Sentenza 26 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7183 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPPEM?1 7183 /0 1 " SEZ NE I VO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11431/00 Presidente Dott. Annunziata Michele Consigliere Dott. Vigolo Luciano Consigliere ..16631 Cron. Dott. Vidiri Guido Consigliere Rep. Dott. De Matteis Aldo Ud. 6/03/01 Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da TM ITALIA SPA in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.to Ettore Paparazzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Boezio n.6. 1043 - ricorrente
contro
ER FRANCESCO intimato- avverso la ordinanza del 28/4/2000 del Tribunale del lavoro di Latina RG 512/2000. 1 Udita la relazione della causa svolta nella camera di D consiglio il 6/3/2000 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità d e 1 r i c o r s о SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 4/3/2000 NC RI adiva il Tribunale del lavoro di Latina sostenendo la illegittimità del licenziamento intimatogli к dalla TM AL SP e chiedendo la condanna della stessa a reintegrarlo nel posto di lavoro e al retribuzioni medio tempore pagamento delle maturate. La società convenuta, costituitasi, eccepiva, fra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in quanto il foro di Latina non rientrava in nessuno di quelli previsti dall'art 413 cpc. Il Tribunale di Latina all'udienza del 28/4/2000, emetteva ordinanza ammissiva della prova testimoniale articolata dalle parti, e rinviava la causa ad un successiva udienza. Avverso tale ordinanza la TM AL SP propone ricorso per regolamento di competenza. NC RI non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso proposto la TM AL SP sostiene che il provvedimento impugnato, pur emesso in forma avrebbe natura di sentenza di ordinanza, erroneamente affermativa della competenza Il ricorso va dichiarato inammissibile. Her territoriale del giudice adito. si abbia una sentenza implicita sulla Affinche' impugnabile con istanza di competenza, regolamento, e' indispensabile un provvedimento comportare una decisione che, oltre a presupponga l'affermazione о la irretrattabile, negazione della competenza, mentre non puo' configurarsi una implicita statuizione al riguardo nel caso di provvedimenti ordinatori, retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa (Cass.S.U. n.00117 del 08/01/1992; Cass. SENT. 10710 del 28/09/1999; Cass. 01994 del 22/02/2000). 3 + Con riferimento al caso di specie, non é individuabile nel provvedimento del 28/4/2000 (peraltro retrattabile e comunque inidoneo a pregiudicare la decisione finale) alcuna pronuncia, affermativa o negativa della competenza del giudice adito, essendosi il giudice del merito limitato ad ammettere i mezzi di prova articolati dalle parti, con ciò implicitamente rinviando all'esito delle risultanze della istruttoria la pronuncia sulla competenza. Manca pertanto il presupposto richiesto ex artt. 42 e SS c.p.c. (la pronuncia sulla competenza) per l'esperibilità del rimedio azionato. Nulla per le spese processuali, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso;
- Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 6/3/2001 3 0 3 1 I A 5 S . D S . T , Il Consigliere estensore Il Presidente A R N O T A L , ' L 3 L A 7 O L S - Michele Annunziata E B E Raffaele Di Lella 8 P I D - S M.A D 1 I I S 1 N A N T G E E S O S G O I A P G A D E IL CANCELLERE M I E L O , T Depositato in Cancelleria A O T A D I R L T R E L I 26 M 6. 2001 S T I T E D oggi, G N D E E O S R E IL CANCELLIERE