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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO IN, Presidente
NICODANO LE, Relatore
MARINI ALESSANDRO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1264/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 4375076 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna il preavviso di fermo n. 11080202500006044000, sollevando eccezioni sulla strumentalità del veicolo targato Targa_1
Il ricorrente afferma di essere titolare dell'omonima impresa individuale con P.IVA_1 con la quale svolge attività di agente/rappresentante di commercio;
l'autovettura citata è un bene mobile strumentale per l'esercizio dell'attività del ricorrente, unica utilizzabile e indispensabile, ai sensi dell'articolo 86, comma
2, D.P.R. 602/1973, per la tipologia di lavoro svolto dal ricorrente;
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita sottolineando che il ricorrente non ha adeguatamente documentato che il veicolo interessato rivesta effettivamente tale funzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Dir.Prov. 1 di Torino sottolineando che, risultando contestate dal
Ricorrente esclusivamente la modalità di riscossione coattiva elevate dall'Agente della Riscossione, in assenza di qualsiasi contestazione della legittimità del titolo o della pretesa sottesa agli atti impugnati, solo quest'ultimo risulta di fatto essere il soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ader sostiene che, non avendo il ricorrente prodotto, né in questa fase processuale, né precedentemente, in via interlocutoria amministrativa, prove documentali idonee che evidenzino le effettive esigenze operative che il bene soddisfa, e non risultando quindi giustificato il legame di strumentalità tra il veicolo sul quale viene iscritto il fermo amministrativo e l'attività svolta dal ricorrente, appare legittima la procedura adottata dall'ente di riscossione con conseguente reiezione delle avverse domande.
Tuttavia la Corte osserva che il ricorrente ha provato il quotidiano impiego dell'autovettura come risulta dalle fatture emesse da “Autostrade per l'Italia” per gli anni 2023/2024/2025 a testimonianza, considerando la sola rete autostradale, dei continui viaggi effettuati.
Dall'analisi di quanto innanzi evidenziato si può, pertanto, evincere che l'auto del ricorrente soddisfa il requisito della strumentalità ed essenzialità allo svolgimento dell'attività di agente/rappresentante del ricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO IN, Presidente
NICODANO LE, Relatore
MARINI ALESSANDRO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1264/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 4375076 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna il preavviso di fermo n. 11080202500006044000, sollevando eccezioni sulla strumentalità del veicolo targato Targa_1
Il ricorrente afferma di essere titolare dell'omonima impresa individuale con P.IVA_1 con la quale svolge attività di agente/rappresentante di commercio;
l'autovettura citata è un bene mobile strumentale per l'esercizio dell'attività del ricorrente, unica utilizzabile e indispensabile, ai sensi dell'articolo 86, comma
2, D.P.R. 602/1973, per la tipologia di lavoro svolto dal ricorrente;
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita sottolineando che il ricorrente non ha adeguatamente documentato che il veicolo interessato rivesta effettivamente tale funzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Dir.Prov. 1 di Torino sottolineando che, risultando contestate dal
Ricorrente esclusivamente la modalità di riscossione coattiva elevate dall'Agente della Riscossione, in assenza di qualsiasi contestazione della legittimità del titolo o della pretesa sottesa agli atti impugnati, solo quest'ultimo risulta di fatto essere il soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ader sostiene che, non avendo il ricorrente prodotto, né in questa fase processuale, né precedentemente, in via interlocutoria amministrativa, prove documentali idonee che evidenzino le effettive esigenze operative che il bene soddisfa, e non risultando quindi giustificato il legame di strumentalità tra il veicolo sul quale viene iscritto il fermo amministrativo e l'attività svolta dal ricorrente, appare legittima la procedura adottata dall'ente di riscossione con conseguente reiezione delle avverse domande.
Tuttavia la Corte osserva che il ricorrente ha provato il quotidiano impiego dell'autovettura come risulta dalle fatture emesse da “Autostrade per l'Italia” per gli anni 2023/2024/2025 a testimonianza, considerando la sola rete autostradale, dei continui viaggi effettuati.
Dall'analisi di quanto innanzi evidenziato si può, pertanto, evincere che l'auto del ricorrente soddisfa il requisito della strumentalità ed essenzialità allo svolgimento dell'attività di agente/rappresentante del ricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.