Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
In tema di interpretazione degli atti negoziali, l'art. 1362 cod. civ., nel prescrivere all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, non intende svalutare l'elemento letterale nell'interpretazione, ma anzi ribadire il valore fondamentale e prioritario che esso assume nella ricerca della comune intenzione delle parti, onde il giudice può ricorrere ad altri criteri ermeneutici solo quando le espressioni letterali non siano chiare, precise ed univoche, mentre, quando le suddette espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa da quella risultante dalle parole adoperate soltanto se individua ed esplicita le ragioni per le quali le predette parti, pur essendosi espresse in un determinato modo, abbiano in realtà inteso manifestare una volontà diversa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11609 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FIORAVENTE CARLETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERMARINO PIERMARINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI NATALI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 108/98 del Tribunale di TERNI, depositata il 15/01/99 R.G.N. 1077/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato CARLETTI FIORAVANTE per delega PIERMARINI PIERMARINO;
udito l'Avvocato TARTAGLIA FURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. NA GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FIORAVANTE CARLETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERMARINO PIERMARINI, giusta delega in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Terni rigettava l'appello proposto da UG CA avverso la sentenza pretorile che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere dalla s.p.a. OP (ex datrice di lavoro) le agevolazioni economiche asseritamente concordate in cambio del suo esodo anticipato dall'azienda tramite prepensionamento. In particolare, nel confermare la sentenza pretorile, il Tribunale riteneva che la società non avesse assunto alcun impegno giuridicamente vincolante all'erogazione della somma richiesta, rilevando, tra l'altro, che la postilla in calce alla lettera di dimissioni del CA prevedeva l'erogazione di una integrazione del T.F.R. a titolo di liberalità; che tale postilla, essendo rivolta agli uffici interni dell'azienda e non al CA, non era qualificabile ne' come contratto ne' come promessa unilaterale;
che tale postilla era un'ipotesi di integrazione del T.F.R. proveniente dal responsabile dell'ufficio relazioni col personale, ossia da persona che non poteva impegnare la società, non avendone la rappresentanza legale.
Avverso la sentenza del Tribunale il CA propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
resiste con controricorso la s.p.a. OP, depositando altresì memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso il CA, censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326 e 1346 c.c., nonché per vizi di motivazione, rileva che il giudice d'appello avrebbe erroneamente escluso che tra esso ricorrente e la società fosse intercorso un vero e proprio negozio, avente ad oggetto il versamento di una somma di denaro quale corrispettivo del suo esodo anticipato dall'azienda, immotivatamente trascurando che dalle deposizioni testimoniali era emersa l'esistenza di trattative in tal senso;
che la postilla in calce alle dimissioni era stata firmata dallo stesso CA e dal RO (che aveva il potere di accettare le dimissioni del dipendente), nonché successivamente siglata dal AN, responsabile del personale e agente quale legittimo rappresentante della società; che, infine, il CA ricevette l'anticipazione sul T.F.R. prevista dalla citata postilla. Col secondo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 1325, 1362, 1366 e 1367 c.c., nonché per vizi di motivazione, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe erroneamente interpretato la scrittura contenente la citata postilla, senza accertare l'effettiva intenzione delle parti e rendendo un'interpretazione non conforme a correttezza e buona fede e non finalizzata alla conservazione del contratto. Col terzo motivo, censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1388 c.c., nonché per vizio di motivazione, il ricorrente rileva che il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere che il RO (che aveva sottoscritto la postilla in calce alle dimissioni del CA) non era legittimato a rappresentare la società, omettendo di considerare che la postilla era stata siglata dal AN (che aveva disposto l'ammissione del dipendente alla C.I.G.S. ed aveva altresì sottoscritto l'accettazione delle sue dimissioni) e trascurando altresì di considerare che il comportamento del RO e del AN era in ogni caso idoneo ad ingenerare nel CA un incolpevole affidamento circa la sussistenza, in capo ai predetti, del potere di rappresentare e impegnare la società. Col quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1234, 2077 e 1372 c.c., sostenendo che erroneamente il giudice d'appello avrebbe ritenuto che la nuova domanda di prepensionamento presentata dal CA in relazione alla sopravvenuta l. n. 223 del 1991 aveva posto nel nulla gli accordi contenuti nella postilla in calce alla precedente domanda di prepensionamento;
in tal modo;
secondo il ricorrente, il giudice d'appello sarebbe altresì incorso in contraddizione, posto che, attribuendo alla nuova domanda di prepensionamento carattere novativo del precedente accordo, avrebbe riconosciuto a tale accordo quella natura negoziale in precedenza negata.
I primi due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Il ricorrente sostiene l'esistenza di un accordo in base al quale la società si sarebbe impegnata a versargli una somma di denaro quale corrispettivo del suo esodo anticipato dall'azienda e sostiene altresì che tale accordo risulterebbe da prove testimoniali (erroneamente trascurate dal giudice di merito) che avrebbero riferito dell'esistenza di trattative in tal senso tra esso CA e la società.
La censura di omessa o insufficiente valutazione di risultanze processuali deve ritenersi inammissibile, giacché il ricorrente ha omesso di riportare testualmente il contenuto delle citate prove testimoniali (come invece avrebbe dovuto in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) così impedendo a questo giudice di valutare la decisività delle suddette risultanze processuali (v., tra numerosissime altre, per tutte, Cass. S.V. n. 265 del 1997 RV 501705).
L'ulteriore elemento che, secondo il ricorrente, proverebbe l'esistenza di un accordo negoziale nel senso sopra indicato è costituito dalla scrittura del febbraio del 1990 in cui, in calce alla lettera di dimissioni del CA, risulterebbe una postilla prevedente, tra l'altro, una somma di denaro da "corrispondere" al CA.
Si pone pertanto un problema di interpretazione della suddetta scrittura ed è a sale proposito da rilevare che tale interpretazione è attività propria del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione, sempre che le censure siano specifiche (con indicazione dei canoni violati e delle ragioni della violazione) e il vizio di motivazione riguardi l'obbiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà su cui fonda il ragionamento decisorio, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio tra i vari elementi che ne costituiscono la struttura organizzativa. (v. in tal senso, tra le numerose conformi, Cass. n. 8994 del 2001 RV 547867 e Cass. n. 545 del 1999 RV 522493). Tanto premesso, è da rilevare che il giudice di merito ha escluso che nella scrittura in questione potesse ravvisarsi l'assunzione da parte della società di un impegno giuridicamente vincolante all'erogazione della somma indicata come corrispettivo dall'esodo anticipato del CA dall'azienda, sia perché tale somma veniva qualificata proprio nella postilla come "integrazione liberale" sia perché tale postilla non poteva assumere natura di promessa unilaterale in quanto non diretta al beneficiario, come emergenti dall'uso del verbo "corrispondere" all'infinito, non rivolto al destinatario dell'erogazione, bensì, verosimilmente, agli uffici interni dell'azienda.
La motivazione posta dal giudice di merito a sostegno della propria interpretazione appare logica e intrinsecamente coerente;
a fronte di essa la censura del ricorrente si risolve pertanto nella generica e inammissibile pretesa di contrapposizione di un risultato ermeneutico diverso.
Nè è dato ravvisare nell'interpretazione esposta nella sentenza impugnata la violazione del canone interpretativo costituito dall'art. 1362 c.c., posto che detto articolo, nel prescrivere all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, non intende svalutare l'elemento letterale nell'interpretazione, ma anzi ribadire il valore fondamentale e prioritario che esso assume nella ricerca della comune istruzione delle parti, onde il giudice può ricorrere agli altri canoni di ermeneutica solo quando le espressioni letterali non siano chiare, precise ed univoche, mentre, quando le suddette espressioni appaiono univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire all'autore o agli autori dell'atto una volontà diversa da quella risultante dalle parole adoperate soltanto se individua ed esplicita le ragioni per le quali il o i suddetti autori, pur essendosi espressi in un dato senso, abbiano in realtà voluto manifestare una volontà diversa. (v., tra le altre, Cass. n. 3974 del 1982 RV 421924 e n. 4864 del 1980 RV 408692).
Orbene, nella scrittura in questione non solo non risulta esplicitamente l'assunzione di un obbligo della società a versare al CA una somma di denaro come corrispettivo del suo prepensionamento, ma, anzi, la suddetta somma viene espressamente qualificata come "integrazione liberale", peraltro nel contesto di un atto neppure rivolto, per il tenore delle espressioni usate, al potenziale beneficiario.
Deve pertanto escludersi che l'ambiguità del testo da interpretare imponesse al giudice la ricerca della comune intenzione delle parti attraverso il ricorso agli altri criteri ermeneutici disciplinanti l'interpretazione soggettiva previsti dagli artt. 1363, 1364 e 1365 c.c.. Deve, a fortiori, rilevarsi l'insussistenza della dedotta violazione degli artt. 1336 e 1367 c.c., posto che il ricorso ai criteri disciplinanti la c.d. interpretazione oggettiva (previsti dagli artt. 1366, 1367, 1368, 1369 e 1370 c.c.) è necessario solo quando non risulti sufficiente il ricorso ai criteri relativi alla c.d. interpretazione soggettiva.
Il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento degli ulteriori due motivi, posto che, una volta confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la scrittura del febbraio 1990 contenesse un impegno giuridicamente vincolante per la società nei confronti del CA, non può assumere alcun rilievo il fatto che coloro che sottoscrissero la postilla avevano (o meno) il potere di impegnare la società, o il fatto che, successivamente alla prima, il CA presentò una nuova lettera di dimissioni. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in euro 22,00, oltre euro 2.000 (duemila) per onorari. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002