Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2015, n. 3286
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Sentenza 5 novembre 2015

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Nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle osservazioni scritte che la parte civile produca in udienza contestualmente alle conclusioni, in quanto loro costituiscono memoria difensiva non prima comunicata alla difesa dell'imputato, in violazione del contraddittorio nonché delle modalità di presentazione in numero sufficiente per l'esame ad opera delle altre parti, essendo tenuta la parte civile ad illustrare e formulare oralmente le proprie conclusioni in udienza, pur potendo farle seguire da una sintesi scritta, ai sensi dell'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù del richiamo effettuato dall'art. 614, comma primo, dello stesso codice, alle norme che regolano lo svolgimento della discussione nei giudizi di primo e secondo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2015, n. 3286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3286
    Data del deposito : 5 novembre 2015

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