Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2014, n. 6151
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Sentenza 5 febbraio 2014

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In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste anche quando nel territorio dello Stato si sia verificato solo un frammento della condotta che, pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (Fattispecie relativa a m.a.e. processuale per associazione per delinquere e per i reati-fine di furto, commessi in Francia da soggetti che, giunti dall'Italia con furgoni all'uopo noleggiati, vi facevano poi rientro occultando la refurtiva in luoghi da loro stessi predisposti prima di partire).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2014, n. 6151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6151
    Data del deposito : 5 febbraio 2014

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