamento dell'esistenza del movente dell'omicidio riferibile ad entrambi gli imputati;
8) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità di SO LV, in quanto -ammesso e non concesso che l'autore dell'omicidio sia il padre dell'imputato- mancano prove certe di un suo concorso nell'esecuzione dei crimini;
9) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione nell'applicazione delle aggravanti e nella determinazione del trattamento sanzionatorio;
10) esisteva discordanza tra dispositivo e motivazione sul punto relativo alla pena applicata a SO LV, indicata in 21 anni e 9 mesi nel primo e in 21 anni e sei mesi nella seconda.
Con ulteriore ricorso, i difensori denunciavano rinutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AN IO il 17.6.1999 e di quelle del maresciallo NO sulle informazioni rese dal AN quale fonte confidenziale.
Con memoria difensiva, i ricorrenti - dopo avere ricordato che il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" costituisce uno dei cardini del sistema processuale penale, come avevano recentemente riconosciuto le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione- lamentavano che nella sentenza impugnata era stato violato tale principio e che sussisteva il travisamento di una prova assunta in grado di appello, di talché deve considerarsi ammesso la denuncia del vizio nel giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Pregiudizialmente devono essere disattese, perché giuridicamente infondate, le eccezioni di natura processuale sollevate dai difensori dei ricorrenti.
In primo luogo, col ricorso è stata eccepita la nullità della perizia per violazione dell'art. 229 c.p.p., per il fatto che, all'atto del conferimento dell'incarico, non era stata indicata la data di inizio delle operazioni peritali ne' era stata data alcuna comunicazione al consulente di parte. Come è stato precisato nella sentenza impugnata, dal fascicolo dell'incidente probatorio emerge che effettivamente nel verbale di udienza non sono indicati il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni e che la comunicazione di tali circostanze fu fatta successivamente al difensore a mezzo di fax trasmesso dal perito in data 8.3.1999:
ond'è che, nonostante l'incompletezza del verbale di udienza, l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e mancano le condizioni per la declaratoria di nullità, essendo stato posto il difensore in condizioni di esercitare il diritto di difesa. Nè ha rilevanza il fatto che la comunicazione non sia stata fatta anche al consulente di parte, atteso che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - l'avviso dato al difensore dell'inizio o del prosieguo delle operazioni peritali soddisfa le esigenze di tutela dell'assistenza dell'imputato quale prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p., sicché l'omessa analoga comunicazione al consulente di parte non comporta nullità alcuna (Cass., Sez. 6^, 26 novembre 1996, Tomabene, rv. 206893).
Manca di pregio anche la doglianza difensiva con cui è stata denunciata la violazione dell'art. 191, in relazione agli artt. 210 e 500 c.p.p., in dipendenza dell'uso delle dichiarazioni predibattimentali rese da AN SA il 17.6.1999 e dal maresciallo NO sulle dichiarazioni del AN quale fonte confidenziale.
Per quanto riguarda l'utilizzazione delle dichiarazioni del AN, la Corte distrettuale ha rettamente escluso l'applicazione delle norme contenute nella l. n. 63 del 2001, che, essendo state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22.3.2001, non erano entrate ancora in vigore allorché fu pronunciata la sentenza di primo grado (17.3.2001). La stessa Corte ha altresì rilevato che la dichiarazioni predibattimentali rese dal AN erano state già ritualmente acquisite al fascicolo per il dibattimento, in applicazione della previgente normativa e della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, attraverso il meccanismo delle contestazioni, a seguito delle quali il AN, imputato di reato connesso, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, era stato di fatto sottoposto ad esame e controesame della difesa sui fatti originariamente riferiti. Di talché deve anche escludersi che l'inutilizzabilità possa derivare dal fatto che il dichiarante si è volontariamente sottratto, per libera scelta, all'esame dell'imputato o del suo difensore.
Dall'inapplicabilità della normativa posta dalla l. n. 63 del 2001 e dall'operatività del principio "tempus regit actum" in materia di successione nel tempo di norme processuali nella sentenza impugnata è stato giustamente tratto argomento per ritenere che, alla luce dei previgenti artt. 195 e 203 c.p.p., debbano considerarsi utilizzabili le dichiarazioni rese in dibattimento dagli ufficiali di polizia giudiziaria su quanto loro riferito dal AN, per le concorrenti ragioni che quest'ultimo non aveva ancora assunto la posizione di indagato di reato connesso, che i Carabinieri indicarono la fonte delle confidenze ricevute e che il confidente è stato sentito in dibattimento nel contraddittorio delle parti.
2. - Le censure formulate dai ricorrenti investono la struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, in quanto mirano a contestare la correttezza dell'applicazione dei criteri di valutazione degli elementi probatori, stabiliti dall'art. 192 c.p.p., e la congruenza logica della interpretazione dei fatti attribuiti agli imputati: le doglianze attengono, in particolare, all'analisi critica degli indizi e al procedimento logico, proprio della prova indiretta prevista dal secondo comma dell'art. 192, mediante il quale si è formato il convincimento del giudice. Premesso che la stessa Corte di Assise di Appello ha precisato che "il presente giudizio è da considerarsi paradigmaticamente indiziario, deve segnalarsi che la prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, consiste essenzialmente nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto attraverso un procedimento gnoseologia) che poggia su regole di esperienza, ricavate dall'osservazione del normale ordine di svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane, alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato al fatto da provare da un elevato grado di probabilità o di frequenza statistica, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza su cui poggia il metodo logico-deduttivo della valutazione degli indizi. Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati chiaramente enunciati i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineando, innanzi tutto, che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che queste devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e non possono, quindi, consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture ovvero su giudizi di verosimiglianza (Cass., Sez. 4^, 25 gennaio 1993, Bianchi;
Cass., Sez. 1^, 9 aprile 1992, Pirisi).
Gli indizi, oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicito dettato dell'art. 192, comma 2, c.p.p., che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta: con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono considerarsi come vera e propria prova e non raggiungono il crisma della certezza razionale richiesta per la condanna dell'imputato.
Il carattere della "gravita" degli indizi attiene alla misura della capacità dimostrativa o grado di inferenza ed esprime la elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quelle ignoto, in cui si identifica il tema di prova (Cass., Sez. 4^, 26 giugno 1992, Di Iorgi;
Cass., Sez. 6^, 13 dicembre 1991, Grillo). La "precisione" degli indizi designa la loro idoneità a fare desumere il fatto non conosciuto e varia in relazione inversa alla loro equivocità, nel senso che indizi precisi sono quelli che consentono un ristretto numero di interpretazioni tra le quali è inclusa quella pertinente al fatto da provare.
La "concordanza" degli indizi indica, poi, la loro convergenza verso l'identico risultato ed è qualificata dalle interazioni riscontrabili tra una pluralità di indizi gravi e precisi, i quali, pur essendo da soli insufficienti a giustificare una determinata conclusione, acquistano il carattere della univocità in ragione del reciproco collegamento e della loro simultanea convergenza in una medesima direzione, assumendo, così, il rango di prova e l'efficacia dimostrativa che a questa inerisce (Cass., Sez. 4^, 2 febbraio 1995, Lenoci;
Cass., Sez. 1^, 9 aprile 1992, Pirisi). Nella giurisprudenza di questa Corte è stato, poi, chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravita e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza;
il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità ("quae singula non probant, simul unita probant"), posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto ....... che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cd. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan). Infine, mette conto rilevare che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può, ovviamente, consistere nella rivalutazione della gravita, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, c.p.p. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Cass., Sez, 1^, 26 gennaio 1996, Scaduto). 3. - Occorre, dunque, controllare se nella sentenza impugnata sia stata data corretta applicazione alle regole della prova indiziaria, attraverso la verifica dei criteri di inferenza adottati, distinguendo, nel controllo del ragionamento probatorio, le posizioni dei due imputati.
Riguardo alla posizione di SO SA OM, va rilevato che il giudice di merito ha valutato, con prudente apprezzamento, i concorrenti elementi indiziari ponendone in evidenza, con rigorosa disamina critica, i connotati della gravita, della precisione e della concordanza, a norma dell'art. 192, comma 2 c.p.p., e la loro totale convergenza in un quadro probatorio unitario univocamente dimostrativo della responsabilità dello stesso SO SA OM in ordine all'omicidio di NO IA. In proposito deve sottolinearsi che la Corte di secondo grado, dopo avere indicato quelli che rappresentano i caratteri salienti della prova indiziaria, ha esaminato, in modo approfondito e diffuso, tutti gli elementi, anche marginali, probatoriamente apprezzabili e li ha organicamente ricomposti con un ragionamento che, per la piena congruenza logica, è immune da cesure, da aporie ed è, quindi, insindacabile nel giudizio di legittimità: di talché la ricostruzione dei fatti, univocamente significativi della responsabilità dell'imputato, conferisce idonea base giustificativa al verdetto di condanna di SO SA OM per l'omicidio del NO. Per le ragioni che saranno successivamente chiarite, questa Corte ritiene che su un solo punto della disamina degli elementi di prova il tessuto argomentativo della decisione sia inficiato da un vizio logico che inquina la coerenza della motivazione: si tratta del punto relativo alla determinazione dell'ora esatta di consumazione dell'omicidio, che rappresenta un tema di indagine che, se è privo di influenza rispetto all'accertamento della responsabilità di SO SA OM per l'omicidio del Galliano, riveste, invece, decisiva rilevanza sulla verifica della fondatezza dell'accusa mossa nei confronti del figlio, SO LV, in ordine alla medesima imputazione di cui al capo B).
Ciò precisato, per giungere all'affermazione di responsabilità di SO SA OM, la Corte distrettuale ha minutamente analizzato i fatti, dando adeguata risposta anche delle numerose contestazioni difensive, ponendo lucidamente in evidenza i seguenti elementi di prova, enucleatali sinteticamente dalla lunga e particolareggiata disamina di tutte le fonti di prova:
a) il NO non aveva potuto raggiungere il posto di lavoro per un guasto alla sua autovettura ed era stato trasportato a CE dal cugino Calandra Sebastianella Domenico, il quale ha riferito che il primo era senza soldi e non aveva sigarette;
b) il NO entrò nel bar Ferlauto verso le ore 18,30 - 18,40, alla ricerca di chi avrebbe potuto riparare il guasto dell'autovettura: data l'assenza del meccanico, il NO si trattenne nel bar, parlò con SO SA OM e consumò al banco un amaro offertogli da quest'ultimo; in base alla deposizione del teste D'Angelo, la Corte ha, quindi, ritenuto che SO LV consegnò al padre pacchetti di sigarette marca LB e ER;
c) NO e SO SA OM uscirono insieme da bar Ferlauto;
d) dalla sera del 22.11.1998, dopo l'uscita dal bar in compagnia di SO SA OM, si perse ogni traccia del NO, fino a quando, dopo quattordici giorni, fu trovato il suo cadavere all'interno di un pozzo e in una tasca furono rinvenuti due pacchetti di sigarette LB ancora integri;
e) dall'esame della relazione del consulente tecnico del P.M. e del collegio dei periti, nominati nel giudizio di appello, la Corte ha tratto elementi che rendono credibile, con elevato grado di attendibilità, la conclusione relativa all'epoca della morte riferita alla sera del 22.11.1998, essendo stati considerati motivatamente non condivisibili le contrarie indicazioni fomite dai consulenti degli imputati.
La Corte ha, quindi, passato in rassegna le plurime e discordanti dichiarazioni rese agli inquirenti da AN SA IO e, dopo avere valutato le varie versioni e la manifesta reticenza del AN, ha giudicato attendibili - con motivazione puntuale e convincente, priva di vizi logici, che resiste ai rilievi critici dei ricorrenti - le dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni del 17.6.1999, con le quali il dichiarante aveva riferito di avere visto la sera del 22.11.1998 SO SA OM e il NO su una Fiat Uno, condotta dal primo, passare per corso Roma in direzione di Nicosia e di avere visto, più tardi, il primo e il figlio LV a bordo della Nissan Patrol. Sulla base di tali dati probatori, congruamente analizzati nel loro valore indiziante, nella loro stretta concatenazione e nella loro reale conducenza rispetto al tema di indagine attinente all'accusa di omicidio mossa
contro
SO SA OM, la Corte di secondo grado ha osservato che la saldezza della valutazione indiziaria è accresciuta dall'accertamento di una idonea causale all'azione omicidiaria attribuita a SO SA OM. Invero, attraverso un'ampia e coerente disamina delle dichiarazioni degli elementi di giudizio disponibili, la Corte di merito ha rilevato che il movente dell'omicidio deve essere individuato nella circostanza che le dichiarazioni del NO avevano rappresentato una delle principali fonti di accusa a carico di SO LL, rispettivamente figlio e fratello degli imputati, ristretto in carcere e processato per l'omicidio Caniglia, e che per questo fatto il NO, fino a poco prima della scomparsa, era stato sottoposto a pesanti pressioni e gravi minacce.
L'individuazione della causale assume essenziale rilevanza in un processo che, come quello in esame, abbia natura indiziaria, in quanto permette la valutazione unitaria e la coordinazione logica degli elementi indizianti indispensabili per la formazione di una ragionata certezza della responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. 6^, 22 gennaio 1997, Dominante;
Cass., Sez. 1^, 17 marzo 1994, Giannetti ed altri): ed, in proposito, nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la causale o movente costituisce un fattore di coesione degli indizi (Cass., Sez. 1^, 14 dicembre 1995, Savasta), il collante che lega i vari elementi attraverso i quali la prova si è formata (Cass., Sez. 1^, 17 marzo 1994, Giannetti ed altri), l'elemento di raccordo e di potenziamento dell'efficienza probatoria degli indizi (Cass., Sez. 1^, 14 novembre 1995, Antinozzi), ossia il mezzo logico che consente la sintesi finale degli indizi, che vengono tutti collegati ad una sola ipotesi di fatto e collocati armonicamente in un unico contesto, dal quale potere inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate ed affidabili, l'esistenza del fatto incerto, provato secondo lo schema del sillogismo giudiziario (Cass., Sez. 1^, 2 febbraio 1996, Monaro). Conclusivamente, rispetto alla posizione di SO SA OM, va riconosciuto che le linee argomentative della sentenza impugnata risultano perfettamente rispondenti ai principi giuridici enunciati da questa Corte Suprema in tema di valutazione della prova indiziaria, in quanto gli indizi a carico del predetto imputato sono stati prima vagliati singolarmente, verificandone la conducenza e il grado di inferenza derivante dalla loro gravita e precisione, per poi essere esaminati - anche alla luce della causale accertata - in una prospettiva unitaria e globale, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in una medesima direzione dimostrativa, di guisa che, verificatone il carattere della univocità, esattamente è stata ritenuta raggiunta la prova della responsabilità di SO TO OM per l'omicidio del NO.
Pertanto, tenuto conto che è stato dato conto anche dell'infondatezza dell'alibi fornito dall'imputato, mancano di qualsiasi pregio le doglianze formulate dal ricorrente per denunciare la lacunosità e le aporie logiche del filo argomentativo sotteso alla decisione impugnata, tanto più che la Corte di secondo grado ha diligentemente preso in esame tutte le obiezioni prospettate dalla difesa dell'imputato, dando a ciascuna di esse una risposta dotata di adeguatezza logica e giustificando in modo esauriente le ragioni che costituiscono la base dimostrativa della pronuncia di condanna. 4. - La Corte di secondo grado ha identificato l'ora in cui SO SA OM usci dal bar Ferlauto in compagnia del NO in un momento successivo alle ore 19 e ha altresì rilevato che sono attendibili le dichiarazioni del AN, che ha visto i due a bordo della Fiat Uno tra le ore 19,15 e le 19,30.
Premesso che nella sentenza impugnata è dato atto che "non è stato possibile accertare a che ora morì (il NO)" (v. pag. 162), la Corte ha ritenuto di potere ricostruire lo svolgimento dei fatti successivi all'ora in cui la vittima fu vista sulla Fiat Uno condotta da SO SA OM nei seguenti termini: 1) NO non fu ucciso subito ma, dopo avere ricevuto percosse e avere perduto i sensi, rimase immobilizzato in un luogo più vicino al paese rispetto alla contrada in cui, dopo due settimane, fu rinvenuto il cadavere all'interno del pozzetto;
2) SO SA OM tornò al bar Ferlauto dopo quindici minuti - mezz'ora e fu, quindi, prelevato dalla Nissan Patrol del figlio LV;
3) padre e figlio raggiunsero, quindi, il luogo in cui NO era stato momentaneamente immobilizzato e recluso: "su quel mezzo fu sparato il colpo di pistola mortale di NO o comunque fu poggiato il suo cadavere fino al suo definitivo abbandono in contrada Lavanche"; 4) nel vano bagagli della Nissan Patrol è stata accertata la presenza di tre particene indicative dell'esplosione di polvere da sparo e all'interno dell'abitacolo di due particene ternarie, la cui composizione è risultata pressoché identica a quella dei residui da sparo prelevati dalla camicia di NO;
5) l'auto Nissan Patrol fu oggetto di lavaggio, all'interno e all'esterno, dopo la scomparsa di NO.
Nonostante il profuso ed intenso sforzo interpretativo delle risultanze probatorie, anche le più marginali, la ricostruzione dei fatti, testè delineata, poggia su un apparato argomentativo che è segnato, in più parti, da evidenti carenze logiche e da incongruenze nei passaggi esplicativi, dovute all'applicazione della tecnica inferenziale su elementi non corrispondenti a dati probatori certi, ma risultanti da supposizioni che, seppur argomentate diffusamente, il risultato di un libero convincimento non convalidato da una motivazione sviluppatasi attraverso un ragionamento che, per la sua rigorosa coerenza con i fatti accertati, possa assicurare la piena affidabilità razionale dei risultati conseguiti. Di talché deve escludersi che sia assistita dall'inderogabile requisito della "certezza processuale" la ricostruzione dello svolgimento dei fatti successivi al momento in cui il NO fu visto dal AN allontanarsi da CE in direzione di Nicosia sulla Fiat Uno condotta da SO SA OM: e le lacune motivazionali pregiudicano irrimediabilmente l'attendibilità razionale di tale ricostruzione, non essendo stata esclusa, con appaganti argomentazioni logiche, l'ipotesi alternativa relativa alla possibilità che il NO sia stato ucciso immediatamente e che il cadavere sia stato trasferito, con la vettura Nissan Patrol, in contrada Lavanche per essere gettato nel pozzo.
Con l'avere affermato l'esistenza di fatti in base ad accertamenti sprovvisti di adeguata congruenza logica (e, dunque, non coperti dal crisma della certezza razionale) e con l'averne tratto conseguenze sfavorevoli agli imputati la Corte ha violato il principio dell'"oltre il ragionevole dubbio" che rappresenta il limite della libertà di convincimento del giudice apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi, confinanti con l'arbitrio. Le radici del principio anzidetto si trovano in diretta ed essenziale correlazione con la regola della razionalità della decisione, presidiata dalla norma costituzionale che sancisce l'obbligo della motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 6, Cost.) e dalla disposizione del codice che impone al giudice di valutare le prove dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (art. 192, comma 1, c.p.p.). Come ha puntualmente ricordato la difesa degli imputati nella memoria, la regola dell'"oltre il ragionevole dubbio" è sempre più frequentemente richiamata, quale fondamentale canone di giudizio, nella recente giurisprudenza. Le espressioni più significative del rilievo da essa assunto sono costituite da due note sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, Franzese;
Sez. Un., 30 ottobre 2003, Andreotti ed altri). Nella prima di tali decisioni è stato precisato, con riferimento all'accertamento del nesso causale, che "il procedimento logico, invero non dissimile dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 comma 2 c.p.p. (il cui nucleo essenziale è già racchiuso, peraltro, nella regola stabilita per la valutazione della prova in generale dal primo comma della medesima disposizione, nonché in quella della dovevo;
ponderazione delle ipotesi antagoniste prescritta dall'art. 546, comma 1 lett. e c.p.p.), deve condurre, perché sia valorizzata la funzione ascrittiva dell'imputazione causale, alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale, che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione "necessaria" dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio. Ex adverso, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, in ordine ai meccanismi sinergici dei plurimi antecedenti, per ciò sulla reale efficacia condizionante della singola condotta omissiva all'interno della rete di causazione, non può non comportare la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio stabilito dall'art. 530 comma 2 c.p.p., secondo il canone di garanzia "in dubio pro reo" (Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222134). È stato giustamente osservato che il principio dell'"oltre il ragionevole dubbio" permea l'intero sistema processuale e trova saliente espressione nelle garanzie fondamentali inerenti al processo penale, tra le quali vanno principalmente segnalate quella della presunzione di innocenza dell'imputato, quella dell'onere della prova a carico dell'accusa, quella enunciata dalla formula "in dubio pro reo", recepita dall'art. 530, comma 2 e 3, c.p.p., e, infine, quella, che tutte le compendia, dell'obbligo di motivazione e della giustificazione razionale della decisione a norma dell'art. 111, comma 6, Cost. e 192, comma 1, c.p.p..
5. - Nell'orbita dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., il controllo affidato alla Corte di cassazione sulla struttura e sulla congruenza logica della motivazione involge, perciò, anche l'osservanza del principio dell'"oltre il ragionevole dubbio", che non può dirsi certamente rispettato quando la pronuncia di condanna si fondi su un accertamento giudiziale non sostenuto dalla certezza razionale, ossia da una probabilità logica così elevata da confinare con la certezza.
Si sono già illustrate le ragioni per le quali le valutazioni probatorie compiute dalla Corte di merito non sono censurabili nel presente giudizio di cassazione relativamente ai fatti accertati sino al momento in cui il NO fu visto dal AN allontanarsi da CE sulla Fiat Uno guidata da SO SA OM e in ordine alla datazione della morte nella sera del 22.11.1998. Inoltre, è stato già segnalata la correttezza del procedimento epistemologia) seguito dalla Corte distrettuale nell'applicazione dei criteri inferenziali su dati probatori certi che hanno portato a considerare esistenti indizi gravi, precisi e concordanti, univocamente conducenti nel rivelare la situazione di certezza processuale che giustifica l'attribuzione di responsabilità a SO SA OM per l'uccisione del NO.
In proposito va sottolineato che gli indicati vizi logici che inquinano la motivazione nel punto riguardante le modalità dell'omicidio e dell'ora in cui è stato consumato non hanno incidenza pregiudicante sul capo di sentenza concernente la pronuncia di condanna di SO SA OM per il reato al capo B), in quanto, una volta appurata l'identità dell'autore dell'omicidio, la dichiarazione di responsabilità non può essere caducata per il solo fatto che sono rimaste dubbie le forme dell'azione omicidiaria. Invece, in ordine a quegli specifici dati probatori, l'inesistenza di accertamenti, di valutazioni e di analisi ricostruttive, dotati di affidabile pregnanza logica, giustifica la pronuncia di annullamento della condanna per l'imputazione al capo A) nei confronti di entrambi gli imputati, per la ragione che il delitto di sequestro di persona presuppone evidentemente che il NO non sia stato ucciso subito, ipotesi questa che - per i motivi già visti - non può ritenersi esclusa con plausibili argomentazioni giustificative. Inoltre, la condanna di SO SA OM deve essere annullata nel punto relativo all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 4 c.p., atteso che l'accertamento del momento dell'uccisione, rimasto privo di una risposta razionale, ha indubbiamente influenza sull'affermazione dell'uso delle sevizie e della crudeltà, la cui esistenza resta, comunque, mancante di giustificazione logica alla luce dell'esito delle valutazioni delle condizioni in cui fu trovato il cadavere.
Tuttavia, la mancanza di adeguate argomentazioni giustificative sull'ora e sulle modalità dell'omicidio esplica rilevanza decisiva soprattutto riguardo alla posizione di SO LV, il quale, dopo essere stato assolto nel giudizio di primo grado, è stato condannato dalla Corte di Assise di Appello sulla base di una ricostruzione della fase terminale del fatto criminoso riguardante i tempi e i modi dell'uccisione del NO, rimasti sforniti del requisito della certezza razionale. È, infatti, evidente che la mancata esclusione, con adeguato ragionamento logico, dell'ipotesi alternativa dell'uccisione immediata del NO fa sorgere un dubbio più che ragionevole sulla partecipazione di SO LV all'esecuzione dell'omicidio e rende necessaria una nuova valutazione degli elementi di prova concernenti i movimenti dello stesso e la sua permanenza presso il bar di ON GI, detto "catinazzu". In tale ottica, merita un nuovo esame l'argomento probatorio tratto dall'accettata presenza di residui da sparo e dal lavaggio dell'auto Nissan Patrol nella disponibilità di SO LV, avendo la Corte di secondo grado adeguatamente motivato sul punto dell'assenza di inquinamento esterno, senza, però, dirimere il dubbio riguardante il luogo in cui il NO fu ucciso, in quanto nella stessa sentenza impugnata è stato rilevato che "su quel mezzo fu sparato il colpo di pistola mortale di NO o comunque fu poggiato il suo cadavere fino al suo definitivo abbandono in contrada Lavanche" (v. pag. 190). In conclusione, alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza deve essere annullata nei capi e nei punti sopra specificati, con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Catania, che dovrà rivalutare autonomamente gli elementi di prova acquisiti e verificare che i risultati del nuovo giudizio siano muniti di elevata tenuta logica e di certezza razionale, tanto da resistere alla regola di giudizio dell'"oltre il ragionevole dubbio".
I ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili, che vengono liquidate in complessivi euro 2.750, di cui euro 500 per spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti relativamente al reato al capo A) nonché nei confronti di SO LV relativamente ai reati ai capi B) e D) e nei confronti di SO SA OM relativamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p. e rinvia per nuovo esame sui punti predetti alla Corte
di Assise di Appello di Catania. Rigetta nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 2.750, di cui euro 500 per spese.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004