Sentenza 27 agosto 1999
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale insorgono contestazioni, se attengono alla determinazione delle modalità esecutive, le risolve con ordinanza, ai sensi dell'art. 612 cod.proc.civ., modificabile o revocabile ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ. o opponibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; se invece attengono alla portata sostanziale del titolo esecutivo o al contenuto dell'obbligo, il provvedimento che le decide ha natura di sentenza sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ed è impugnabile con i mezzi ordinari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 9012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9012 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SEGALLA NA, SEGALLA EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO CESTELLI, che li difende unitamente agli avvocati GIORGIO FUGANGI, OVIDIO MENEGUS, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN EM VED IN, IN CA, IN ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che li difende unitamente all'avvocato SILVIO MALOSSINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 374/95 del Tribunale di ROVERETO, emessa il 27/9/95 depositata il 13/11/95; RG. 794/1989, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato ALESSANDRO CESTELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. ANTECEDENTI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. GE TI e LO ed ON OI intimarono a EN e ZO GA di rimettere in pristino, "riducendole a luci", due finestre che costoro avevano aperto a piano terra e che si affacciavano sul fondo dei ricorrenti ed a eliminare l'accesso dalla loro casa sul medesimo fondo, come era stato disposto in loro favore da sentenza di condanna del tribunale di Rovereto.
2. Gli stessi, con ricorso al pretore di Riva del Garda del 13 marzo 1987 hanno chiesto che fossero determinate le modalità di esecuzione della sentenza di condanna prima indicata. EN e ZO GA, con ricorso del 21 marzo 1987 allo stesso pretore di Riva del Garda, a loro volta hanno proposto opposizione al precetto prima indicato ed hanno eccepito, tra l'altro, l'adempimento dell'obbligo: le finestre erano state chiuse con applicazione di mattoni di vetro cemento, la porta era stata tamponata dall'interno.
Il pretore, riuniti i giudizi di determinazione dell'obbligo di fare e di opposizione all'esecuzione, con sentenza dell'11 marzo ha rigettato l'opposizione all'esecuzione ed ha disposto che l'obbligazione di fare si doveva attuare mediante tamponamento in muratura delle due finestre in modo da rispettare l'integrale previsione dell'art. 901 cod. civ. La decisione è stata impugnata dai GA, i quali hanno dichiarato che il tamponamento effettuato con mattoni di vetro cemento era corretto, perché alcuna norma dispone che dovesse essere effettuato con opere di muratura.
Il tribunale di Rovereto, con sentenza del 13 novembre 1995, ha confermato la sentenza del pretore ed ha ritenuto: che non vi era modo di ridurre a luci le vedute, in quanto il lato superiore di queste era posto ad un'altezza di metri 2,50 dal pavimento;
che l'unico modo per eliminare le vedute era quello di tamponarle totalmente;
che il tamponamento con vetrocemento non corrispondeva alle caratteristiche dei luoghi ed era in contrasto con la normativa sulla tutela del paesaggio.
3. EN e ZO GA ha proposto ricorso con il quale hanno chiesto la cassazione di questa sentenza ed hanno depositato memoria. Resistono con controricorso GE TI e LO ed ON OI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'oggetto del presente ricorso per cassazione è limitato alle statuizioni della sentenza impugnata relative alla definizione del procedimento con il quale sono state determinate le modalità esecutive dell'obbligo di facere contenuto nella sentenza del tribunale di Rovereto ed indicato nel titolo esecutivo. Il ricorso per cassazione è ammissibile come si dirà.
1.2. L'art. 612, secondo comma, cod. proc. civ. dispone che colui che intende ottenere l'esecuzione forzata di un obbligo di fare [o di non fare] deve chiedere al pretore di determinare le modalità dell'esecuzione. Il provvedimento del pretore si esaurisce nella designazione dell'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e delle persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta, sentite le parti.
Questo provvedimento, fondamentalmente, implica due possibili tipi di intervento.
Il primo dipende dal fatto che la sentenza o il provvedimento da eseguire contenga già gli elementi fondamentali delle modalità dell'esecuzione: in questo caso l'intervento del pretore non può discostarsi da esse e deve limitarsi a completarle secondo l'occorrenza.
Il secondo tipo di intervento è collegato al fatto che la sentenza o il provvedimento da eseguire non contenga alcuna indicazione sulle modalità di esecuzione: in questo caso la determinazione delle modalità dell'esecuzione deve essere compiuta interamente dal pretore secondo sua discrezionalità. La norma prima indicata stabilisce che la forma del provvedimento del pretore sia l'ordinanza alla quale è stata attribuito il carattere di atto esecutivo (sent. n. 3802 del 1988) o di atto preparatorio delle operazioni materiali dell'ufficiale giudiziario e del terzo.
In questo giudizio non è necessario prendere posizione sulla natura dell'atto e si deve verificare che all'esecutato sia assicurata una tutela corrispondente alla posizione da lui assunta rispetto al provvedimento chiesto al pretore ai sensi dell'art. 612 citato. Quindi occorre distinguere.
Quando le contestazioni insorte tra le parti si riferiscono alla sola determinazione delle modalità di esecuzione, il provvedimento del pretore dovrà essere adottato con la forma dell'ordinanza espressamente indicata nella norma già richiamata e la tutela dell'esecutato sarà affidata a strumenti vari, che vanno dai rimedi, indicati dall'art. 487 cod. proc. civ., della richiesta di modifica o revoca della stessa ordinanza, alla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi indicata dall'art. 617 dello stesso codice. In questo caso l'ordinanza con la quale il pretore procede alla nomina dell'ufficiale giudiziario che deve procedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta non è neppure ricorribile immediatamente per cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione. Allorquando, invece, sorgono contestazioni sulla portata sostanziale del titolo esecutivo o sul contenuto dell'obbligo, la relativa contestazione dà luogo ad un giudizio contenzioso vero e proprio, il quale, se si conclude con ordinanza, è impugnabile con i mezzi di impugnazione ordinari avverso la stessa ordinanza, alla quale può essere riconosciuta natura di sentenza in forza del suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata.
Si vuol dire che anche in queste ipotesi non trova spazio l'immediato ricorso per cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, proposto immediatamente avverso l'ordinanza, la quale deve essere impugnata mediante appello: cfr., Cass. 12 agosto 1991 n. 8776 e 10 aprile 1992 n. 4407.
1.3. Da questi principi discende: che nella vicenda che si sta esaminando correttamente è stata adottata la forma della sentenza anche per la determinazione delle opere da eseguire, in quanto tra le parti erano sorte contestazioni non solo sull'avvenuto adempimento dell'obbligo, ma anche sulle modalità con le quali esse dovevano essere compiute;
che la sentenza di primo grado è stata correttamente sottoposta ad appello e quindi al presente ricorso per cassazione.
2. Con il primo motivo del ricorso i GA deducono che non costituivano più luci quelle parti del muro di confine in cui erano stati inseriti mattoni di vetro cemento: censura di violazione di dell'art. 901 cod. civ. Aggiungono che le aperture che non permettono di affacciarsi sul fondo altrui sono luci irregolari non soggette alla disciplina di quelle regolari e che tra queste rientrano le vetrate fisse: secondo motivo contenente censura di violazione dell'art. 902 cod. civ. Sostengono, ancora: che il tribunale non si è pronunciato sul fatto che la porta era stata tamponata dall'interno e non costituiva apertura;
che il consulente tecnico d'ufficio non ha dato risposta coerente al quesito che gli era stata posto circa i metodi da adottare sulla chiusura delle finestre;
che il consulente tecnico d'ufficio non ha dato risposta coerente al quesito che gli era stata posto circa i metodi di adottare sulla chiusura delle finestre;
che la sentenza si era adagiata acriticamente sulle conclusioni rese dallo stesso consulente tecnico d'ufficio: terzo, quarto e quinto motivo del ricorso contenente censura di difetto di motivazione in relazione all'art. 132 cod. proc. civ. Tutti i motivi indicati possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati secondo quanto si dirà.
3.1. Nei giudizi di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare punto di partenza è la sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non f are, la quale determina il contenuto dell'obbligo, come dispongono gli artt. 2931 cod. civ. e 612 già citato.
Da queste norme si ricava, che quando l'assolvimento dell'obbligo non avvenga spontaneamente ed esattamente e non possa essere attuato mediante atti di autonomia sostanziale, è necessario ricorrere all'esecuzione forzata nelle forme indicate nelle norme stesse.
Il giudice, tuttavia, non ha alcun potere in ordine al contenuto dell'obbligo, il quale è già determinato nel titolo esecutivo, e deve limitarsi all'indicazione delle sole modalità dell'esecuzione. La distinzione tra determinazione dell'obbligo e modalità di esecuzione di questo individua la differenza dei poteri delle parti nella fase di formazione del titolo ed in quella della sua attuazione.
Quando l'obbligo sia stato determinato con chiarezza nel titolo, il giudice della fase esecutiva non può rimetterlo in discussione, tranne il caso di prestazione infungibile a carico del debitore.
3.2. Nel presente giudizio entrambe le parti convengono sul fatto che l'ordine da eseguire ed indicato nel titolo esecutivo era quello di "ridurre a luci" le due finestre che si aprono sul muro di proprietà degli attuali ricorrenti.
GE TI e LO ed ON OI, cioè, non avevano conseguito il diritto alla chiusura delle finestre in contestazione, ma quello della riduzione delle vedute in luce.
Si è già detto che la decisione del tribunale al riguardo si fonda sui seguenti due presupposti:
a) la trasformazione delle vedute in luci non era consentita dalla posizione delle finestre, alte, nel loro lato superiore, già più di quanto l'art. 901 cod. civ. stabilisce con riferimento al lato inferiore;
b) la chiusura mediante mattoni in vetro cemento non corrispondeva alle caratteristiche tipologiche del luogo ed era in contrasto con la normativa sulla tutela del paesaggio. È stato anche riferito che i ricorrenti si dolgono di entrambe le affermazioni e lamentano che esse non tengono conto del fatto che l'ordine di fare contenuto nella sentenza di condanna non consentiva loro di affacciarsi sul fondo confinante, ma non impediva di trarre dalle aperture la sola luce.
In considerazione di queste premesse la decisione del tribunale non è corretta ne' sorretta da adeguata motivazione. E valga il vero!
3.3. L'art. 901 cod. civ. stabilisce, tra i requisiti delle luci, quello dell'altezza nella sua parte inferiore non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, allo scopo di assicurare a quest'ultimo una ulteriore protezione contro l'"inspectio": in questo senso già Cass. 10 marzo 1997 n. 2127. Da questo punto di vista il primo presupposto su cui si fonda la sentenza impugnata (che non vi era modo di ridurre a luci le vedute in ragione dell'altezza del "lato superiore delle aperture ad un'altezza di metri 2,10 dal pavimento della stanza a cui danno aria e luce") non è corretto, in quanto determina l'altezza senza accertare se la luce si sarebbe trovata al piano terreno o al piano superiore rispetto al fondo del vicino, che è l'elemento di riferimento espressamente richiamato dalla norma del codice civile già indicata.
Il secondo presupposto della decisione, altrettanto, non è ne' corretto ne' motivato.
In primo luogo, perché l'inserimento nel muro perimetrale di un edificio di materiale del tipo vetro-cemento, pur consentendo il passaggio della luce, adempie alle stesse funzioni di delimitazione e di protezione del muro, come questa Corte ha avuto già modo di precisare: sent. 14 marzo 1993, n. 2707. In secondo luogo, perché la non corrispondenza del vetro cemento alle caratteristiche del luogo ed alla normativa del paesaggio sono affermazioni che il tribunale ha reso senza alcun riferimento ne' a fatti accertati, ne' ad elementi normativi riscontrabili.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con rinvio ad altro tribunale, che si designa in quello di Trento, il quale ripeterà la verifica della trasformazione delle finestre contestate in luci, accertando la posizione nella quale queste si verrebbero a trovare rispetto al fondo degli interessati ed enunciando espressamente gli elementi di fatto e di diritto capaci di impedire tale trasformazione ed eventualmente, della collocazione del foro destinato a porta.
Le spese di questo giudizio saranno determinate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, al tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999