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Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2023, n. 8478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8478 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GA RU nato il [...] IU RV nato il [...] SH RI nato il [...] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo L- Li udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 8478 Anno 2023 Presidente: Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 25/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3/2/2021, il GUP del Tribunale di Terni in esito a giudizio abbreviato dichiarava GA HD, IU IS, AL ER, HI Il- jaz, e SH AN colpevoli in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, ov- vero: • GA HD, SH AN (con ALIA] ER, non ricorrente): 1) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 co. I e 6 D.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo decreto, al fine di farne com- mercio, illecitamente detenevano 29 involucri di sostanza stupefacente del tipo "cocaina", per un peso lordo complessivo di circa 18 gr., custodita all'interno dell'appartamento comune sito in Terni, Strada di Morgnano n. 26. Con l'aggra- vante del fatto commesso da tre o più persone. Commesso in Terni il 28.5.2020. SH AN e GA HD: (con AL ER e HI Iljaz, non ricorrenti) 2) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 co. 1 e 6 D.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo decreto, al fine di farne com- mercio, illecitamente detenevano sostanza stupefacente del tipo "cocaina" per un peso lordo complessivo di gr. 70, custodita all'interno dell'appartamento comune sito in Terni, Strada di Morgnano n. 26. Con l'aggravante del fatto commesso da tre o più persone. Commesso in Terni i129.5.2020. Tutti: 3) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 co. i e 6 D.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo decreto, al fine di farne com- mercio, illecitamente detenevano sostanza stupefacente del tipo "cocaina" per un peso lordo complessivo di 900 gr. (suddivisi in 3 pezzi da gr. 50 cadauno e 150 pezzi da gr. 5 cadauno), custoditi all'interno dell'appartamento comune sito in Terni, Strada di Morgnano n. 26. Con l'aggravante del fatto commesso da tre o più persone. Commesso in Terni, il 31.5.2020. 4) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 co. 1 e 6 D.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo decreto, al fine di farne com- mercio, illecitamente detenevano sostanza stupefacente del tipo "cocaina" per un peso lordo complessivo di gr. 850, custodita all'interno dell'appartamento comune sito in Terni, Strada di Morgnano n. 26. Con l'aggravante del fatto commesso da tre o più persone. Commesso in Temi il 3.6.2020. 2 5) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 co. 1 e 6 D.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo decreto, al fine di farne com- mercio, illecitamente detenevano sostanza stupefacente del tipo "cocaina" per un peso lordo complessivo di circa 1 kg. (dei quali 323,22 gr. lordi sequestrati al momento dell'arresto in flagranza eseguito nell'ambito del p.p. 1154/2020 RGNR, confluito nel presente p.p.), custodita all'interno dell'appartamento comune sito in Terni, Strada di Morgnano n. 26. Con l'aggravante del fatto commesso da tre o più persone. Commesso in Terni, 1'11.6.2020. GA HD, IU IS, SH AN (con HI Iljaz, non ricorrente) 6) delitti p. e p. dagli artt. 81, 110, 337, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso fra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per opporsi ai pubblici ufficiali Mar.C. STROPPA Gabriele, Brig. Sc. Q.S. FIORAVANTI Francesco, App. Sc. Q.S. GREGORI Giovanni, Brig. FIORENTINI GI, App. Sc. RIBECA MO (tutti appartenenti ai Carabinieri R.O.N.I. di Terni) che stavano proce- dendo alle operazioni di perquisizione personale e locale presso l'appartamento comune sito in Terni, Strada di Morgnano n. 26, usavano violenza contro tutti i predetti, consistita in spinte e strattonamenti per sottrarsi alla perquisizione e guadagnarsi la fuga. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per conseguire l'impunità del reato di cui al capo i). Commessi in Terni I' 11.6.2020. Il solo GA HD: 7) delitto p. e p. dagli arti. 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 5 bis c.p. perché, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo descritte al capo n. 2, dopo aver scavalcato la finestra dell'appartamento per sottrarsi alla perquisizione trovandosi davanti il Brig. FIORENTINI GI che tentava di bloccarne la fuga, Io strattonava violentemente e gli cagionava lesioni personali consistite in "lesione del tendine del IV dito mano dx", con prognosi di gg. 40 s.c.. Commesso in Terni 1'11.6.2020. Il giudice di primo grado condannava: • GA HD, individuata la pena base in anni sei reclusione ed euro 27.000 di multa;
aumentata ex art. 81 cpv. alla pena di anni sette, mesi sei e gg.15 ed euro 28.830,00 di multa cosi determinata ( capo 1: mesi due di reclusione ed euro 250,00 di multa;
capo 2: mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa;
capo 3: mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa;
capo 4: mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa;
capo 6: mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa;
capo 7: giorni quindici di reclusione ed euro di multa); ridotta ex art. 442 cod. proc. pen. alla pena di anni cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 19.220,00 di multa;
3 • IU IS, da una pena base di anni sei reclusione ed curo 27.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv alla pena di anni sette e mesi uno di reclusione ed curo 28.150,00 (capo 3: mesi sei di reclusione ed curo 600,00 di multa;
capo 4: mesi quattro di reclusione ed curo 450,00 di multa;
capo 6: mesi tre di reclu- sione ed euro 100,00 di multa;
ridotta ex art. 442 cpp alla pena di anni quattro, mesi otto e giorni venti di reclusione ed curo 18.767,00 di multa. Era altresì disposta la confisca e la distruzione dello stupefacente e del re- stante materiale in sequestro nonché la confisca del denaro e la devoluzione dello stesso alla Cassa delle Ammende. L'imputato GA HD era poi condannato al risarcimento dei danni in fa- vore della parte civile costituita, IN GI, liquidati in euro 10.000,00 • SH AN, individuata la pena base in anni sei reclusione ed euro 27.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 28.800,00 di multa cosi determinata (capo 1: mesi due di re- clusione ed euro 250,00 di multa;
capo 2: mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa;
capo 3: mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa;
capo 4: mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa;
capo 6: mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa); ridotta ex art. 442 cod. proc. pen. alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 19.200.00 di multa;
Quanto al trattamento sanzionatorio osservava il giudice di primo grado: - che ricorrevano i presupposti per la affermazione della penale responsabilità a carico di tutti gli imputati - che i fatti ascritti non erano suscettibili di qualificazione ex art. 73 quinto comma D.P.R. 309/90 tenuto conto non solo dell'ingente quantitativo totale di stupefacente movimentato (pari quasi a 3 Kg di cocaina) dagli imputati, ma altresì alla luce di una valutazione complessiva della condotta dagli stessi tenuta, avendo costoro mostrato una inusuale professionalità nel maneggiare gli stupefacenti, es- sendosi procurati addirittura una abitazione ad hoc per la preparazione e il depo- sito della droga, oltreché per la custodia del denaro provento dello spaccio, oltre a telefoni di servizio e ad autovetture, ove essi rispettivamente ricevevano gli or- dini e con cui effettuavano le relative consegne>; - che in ragione della incensuratezza e della giovane età erano concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, da valutarsi con criterio di equivalenza rispetto alla aggravante loro contestata di cui all'art. 73 comma 6 d.P.R.309/90; - che non ricorrevano i presupposti per la concessione al IU IS, della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 4 La Corte d'Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto dagli impu- tati, con sentenza del 16/7/2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva gli imputati SH AN e HI AZ e, per l'effetto estensivo ex art 587 cod. proc. pen., anche l'imputato IU IS dal reato di resistenza loro ascritto al capo 6) perché il fatto non sussiste e per l'effetto rideterminava la pena per i residui reati, quanto a SH AN in anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 19.13 3,00 di multa con revoca della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni 5 e quanto a IU IS in anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 18.700,00 di multa. Confermava nel resto. Condannava gli imputati JA ER e UG HD al pagamento delle spese processuali del grado. Condannava altresì UG HD alla rifusione delle spese di difesa sostenute per il grado dalla parte civile GI IN. Disponeva la restituzione a SH AN, SH LI e JA ER dei telefoni di cui ai verbali di sequestro dell'11.6.2020 a loro intestati ad eccezione del cellulare marca Samsung di cui al verbale intestato a SH Do- rian indicato dal medesimo come a lui non appartenente. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen: • GA RU e IU RV con un unico atto a mezzo del comune di- fensore Avv. Daniela Paccoi con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione delle leggi penali in relazione all'art. 114 cod. pen. per quanto attiene alla posizione dell'imputato ZI;
con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla pena irrogata, anche in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla con- testata aggravante di cui all'art. 73 co 6 DPR 309/90, nonché in relazione agli aumenti apportati ex art. 81 cpv. cod. pen.. • SH AN a mezzo dell'Avv. Basile deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della sentenza di primo grado circa la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
violazione di legge per mancanza di motivazione e illogicità manifesta in ordine al trattamento san- zionatorio. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 5 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Quanto al primo motivo del ricorso nell"interesse di IU RV deve osservarsi che esso appare inammissibile. Non risulta dalla sentenza impugnata e nemmeno dall'atto di appello a firma del medesimo avvocato Paccoi, odierna ricorrente, che in quella sede sia stata sollevata la questione dell'applicabilità dell'art. 114 c. p. Il ricorrente non ha specificamente contestato la ricostruzione in sentenza dei motivi di appello, né ha documentato, in violazione dell'autosufficienza, che la questione era stata sollevata in appello. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; conf. Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414). In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il mo- tivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773). Pacifico invero che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legit- timità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - con- trassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono fun- zionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, cp. 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato 6 disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi que- stione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in rela- zione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631). Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare an- zitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte;
Sul punto va anche ricordato che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma settimo, Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perché la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassa- zione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio (Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504). In ogni caso la sentenza di secondo grado si fonde con quella di primo grado, ove - come è da evincere anche dalla sentenza impugnata - vi era compiuta motivazione sulla non sussistenza dei presupposti per la concessione al ZI dell'attenuante di cui all'art. 114 c. p. 3. Quanto agli altri motivi di ricorso in ordine alla determinazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché al giudizio di bilanciamento va ricordato che la quantificazione della pena nell'ambito della cornice edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove motivata e che nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi solo espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402 - 01), essendo nel richiamo al criterio di adeguatezza della pena impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283 - 01). 7 Nel caso che occupa, come rilevato in sede di appello, il primo giudice, dopo aver individuato il reato più grave, ha determinato la pena base nel minimo. In ordine alla richiesta di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, non può rilevarsi che già in primo grado le attenuanti generiche sono state rico- nosciute a tutti gli imputati, sia pure con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante. La Corte d'appello ritiene poi corretto il giudizio di bilanciamento fatto già in primo grado, osservando che lo stato di incensuratezza degli imputati UG e ZI è recessivo rispetto alla gravità degli addebiti rapportato al dato quantitativo dello stupefacente oggetto materiale dei reati, ma anche al negativo comporta- mento degli imputati. La motivazione resa non è né illogica, né contraddittoria, esternando in modo compiuto e corretto in fatto ed in diritto il ragionamento operato dai giudici di merito. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr. Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579). Secondo un principio ampiamente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica comunque una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, e in quanto tale esso sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragio- namento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 8 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2022 Il PRESIDENTE ESTENSORE
udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo L- Li udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 8478 Anno 2023 Presidente: Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 25/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3/2/2021, il GUP del Tribunale di Terni in esito a giudizio abbreviato dichiarava GA HD, IU IS, AL ER, HI Il- jaz, e SH AN colpevoli in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, ov- vero: • GA HD, SH AN (con ALIA] ER, non ricorrente): 1) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 co. I e 6 D.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo decreto, al fine di farne com- mercio, illecitamente detenevano 29 involucri di sostanza stupefacente del tipo "cocaina", per un peso lordo complessivo di circa 18 gr., custodita all'interno dell'appartamento comune sito in Terni, Strada di Morgnano n. 26. Con l'aggra- vante del fatto commesso da tre o più persone. Commesso in Terni il 28.5.2020. SH AN e GA HD: (con AL ER e HI Iljaz, non ricorrenti) 2) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 co. 1 e 6 D.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo decreto, al fine di farne com- mercio, illecitamente detenevano sostanza stupefacente del tipo "cocaina" per un peso lordo complessivo di gr. 70, custodita all'interno dell'appartamento comune sito in Terni, Strada di Morgnano n. 26. Con l'aggravante del fatto commesso da tre o più persone. Commesso in Terni i129.5.2020. Tutti: 3) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 co. i e 6 D.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo decreto, al fine di farne com- mercio, illecitamente detenevano sostanza stupefacente del tipo "cocaina" per un peso lordo complessivo di 900 gr. (suddivisi in 3 pezzi da gr. 50 cadauno e 150 pezzi da gr. 5 cadauno), custoditi all'interno dell'appartamento comune sito in Terni, Strada di Morgnano n. 26. Con l'aggravante del fatto commesso da tre o più persone. Commesso in Terni, il 31.5.2020. 4) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 co. 1 e 6 D.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo decreto, al fine di farne com- mercio, illecitamente detenevano sostanza stupefacente del tipo "cocaina" per un peso lordo complessivo di gr. 850, custodita all'interno dell'appartamento comune sito in Terni, Strada di Morgnano n. 26. Con l'aggravante del fatto commesso da tre o più persone. Commesso in Temi il 3.6.2020. 2 5) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 co. 1 e 6 D.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo decreto, al fine di farne com- mercio, illecitamente detenevano sostanza stupefacente del tipo "cocaina" per un peso lordo complessivo di circa 1 kg. (dei quali 323,22 gr. lordi sequestrati al momento dell'arresto in flagranza eseguito nell'ambito del p.p. 1154/2020 RGNR, confluito nel presente p.p.), custodita all'interno dell'appartamento comune sito in Terni, Strada di Morgnano n. 26. Con l'aggravante del fatto commesso da tre o più persone. Commesso in Terni, 1'11.6.2020. GA HD, IU IS, SH AN (con HI Iljaz, non ricorrente) 6) delitti p. e p. dagli artt. 81, 110, 337, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso fra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per opporsi ai pubblici ufficiali Mar.C. STROPPA Gabriele, Brig. Sc. Q.S. FIORAVANTI Francesco, App. Sc. Q.S. GREGORI Giovanni, Brig. FIORENTINI GI, App. Sc. RIBECA MO (tutti appartenenti ai Carabinieri R.O.N.I. di Terni) che stavano proce- dendo alle operazioni di perquisizione personale e locale presso l'appartamento comune sito in Terni, Strada di Morgnano n. 26, usavano violenza contro tutti i predetti, consistita in spinte e strattonamenti per sottrarsi alla perquisizione e guadagnarsi la fuga. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per conseguire l'impunità del reato di cui al capo i). Commessi in Terni I' 11.6.2020. Il solo GA HD: 7) delitto p. e p. dagli arti. 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 5 bis c.p. perché, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo descritte al capo n. 2, dopo aver scavalcato la finestra dell'appartamento per sottrarsi alla perquisizione trovandosi davanti il Brig. FIORENTINI GI che tentava di bloccarne la fuga, Io strattonava violentemente e gli cagionava lesioni personali consistite in "lesione del tendine del IV dito mano dx", con prognosi di gg. 40 s.c.. Commesso in Terni 1'11.6.2020. Il giudice di primo grado condannava: • GA HD, individuata la pena base in anni sei reclusione ed euro 27.000 di multa;
aumentata ex art. 81 cpv. alla pena di anni sette, mesi sei e gg.15 ed euro 28.830,00 di multa cosi determinata ( capo 1: mesi due di reclusione ed euro 250,00 di multa;
capo 2: mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa;
capo 3: mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa;
capo 4: mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa;
capo 6: mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa;
capo 7: giorni quindici di reclusione ed euro di multa); ridotta ex art. 442 cod. proc. pen. alla pena di anni cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 19.220,00 di multa;
3 • IU IS, da una pena base di anni sei reclusione ed curo 27.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv alla pena di anni sette e mesi uno di reclusione ed curo 28.150,00 (capo 3: mesi sei di reclusione ed curo 600,00 di multa;
capo 4: mesi quattro di reclusione ed curo 450,00 di multa;
capo 6: mesi tre di reclu- sione ed euro 100,00 di multa;
ridotta ex art. 442 cpp alla pena di anni quattro, mesi otto e giorni venti di reclusione ed curo 18.767,00 di multa. Era altresì disposta la confisca e la distruzione dello stupefacente e del re- stante materiale in sequestro nonché la confisca del denaro e la devoluzione dello stesso alla Cassa delle Ammende. L'imputato GA HD era poi condannato al risarcimento dei danni in fa- vore della parte civile costituita, IN GI, liquidati in euro 10.000,00 • SH AN, individuata la pena base in anni sei reclusione ed euro 27.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 28.800,00 di multa cosi determinata (capo 1: mesi due di re- clusione ed euro 250,00 di multa;
capo 2: mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa;
capo 3: mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa;
capo 4: mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa;
capo 6: mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa); ridotta ex art. 442 cod. proc. pen. alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 19.200.00 di multa;
Quanto al trattamento sanzionatorio osservava il giudice di primo grado: - che ricorrevano i presupposti per la affermazione della penale responsabilità a carico di tutti gli imputati - che i fatti ascritti non erano suscettibili di qualificazione ex art. 73 quinto comma D.P.R. 309/90 tenuto conto non solo dell'ingente quantitativo totale di stupefacente movimentato (pari quasi a 3 Kg di cocaina) dagli imputati, ma altresì alla luce di una valutazione complessiva della condotta dagli stessi tenuta, avendo costoro mostrato una inusuale professionalità nel maneggiare gli stupefacenti, es- sendosi procurati addirittura una abitazione ad hoc per la preparazione e il depo- sito della droga, oltreché per la custodia del denaro provento dello spaccio, oltre a telefoni di servizio e ad autovetture, ove essi rispettivamente ricevevano gli or- dini e con cui effettuavano le relative consegne>; - che in ragione della incensuratezza e della giovane età erano concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, da valutarsi con criterio di equivalenza rispetto alla aggravante loro contestata di cui all'art. 73 comma 6 d.P.R.309/90; - che non ricorrevano i presupposti per la concessione al IU IS, della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 4 La Corte d'Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto dagli impu- tati, con sentenza del 16/7/2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva gli imputati SH AN e HI AZ e, per l'effetto estensivo ex art 587 cod. proc. pen., anche l'imputato IU IS dal reato di resistenza loro ascritto al capo 6) perché il fatto non sussiste e per l'effetto rideterminava la pena per i residui reati, quanto a SH AN in anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 19.13 3,00 di multa con revoca della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni 5 e quanto a IU IS in anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 18.700,00 di multa. Confermava nel resto. Condannava gli imputati JA ER e UG HD al pagamento delle spese processuali del grado. Condannava altresì UG HD alla rifusione delle spese di difesa sostenute per il grado dalla parte civile GI IN. Disponeva la restituzione a SH AN, SH LI e JA ER dei telefoni di cui ai verbali di sequestro dell'11.6.2020 a loro intestati ad eccezione del cellulare marca Samsung di cui al verbale intestato a SH Do- rian indicato dal medesimo come a lui non appartenente. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen: • GA RU e IU RV con un unico atto a mezzo del comune di- fensore Avv. Daniela Paccoi con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione delle leggi penali in relazione all'art. 114 cod. pen. per quanto attiene alla posizione dell'imputato ZI;
con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla pena irrogata, anche in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla con- testata aggravante di cui all'art. 73 co 6 DPR 309/90, nonché in relazione agli aumenti apportati ex art. 81 cpv. cod. pen.. • SH AN a mezzo dell'Avv. Basile deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della sentenza di primo grado circa la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
violazione di legge per mancanza di motivazione e illogicità manifesta in ordine al trattamento san- zionatorio. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 5 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Quanto al primo motivo del ricorso nell"interesse di IU RV deve osservarsi che esso appare inammissibile. Non risulta dalla sentenza impugnata e nemmeno dall'atto di appello a firma del medesimo avvocato Paccoi, odierna ricorrente, che in quella sede sia stata sollevata la questione dell'applicabilità dell'art. 114 c. p. Il ricorrente non ha specificamente contestato la ricostruzione in sentenza dei motivi di appello, né ha documentato, in violazione dell'autosufficienza, che la questione era stata sollevata in appello. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; conf. Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414). In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il mo- tivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773). Pacifico invero che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legit- timità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - con- trassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono fun- zionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, cp. 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato 6 disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi que- stione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in rela- zione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631). Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare an- zitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte;
Sul punto va anche ricordato che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma settimo, Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perché la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassa- zione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio (Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504). In ogni caso la sentenza di secondo grado si fonde con quella di primo grado, ove - come è da evincere anche dalla sentenza impugnata - vi era compiuta motivazione sulla non sussistenza dei presupposti per la concessione al ZI dell'attenuante di cui all'art. 114 c. p. 3. Quanto agli altri motivi di ricorso in ordine alla determinazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché al giudizio di bilanciamento va ricordato che la quantificazione della pena nell'ambito della cornice edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove motivata e che nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi solo espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402 - 01), essendo nel richiamo al criterio di adeguatezza della pena impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283 - 01). 7 Nel caso che occupa, come rilevato in sede di appello, il primo giudice, dopo aver individuato il reato più grave, ha determinato la pena base nel minimo. In ordine alla richiesta di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, non può rilevarsi che già in primo grado le attenuanti generiche sono state rico- nosciute a tutti gli imputati, sia pure con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante. La Corte d'appello ritiene poi corretto il giudizio di bilanciamento fatto già in primo grado, osservando che lo stato di incensuratezza degli imputati UG e ZI è recessivo rispetto alla gravità degli addebiti rapportato al dato quantitativo dello stupefacente oggetto materiale dei reati, ma anche al negativo comporta- mento degli imputati. La motivazione resa non è né illogica, né contraddittoria, esternando in modo compiuto e corretto in fatto ed in diritto il ragionamento operato dai giudici di merito. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr. Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579). Secondo un principio ampiamente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica comunque una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, e in quanto tale esso sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragio- namento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 8 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2022 Il PRESIDENTE ESTENSORE