Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 9012
CASS
Sentenza 27 agosto 1999

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Il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale insorgono contestazioni, se attengono alla determinazione delle modalità esecutive, le risolve con ordinanza, ai sensi dell'art. 612 cod.proc.civ., modificabile o revocabile ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ. o opponibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; se invece attengono alla portata sostanziale del titolo esecutivo o al contenuto dell'obbligo, il provvedimento che le decide ha natura di sentenza sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ed è impugnabile con i mezzi ordinari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 9012
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9012
    Data del deposito : 27 agosto 1999

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