Articolo 17 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 luglio 1912
Art. 17.

L'ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa, qualunque siano i suoi anni di servizio, che muore per causa di ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, trasmette ai suoi eredi legittimi o legatari il diritto di riscuotere dalla Cassa una indennita' pari a quattro volte i proventi del suo ultima anno di servizio. La differenza fra il capitale pagato e quello accreditato sul conto individuale del defunto e' prelevata dal fondo di riserva.
Entrata in vigore il 1 luglio 1912