Sentenza 7 dicembre 2011
Massime • 1
Il delitto di ricettazione si consuma, nella ipotesi di acquisto, al momento dell'accordo fra cedente ed acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul prezzo, considerato che la "traditio" della "res" - nella quale può ravvisarsi null'altro che un momento che pertiene all'adempimento del contratto, già perfezionato ed efficace - non può ritenersi imposta dalla norma penale, come elemento strutturale della fattispecie, al punto da contrassegnarne la consumazione.
Commentario • 1
- 1. Ricettazione: sulla vexata quaestio della compatibilità del dolo eventualeAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2011, n. 46899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46899 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Presidente - del 07/12/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2894
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 34959/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IC, N. IL 15/05/1976;
2) AR AM, N. IL 28/07/1978;
3) CO FI, N. IL 14/05/1967;
avverso la sentenza n. 1674/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Carito Raffaele Antonio, in sost. dell'avv. Nansolo Massimo Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 giugno 2011, la Corte d'Appello di Milano, 1A sezione penale, dichiarata l'inammissibilità dell'appello di AN NO, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da EL CO, EL NO e NN LI, con la quale questi erano stati dichiarati colpevoli, all'esito del giudizio abbreviato, di concorso nel delitto di ricettazione di 180 televisori compendio di furto ed erano stati condannati, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1 e con la diminuente del rito, alla pena di due anni otto mesi di reclusione ed Euro 1.200 di multa ciascuno.
La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta di una serie di elementi indiziari (non di semplici sospetti), scaturenti dal servizio di osservazione della polizia giudiziaria (appostata nei pressi della sede del capannone della A.Z. Trasporti s.r.l.), costituiti dalla constatazione che l'autovettura AT EA (a bordo della quale venivano poi identificati gli odierni ricorrenti), dopo aver effettuate numerosi giri con rallentamenti in prossimità del citato capannone, si avvicinava al contiguo casello autostradale e scortava l'autocarro IVECO, intestato a tale Pastore, fin dentro l'area di pertinenza della A.Z. Trasporti, per poi posizionarsi all'inizio della strada con il ruolo di "palo", per poi riprendere a fare giri di perlustrazione assieme ad autovettura AT UN, alla cui guida si era posto l'autista dell'autocarro, fino all'arrivo di una NA CL guidata da RÒ CE e con a bordo EL AU i quali, scesi dall'auto, entrarono nel capannone (all'interno del quale vennero rinvenuti e sequestrati i televisori compendio di furto): la decisione degli agenti operanti di intervenire determinò la fuga della AT UN (che riuscì a dileguarsi) e della AT EA che invece fu raggiunta sicché ne furono identificati gli occupanti. Nel frattempo era giunta al capannone altra autovettura, i cui occupanti (identificati e separatamente processati) vi custodivano passamontagna e attrezzi idonei a tagliare i teloni degli autocarri. Dal complesso di tali elementi si desumeva il convincimento dell'intervenuto accordo per l'acquisto dei televisori nella disponibilità del EL da parte degli appellanti, inequivoco essendo l'elemento probatorie costituito calla dimostrata disponibilità dell'autocarro vuoto, destinato a ricevere la merce oggetto di ricettazione. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo del difensore, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192, 546 e 125 c.p.p. e artt. 110 e 649 c.p. non risultando soddisfatto lo standard probatorio normativamente richiesto per la prova indiziaria, essendo stato ipotizzato un previo accordo con EL attraverso la traslazione degli elementi a carico di quest' ultimo nei confronti dei ricorrenti, in assenza di un compendio indiziario significativo per il difetto di precedenti contatti fra di loro, tanto più che EL ha escluso di conoscerli;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt.56 e 648 c.p. perché il momento consumativo del delitto di ricettazione, in base alla giurisprudenza prevalente, si realizza con la traditio della res.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero "Il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una. ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale , o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati" (Cass. Sez, 4, 12.11- 17.12.2009 n. 48320). Il Collegio condivide il canone ermeneutico secondo il quale "La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorie acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (Cass. Sez. 1, 3.3-11.5.2010 N. 17921). Ma la sentenza impugnata ha proceduto con scrupolo alla verifica probatoria, attraverso la salutazione del significato di ogni singolo elemento indiziario e quindi alla valutazione complessiva degli stessi, con argomentazioni che in quanto non manifestamente illogiche non possono essere oggetto di censura in questa sede.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha già richiamato il canone ermeneutico, che il collegio condivide, dettato da questa stessa Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 17821 del 27.4.2009, il cui passaggio motivazionale rilevante di seguito si riporta:
"Il......... motivo di ricorso propone una tematica che ha dato luogo, specie in passato, a talune oscillazioni in giurisprudenza. Nella più recente pronuncia che si registra sul tema della individuazione del momento consumativo del delitto di ricettazione, si è infatti affermato il principio secondo il quale tale momento deve individuarsi in quello nel quale l'agente ottiene il possesso della cosa, non rilevando il mero accordo fra le parti. Più in particolare, si è ritenuto che, "avendo il reato di ricettazione carattere istantaneo, per individuare il momento consumativo occorre fare riferimento al momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa ... Nè, ai fini della consumazione - ha puntualizzato la pronuncia che qui si esamina assume alcun rilievo la nozione civilistica di perfezionamento dell'acquisto col l'incontro dei consensi;
ed invero, all'accordo tra le parti può anche non seguire la traditio della rea, ed in tal caso, ricorrendo gli ulteriori presupposti, il soggetto risponderà, proprio in considerazione del principio che solo la consegna della cosa segna il momento consumativo del reato, di delitto tentato e non di delitto consumato" (Cass., Sez. 2A, 3 aprile 2006, Di Gabriele). A tale orientamento, in linea con precedenti massime, anche se risalenti (Cass., Sez.. 2A, 1 ottobre 1981, Borin;
Cass., Sez. 2A, 7 luglio 1981, Diana;
Cass., sez. 1^, 19 marzo 1379, Demetrio), se ne oppone invece altro, secondo il quale il delitto di ricettazione, nella ipotesi di acquisto, si consuma al momento dell'accordo fra cedente ed acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul prezzo (Cass., Sez. 2A, 6 luglio 1984, Ricardi;
Cass., Sez. 6, 18 gennaio 1982, Carta;
Cass., Ses. 2A, 8 ottobre 1976, Messuti;
Cass., Sez. 2A, 28 febbraio 1972, Cinturino). A quest'ultima tesi questo Collegio ritiene di dover aderire. Se, da un lato, è infatti vero che le nozioni civilistiche non possono ritenersi di per sè vincolanti ai fini della ricostruzione degli istituti di diritto penale sostanziale - che facciano ricorso a categorie, concetti o termini evocativi di istituti disciplinati da altri settori dell'ordinamento giuridico, dovendosi aver riguardo alle specifiche finalità ed alla positiva struttura delle norme in cui quegli istituti si trovano ad essere collocati, è pur sempre vero che, ove la norma penale non presenti peculiarità che valgano a connotare in termini diversi quella determinata nozione rispetto al significato che ad essa è attribuito da altre settore del diritto, una lettura "diversa" della stessa risulterebbe arbitraria, prima ancora che eccentrica. Ove, dunque, l'"acquisto", che integra la condotta materiale del delitto di ricettazione, si sia realizzato, come nella specie, attraverso un contratte con effetti reali, non v'è ragione alcuna per la quale ritenere che, anche agli effetti penali, non debba trovare applicazione la disposizione dettata dall'art. 1376 c.c., in virtù della quale la proprietà o il diritto trasferito o costituito "si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato". Contrariamente all'assunto della pronuncia innanzi citata, dunque, la traditio della res, nella quale può ravvisarsi null'altro che un momento che per tiene all'adempimento del contratto, già perfezionato ed efficace (e che quindi ha già prodotto le sub conseguenze sul pano giuridico, con evidente compromissione degli interessi protetti dall'art. 643 c.p. che vuole impedire la circolazione, non soltanto materiale, ma anche giuridica, della cosa di origine delittuosa, non può ritenersi imposta dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie, al punto da contrassegnarne - sempre e comunque - la consumazione. Ciò è, d'altra parte, svelato, sulle stesse piano testuale, dal raccordo evidentemente alternativo - che lega fra loro i termini "acquista" e "riceve" che compaiono nell'art. 648 c.p., comma 1, ove il secondo sta appunto a denotare (a differenza del primo) il passaggio materiale del bene proveniente da delitto, a prescindere dal relativo titolo giuridico. D'altra parta, non è senza significato la circostanza. che in terna di stupefacenti (ove, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è ugualmente punita la condotta di chi "acquista" o "riceve" tali sostanze), la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che per la consumazione del delitto non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa (Cass., Sez. 1, 23 marzo 2007, confl. cemp. in proc. Di Liberto;
Cass., Sez. 4, 9 marzo 2006, Sirica;
Cass., Sez. 5A, 9 dicembre 2003, Bajtrami)". Il dato testuale dell'art. 613 c.p. convince della correttezza della sopra riportata soluzione interpretativa. L'alternativo uso da parte della norma dei termini "acquista, riceve od occulta........." convince che la ricezione è uno dei momenti di perfezionamento della condotta illecita, ma non l'unico, in alternativa essendo previsto anche l'acquisto che, in caso di cosa mobile determinata, si perfeziona "con il consenso delle parti legittimamente manifestato", secondo quanto stabilito dall'art. 1376 c.c.. 3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011