Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle osservazioni scritte che la parte civile produca in udienza contestualmente alle conclusioni, in quanto loro costituiscono memoria difensiva non prima comunicata alla difesa dell'imputato, in violazione del contraddittorio nonché delle modalità di presentazione in numero sufficiente per l'esame ad opera delle altre parti, essendo tenuta la parte civile ad illustrare e formulare oralmente le proprie conclusioni in udienza, pur potendo farle seguire da una sintesi scritta, ai sensi dell'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù del richiamo effettuato dall'art. 614, comma primo, dello stesso codice, alle norme che regolano lo svolgimento della discussione nei giudizi di primo e secondo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2015, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
3 2 8 6/ 1 6 3286 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2197 Dott. ANTONIO ESPOSITO Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 4115/2014- Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR LI N. IL 20/11/1975 avverso la sentenza n. 474/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 29/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Ro che ha concluso per l'emmillamento con kinio rella sentente imfuguste;
udit: - l'evv. Francesco Verri, difensore delle f.c. Sestito, e frocesuale del difensore delle p.c. Fuoco, sostituto ferma delle sentenze infurgurte;
che he diesto la con :l'evv. Severio Campence, difensore di fiducie dell'im - futeto, che he diesto l'enmullements sente zinvio delle sentente impugnate;
difensore di fiducie dell'ine l'evv. Giuseffe Berbuts, co- - - si è riportets ei motivi di ricorso,si futeto, che Udito, per la parte civile, l'Avv 'chiedendone l'l'accoglimento; Udit i difensor Avv. . i RITENUTO IN FATTO I GUP del Tribunale di Crotone, con sentenza emessa in data 18.11.2010 all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto LI AR, in atti generalizzato, dal reato di estorsione ascrittogli perché il fatto non sussiste. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento degli appelli del P.M. territoriale e delle pp.cc. SESTITO e FUOCO, ha dichiarato l'imputato colpevole del predetto reato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. A fondamento della condanna, la Corte di appello ha posto la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del soggetto passivo IM ME, in atti generalizzato (che secondo il GUP avevano trovato carenza di riscontro nelle dichiarazioni rese dagli autisti della ditta . NO), nonché le dichiarazioni di GE SO ed GE NO, in atti generalizzati, desumendone nel complesso la prova della condotta estorsiva contestata. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di due difensori iscritti nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento del compendio probatorio acquisito e violazione degli artt. 546, comma 3 125, comma 3 - c.p.p. e 111, comma 6, della Costituzione. Premessa la necessità, per sovvertire legittimamente l'iniziale verdetto assolutorio, della c.d. "motivazione rafforzata", con specifica confutazione di tutte le argomentazioni della sentenza assolutoria, il ricorrente lamenta l'immotivato superamento dei tre passaggi argomentativi fondamentali della sentenza di primo grado (che riporta a f. 3 s.), con indicazione delle ragioni della ritenuta mendacità delle dichiarazioni del ME: il GUP aveva motivatamente ritenuto non provato che l'imputato avesse pronunciato la frase intimidatoria incriminata, riferita dal ME, ma non udita dai testi presenti;
lamenta, inoltre, travisamento delle dichiarazioni del ME, che, come emergente dalle sommaria informazioni testimoniali in atti, avrebbe espressamente dichiarato che il suo autista TA sarebbe stato direttamente presente alla minaccia;
ribadisce che lo TA e l'altro autista presente, IO (escusso nell'espletamento di indagini difensive), avevano, al contrario decisamente negato la circostanza oggetto di imputazione, e che entrambi non erano impegnati in altro durante la discussione de qua (allegando le rispettive dichiarazioni); la Corte di appello non avrebbe considerato le intercettazioni (operate dalla P.G. presso la Questura di Crotone, e delle quali il ricorrente allega le trascrizioni) delle conversazioni intercorse tra ME e SO (in data 24.3. 2009) e ME e NO (in data 31.3. 2009), che avrebbero dimostrato l'insostenibilità dell'ipotesi accusatoria, come ampiamente evidenziato dal primo giudice;
denuncia travisamento delle dichiarazioni di TA e IO, quanto ai rapporti intercorsi tra NO e l'imputato (allegando i relativi verbali): la Corte di appello non avrebbe considerato quanto osservato dal GUP in relazione al presunto riferimento operato dall'imputato, secondo l'ipotesi accusatoria con finalità intimidatorie, a notizie di stampa riguardanti alcuni malavitosi della zona, tra i quali in ipotesi un suo parente, che il GUP avrebbe accertato non essere mai avvenuta (l'episodio era stato smentito dai testimoni, presenti al fatto, LI, NO e LC), il che renderebbe meramente apparente la motivazione della Corte di appello che, recependo acriticamente l'ipotesi accusatoria, avrebbe al contrario ritenuto che la predetta conversazione avesse effettivamente avuto luogo;
indebitamente la Corte di appello avrebbe ritenuto rilevanti le dichiarazioni del teste de relato SO, contraddette da quelle del ME;
non sarebbero stati considerati ulteriori elementi acquisiti e riepilogati a f. 18 s. del ricorso;
in conclusione (f. 19 ss. del ricorso) molti elementi a sé favorevoli non sarebbero stati considerati, molti elementi in ipotesi sfavorevoli all'imputato sarebbero stati valorizzati previo travisamento delle dichiarazioni effettivamente acquisite;
mancherebbe, in definitiva, quella "motivazione rafforzata" che sola, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, avrebbe potuto legittimare la reformatio in pejus dell'originario verdetto assolutorio;
II) violazione degli artt. 606, comma 1, lett. C), in riferimento agli artt. 581, comma 1, lett. C) e 591, comma 1, lett. C), c.p.p. (l'appello del P.M. sarebbe inammissibile, perché argomentato unicamente per relationem all'appello della parte civile, pur in difetto di un formale rinvio per relationem, ma riprendendone parola per parola le doglianze. In data 19.10.2015, sono stati depositati nell'interesse dell'imputato motivi formalmente nuovi, ma che in realtà reiterano, per l'ennesima volta, dettagliati riferimenti alla condivisa motivazione del GUP, e diffuse censure a quella della sentenza della Corte di appello. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe (le parti civili arricchendo le conclusioni scritte con una serie di argomentazioni riguardanti il merito del processo), e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
1. Deve premettersi che, nel giudizio di legittimità, non può tenersi conto delle osservazioni scritte che la parte civile produca in udienza contestualmente alle conclusioni, in quanto esse costituiscono memoria difensiva non previamente comunicata alla difesa dell'imputato, in violazione del contraddittorio nonché delle modalità di presentazione in numero sufficiente per l'esame ad opera delle altre parti, dovendo la predetta parte, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614, comma primo, cod. proc. pen., alle norme regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado, formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse unicamente la presentazione di una sintesi scritta (laddove, nel caso di specie, le parti civili si diffondono sul merito del giudizio da f. 2 a f. 6 delle conclusioni scritte depositate in udienza), a norma dell'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 23809 del 6 maggio 2009, CED Cass. n. 243799; Sez. VI, sentenza n. 22209 del 7 gennaio 2010, CED Cass. n. 247359).
2. Il secondo motivo del ricorso dell'imputato (che va logicamente esaminato per primo, contenendo doglianze inerenti all'inammissibilità per ragioni processuali dell'appello del P.M., accolto dalla Corte di appello) è infondato.
2.1. Il collegio condivide e ribadisce l'orientamento giurisprudenziale che considera carente del requisito di specificità qualsiasi atto di impugnazione che si traduca in una mera adesione alle ragioni di critica esposte da un'altra parte processuale, senza contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli argomenti di fatto che sorreggono ogni richiesta>>, secondo quanto stabilito dall'art. 581, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; in applicazione di esso, si è già ritenuto che è inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello del pubblico ministero che si limiti a rinviare per relationem alle censure mosse nell'impugnazione presentata dalle parte civile, senza indicare, nemmeno sommariamente, le ragioni del dissenso sulla sentenza impugnata (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 43207 del 12 novembre 2010, CED Cass. n. 248823; Sez. V, n. 40393 del 20 giugno 2012, CED Cass. n. 253360).
2.2. Nel caso di specie, peraltro, l'atto di appello del pubblico ministero non conteneva una mero ed acritico rinvio per relationem alle ragioni di censura costituenti oggetto dell'atto di appello delle parti civili, ma una consapevole e ragionata riproposizione dettagliata di gran parte delle medesime argomentazioni, come è fisiologico, in presenza di censure asseritamente condivise.
3. Il primo motivo del ricorso dell'imputato è fondato.
3.1. Deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento anche di questa Sezione, deve ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di R giudizio (Sez. II, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407; Sez. VI, n. 20656 del 22 novembre 2011, dep. 28 maggio 2012, De Gennaro ed altro, n.m. sul punto). La radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la semplice non certezza e, dunque, anche il dubbio ragionevole -della colpevolezza. Invero, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., dalla L. n. 46 del 2006, presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza>> (Sez. VI, n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, rv. 251066; Sez. VI, n. 4996 del 26 ottobre 2011, dep. 9 febbraio 2012, Abbate ed altro, rv. 251782; Sez. II, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407). Ai fini della riforma in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non può, quindi, ritenersi sufficiente la possibilità di addivenire ad una ricostruzione dei fatti connotata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, che la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare - in riforma della precedente assoluzione - la sentenza di condanna sia dotata di una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza>>. Deve, pertanto, ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, abbia affermato la responsabilità dell'imputato unicamente sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.
3.2. Ciò premesso, rileva il collegio che la motivazione della sentenza impugnata, lungi dal risultare maggiormente persuasiva rispetto a quella assolutoria pronunciata dal primo giudice, risulta inficiata da una serie di omissioni che appaiono di decisivo rilievo ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità. Come lamentato dal ricorrente, la Corte di appello non ha tenuto conto di una serie di elementi che avevano costituito il fulcro della sentenza di primo grado - la cui decisività, ritenuta dal primo giudice, andava in ipotesi specificamente confutata -: - il GUP aveva motivatamente ritenuto non provato che l'imputato avesse pronunciato la frase intimidatoria incriminata, riferita dal ME, ma non udita dai testi presenti (TA e IO) i quali, diversamente da quanto argomentato dalla Corte di appello, non avevano riferito di essere stati in quel frangente impegnati in altre faccende, in tal modo legittimando l'assunto che avessero potuto non udire la frase;
ed è palese travisamento in cui è incorsa la Corte di appello, puntualmente documentato dal ricorrente, quanto alla ritenuta assenza di testimoni alle iniziali pressioni dell'AR (vedi verbale s.i.t. ME del 24.3.2009: le frasi intimidatorie de quibus sarebbero state pronunciate dall'AR, secondo il ME, in presenza del mio autista>>); nessun rilievo è stato attribuito agli esiti delle intercettazioni effettuate presso la Questura (pur se, in particolare, la conversazione tra LC IG e NO IM sembrerebbe gettare pesanti ombre sull'attendibilità del narrato del ME); - il presunto riferimento operato dall'AR nel corso di una riunione ad un parente malavitoso arrestato, traendo spunto da notizie di stampa, è stato decisamente smentito dai testi NO (verbale s.i.t. 31.3.2009) e LI (verbale indagini dif. 18.12.2009): le ragioni della ritenuta inattendibilità dei predetti andavano, in ipotesi, dettagliatamente esplicitate.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
4.1. La Corte di appello, nel corso del giudizio di rinvio, dovrà conformarsi al principio di diritto innanzi enunciato (§ 3.1.: necessità della c.d. "motivazione rafforzata" per legittimare la reformatio in pejus dell'iniziale verdetto assolutorio), tenendo altresì conto delle lacune motivazionali innanzi (§ 3.2.) enumerate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, udienza pubblica 5 novembre 2015 Il componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 26 GEN. 2016 IL N CancelliereCANCELLIERE E R P U Claudia Pianelli C T R Z I O O C *N