Sentenza 20 febbraio 2014
Massime • 1
Le informazioni e gli atti trasmessi per autonoma determinazione dell'Autorità giudiziaria di uno Stato estero, o comunque di un organo di un'organizzazione internazionale o sovranazionale, possono essere pienamente utilizzati nel procedimento penale senza che rilevino i limiti e le condizioni afferenti all'utilizzazione degli atti assunti per rogatoria (Fattispecie relativa ad atti istruttori compiuti dall'Autorità tedesca ed allegati alla richiesta presentata all'Italia di procedere nei confronti dell'imputato, all'epoca ivi detenuto, per reati commessi in Germania).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2014, n. 37250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37250 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/02/2014
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 237
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 13800/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO IO (SEMILIBERO) N. IL 14/09/1975;
avverso la sentenza n. 874/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta Consigliere Dott. CAIAZZO LUIGI PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'annullamento limitatamente al reato di lesioni da ritenersi assorbito in quello di tentato omicidio, con rideterminazione della pena in anni 22 di reclusione. Conferma nel resto.
Udito il difensore Avv. PRONTERA Stefano del Foro di Lecce. RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 11.4.2012 la Corte d'appello di Lecce confermava la condanna ad anni 23 di reclusione inflitta a BO IO dal Tribunale di Lecce con sentenza in data 7.1.2009 in ordine ai seguenti reati:
-a) tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 4) in danno di VI MA SE introducendosi nella di lei abitazione e colpendola ripetutamente alla testa con un martello;
con l'aggravante di aver adoperato particolare crudeltà nei confronti della vittima, la quale subiva gravissime lesioni e veniva abbandonata in terra morente;
-b) tentata rapina perché, al fine di impossessarsi di beni della vittima, rovistava nella casa di lei non riuscendo nell'intento a causa dell'assenza di oggetti di valore;
-d) lesioni aggravate per aver cagionato con colpi di martello fratture multiple con l'asportazione del globo oculare destro e di tre dita della mano sinistra;
in Berlino in data 3.8.2002.
Preliminarmente la Corte d'appello respingeva l'eccezione di inutilizzabilità del materiale investigativo raccolto dalla di Polizia tedesca e inviato in Italia con la richiesta dell'autorità tedesca di procedere nei confronti dell'imputato, non processabile in Germania poiché all'epoca detenuto in Italia.
Secondo la Corte distrettuale, detto materiale era utilizzabile in quanto la difesa, all'udienza del 20.6.2007, ne aveva consentito l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, consenso che veniva ritenuto irrevocabile, nonostante il mutamento del collegio e del difensore dell'imputato.
Nel merito, la Corte territoriale riteneva attendibile l'individuazione dell'imputato da parte della persona offesa, la quale aveva affermato che il suo aggressore era stato il vicino di casa che occupava temporaneamente l'unico appartamento accanto al suo (appartamento n. 40), dato in locazione a persona che veniva identificata in RE IN FA.
Questi aveva dichiarato di aver dato in uso il suddetto appartamento nel periodo in cui era stato commesso il delitto soltanto a ON LE, il quale era in possesso di una copia delle chiavi dell'appartamento.
Sul bordo posteriore del lavandino sito nel bagno dell'appartamento n. 40, dove secondo i giudici di merito l'imputato aveva cercato di eliminare le tracce di sangue del crimine appena commesso, era stata rinvenuta una traccia ematica mista che, in base agli esami svolti, era stata attribuita, con probabilità statistica tale da confinare con la certezza, al ON e alla VI.
Non era ravvisabile la desistenza in ordine al delitto di rapina, poiché l'imputato, dopo aver rovistato nell'appartamento, non aveva trovato il denaro ed altri valori a causa della fretta con la quale aveva effettuato la ricerca.
È stata ritenuta sussistente l'aggravante di aver agito con crudeltà, poiché la vittima era stata colpita con il martello reiteratamente anche quando era già in terra, priva di sensi. Le attenuanti generiche erano state negate per i precedenti penali, per la gravita del fatto, per le modalità efferate della condotta, per l'intensità del dolo e per la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza.
Per gli stessi motivi la Corte d'appello riteneva congrua la pena inflitta (pena base per il reato di omicidio consumato: ergastolo, ridotto ad anni 18 per il tentativo;
pena aumentata ad anni 21 per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale;
ancora aumentata di un anno per la tentata rapina e di un ulteriore anno per le lesioni). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso sono stati denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione per aver i giudici di merito ritenuto utilizzabile l'istruttoria espletata dalla Polizia tedesca, in assenza di qualsivoglia rogatoria disposta da un giudice italiano.
La suddetta istruttoria era stata espletata autonomamente dalla Polizia tedesca, sotto la direzione della Procura di Stato di Berlino, al fine di individuare l'autore o gli autori dell'aggressione subita dalla VI.
Nell'ottobre 2003 la suddetta Procura aveva chiesto assistenza giudiziaria all'Italia al fine di acquisire materiale genetico di ON LE, all'epoca detenuto in Italia.
In data 28.11.2003, in esecuzione di decreto emesso dall'autorità giudiziaria italiana, erano stati sequestrati nella cella del predetto un rasoio ed uno spazzolino da denti, trasmessi alla Procura di Berlino.
La predetta Procura, non potendo processare in Germania il ON in quanto lo stesso risultava detenuto in Italia, aveva trasmesso alle competenti autorità italiane formale richiesta in data 4.5.2004 di procedere nei confronti del predetto per i fatti accaduti il 3 agosto 2002, allegando alla richiesta otto fascicoli contenenti l'attività istruttoria svolta.
Nell'udienza del 20.6.2007 davanti al Tribunale di Lecce, il P.M. aveva chiesto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei suddetti atti istruttori, che erano stati tradotti in italiano, indicandoli come atti assunti con rogatoria internazionale, ma si trattava in realtà di atti liberamente trasmessi dalla Procura di Berlino.
Secondo il ricorrente, i suddetti atti istruttori compiuti dalla Polizia tedesca non potevano essere utilizzati nel presente processo, in quanto acquisiti in assenza di una rogatoria internazionale, e quindi in violazione del combinato disposto degli artt. 696 e 729 c.p.p.. Con il terzo motivo è stata denunciata l'erronea applicazione dell'art. 431 c.p.p. e art. 468 c.p.p., comma 4, nonché del combinato disposto dell'art. 238 c.p.p. e L. n. 271 del 1989, art. 78. Secondo il ricorrente, anche a voler ritenere utilizzabili le prove assunte dalla Polizia tedesca, nonostante l'assenza di una rogatoria, le stesse dovevano essere dichiarate comunque inutilizzabili, sotto altro profilo, poiché assunte senza il rispetto dei fondamentali principi immanenti all'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, la verifica del DNA era stata effettuata senza dare alcun avviso al difensore dell'indagato, nonostante l'atto dovesse essere considerato irripetibile, poiché dallo spazzolino da denti sequestrato nella cella del ON era stato ricavato un solo profilo di DNA utilizzabile.
Inoltre, per il disposto dell'art. 78 norme att. c.p.p., la documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera deve essere acquisita a norma dell'art. 238 c.p.p., ma gli atti compiuti dalla Polizia giudiziaria tedesca erano stati assunti senza l'assistenza del difensore dell'indagato, e quindi non potevano essere acquisiti al fascicolo del dibattimento.
Nessuna valenza poteva essere data al consenso prestato dalla difesa, poiché il consenso era stato dato all'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti assunti con rogatoria. Con il quarto motivo di ricorso è stata censurata l'acquisizione agli atti e la lettura delle dichiarazioni rese alla Polizia tedesca dalla parte lesa VI MA SE.
La predetta era stata citata per l'udienza del 7.5.2008, ma non era comparsa e l'impossibilità a comparire era stata attestata dalla Polizia tedesca causa le sue precarie condizioni psicofisiche. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta del P.M. di dare lettura delle dichiarazioni rese dalla parte lesa, in quanto la di lei impossibilità a comparire doveva essere attestata da una certificazione medica.
Nell'udienza del 3.12.2008, di fronte al Tribunale in diversa composizione, il P.M. aveva chiesto nuovamente di dare lettura delle dichiarazioni rese dalla parte lesa alla Polizia tedesca;
il difensore dell'imputato non aveva prestato il consenso;
il Tribunale, ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 4, aveva revocato l'ammissione della prova per sopravvenuta manifesta superfluità e quindi, ai sensi dell'art. 511 c.p.p., comma 2, (la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo) aveva disposto la lettura delle dichiarazioni della parte lesa.
Il ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale sia perché, di fronte alla rinuncia del P.M. di escutere la parte lesa, non si era tenuto conto dell'opposizione della difesa, sia perché la ritenuta superfluità dell'esame della parte lesa altro non era che un escamotage per aggirare l'art. 512 bis c.p.p., il quale autorizza la lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.
Palese, nel caso in esame, sarebbe quindi la violazione dell'art. 111 Cost., che garantisce il contraddittorio nell'assunzione delle prove,
salvo l'accertata impossibilità di natura oggettiva. Nel caso in cui venisse ritenuta corretta l'interpretazione dell'art. 511 c.p.p., comma 2, data dai giudici di merito, è stata sollevata questione di legittimità della predetta norma, in relazione all'art. 111 Cost.. Con il quinto motivo sono stati denunciati l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione rispetto a specifici atti del procedimento.
Non erano state correttamente valutate le dichiarazioni della parte lesa, poiché non si era tenuto conto che la stessa, nelle dichiarazioni rese in più occasioni, aveva categoricamente, reiterata mente e in maniera convincente escluso che il suo aggressore fosse l'imputato, che neppure aveva riconosciuto in fotografia;
aveva escluso che il suo aggressore fosse italiano;
si era riferita ad un africano o ad un soggetto proveniente dall'Asia;
aveva precisato che l'aggressore parlava in inglese o in tedesco, quando è risultato che l'imputato conosce solo l'italiano. Erano stati travisati e comunque non correttamente valutati gli elementi in base ai quali si era ritenuto che l'imputato all'epoca del fatto avesse occupato l'appartamento adiacente a quello della parte lesa.
In proposito si sarebbe dovuto considerare che la parte lesa non aveva riconosciuto il ON come uno dei suoi vicini;
che il teste RE aveva dichiarato di aver dato in uso l'appartamento suddetto anche ad altre persone, tra le quali IC CL e un tal TO, e che il predetto teste aveva negato di aver mai consegnato a qualcuno le chiavi dell'appartamento; che il teste Bayirli, pur avendo dichiarato di essere andato nell'appartamento n. 40 con un giovane che gli aveva proposto l'acquisto di un televisore e di uno stereo, non aveva riconosciuto il suddetto giovane nell'imputato; che dalle dichiarazioni dello zio dell'imputato, IC CL, e della di lui convivente, AR NA, non si evinceva affatto che, dopo il 24-25 luglio, l'imputato si fosse trasferito nell'appartamento dato in locazione a RE IN.
Non si era inoltre tenuto conto che all'interno dell'appartamento della VI, dove era avvenuta l'aggressione, non era stata rinvenuta alcuna impronta o traccia riferibile all'imputato. Con riguardo alla traccia ematica mista, le conclusioni della Corte d'appello non avevano tenuto conto dei seguenti dati: la traccia ematica non poteva essere identificata con precisione, in quanto era risultata annacquata;
era stata riferita all'imputato ed alla parte lesa solo in termini di non esclusione, e non in termini di sicura attribuibilità; non era stato possibile risalire ad una differenza cronologica nel deposito delle due tracce, e quindi le stesse ben potevano essersi formate in tempi diversi.
Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale, in quanto l'imputato era stato condannato per il delitto di lesioni, senza considerare che questo delitto doveva essere assorbito in quello di tentato omicidio, avvenuto contestualmente e con le medesime modalità di realizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, ad eccezione dell'ultimo relativo all'assorbimento del delitto di lesioni in quello di tentato omicidio, sono infondati.
Preliminarmente il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità degli atti istruttori compiuti dalla Polizia tedesca, in quanto acquisiti senza che il giudice italiano avesse disposto una rogatoria internazionale, e quindi in violazione del combinato disposto degli artt. 696 e 729 c.p.p., che prevede una speciale inutilizzabilità degli atti acquisiti all'estero senza il rispetto delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e delle norme di diritto internazionale generale.
È pacifico che l'autorità inquirente tedesca, subito dopo la commissione del fatto commesso in Germania il 3.8.2002 in danno della cittadina tedesca VI MA SE, ha svolto autonomamente accurate indagini al fine di ricostruire il fatto, raccogliere le prove ed identificare l'autore del reato.
Attraverso le suddette indagini, l'autorità tedesca ha individuato prove di reità in ordine ai delitti di tentato omicidio e tentata rapina nei confronti del cittadino italiano ON LE, contro il quale però non poteva essere instaurato all'epoca un processo in Germania, poiché il predetto risultava detenuto in Italia.
L'autorità tedesca ha quindi formalmente chiesto all'Italia, in data 4.5.2004, di procedere nei confronti di ON LE per i reati commessi in danno di VI MA SE, allegando alla richiesta le indagini compiute, raccolte in otto faldoni. Il Pubblico Ministero italiano, ricevuto il suddetto materiale investigativo che ha inserito nel fascicolo del P.M. formato a carico del predetto ON, ha innanzi tutto disposto la traduzione degli atti trasmessi dalla Germania in lingua italiana, poi ha richiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio del ON, il quale è stato chiamato davanti al Tribunale di Lecce per rispondere dei reati di tentato omicidio, lesioni e tentata rapina. È destituita di fondamento l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagini compiuti dalla Polizia tedesca, per asserita violazione degli artt. 696 e 729 c.p.p., poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le informazioni e gli atti trasmessi per autonoma determinazione dell'autorità giudiziaria di uno Stato estero, o comunque di un organo di un'organizzazione internazionale o sovranazionale, possono essere pienamente utilizzati nel procedimento penale senza che rilevino i limiti e le condizioni afferenti all'utilizzazione degli atti assunti per rogatoria (V. Sez. 2^ sentenza n. 35130 del 2.7.2008, Rv.240956). Questa Corte, in una situazione per certi aspetti analoga, ha anche precisato che la sanzione d'inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti autonomamente acquisiti dalla parte all'estero direttamente dalle amministrazioni competenti, precisando che, al fine di valutarne l'utilizzabilità nel processo, la disciplina applicabile è quella dettata per i documenti dagli artt. 234 c.p.p. e segg. (V. Sez. 3^ sentenza n. 24653 del 27.5.2009, Rv.244087).
Sotto altro aspetto, il ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere utilizzabili le prove assunte dalla Polizia tedesca, nonostante l'assenza di una rogatoria, le stesse dovrebbero comunque essere dichiarate inutilizzabili perché assunte senza il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale, e in proposito menziona il fatto che la verifica del DNA era stata effettuata senza che fosse stato dato avviso al difensore dell'indagato.
Questa seconda eccezione di inutilizzabilità, per come formulata, all'evidenza non riguarda tutti gli atti compiuti dalla Polizia tedesca, molti dei quali, anche secondo il nostro codice di rito, potevano essere compiuti senza la partecipazione della difesa (ad esempio, rilevamento di tracce del reato, sequestri, interrogatori di persone informate sui fatti), ma riguarda solo quegli atti - come la verifica del DNA - che secondo il ricorrente dovevano essere compiuti dando alla difesa la possibilità di intervenire e controllare le modalità di svolgimento della prova.
Sono opportune alcune premesse in fatto, sulla base di quanto esposto anche nei motivi di ricorso.
La Polizia tedesca, nel raccogliere le tracce del delitto, ha repertato anche una traccia ematica mista sul bordo posteriore del lavandino sito nel bagno dell'appartamento che, all'epoca del fatto, era risultato - secondo le indagini svolte - occupato dall'imputato. Per verificare se in detta traccia fosse presente il sangue dell'indagato, l'autorità tedesca ha chiesto all'Italia nell'ottobre 2003, mediante formale rogatoria, di acquisire materiale genetico appartenente a ON LE, all'epoca detenuto in Italia. L'autorità giudiziaria italiana ha sequestrato, nella cella in cui era ristretto il predetto, un rasoio ed uno spazzolino da denti, oggetti che sono stati trasmessi, in esecuzione della rogatoria, alla Procura di Berlino.
Il ricorrente non si lamenta delle modalità con le quali sono stati acquisiti i suddetti oggetti, contenenti materiale biologico appartenente al ON, ma contesta che la Procura tedesca, quando ha proceduto tramite un suo consulente alla comparazione del suddetto materiale, ricavato dagli oggetti sequestrati, con la traccia ematica mista, rinvenuta nel bordo posteriore del suddetto lavandino, non ha dato alcun avviso alla difesa dell'indagato, non consentendogli quindi di intervenire.
Secondo la legislazione italiana, solo nel caso in cui il P.M. disponga un accertamento tecnico irripetibile, sussiste l'obbligo previsto dall'art. 360 c.p.p., di dare avviso alle parti e ai difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico, avvertendoli anche della facoltà di nominare consulenti tecnici.
Nel caso in esame, però, non risulta che il suddetto accertamento fosse irripetibile, perché neppure il ricorrente sostiene che sia stata interamente consumata nell'esame compiuto dal consulente della Procura di Berlino la suddetta traccia ematica mista;
si afferma invece nel ricorso che sarebbe stato interamente utilizzato il materiale biologico tratto dallo spazzolino da denti sequestrato nella cella del ON.
Ma la consumazione del materiale biologico acquisito non rende l'atto irripetibile, in quanto è sempre possibile prelevare (eventualmente con la procedura di cui all'art. 359 bis c.p.p.) altro materiale biologico dell'imputato, per compiere (da parte di un consulente nominato dalla difesa o da parte del perito nominato dal giudice) ulteriori confronti con la traccia ematica mista rilevata nel suddetto lavandino, e quindi anche per la legislazione italiana non vi era alcun obbligo da parte dell'autorità inquirente di avvisare la difesa dell'indagato del compimento dell'accertamento in questione. Quindi, la verifica del DNA è avvenuta in Germania con modalità che non sono contrarie alle norme fondamentali dell'ordinamento giuridico Italiano.
Si deve anche osservare che - come hanno correttamente affermato i giudici di merito - il materiale investigativo raccolto dalla Polizia tedesca è utilizzabile ai sensi dell'art. 493 c.p.p., comma 3, poiché la difesa dell'imputato nell'udienza del 20.6.2007 ha dato il consenso all'acquisizione nel fascicolo del dibattimento di detto materiale.
L'art. 493 c.p.p., comma 3, stabilisce che le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del P.M., nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del Pubblico Ministero (e quindi alla piena utilizzazione di questi atti) può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove e conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore (V. Sez. 6^ sentenza n. 7061 dell'11.2.2010, Rv.246090) Nel ricorso si sostiene che il difensore avrebbe dato il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento solo di atti assunti con rogatoria, ma il difensore dell'imputato era a conoscenza che nel fascicolo del P.M. (che gli era stato depositato) non vi erano atti assunti con rogatoria ma atti d'indagine compiuti autonomamente dalla Polizia tedesca;
quindi la difesa ha dato il consenso alla acquisizione al fascicolo del dibattimento (con conseguente piena utilizzazione) proprio del materiale investigativo formato dalla Polizia tedesca. Deve essere respinto anche il motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale di dare lettura delle dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria dalla parte lesa, dichiarazioni che erano già acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso dato dalla difesa alla acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti di indagine compiuti dalla Polizia tedesca. Il Tribunale ha con congrua motivazione revocato ex art. 495 c.p.p., comma 4, l'ammissione dell'esame di VI MA SE, per intervenuta superfluità della prova, avendo considerato che la predetta era stata ripetutamente sentita in Germania e che erano state acquisite al fascicolo del dibattimento, con il consenso della difesa, tutte le dichiarazioni rese dalla parte lesa. Correttamente, quindi, il Tribunale ha dato lettura di un atto contenuto nel fascicolo del dibattimento, dopo che era stata revocata l'ammissione della prova con la quale era stata disposta l'audizione in aula della parte lesa.
Nel caso di specie è priva di rilevanza l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa, in relazione all'art. 111 Cost., poiché la difesa aveva dato il consenso ad acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dalla parte lesa alla Polizia tedesca, ed è del tutto logico, anche in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, che il giudice possa ritenere superfluo sentire un teste in dibattimento, già più volte accuratamente sentito, le cui dichiarazioni sono state legittimamente acquisite agli atti con il consenso della difesa.
Con ulteriori motivi, sintetizzati nella parte espositiva della presente sentenza, il ricorrente ha contestato la motivazione della sentenza nella parte in cui era stata ritenuta attendibile, sulla base delle dichiarazioni della parte lesa, l'identificazione dell'imputato, come l'autore dell'aggressione, e nella parte in cui era stato ritenuto attendibile l'accertamento tecnico in base al quale, nella traccia ematica mista rinvenuta nell'appartamento n. 40 contiguo a quello in cui abitava VI MA SE, era stato individuato sia il DNA della predetta sia il DNA di ON LE.
Prima di esaminare i predetti motivi, è opportuno ricordare quale siano i limite del controllo di legittimità da parte di questa Corte.
il controllo da parte di questa Corte non avviene verificando se quanto affermato dal giudice di merito corrisponde al contenuto degli atti, la cui conoscenza è di regola preclusa in sede di legittimità, ma accertando se la motivazione del provvedimento impugnato risponde ai canoni fondamentali della logica;
il che avviene se nel discorso non si rilevano contraddizioni e se lo stesso si sviluppa attraverso passaggi consequenziali, compatibili con il senso comune e nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Il vizio logico deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e non dal confronto con i dati processuali, che sono esaminati ed interpretati esclusivamente nel giudizio di merito. Ne consegue che in sede di legittimità non possono essere presi in considerazione frammenti di atti estrapolati dai verbali contenenti prove raccolte, poiché le stesse devono essere invece esaminate nella loro interezza e insieme a tutti gli altri atti del processo, compito questo che, come si è detto, compete esclusivamente al giudice di merito.
La modifica dell'art. 606 lett. e del codice di rito introdotta dalla L. 46 del 2006 (secondo la quale il vizio di motivazione può risultare anche da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame) non ha mutato la natura del giudizio di legittimità, dovendosi intendere l'estensione del controllo da parte di questa Corte riferita esclusivamente al travisamento della prova, che si verifica nel caso in cui uno specifico dato decisivo risultante dalla mera lettura di un atto (e non dalla sua interpretazione) sia stato erroneamente percepito dal giudice di merito. Peraltro, per far risultare il travisamento della prova, l'atto che la contiene deve essere allegato nella sua interezza o indicato in modo specifico nei motivi di gravame.
Questa Corte non può diversamente interpretare i dati processuali e non può neppure prendere in considerazione la diversa lettura, rispetto a quella data dal giudice di merito, delle risultanza processuali proposta dalla parte ricorrente, quantunque la ricostruzione alternativa appaia plausibile e non in contrasto con le emergenze processuali, siccome esposte nel provvedimento impugnato.
Fissati i suddetti principi, risulta evidente che in questa sede non possono essere prese in considerazione le censure di fatto contenute nei motivi di ricorso, attraverso le quali il ricorrente ha dato una diversa lettura - rispetto a quella data dal giudice di merito - delle prove raccolte.
Deve invece rilevarsi che non sussiste il denunciato vizio di motivazione, con riguardo all'identificazione dell'imputato, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte lesa, circa l'identificazione del suo aggressore, solo nella parte in cui la stessa si è (sempre) riferita alla persona che occupava l'appartamento n. 40, ubicato accanto al suo. Sulla base di questa indicazione i giudici di merito, prendendo in esame le ulteriori e convergenti emergenze processuali (contestate dal ricorrente, ma le cui critiche, esclusivamente in fatto, non possono essere prese in considerazione da questa Corte), hanno ritenuto, con motivazione scevra da vizi logici, che all'epoca dell'aggressione il predetto appartamento fosse occupato esclusivamente dall'imputato.
La riprova decisiva della identificazione dell'imputato come l'autore dell'aggressione nei confronti di VI MA SE è stata rinvenuta nella più volte citata traccia ematica mista, contenente sangue sia dell'Imputato che della vittima.
Le critiche del ricorrente ai risultati della verifica del DNA si basano su argomenti in fatto che non possono essere apprezzati in questa sede, frutto di una diversa interpretazione dei risultati dell'accertamento tecnico, che secondo la Corte d'appello ha consentito di pervenire ad un giudizio praticamente di certezza della presenza nella traccia esaminata di sangue appartenente sia alla parte lesa che all'imputato.
Pertanto, anche i motivi di ricorso con i quali si è contestata l'identificazione dell'imputato come l'autore dei delitti contestati devono essere respinti.
Deve, invece, essere accolto il motivo con il quale è stato chiesto l'assorbimento del delitto di lesioni in quello di tentato omicidio, in quanto le lesioni sono state il mezzo con il quale l'imputato, in un unico contesto temporale e spaziale, ha cercato di realizzare l'intento di uccidere la VI, dovendosi inoltre considerare che i suddetti reati di lesioni e tentato omicidio proteggono il medesimo bene giuridico.
Deve pertanto essere eliminato l'aumento di pena di un anno di reclusione stabilito per il delitto di lesioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni perché assorbito nel reato di tentato omicidio e ridetermina la pena in anni 22 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2014