Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste anche quando nel territorio dello Stato si sia verificato solo un frammento della condotta che, pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (Fattispecie relativa a m.a.e. processuale per associazione per delinquere e per i reati-fine di furto, commessi in Francia da soggetti che, giunti dall'Italia con furgoni all'uopo noleggiati, vi facevano poi rientro occultando la refurtiva in luoghi da loro stessi predisposti prima di partire).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2014, n. 6151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6151 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/02/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 273
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 1472/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO IL N. IL 01/09/1978;
avverso la sentenza n. 7/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del 20/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio annullamento per quanto attiene al reato associativo, rigetto nel resto. Udito il difensore Avv. Chiariello Giancarlo in sost. dell'avv. Giulitto.
RITENUTO IN FATTO
1. OR IL ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza, in data 20-12-13, con cui è stata disposta la consegna del ricorrente, in ottemperanza al mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria francese, preordinatamente all'esecuzione di un provvedimento cautelare emesso in relazione a fatti - reato corrispondenti, nei loro elementi costitutivi, ai delitti di cui agli artt. 624-625 e 416 c.p. italiano.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p) poiché il reato associativo è stato commesso in Italia, considerato che l'organizzazione aveva sede in Italia;
i veicoli utilizzati per commettere i furti sono immatricolati in Italia e sono intestati ad agenzie di noleggio di nazionalità italiana;
i soggetti individuati come appartenenti al sodalizio sono tutti italiani;
i partecipanti ai furti sarebbero partiti dall'Italia, con mezzi italiani, noleggiati in Italia, avrebbero soggiornato presso hotel in Francia e sarebbero ritornati nella provincia di Bari, subito dopo l'esecuzione dei furti;
la merce rubata veniva ricettata in Italia, dove è stata rinvenuta a seguito di perquisizioni espletate, sempre nel territorio della provincia di Bari. Ne deriva che anche l'ideazione e la programmazione dei furti ,materialmente commessi in Francia, è avvenuta in Italia, tant'è che anche la contestazione formulata nel mandato d'arresto europeo colloca il locus commissi delicti in Francia e "indivisibilmente in Italia", onde la giurisdizione appartiene al giudice italiano.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione della L. n. 69 del 2005, artt 6 e 17 poiché il mandato d'arresto europeo e la documentazione inviata dalla Francia, fra cui non è rinvenibile il provvedimento restrittivo della libertà personale, sono assolutamente generici,non precisando quale sia la pena minima prevista dall'ordinamento dello Stato di emissione e contestandosi soltanto al OR di aver preso parte ad una associazione finalizzata alla commissione di una serie di furti nel territorio francese, sulla base dell'asserto che egli fosse inserito nel gruppo di italiani che occupavano alcune camere di determinati alberghi francesi, in cui dimoravano i componenti dell'organizzazione dedita ai furti, nel gennaio 2013, e che si trovasse fra coloro che avevano tagliato i teloni del camion contenente i computer rubati, nella notte fra il 22 e il 23 -1-13, nell'area di Gidy. Non è dato comprendere da quali elementi ciò risulti, quale sia stato l'apporto asseritamente dato dal ricorrente all'organizzazione criminosa o alla commissione dei furti e sulla base di quali indizi venga addebitato un ruolo di correità al ricorrente. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è fondato. La L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p) prescrive infatti il rifiuto della consegna ove il mandato d'arresto riguardi reati che dalla legge italiana sono considerati commessi, in tutto o in parte, nel suo territorio. Viene pertanto in rilievo il disposto dell'art. 6 c.p., comma 2, a norma del quale il reato si considera commesso nel territorio dello Stato allorché in esso sia stata posta in essere, in tutto o in parte, la condotta oppure si sia verificato l'evento. Occorre dunque stabilire, ai fini di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie concreta sub iudice, in quali casi sia possibile affermare che la condotta è stata posta in essere "in parte " in Italia. Al riguardo, si sono considerati, in giurisprudenza, rilevanti tutti i comportamenti che, attuando una modificazione del mondo esteriore, possono contribuire alla perpetrazione del reato (Sez. 4 9-12-92, Romanelli, Cass. pen 1994, 606). Si tratta dunque di un concetto molto più ampio di quello di tentativo, non richiedendo necessariamente la sussistenza di atti idonei e univoci. In relazione infatti alle diverse esigenze e ai diversi parametri cui è informato il disposto dell'art. 6 c.p., è sufficiente che sia avvenuta in Italia una parte anche subvalente dell'azione o dell'omissione, pur se priva dei requisiti di idoneità e di univocità richiesti per il tentativo (Sez. 6 28-12-2008 n. 40287, Cass. pen 2009, 3460; Sez 4 17- 12-2008 n. 17026, rv. n. 243476; Sez 112- 5-2004 n. 38019, rv. n. 229734).
4. Alla luce di questi principi, occorre stabilire dove, nel caso sub iudice, si sia consumato innanzitutto il reato associativo. In relazione a quest' ultimo, occorre verificare il luogo in cui è operativa la struttura organizzativa mentre ha un'importanza secondaria il luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso (Sez 2 25-2-1999, n. 993, rv. n. 212974). Orbene, al riguardo, risulta dagli atti inviati dalle Autorità francesi che i veicoli utilizzati per commettere i reati erano intestati ad agenzie di noleggio o a privati di nazionalità italiana;
la merce è stata rinvenuta, a seguito di perquisizioni, in Italia;
i soggetti individuati come partecipi dell'associazione sono tutti italiani;
la contestazione inerente al reato associativo, come si desume dal mandato d'arresto europeo,individua come locus commissi delicti la Francia e "indivisibilmente" l'Italia. Tutto ciò induce a concludere che l'associazione avesse la propria base operativa in Italia, nel territorio del circondario di Bari, da cui i sodali partivano, per andare a commettere i furti in Francia, dove infatti soggiornavano in albergo. Dunque, in relazione al reato associativi occorre procedere in Italia. Ma ad eguale conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda i reati-fine. Con riferimento infatti al delitto di furto, deve infatti essere rifiutata la consegna laddove la progettazione organizzazione e predisposizione dei mezzi necessari sia avvenuta in Italia perché ivi è stata posta in essere "parte" della condotta costitutiva del reato (Sez 6 18-12-2007 n. 47133, rv. n. 238159). E non vi è dubbio che il noleggio o comunque il procacciamento dei veicoli necessari e la predisposizione dei luoghi in cui occultare la merce trafugata costituissero segmenti dell'iter criminis assolutamente essenziali, nel contesto della pianificazione dei reati di furto. Ne deriva che anche questi ultimi, nell'ottica delineata dall'art. 6 c.p., debbono considerarsi commessi in Italia, essendo stata posta in essere sul territorio nazionale parte della condotta costitutiva del delitto, onde si radica la giurisdizione del giudice italiano. La consegna va quindi rifiutata.
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con conseguente scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa, e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica di Bari poiché i luoghi a cui poc'anzi si faceva riferimento rientrano nel circondario del Tribunale di Bari. Vanno inoltre espletati gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina l'immediata scarcerazione del OR se non detenuto per altra causa. ordina che a cura della cancelleria vengano trasmessi gli atti del presente procedimento al procuratore della repubblica presso il tribunale di bari. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e per quelli di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, nella udienza, il 5 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014