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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/09/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N 752/2022 RG Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di RE Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 752/2022 R.G.Lav. proposto avverso la sentenza n. 1366/2022 pubblicata in data 05/07/2022 (NRG Lav.
2351/2019) dal Tribunale di RE Calabria, cui è riunito l'appello iscritto dalla
Reitano al n. 6/2023 RG Lav.
TRA
(Già Parte_1 [...]
) in persona del p.t. rappresentato e difeso Parte_2 CP_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RE Calabria (pec:
Email_1
-appellante nel n. 752/22 Rg , appellato nel n. 6/2023 RG
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2 C.F._1
Luigi Serino (C.F.: ) – pec: e Marco C.F._2 Email_2
Lo Giudice (C.F.: ) – pec: C.F._3 Email_3
-appellata nel n. 752/2022 Rg, appellante nel n. 6/2023 Rg
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del lavoro di RE Calabria esponeva che: CP_2 provenendo dal bacino ex LSU, ha svolto la propria prestazione lavorativa, qualificata formalmente come collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co), presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “A. da Empoli” e successivamente presso il Liceo classico Statale “T. Campanella” ininterrottamente e in forza di contratti di co.co.co. a far data dal 01/07/2001 e sino al 31/08/2018, al termine del quale veniva assunta con contratto subordinato a tempo indeterminato part time presso l'ultimo istituto con la funzione di assistente amministrativo (Profilo B1 – CCNL Scuola), il tutto a seguito del posizionamento nella graduatoria della procedura selettiva/concorso pubblico per titoli e colloquio indetto con la legge finanziaria del 2017.
Sin dalla sottoscrizione del primo contratto di co.co.co. la ricorrente prestava la propria attività lavorativa, giusta documentazione versata in atti, nelle forme di un vero e proprio lavoratore subordinato, dovendo la stessa attenersi agli ordini di servizio emessi dal DSGA e Direttore scolastico concernenti le mansioni ripartita a tutti i lavoratori dell'Istituto scolastico, a procedure giustificative in ordine a permessi e congedi, ecc., che non si traducevano nella mera fissazione di un risultato in termini di servizio e di produttività, ma in un vero e proprio assoggettamento alle direttive stabilite nel piano di lavoro al pari di quanto avveniva per gli altri lavoratori dipendenti, stante l'assenza di alcuna differenziazione tra le due categorie di lavoratori.
Chiedeva pertanto di accertare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, la condanna del alla corresponsione delle differenze Parte_1 retributive, di anzianità di carriera e di tutti le altre voci accessorie di retribuzione, nonché al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 36, comma
5, D. Lgs. N. 165/2001 per abuso della contrattazione a termine.
Si costituiva il e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, Parte_1 eccependo anche la prescrizione.
Il Tribunale di RE Calabria accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la prestazione lavorativa era stata svolta nei modi tipici del rapporto di lavoro di tipo subordinato, assimilabile, in tutto e per tutto, al rapporto di lavoro dell'assistente amministrativo;
avendo la ricorrente svolto le mansioni tipiche dell'assistente amministrativo consistenti nella gestione della documentazione cartacea e delle banche dati informatiche, URP, segreteria didattica e quant'altro rientra nella gestione dei servizi afferenti all'area amministrativa degli istituti scolastici, sottoposta – dunque
– al potere direttivo, gerarchico, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Dichiarava l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente alle differenze retributive, le quali venivano riconosciute solo a far data dal 18/06/2014 al 31/08/2018. Rigettava, in ultimo, la richiesta di risarcimento danni ex art. 36, comma 5, D. Lgs. N.
165/2001 in considerazione dell'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente a seguito della procedura selettiva per titoli e colloqui.
Il Tribunale così statuiva:
“- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 18/6/2014 fino alla data del 31/08/2018, da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito in virtù dei contratti di collaborazione impugnati e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire in base al c.c.n.l. comparto scuola applicabile con riferimento al profilo di assistente amministrativo (profilo B/1), con il riconoscimento della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, del compenso individuale accessorio, dell'indennità di vacanza contrattuale, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per l'effetto condanna il in Parte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi,
a titolo di differenze retributive, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
-dichiara il diritto della ricorrente ad avere riconosciuta l'anzianità di servizio a far data dal 1.7.2001, nonché gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio che vanno riconosciuti nei limiti di quelli non prescritti e, quindi, dal 18.6.2014 in poi, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;”.
Avverso la sentenza interpone appello il . Parte_1
Con il primo motivo censura l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e il conseguente diritto a differenze retributive, deducendo che dalle normative applicabili in subiecta materia emergeva che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dall'Amministrazione era perfettamente in linea, quanto alla descrizione delle attività da svolgere, con le disposizioni di legge e regolamentari contenenti la disciplina specifica dei contratti di collaborazione degli ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità da adibire a mansioni tipiche del personale ATA;
quanto al concreto svolgimento delle mansioni attribuite, la documentazione prodotta dalla ricorrente non dimostrava le modalità tipiche del contratto di tipo subordinato, poiché gli atti del dirigente scolastico con cui si chiede anche al personale “co.co.co.” di comunicare preventivamente le assenze per malattia e, in generale le assenze dal luogo di lavoro sono coerenti con l' Intesa sindacale, in quanto volte ad armonizzare l'attività del collaboratore con quella degli altri dipendenti ATA dell'Istituto scolastico, né le direttive dei dirigenti scolastici erano incompatibili con l'autonomia organizzativa della ricorrente, non risultando in atti alcun rifiuto del dirigente scolastico ed essendo dirette ad assicurare il controllo sul concreto svolgimento, in modo efficace, delle attività previste nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
in particolare, gli “ordini di servizio/ ad assegnazione di orario aggiuntivo/assegnazione di turni ed orario di servizio”, sono comunicazioni di carattere generale, destinate a tutto il personale in servizio e, dunque, anche ai co.co.co.
Con il secondo e terzo motivo di appello, entrambi in subordine rispetto al primo, contesta:
- il riconoscimento delle differenze retributive, della 13ma mensilità, sulla scorta del disposto ex art. 2126 c.c., deducendo che presupposto perché possano riconoscersi al personale co.co.co. gli effetti dell'art. 2126 c.c. è che la prestazione lavorativa si sia svolta al di fuori dei presupposti di legge, mentre nel caso di specie era stata effettuata conformemente al programma originario, né era avvenuta in contrasto con norme poste a difesa del lavoratore;
- il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle differenze retributive per gli scatti di anzianità, in violazione della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, in quanto presupposto per l'applicazione dell'art. 2126 cc è che la prestazione sia stata eseguita di fatto pure in mancanza di un rapporto validamente costituito ma nella fattispecie la natura assistenziale del rapporto preclude di ritenere, non solo che si sia costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti, ma anche la natura illegittima del reiterarsi dei contratti collaborazione coordinata e continuativa (la clausola n. 4 del citato Accordo Quadro riguarda esclusivamente i lavoratori a termine sottoposti a vincolo di subordinazione).
Conclude affinché, in parziale riforma della sentenza impugnata, sia rigettato integralmente il ricorso di primo grado o, comunque, anche in subordine, rigettare le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive, alla tredicesima mensilità, al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento degli scatti di anzianità, per come formulate in primo grado dalla ricorrente.
Ha resistito la , che a sua volta ha proposto separato appello iscritto al n. 6/2023 CP_2
RG - riunito in data 16.1.2024 a quello anteriormente iscritto - col quale contesta la sentenza: a) nella parte in cui ha dichiarato che le differenze retributive spettano soltanto per il quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso, avvenuta il 18.06.2019, insistendo per la condanna del al pagamento delle differenze Parte_1 retributive, a seguito dell'accertata natura subordinata del rapporto, dalla data della stipula del primo contratto di co.co.co. (1 luglio 2001);
b) per avere rigettato la domanda di risarcimento danni ex Lgs. n. 165/2001.
La causa veniva assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter del 15.11.2024 e decisa nella camera di consiglio del 15.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello del . Parte_1
È infondato, con richiamo ex art. 118 disp. att. cpc ai precedenti di questa Corte sulle medesime questioni (sentenze nn. 181/2023 del 02/05/2024 e 186/2024 del
06/03/2024 e altre successive conformi).
La veniva assunta con contratti di collaborazione alla luce della disciplina che CP_2 consentiva l'utilizzo dei lavoratori ex LSU in ambito scolastico. I contratti stipulati tra la stessa e i due istituti della provincia reggina con cui ha collaborato per circa 17 anni, prima della definitiva contrattualizzazione, rivestivano la veste formale di “co.co.co.” ex art. 6, c.
2. D.Lgs. n. 81/2001; e tuttavia, come ampiamente dimostrato dalla documentazione depositata in atti, la modalità di svolgimento della prestazione si distaccava ampiamente da tale forma di collaborazione notoriamente consentita a fronte di prestazioni altamente specializzate, per periodi rigorosamente brevi, nel rispetto assoluto dell'autonomia professionale del collaboratore non subordinato.
La norma (“misure volte alla creazione di opportunità occupazionali”) dispone infatti che: “Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”.
In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o
Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Ciononostante, una volta istituiti e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo, essi devono essere assoggettati alla disciplina loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata. Ciò si traduce nell'applicazione, anche a tali contratti, dei principi generali e, quindi, è possibile superare il dato formale ed indagare la vera natura del rapporto.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue “in tema di occupazione di lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni.”
(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. n. 10951 del 08/05/2018).
Dalla summenzionata pronuncia emerge come non possa prescindersi dal vaglio analitico dei contratti posti a fondamento della domanda, per cui ai fini della qualificazione del rapporto, non può assumere valenza dirimente, per un verso, il nomen iuris utilizzato dalle parti dovendo piuttosto attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti;
e, per altro verso, la qualificazione normativa, ove le modalità di svolgimento si siano discostate dalla previsione di legge, sì che la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi fra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. Va altresì osservato che ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro;
ossia, come costante giurisprudenza di legittimità prevede, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, dovendosi manifestare in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa.
Nel caso di specie il concreto atteggiarsi del rapporto rende quanto mai evidente la reale natura di rapporto subordinato, essendosi svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico (del dirigente o del Direttore dei servizi amministrativi) indirizzate all'appellante allo stesso modo che agli altri lavoratori formalmente inquadrati come collaboratori amministrativi subordinati, scandito dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, il cui rispetto era oggetto di controllo, connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale al fine di garantire la continuità del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività delle assenze.
Tali connotati sono stati tutti dimostrati con l'ampia produzione documentale a corredo del ricorso dalla quale si ricava che la lavoratrice era stata utilizzata per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
La ricorrente, dunque, risulta sia stata pienamente inglobata nell'organizzazione del lavoro, sia in ragione delle specifiche competenze affidate, sia in ragione della partecipazione alle turnazioni per garantire la presenza del personale amministrativo, con assoggettamento a poteri direttivi e di controllo del dirigente, tali da travalicare i limiti imposti dal mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
Ha poi percepito un trattamento economico mensile fisso, comprovato da cedolini paga depositati, che contengono il riferimento alla voce e “stipendio” il cui importo lordo era soggetto a ritenute IPFEF.
Del resto, le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non erano state contestate dal che aveva solo Parte_1 contestato la qualificazione giuridica ritenendo, erroneamente, vincolante l'aspetto formale dei contratti via via stipulati, in quanto espressamente previsti ed autorizzati dalla normativa di riferimento, non potendosi ravvisare alcun elemento che possa far discendere una effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro presupposto, ovvero l'abuso dello strumento contrattuale.
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, come anche sopra anticipato, che “in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità” (cfr.Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. n. 14246 del 05/05/2022; Cass. Civ.,
Sez. Lav., Sent. n. 18 del 03/01/2019; Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 28459 del
07/11/2018).
Se ne ricava, dunque, che essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato, le doglianze mosse da parte appellante principale sono destituite di fondamento e da rigettare.
L'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa che consentiva il ricorso allo strumento esclude di per sé la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del profilo formale dal reale assetto degli interessi.
Infatti, la previsione normativa, fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui “In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993
- l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” (Cass., Civ., Sez. Lav., Ord. n. 23638 del 22/11/2010).
Nessun dubbio, pertanto, che l'appellante svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico.
Se ne ricava, in conclusione, che l'attività lavorativa fosse, in realtà, di natura subordinata.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il motivo di appello principale spiegato dal
è destituito di fondamento e deve essere rigettato. Parte_1
Con gli ultimi due motivi il contesta: Parte_1
-il diritto a percepire la tredicesima mensilità e le differenze retributive tra quanto effettivamente ricevuto e quanto avrebbe dovuto percepire ove la lavoratrice fosse stata assunta con contratto di lavoro di tipo subordinato in base al principio della prestazione di fatto di cui all'art. 2126 c.c.;
- l'applicabilità della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE anche ai collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Deduce che presupposto perché possano riconoscersi al personale co.co.co. gli effetti dell'art. 2126 cc è che la prestazione lavorativa si sia svolta al di fuori dei presupposti di legge, mentre nel caso di specie, tanto non è avvenuto;
inoltre, la natura assistenziale del rapporto precludeva di ritenere che si fosse costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato e di escludere la natura illegittima dei contratti collaborazione coordinata e continuativa.
Il Tribunale, dunque, anche riconoscendo il diritto alle retribuzioni ai sensi dell'art. 2126 cc., avrebbe dovuto rigettare le domande volte al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento delle differenze retributive sulla base degli scatti di anzianità.
Anche tali motivi sono infondati.
Invero, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, è costante l'insegnamento del giudice di legittimità che riconosce in tali casi il diritto alle differenze retribuzione ex art. 2126 c.c. con ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale: “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Cass. civ. sez. lav., 13/02/2023, n.4360).
La lavoratrice ha diritto, una volta affermata la reale natura del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Cass. ord. n.
21849/2022, che richiama Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015).
Accertato che i rapporti di lavoro erano effettivamente rapporti di lavoro subordinato, reiterati per svariati anni, non sussiste ostacolo per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione.
Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto “ab origine” a tempo indeterminato.
Trova, infatti, applicazione il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n.
17314/2020 secondo cui "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato" (Cass. 5 agosto 2019, n.
20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)”.
L'appello proposto dal è, dunque, infondato e va rigettato. Parte_1
Appello di . CP_2 Con autonomo ricorso la ha chiesto in parziale riforma dell'impugnata CP_2 sentenza di rigettare l'eccezione di prescrizione, insistendo per la condanna del al pagamento delle differenze retributive fin dalla stipula del Parte_1 primo contratto di co.co.co. (1 luglio 2001) nonché per il risarcimento del danno ex
Lgs. n. 165/2001.
1.Eccezione di inammissibilità.
Il ha eccepito che l'appello avversario sarebbe inammissibile, in quanto “il Parte_1 ricorso introduttivo è stato depositato il 4 gennaio 2023, successivamente alla ricezione, in data 27 ottobre 2022 (docc. 1 e 2), della notifica dell'appello proposto dal avverso la stessa sentenza con ricorso iscritto a ruolo generale della Parte_1
Corte adita con n. 752/22.
Poiché, ai sensi dell'art. 436, comma 3, cpc, la parte che abbia ricevuto la notifica dell'impugnazione deve, a pena di inammissibilità, proporre impugnazione in via incidentale nello stesso giudizio in cui è stata proposto il gravame dell'altra parte,
l'appello della sig.ra deve essere dichiarato inammissibile “. CP_2
Replica Reitano che:
“- il principio secondo cui l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri incombenti e, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale, ha carattere generale e si estende anche al processo del lavoro;
in questo caso la conversione opera purchè sia rispettato il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la comparizione, per la proposizione dell'appello incidentale previsto dall'art. 436 c.p.c. (cfr, Cass., n. 19340/2007; cfr, altresì, Cass., nn. 3318/1988; 15687/2001).
Conseguentemente l'impugnazione promossa successivamente ed iscritta a ruolo in data 4/1/23 al n. RG 6/23 (notificata il 9/2/23) deve considerarsi come impugnazione incidentale tempestiva che si considera validamente perfezionata con il deposito in cancelleria (Cass. 33426/22).
Tale orientamento trae fondamento dal principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali altre impugnazioni, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale. Tale principio è generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione (Cass. n. 3830/20)”.
L' eccezione è infondata. In prima istanza la valutazione deve essere adempiuta sulla scorta del principio dell'unicità del processo di impugnazione, per il quale la Suprema Corte ha stabilito che “il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza comporta che, una volta notificata la prima impugnazione, tutte le altre parti che intendano impugnare (ancorché contro parti diverse dal primo impugnante o relativamente a capi della sentenza non investiti dalla prima impugnazione) debbono farlo secondo le disposizioni e nei termini previsti per le impugnazioni incidentali”
(cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 18071 del 03/07/2025; Cass. Civ, Sent. n. 12920 del 29/09/2000).
In aggiunta al principio di cui sopra la Corte di Cassazione ha espressamente previsto che “nel rito del lavoro l'appello incidentale, anche se autonomo (cioè relativo a capi diversi da quelli investiti dall'appello principale e con essi non in rapporto di connessione o di dipendenza) deve essere proposto a mente dell'art. 436 c.p.c. "a pena di decadenza, nella memoria di costituzione", dovendo l'appellato costituirsi, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con deposito di memoria (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
8151/1993; 3691/2004); il principio secondo cui l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri incombenti e, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale, ha carattere generale e si estende anche al processo del lavoro;
in questo caso la conversione opera purché sia rispettato il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la comparizione, per la proposizione dell'appello incidentale previsto dall'art. 436 c.p.c. (cfr, Cass., n.
19340/2007; cfr, altresì, Cass., nn. 3318/1988; 15687/2001).” (Cass. Civ., Sez. Lav.
n. 13870 del 18/06/2014).
L'affermazione di cui sopra deve essere, tuttavia, temperato con riferimento al processo del lavoro. In tale ambito, va rilevato che la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, terzo comma, codice di procedura civile, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge
(cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione) e non anche nel caso di omissione dell'adempimento parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine.
A tale conclusioni deve pervenirsi, per quanto riguarda il rito del lavoro, valorizzando in tal senso sia il tenore letterale della disposizione di legge, sia elementi di ordine sistematico, quali la brevità del termine a disposizione della parte interessata per l'esecuzione di adempimenti che possono risultare di difficile esecuzione, e la necessità di preferire una interpretazione che escluda ragioni di illegittimità costituzionale, sotto il profilo di una non ragionevole discriminazione, quanto agli effetti dei vizi o dell'omissione della notificazione dell'atto di appello, della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata per l'appellante principale dal diritto vivente
(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 9910 del 20/06/2003; Cass. Civ., Sent. n. 8707 del
04/10/1996).
Nel caso in esame, l'odierna impugnazione, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 1366/2022 del 05/07/2022, veniva iscritta a ruolo dal
[...]
in data 24/10/2022 con prima udienza fissata alla data del 17/02/2023, Parte_1 con costituzione della Reitano in data 07/02/2023.
L'appello promosso dalla risultava iscritto a ruolo in data 04/01/2023 al n. RG CP_2
6/2023 con prima udienza fissata per la data del 14/07/2023 e notificato al Parte_1 il 09/02/2023; pertanto è stato depositato comunque entro il termine di 10 giorni ex art. 436 co. 3 cpc rispetto alla prima udienza dell'appello proposto dal Parte_1
(17.2.2023).
2. Prescrizione.
Preliminarmente deve darsi atto della rinuncia della al motivo vertente sulla CP_2 prescrizione, espressa nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 19/03/2024 , in cui si legge: “Con riferimento, dunque, al primo motivo di appello incidentale in punto di prescrizione occorre evidenziare che la Cassazione a
Sezioni Unite con sentenza n. 36197/2023, pubblicata dopo il deposito dell'appello, ha rimarcato la distinzione, in punto di decorrenza della prescrizione, tra i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico, affermando che la prescrizione non può operare in costanza di rapporto precario soltanto nelle ipotesi di rapporti di lavoro privato.
In ciò si diverge anche con l'orientamento adottato dalla Corte d'appello di RE
Calabria con le sentenze n. 181 e 184 del 2023 che, viceversa, non aveva ritenuto applicabile la prescrizione in costanza di rapporti precari nel pubblico impiego.
Ad ogni modo, alla luce del superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ogni caso successivo al deposito dell'appello, si rinuncia al primo motivo di appello. Alla luce del superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ogni caso successivo al deposito dell'appello, si rinuncia al primo motivo di appello.”.
3. Risarcimento del danno.
L'appello della va accolto in relazione alla domanda del risarcimento del CP_2 danno comunitario ex art. 36 T.U.P.I., erroneamente negata nell' impugnata sentenza.
Alla luce di quanto sin qui affermato, si deduce la sussistenza delle condizioni per la richiesta tutela risarcitoria, in virtù della violazione della clausola 5 allegata alla direttiva 99/70/CE per abusiva reiterazione dei rapporti a termine, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Come già detto, la ha svolto la propria prestazione professionale in regime di CP_2 precarietà per ben 17 anni ed è stata assunta tramite procedura prevista dall'art. art.1, comma 619, L. 205/2017, soltanto nel 2018, con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (50%) ed indeterminato, in chiara violazione del divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato, essendo ampiamente superato il limite dei 36 mesi consentito dalla legge.
Né il danno alla stessa causato potrebbe ritenersi compensato dalla procedura selettiva agevolata cui l'appellante ha partecipato nell'ottica della definitiva contrattualizzazione.
Rispetto a tale procedura è stato osservato che non è sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, occorrendo che sia stata da essa determinata “costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.” (Cass. Civ., Sez.
Lav., Ord. n. 4970 del 16/02/2023)
Si è ribadito (v. Cass. n. 15240/2021) che, quando l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente e pertanto non possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006 (v. anche Cass. 40366/2021).
Infatti, recente giurisprudenza di legittimità ha espressamente previsto che “il rapporto di causa effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata
«determinata» e non semplicemente «agevolato” (Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. n. 4382 del 13/02/2023), si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest'ultima avvenga “per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519 »; la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno
«il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti
a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006)”.
Invero, l'assunzione non costituisce misura adeguata e satisfattiva nei termini richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia mancando la stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, in quanto essa non trova la sua ragione nell'abuso commesso dall'amministrazione e non
è stata predisposta come conseguenza dello stesso. L'assunzione, infatti, risulta dovuta unicamente alla necessità di soddisfare intessi dell'amministrazione (“Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico”) e non è preordinata al fine di far cessare una condizione di precariato accentuata dalla condotta dell'amministrazione, come del resto correttamente dedotto da parte appellante incidentale in seno alle note ex art. 127 ter c.p.c. del 19/03/2024.
Ciò si coglie in rapporto, ad esempio, alla diversa previsione contenuta nell'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 contenente una misura di stabilizzazione in cui le assunzioni (operate al di fuori del pubblico concorso) sono esplicitamente dichiarate funzionali a superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 250/2021 e collocata nell'alveo delle leggi intese a introdurre procedure di stabilizzazione costituenti “uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.”
Pertanto, una volta affermato che si è realizzata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 ora art. 28, co. 2, D.Lgs.. 81/2015, salva la prova da parte del lavoratore di maggiori pregiudizi e ciò sul presupposto che la precarizzazione sia in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore (Cass. 10999/2020), deve seguire di diritto il ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi eurounitari (Cass., S.U., 5072/2016).
Va precisato che per tale voce non è maturata prescrizione alcuna, in forza del principio secondo cui “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente” (Cass. Civ., sez.Lav., Ord. n. 34741 del 12/12/2023). Non vi è poi ragione di discostarsi dalla quantificazione del danno operata nei precedenti di questa Corte, così motivata: “considerata la durata dei contratti (che coprono 17 anni di servizio con 17 contratti successivi) in applicazione dell'art.32 comma 5 della legge n.183/2010 e le circostanze specifiche dell'abuso si reputa doverosa l'attribuzione della misura di mezza mensilità per ogni anno eccedente i primi 36 mesi ed un giorno che sono perfezionati (a partire dal primo luglio 2001) il
2 luglio 2004 ( durata minima eccedente per la quale si accorda il minimo di 2,5 mensilità) ed in totale la misura di 9 mensilità (2,5 + 6,5) di retribuzione a titolo di risarcimento del danno eurounitario”.
Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, deve essere integralmente rigettato l'appello del e accolto l'appello della (convertito in appello incidentale) per Parte_1 CP_2 la sola domanda di risarcimento danno comunitario, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Nessuna statuizione differente deve essere adottata da questa Corte in relazione alle spese di lite di primo grado, già poste per intero a carico del . Parte_1
Analoga regolamentazione delle spese si impone in questo grado, stante la prevalente soccombenza del (tanto più che la rinuncia della al motivo sulla Parte_1 CP_2 prescrizione è conseguita alla pronuncia sul punto a SS.UU. sopravvenuta in corso di appello) e sono liquidate (scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, in ragione del valore indeterminabile medio della controversia), in complessivi € 9.991,00 , ex DM n.
147/2022 , IV scaglione (indeterminabile), valori medi, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dei difensori della , che ne hanno fatto rituale richiesta. CP_2
Pur essendo stato pronunciato il rigetto integrale dell'appello, poiché appellante è il
, non è necessaria alcuna attestazione, in applicazione del Parte_1 principio affermato da Cass Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, secondo cui “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti separatamente dal con ricorso Parte_1 depositato il 24.10.2022 e da con ricorso depositato il 4.1.2023 e CP_2 iscritto al n. 6/2023 RRG, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di RE
Calabria n. 1366/2022 depositata in data 05/07/2022, così provvede:
In parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento parziale dell'autonomo appello iscritto al n. 6/2023 RG , condanna il al risarcimento Parte_1 del danno per abuso dei contratti a termine in favore della , che liquida in via CP_2 equitativa in 9 mensilità di retribuzione (ATA - B1) nella misura dovuta ex CCNL al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
Pone a carico del le spese di lite , liquidate in Parte_1
complessivi € 9.991,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Serino.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
RE Calabria, così deciso il 15.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di RE Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 752/2022 R.G.Lav. proposto avverso la sentenza n. 1366/2022 pubblicata in data 05/07/2022 (NRG Lav.
2351/2019) dal Tribunale di RE Calabria, cui è riunito l'appello iscritto dalla
Reitano al n. 6/2023 RG Lav.
TRA
(Già Parte_1 [...]
) in persona del p.t. rappresentato e difeso Parte_2 CP_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RE Calabria (pec:
Email_1
-appellante nel n. 752/22 Rg , appellato nel n. 6/2023 RG
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2 C.F._1
Luigi Serino (C.F.: ) – pec: e Marco C.F._2 Email_2
Lo Giudice (C.F.: ) – pec: C.F._3 Email_3
-appellata nel n. 752/2022 Rg, appellante nel n. 6/2023 Rg
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del lavoro di RE Calabria esponeva che: CP_2 provenendo dal bacino ex LSU, ha svolto la propria prestazione lavorativa, qualificata formalmente come collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co), presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “A. da Empoli” e successivamente presso il Liceo classico Statale “T. Campanella” ininterrottamente e in forza di contratti di co.co.co. a far data dal 01/07/2001 e sino al 31/08/2018, al termine del quale veniva assunta con contratto subordinato a tempo indeterminato part time presso l'ultimo istituto con la funzione di assistente amministrativo (Profilo B1 – CCNL Scuola), il tutto a seguito del posizionamento nella graduatoria della procedura selettiva/concorso pubblico per titoli e colloquio indetto con la legge finanziaria del 2017.
Sin dalla sottoscrizione del primo contratto di co.co.co. la ricorrente prestava la propria attività lavorativa, giusta documentazione versata in atti, nelle forme di un vero e proprio lavoratore subordinato, dovendo la stessa attenersi agli ordini di servizio emessi dal DSGA e Direttore scolastico concernenti le mansioni ripartita a tutti i lavoratori dell'Istituto scolastico, a procedure giustificative in ordine a permessi e congedi, ecc., che non si traducevano nella mera fissazione di un risultato in termini di servizio e di produttività, ma in un vero e proprio assoggettamento alle direttive stabilite nel piano di lavoro al pari di quanto avveniva per gli altri lavoratori dipendenti, stante l'assenza di alcuna differenziazione tra le due categorie di lavoratori.
Chiedeva pertanto di accertare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, la condanna del alla corresponsione delle differenze Parte_1 retributive, di anzianità di carriera e di tutti le altre voci accessorie di retribuzione, nonché al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 36, comma
5, D. Lgs. N. 165/2001 per abuso della contrattazione a termine.
Si costituiva il e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, Parte_1 eccependo anche la prescrizione.
Il Tribunale di RE Calabria accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la prestazione lavorativa era stata svolta nei modi tipici del rapporto di lavoro di tipo subordinato, assimilabile, in tutto e per tutto, al rapporto di lavoro dell'assistente amministrativo;
avendo la ricorrente svolto le mansioni tipiche dell'assistente amministrativo consistenti nella gestione della documentazione cartacea e delle banche dati informatiche, URP, segreteria didattica e quant'altro rientra nella gestione dei servizi afferenti all'area amministrativa degli istituti scolastici, sottoposta – dunque
– al potere direttivo, gerarchico, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Dichiarava l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente alle differenze retributive, le quali venivano riconosciute solo a far data dal 18/06/2014 al 31/08/2018. Rigettava, in ultimo, la richiesta di risarcimento danni ex art. 36, comma 5, D. Lgs. N.
165/2001 in considerazione dell'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente a seguito della procedura selettiva per titoli e colloqui.
Il Tribunale così statuiva:
“- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 18/6/2014 fino alla data del 31/08/2018, da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito in virtù dei contratti di collaborazione impugnati e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire in base al c.c.n.l. comparto scuola applicabile con riferimento al profilo di assistente amministrativo (profilo B/1), con il riconoscimento della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, del compenso individuale accessorio, dell'indennità di vacanza contrattuale, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per l'effetto condanna il in Parte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi,
a titolo di differenze retributive, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
-dichiara il diritto della ricorrente ad avere riconosciuta l'anzianità di servizio a far data dal 1.7.2001, nonché gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio che vanno riconosciuti nei limiti di quelli non prescritti e, quindi, dal 18.6.2014 in poi, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;”.
Avverso la sentenza interpone appello il . Parte_1
Con il primo motivo censura l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e il conseguente diritto a differenze retributive, deducendo che dalle normative applicabili in subiecta materia emergeva che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dall'Amministrazione era perfettamente in linea, quanto alla descrizione delle attività da svolgere, con le disposizioni di legge e regolamentari contenenti la disciplina specifica dei contratti di collaborazione degli ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità da adibire a mansioni tipiche del personale ATA;
quanto al concreto svolgimento delle mansioni attribuite, la documentazione prodotta dalla ricorrente non dimostrava le modalità tipiche del contratto di tipo subordinato, poiché gli atti del dirigente scolastico con cui si chiede anche al personale “co.co.co.” di comunicare preventivamente le assenze per malattia e, in generale le assenze dal luogo di lavoro sono coerenti con l' Intesa sindacale, in quanto volte ad armonizzare l'attività del collaboratore con quella degli altri dipendenti ATA dell'Istituto scolastico, né le direttive dei dirigenti scolastici erano incompatibili con l'autonomia organizzativa della ricorrente, non risultando in atti alcun rifiuto del dirigente scolastico ed essendo dirette ad assicurare il controllo sul concreto svolgimento, in modo efficace, delle attività previste nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
in particolare, gli “ordini di servizio/ ad assegnazione di orario aggiuntivo/assegnazione di turni ed orario di servizio”, sono comunicazioni di carattere generale, destinate a tutto il personale in servizio e, dunque, anche ai co.co.co.
Con il secondo e terzo motivo di appello, entrambi in subordine rispetto al primo, contesta:
- il riconoscimento delle differenze retributive, della 13ma mensilità, sulla scorta del disposto ex art. 2126 c.c., deducendo che presupposto perché possano riconoscersi al personale co.co.co. gli effetti dell'art. 2126 c.c. è che la prestazione lavorativa si sia svolta al di fuori dei presupposti di legge, mentre nel caso di specie era stata effettuata conformemente al programma originario, né era avvenuta in contrasto con norme poste a difesa del lavoratore;
- il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle differenze retributive per gli scatti di anzianità, in violazione della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, in quanto presupposto per l'applicazione dell'art. 2126 cc è che la prestazione sia stata eseguita di fatto pure in mancanza di un rapporto validamente costituito ma nella fattispecie la natura assistenziale del rapporto preclude di ritenere, non solo che si sia costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti, ma anche la natura illegittima del reiterarsi dei contratti collaborazione coordinata e continuativa (la clausola n. 4 del citato Accordo Quadro riguarda esclusivamente i lavoratori a termine sottoposti a vincolo di subordinazione).
Conclude affinché, in parziale riforma della sentenza impugnata, sia rigettato integralmente il ricorso di primo grado o, comunque, anche in subordine, rigettare le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive, alla tredicesima mensilità, al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento degli scatti di anzianità, per come formulate in primo grado dalla ricorrente.
Ha resistito la , che a sua volta ha proposto separato appello iscritto al n. 6/2023 CP_2
RG - riunito in data 16.1.2024 a quello anteriormente iscritto - col quale contesta la sentenza: a) nella parte in cui ha dichiarato che le differenze retributive spettano soltanto per il quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso, avvenuta il 18.06.2019, insistendo per la condanna del al pagamento delle differenze Parte_1 retributive, a seguito dell'accertata natura subordinata del rapporto, dalla data della stipula del primo contratto di co.co.co. (1 luglio 2001);
b) per avere rigettato la domanda di risarcimento danni ex Lgs. n. 165/2001.
La causa veniva assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter del 15.11.2024 e decisa nella camera di consiglio del 15.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello del . Parte_1
È infondato, con richiamo ex art. 118 disp. att. cpc ai precedenti di questa Corte sulle medesime questioni (sentenze nn. 181/2023 del 02/05/2024 e 186/2024 del
06/03/2024 e altre successive conformi).
La veniva assunta con contratti di collaborazione alla luce della disciplina che CP_2 consentiva l'utilizzo dei lavoratori ex LSU in ambito scolastico. I contratti stipulati tra la stessa e i due istituti della provincia reggina con cui ha collaborato per circa 17 anni, prima della definitiva contrattualizzazione, rivestivano la veste formale di “co.co.co.” ex art. 6, c.
2. D.Lgs. n. 81/2001; e tuttavia, come ampiamente dimostrato dalla documentazione depositata in atti, la modalità di svolgimento della prestazione si distaccava ampiamente da tale forma di collaborazione notoriamente consentita a fronte di prestazioni altamente specializzate, per periodi rigorosamente brevi, nel rispetto assoluto dell'autonomia professionale del collaboratore non subordinato.
La norma (“misure volte alla creazione di opportunità occupazionali”) dispone infatti che: “Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”.
In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o
Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Ciononostante, una volta istituiti e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo, essi devono essere assoggettati alla disciplina loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata. Ciò si traduce nell'applicazione, anche a tali contratti, dei principi generali e, quindi, è possibile superare il dato formale ed indagare la vera natura del rapporto.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue “in tema di occupazione di lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni.”
(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. n. 10951 del 08/05/2018).
Dalla summenzionata pronuncia emerge come non possa prescindersi dal vaglio analitico dei contratti posti a fondamento della domanda, per cui ai fini della qualificazione del rapporto, non può assumere valenza dirimente, per un verso, il nomen iuris utilizzato dalle parti dovendo piuttosto attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti;
e, per altro verso, la qualificazione normativa, ove le modalità di svolgimento si siano discostate dalla previsione di legge, sì che la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi fra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. Va altresì osservato che ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro;
ossia, come costante giurisprudenza di legittimità prevede, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, dovendosi manifestare in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa.
Nel caso di specie il concreto atteggiarsi del rapporto rende quanto mai evidente la reale natura di rapporto subordinato, essendosi svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico (del dirigente o del Direttore dei servizi amministrativi) indirizzate all'appellante allo stesso modo che agli altri lavoratori formalmente inquadrati come collaboratori amministrativi subordinati, scandito dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, il cui rispetto era oggetto di controllo, connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale al fine di garantire la continuità del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività delle assenze.
Tali connotati sono stati tutti dimostrati con l'ampia produzione documentale a corredo del ricorso dalla quale si ricava che la lavoratrice era stata utilizzata per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
La ricorrente, dunque, risulta sia stata pienamente inglobata nell'organizzazione del lavoro, sia in ragione delle specifiche competenze affidate, sia in ragione della partecipazione alle turnazioni per garantire la presenza del personale amministrativo, con assoggettamento a poteri direttivi e di controllo del dirigente, tali da travalicare i limiti imposti dal mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
Ha poi percepito un trattamento economico mensile fisso, comprovato da cedolini paga depositati, che contengono il riferimento alla voce e “stipendio” il cui importo lordo era soggetto a ritenute IPFEF.
Del resto, le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non erano state contestate dal che aveva solo Parte_1 contestato la qualificazione giuridica ritenendo, erroneamente, vincolante l'aspetto formale dei contratti via via stipulati, in quanto espressamente previsti ed autorizzati dalla normativa di riferimento, non potendosi ravvisare alcun elemento che possa far discendere una effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro presupposto, ovvero l'abuso dello strumento contrattuale.
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, come anche sopra anticipato, che “in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità” (cfr.Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. n. 14246 del 05/05/2022; Cass. Civ.,
Sez. Lav., Sent. n. 18 del 03/01/2019; Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 28459 del
07/11/2018).
Se ne ricava, dunque, che essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato, le doglianze mosse da parte appellante principale sono destituite di fondamento e da rigettare.
L'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa che consentiva il ricorso allo strumento esclude di per sé la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del profilo formale dal reale assetto degli interessi.
Infatti, la previsione normativa, fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui “In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993
- l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” (Cass., Civ., Sez. Lav., Ord. n. 23638 del 22/11/2010).
Nessun dubbio, pertanto, che l'appellante svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico.
Se ne ricava, in conclusione, che l'attività lavorativa fosse, in realtà, di natura subordinata.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il motivo di appello principale spiegato dal
è destituito di fondamento e deve essere rigettato. Parte_1
Con gli ultimi due motivi il contesta: Parte_1
-il diritto a percepire la tredicesima mensilità e le differenze retributive tra quanto effettivamente ricevuto e quanto avrebbe dovuto percepire ove la lavoratrice fosse stata assunta con contratto di lavoro di tipo subordinato in base al principio della prestazione di fatto di cui all'art. 2126 c.c.;
- l'applicabilità della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE anche ai collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Deduce che presupposto perché possano riconoscersi al personale co.co.co. gli effetti dell'art. 2126 cc è che la prestazione lavorativa si sia svolta al di fuori dei presupposti di legge, mentre nel caso di specie, tanto non è avvenuto;
inoltre, la natura assistenziale del rapporto precludeva di ritenere che si fosse costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato e di escludere la natura illegittima dei contratti collaborazione coordinata e continuativa.
Il Tribunale, dunque, anche riconoscendo il diritto alle retribuzioni ai sensi dell'art. 2126 cc., avrebbe dovuto rigettare le domande volte al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento delle differenze retributive sulla base degli scatti di anzianità.
Anche tali motivi sono infondati.
Invero, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, è costante l'insegnamento del giudice di legittimità che riconosce in tali casi il diritto alle differenze retribuzione ex art. 2126 c.c. con ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale: “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Cass. civ. sez. lav., 13/02/2023, n.4360).
La lavoratrice ha diritto, una volta affermata la reale natura del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Cass. ord. n.
21849/2022, che richiama Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015).
Accertato che i rapporti di lavoro erano effettivamente rapporti di lavoro subordinato, reiterati per svariati anni, non sussiste ostacolo per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione.
Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto “ab origine” a tempo indeterminato.
Trova, infatti, applicazione il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n.
17314/2020 secondo cui "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato" (Cass. 5 agosto 2019, n.
20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)”.
L'appello proposto dal è, dunque, infondato e va rigettato. Parte_1
Appello di . CP_2 Con autonomo ricorso la ha chiesto in parziale riforma dell'impugnata CP_2 sentenza di rigettare l'eccezione di prescrizione, insistendo per la condanna del al pagamento delle differenze retributive fin dalla stipula del Parte_1 primo contratto di co.co.co. (1 luglio 2001) nonché per il risarcimento del danno ex
Lgs. n. 165/2001.
1.Eccezione di inammissibilità.
Il ha eccepito che l'appello avversario sarebbe inammissibile, in quanto “il Parte_1 ricorso introduttivo è stato depositato il 4 gennaio 2023, successivamente alla ricezione, in data 27 ottobre 2022 (docc. 1 e 2), della notifica dell'appello proposto dal avverso la stessa sentenza con ricorso iscritto a ruolo generale della Parte_1
Corte adita con n. 752/22.
Poiché, ai sensi dell'art. 436, comma 3, cpc, la parte che abbia ricevuto la notifica dell'impugnazione deve, a pena di inammissibilità, proporre impugnazione in via incidentale nello stesso giudizio in cui è stata proposto il gravame dell'altra parte,
l'appello della sig.ra deve essere dichiarato inammissibile “. CP_2
Replica Reitano che:
“- il principio secondo cui l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri incombenti e, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale, ha carattere generale e si estende anche al processo del lavoro;
in questo caso la conversione opera purchè sia rispettato il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la comparizione, per la proposizione dell'appello incidentale previsto dall'art. 436 c.p.c. (cfr, Cass., n. 19340/2007; cfr, altresì, Cass., nn. 3318/1988; 15687/2001).
Conseguentemente l'impugnazione promossa successivamente ed iscritta a ruolo in data 4/1/23 al n. RG 6/23 (notificata il 9/2/23) deve considerarsi come impugnazione incidentale tempestiva che si considera validamente perfezionata con il deposito in cancelleria (Cass. 33426/22).
Tale orientamento trae fondamento dal principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali altre impugnazioni, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale. Tale principio è generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione (Cass. n. 3830/20)”.
L' eccezione è infondata. In prima istanza la valutazione deve essere adempiuta sulla scorta del principio dell'unicità del processo di impugnazione, per il quale la Suprema Corte ha stabilito che “il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza comporta che, una volta notificata la prima impugnazione, tutte le altre parti che intendano impugnare (ancorché contro parti diverse dal primo impugnante o relativamente a capi della sentenza non investiti dalla prima impugnazione) debbono farlo secondo le disposizioni e nei termini previsti per le impugnazioni incidentali”
(cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 18071 del 03/07/2025; Cass. Civ, Sent. n. 12920 del 29/09/2000).
In aggiunta al principio di cui sopra la Corte di Cassazione ha espressamente previsto che “nel rito del lavoro l'appello incidentale, anche se autonomo (cioè relativo a capi diversi da quelli investiti dall'appello principale e con essi non in rapporto di connessione o di dipendenza) deve essere proposto a mente dell'art. 436 c.p.c. "a pena di decadenza, nella memoria di costituzione", dovendo l'appellato costituirsi, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con deposito di memoria (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
8151/1993; 3691/2004); il principio secondo cui l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri incombenti e, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale, ha carattere generale e si estende anche al processo del lavoro;
in questo caso la conversione opera purché sia rispettato il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la comparizione, per la proposizione dell'appello incidentale previsto dall'art. 436 c.p.c. (cfr, Cass., n.
19340/2007; cfr, altresì, Cass., nn. 3318/1988; 15687/2001).” (Cass. Civ., Sez. Lav.
n. 13870 del 18/06/2014).
L'affermazione di cui sopra deve essere, tuttavia, temperato con riferimento al processo del lavoro. In tale ambito, va rilevato che la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, terzo comma, codice di procedura civile, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge
(cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione) e non anche nel caso di omissione dell'adempimento parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine.
A tale conclusioni deve pervenirsi, per quanto riguarda il rito del lavoro, valorizzando in tal senso sia il tenore letterale della disposizione di legge, sia elementi di ordine sistematico, quali la brevità del termine a disposizione della parte interessata per l'esecuzione di adempimenti che possono risultare di difficile esecuzione, e la necessità di preferire una interpretazione che escluda ragioni di illegittimità costituzionale, sotto il profilo di una non ragionevole discriminazione, quanto agli effetti dei vizi o dell'omissione della notificazione dell'atto di appello, della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata per l'appellante principale dal diritto vivente
(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 9910 del 20/06/2003; Cass. Civ., Sent. n. 8707 del
04/10/1996).
Nel caso in esame, l'odierna impugnazione, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 1366/2022 del 05/07/2022, veniva iscritta a ruolo dal
[...]
in data 24/10/2022 con prima udienza fissata alla data del 17/02/2023, Parte_1 con costituzione della Reitano in data 07/02/2023.
L'appello promosso dalla risultava iscritto a ruolo in data 04/01/2023 al n. RG CP_2
6/2023 con prima udienza fissata per la data del 14/07/2023 e notificato al Parte_1 il 09/02/2023; pertanto è stato depositato comunque entro il termine di 10 giorni ex art. 436 co. 3 cpc rispetto alla prima udienza dell'appello proposto dal Parte_1
(17.2.2023).
2. Prescrizione.
Preliminarmente deve darsi atto della rinuncia della al motivo vertente sulla CP_2 prescrizione, espressa nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 19/03/2024 , in cui si legge: “Con riferimento, dunque, al primo motivo di appello incidentale in punto di prescrizione occorre evidenziare che la Cassazione a
Sezioni Unite con sentenza n. 36197/2023, pubblicata dopo il deposito dell'appello, ha rimarcato la distinzione, in punto di decorrenza della prescrizione, tra i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico, affermando che la prescrizione non può operare in costanza di rapporto precario soltanto nelle ipotesi di rapporti di lavoro privato.
In ciò si diverge anche con l'orientamento adottato dalla Corte d'appello di RE
Calabria con le sentenze n. 181 e 184 del 2023 che, viceversa, non aveva ritenuto applicabile la prescrizione in costanza di rapporti precari nel pubblico impiego.
Ad ogni modo, alla luce del superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ogni caso successivo al deposito dell'appello, si rinuncia al primo motivo di appello. Alla luce del superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ogni caso successivo al deposito dell'appello, si rinuncia al primo motivo di appello.”.
3. Risarcimento del danno.
L'appello della va accolto in relazione alla domanda del risarcimento del CP_2 danno comunitario ex art. 36 T.U.P.I., erroneamente negata nell' impugnata sentenza.
Alla luce di quanto sin qui affermato, si deduce la sussistenza delle condizioni per la richiesta tutela risarcitoria, in virtù della violazione della clausola 5 allegata alla direttiva 99/70/CE per abusiva reiterazione dei rapporti a termine, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Come già detto, la ha svolto la propria prestazione professionale in regime di CP_2 precarietà per ben 17 anni ed è stata assunta tramite procedura prevista dall'art. art.1, comma 619, L. 205/2017, soltanto nel 2018, con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (50%) ed indeterminato, in chiara violazione del divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato, essendo ampiamente superato il limite dei 36 mesi consentito dalla legge.
Né il danno alla stessa causato potrebbe ritenersi compensato dalla procedura selettiva agevolata cui l'appellante ha partecipato nell'ottica della definitiva contrattualizzazione.
Rispetto a tale procedura è stato osservato che non è sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, occorrendo che sia stata da essa determinata “costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.” (Cass. Civ., Sez.
Lav., Ord. n. 4970 del 16/02/2023)
Si è ribadito (v. Cass. n. 15240/2021) che, quando l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente e pertanto non possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006 (v. anche Cass. 40366/2021).
Infatti, recente giurisprudenza di legittimità ha espressamente previsto che “il rapporto di causa effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata
«determinata» e non semplicemente «agevolato” (Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. n. 4382 del 13/02/2023), si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest'ultima avvenga “per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519 »; la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno
«il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti
a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006)”.
Invero, l'assunzione non costituisce misura adeguata e satisfattiva nei termini richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia mancando la stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, in quanto essa non trova la sua ragione nell'abuso commesso dall'amministrazione e non
è stata predisposta come conseguenza dello stesso. L'assunzione, infatti, risulta dovuta unicamente alla necessità di soddisfare intessi dell'amministrazione (“Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico”) e non è preordinata al fine di far cessare una condizione di precariato accentuata dalla condotta dell'amministrazione, come del resto correttamente dedotto da parte appellante incidentale in seno alle note ex art. 127 ter c.p.c. del 19/03/2024.
Ciò si coglie in rapporto, ad esempio, alla diversa previsione contenuta nell'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 contenente una misura di stabilizzazione in cui le assunzioni (operate al di fuori del pubblico concorso) sono esplicitamente dichiarate funzionali a superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 250/2021 e collocata nell'alveo delle leggi intese a introdurre procedure di stabilizzazione costituenti “uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.”
Pertanto, una volta affermato che si è realizzata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 ora art. 28, co. 2, D.Lgs.. 81/2015, salva la prova da parte del lavoratore di maggiori pregiudizi e ciò sul presupposto che la precarizzazione sia in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore (Cass. 10999/2020), deve seguire di diritto il ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi eurounitari (Cass., S.U., 5072/2016).
Va precisato che per tale voce non è maturata prescrizione alcuna, in forza del principio secondo cui “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente” (Cass. Civ., sez.Lav., Ord. n. 34741 del 12/12/2023). Non vi è poi ragione di discostarsi dalla quantificazione del danno operata nei precedenti di questa Corte, così motivata: “considerata la durata dei contratti (che coprono 17 anni di servizio con 17 contratti successivi) in applicazione dell'art.32 comma 5 della legge n.183/2010 e le circostanze specifiche dell'abuso si reputa doverosa l'attribuzione della misura di mezza mensilità per ogni anno eccedente i primi 36 mesi ed un giorno che sono perfezionati (a partire dal primo luglio 2001) il
2 luglio 2004 ( durata minima eccedente per la quale si accorda il minimo di 2,5 mensilità) ed in totale la misura di 9 mensilità (2,5 + 6,5) di retribuzione a titolo di risarcimento del danno eurounitario”.
Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, deve essere integralmente rigettato l'appello del e accolto l'appello della (convertito in appello incidentale) per Parte_1 CP_2 la sola domanda di risarcimento danno comunitario, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Nessuna statuizione differente deve essere adottata da questa Corte in relazione alle spese di lite di primo grado, già poste per intero a carico del . Parte_1
Analoga regolamentazione delle spese si impone in questo grado, stante la prevalente soccombenza del (tanto più che la rinuncia della al motivo sulla Parte_1 CP_2 prescrizione è conseguita alla pronuncia sul punto a SS.UU. sopravvenuta in corso di appello) e sono liquidate (scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, in ragione del valore indeterminabile medio della controversia), in complessivi € 9.991,00 , ex DM n.
147/2022 , IV scaglione (indeterminabile), valori medi, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dei difensori della , che ne hanno fatto rituale richiesta. CP_2
Pur essendo stato pronunciato il rigetto integrale dell'appello, poiché appellante è il
, non è necessaria alcuna attestazione, in applicazione del Parte_1 principio affermato da Cass Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, secondo cui “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti separatamente dal con ricorso Parte_1 depositato il 24.10.2022 e da con ricorso depositato il 4.1.2023 e CP_2 iscritto al n. 6/2023 RRG, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di RE
Calabria n. 1366/2022 depositata in data 05/07/2022, così provvede:
In parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento parziale dell'autonomo appello iscritto al n. 6/2023 RG , condanna il al risarcimento Parte_1 del danno per abuso dei contratti a termine in favore della , che liquida in via CP_2 equitativa in 9 mensilità di retribuzione (ATA - B1) nella misura dovuta ex CCNL al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
Pone a carico del le spese di lite , liquidate in Parte_1
complessivi € 9.991,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Serino.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
RE Calabria, così deciso il 15.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti )