Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
La declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione va adottata, ove già instaurato il giudizio a norma dell'art. 636 cod. proc. pen., con sentenza. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2008, n. 23087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23087 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO ER - Presidente - del 13/05/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 579
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 10084/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL ER, nato il [...];
Avverso Ordinanza Corte di Appello di Venezia, emessa il 16/11/07;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Letta la requisitoria scritta in data 03/04/08 del P.G. della Cassazione Dott. Baglioni Tindari, che ha concluso per annullamento dell'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza emessa il 16/11/07 dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna della Corte di Appello di Brescia in data 25/02/05, nonché la richiesta di sospensione della pena. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo: Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che la Corte Territoriale, avendo provveduto ad emettere il decreto di citazione a giudizio ex art. 636 c.p.p., comma 1, doveva procedere secondo le disposizioni previste per il giudizio di appello. Conseguiva, pertanto, che l'eventuale inammissibilità dell'istanza doveva essere pronunciato, con sentenza a seguito di dibattimento (oppure in fase predibattimentale);
2. che comunque l'ordinanza impugnata non era congruamente motivata in ordine alla asserita insussistenza di prove nuove. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, con requisitoria scritta in data 03/04/08, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. La Corte di Appello di Venezia - dopo che era stato emesso il decreto di citazione a giudizio ex art. 636 c.p.p. (notificato all'interessato) in ordine all'istanza di revisione presentata da LL ER in ordine alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Brescia in data 25/02/05, divenuta irrevocabile il 20/12/06 - con ordinanza ex art. 127 c.p.p. in data 16/11/07, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione. L'interessato proponeva l'attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la decisione della Corte di Appello è errata in diritto per vizio di procedimento.
Al riguardo va ribadito ed affermato che l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 c.p.p., anche successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione ex art. 636 c.p.p.. In tale seconda ipotesi - costituita da un vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento ed alla valutazione delle "nuove prove" - il procedimento (cosiddetta fase rescissoria) si svolge nelle forme previste nel dibattimento nel rispetto del principio del contraddittorio.
Orbene anche in tale fase è consentito alla Corte di Appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove su esse indicate e senza dare corso al giudizio di merito. La declaratoria di inammissibilità deve, tuttavia, essere pronunciata con sentenza (Giurisprudenza consolidata, vedi sul tema in questione: Cass. Sez. Unite Sent. n. 18 del 30/03/98, rv 210040; Cass. Sez. Unite Sent. n. 624 del 09/01/02, rv 220441; Cass. Sez. 5, Sent. n. 7727 del 18/08/93, rv 194867). Consegue che nella fattispecie - essendo stata pronunciata declaratoria di inammissibilità con ordinanza - va affermata la nullità del predetto provvedimento, emesso in data 16/11/07, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Venezia, trattandosi di vizi della procedura culminata con il provvedimento impugnato, non inerenti al merito dei motivi della ritenuta inammissibilità (conforme Cass. Sent. n. 11040 dell'11/03/03 rv 227199).
P.Q.M.
LA CORTE Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008