Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2025, n. 37364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37364 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
Ercole IL
37364-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
- Presidente-
Sent. n. 1351/2025
NA RI
NA NA R. LL
- Relatrice -
C.C. - 07/10/2025 R.G.N. 19787/2025
IE VE
RA IP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da AG AL, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 22/11/2024 della Seconda Sezione di questa Corte
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA NA OS LL;
udito il Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 novembre 2024 la Seconda Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da AL AG e da altri avverso la sentenza emessa il 7 novembre 2023 dalla Corte di appello di Torino in relazione ai reati di estorsione aggravata e usura ai danni di ND IN e RO GE ER.
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2. Avverso la sentenza di legittimità ha proposto ricorso straordinario AL IA, il quale, richiamati i principi stabiliti dalla giurisprudenza in tema di errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ha dedotto l'inesatta percezione delle risultanze processuali e il travisamento del ricorso nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato con l'argomento della insinuazione al passivo della società RA (società debitrice, che faceva capo ad ND IN) da parte della società VC DI (società creditrice, gestita da Villani) per l'intero importo del preteso credito: insinuazione ritenuta fattore ostativo alla riqualificazione giuridica dei fatti al sensi dell'art. 393 cod. pen., che, però, sarebbe stata esaminata dal ricorrente che aveva svolto precisi rilievi sul punto. Inoltre, la Corte di cassazione sarebbe incorsa nell'errata percezione dei motivi di ricorso con cui era stato dedotto che il ricorrente non solo aveva agito per conto del legale rappresentante dell'azienda creditrice, ma addirittura aveva chiesto ad ND IN un importo ancor più basso rispetto a quello costituente l'effettivo debito, per cui non si era verificato un danno e quel quantum non poteva essere assolutamente considerato come estraneo al debito originariamente agito, a maggior ragione considerando che, nel periodo storico in cui la pretesa era stata avanzata, non vi era stato ancora il riparto fra i creditori e, quindi, il ricorrente era mosso dalla convinzione di esercitare un diritto, facente capo al titolare mandante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Giova premettere che l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo, che è causato da una svista o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, e che è connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (ex plurimis, Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015, [...], Rv. 265248 01; Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, [...], Rv. 250527 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, [...], Rv. 221280-01).
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3. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto, innanzitutto, che la Seconda Sezione di questa Corte, nell'affermare che il ricorrente non si era confrontato con un decisivo punto della sentenza di appello relativo alla rilevanza della insinuazione al passivo fallimentare della società RA s.r.l. da parte della VC DI, sarebbe incorsa in una errata percezione del ricorso, in cui, invece, erano stati svolti precisi rilievi sul tema. Al riguardo va rilevato, innanzitutto, che la Seconda Sezione di questa Corte, laddove ha sostenuto che il ricorrente, nel ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 393 cod. pen., non si era confrontato con l'avvenuta insinuazione al passivo fallimentare della società RA s.r.l. da parte della VC DI, ha affermato non già che il ricorrente non aveva fatto riferimento a tale circostanza (di contro presa in considerazione nel ricorso), ma che egli non ne aveva ben apprezzato la valenza probatoria, decisiva al fine dell'esclusione della sussistenza in capo al ricorrente di un credito azionabile nei confronti delle persone offese. Va poi aggiunto con riguardo alle altre censure sollevate dal ricorrente- che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Seconda Sezione di questa Corte ha compiutamente e correttamente esaminato le deduzioni difensive relative alla qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La menzionata Sezione, infatti, facendo corretta applicazione dell'insegnamento delle Sezioni unite (v. sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01), ha messo in evidenza che elemento imprescindibile, ai fini della preliminare verifica della sussistenza del reato di cui all'art. 393 cod. pen., è costituito dalla esistenza di un credito azionabile, posto che la possibilità di ricorso al giudice è uno dei presupposti del reato di cui all'art. 393 cod. pen. e deve sussistere sia in termini materiali che giuridici, ovvero il soggetto deve trovarsi nella possibilità di far ricorso all'autorità giudiziaria e il diritto preteso deve essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale. Tale presupposto, sulla scorta del diffuso richiamo alle sentenze di merito, è stato ritenuto insussistente poiché, come ampiamente precisato nella decisione impugnata, l'avvenuta insinuazione al passivo fallimentare della società RA s.r.l. da parte della VC DI per l'intero importo impediva che lo stesso importo potesse essere azionato una seconda volta» nei confronti delle persone offese. La circostanza dell'insinuazione al passivo era, dunque, indicativa dell'insussistenza di un credito da azionare nei confronti delle persone fisiche e, quindi, era ostativa alla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod. pen. La Seconda Sezione ha aggiunto che gli imputati erano consapevoli di ciò, come era emerso dalla deposizione dell'avv. Borgarelli che, interpellato da AG AL e da Villani, aveva chiaramente spiegato che non era possibile
recuperare dalla persona fisica un credito vantato nei confronti della società, così che, coerentemente, la Corte di appello aveva concluso che la somma minore pretesa dagli imputati fosse dettata da un'ottica verosimilmente punitiva e sanzionatoria per l'inadempimento della società amministrata da ND IN. Tale somma rappresentava un ingiusto profitto, poiché si risolveva in una indebita esazione di un credito inesigibile, perché già azionato. Inoltre, dalle conversazioni intercettate risultava che i IA non avevano ricevuto alcun mandato da IN. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che nella sentenza impugnata non si rivengono gli errori denunciati dal ricorrente, che, al di là dei termini utilizzati, ha censurato le affermazioni della sentenza essenzialmente nel loro aspetto valutativo. Il che fuoriesce dai limiti previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso straordinario esclude, infatti, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di cassazione e ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
NA NA OS LL домире.к. вас
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
17 NOV 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Gippina Cirimele
Il Presidente
Ercole IL