Sentenza 24 maggio 2012
Massime • 3
È abnorme il provvedimento del giudice dibattimentale che, investito del giudizio in ordine al reato depurato della circostanza aggravante, dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio e restituisca gli atti al giudice dell'udienza preliminare sull'erroneo presupposto che detto giudice non abbia il potere di sindacare la sussistenza delle circostanze aggravanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'abnormità della regressione del processo davanti al Gup risulterebbe dalla circostanza che quest'ultimo sarebbe giuridicamente vincolato ad omettere la doverosa verifica dell'esatta corrispondenza tra elementi di prova acquisiti e imputazione contestata e, quindi, ad abdicare all'autonomo esercizio della funzione giurisdizionale con inammissibile lesione della propria prerogativa istituzionale dello "ius dicere").
In materia di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen., non è abnorme, ma legittimo e valido, il decreto con cui il Gup distrettuale - dopo aver escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - dispone il rinvio a giudizio davanti al tribunale territorialmente competente secondo le regole ordinarie.
Il Gup, all'esito dell'udienza, nell'esercizio del potere di cognizione attribuitogli dalla legge, può escludere la sussistenza delle circostanze aggravanti eventualmente contestate e disporre il rinvio a giudizio per il reato semplice residuato.
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Dopo l'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), il giudice dell'udienza preliminare può sindacare la correttezza giuridica della qualificazione del fatto e delle circostanze aggravanti solo previa instaurazione del contraddittorio con il pubblico ministero e le parti, invitando il primo a operare le necessarie modifiche dell'imputazione. La riqualificazione operata direttamente nel decreto che dispone il giudizio, senza la preventiva attivazione di tale contraddittorio, è illegittima e integra un'ipotesi di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto, poiché il giudice esercita un potere non …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha impugnato e ha chiesto l'annullamento del decreto che dispone il giudizio emesso in data 7 aprile 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Giuseppe T., imputato dei delitti di cui agli artt. 99, 81, secondo comma, 390 c.p., commessi in Bianco, San Luca e Rose tra il gennaio 2018 e il 14 febbraio 2019. Il Pubblico Ministero ricorrente ha dedotto che tale atto sarebbe abnorme, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., contestata nella richiesta di rinvio a giudizio, senza previamente …
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(Dichiarata la competenza del Tribunale di Genova in composizione monocratica a cui è stata disposta la trasmissione degli atti) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 33-quater) Il fatto Il Tribunale di Genova in composizione collegiale aveva, con ordinanza del 17 maggio 2018, sollevato conflitto ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento al provvedimento in data 22 febbraio 2018 con il quale lo stesso Tribunale in composizione monocratica aveva ritenuto che la cognizione del procedimento nei confronti degli imputati dei reati loro rispettivamente contestati, commessi nella gestione della discarica di S. – appartenesse al Tribunale in composizione collegiale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2012, n. 21840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21840 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - rel. Presidente - del 24/05/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 942
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 24346/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA AG N. IL 16/10/1955; 2) AD IN N. IL 29/03/1972; 3) ME AN N. IL 24/07/1976; 4) ME OL N. IL 22/06/1950; 5) ME SA N. IL 14/01/1973; 6) VE NI N. IL 16/11/1955; 7) UN SA UN N. IL 15/08/1966; 8) UN IN N. IL 13/04/1969; 9) NF TO N. IL 02/01/1951;
10) CA VI MA N. IL 16/09/1939; 11) LD AR N. IL 02/11/1966; 12) LO IO N. IL 11/05/1952; 13) VA TO N. IL 11/08/1953; 14) VA MO NA N. IL 26/11/1983; 15) VA SA N. IL 20/03/1949; 16) IO IT NA N. IL 01/12/1960; 17) ON IO N. IL 24/10/1951; 18) ON NE N. IL 18/04/1931; 19) ON PE;
20) IS AR N. IL 26/05/1960; 21) UM RG N. IL 09/05/1961; 22) IA NA N. IL 16/03/1945; 23) TA ZA SO N. IL 17/02/1983;
24) TA ZA CE N. IL 07/10/1981; 25) TA ZA OR N. IL 17/02/1983; 26) TA ZA ITALIA N. IL 30/07/1980;
27) NO IO N. IL 05/03/1980; 28) FF DR N. IL 03/03/1953; 29) AG AR N. IL 24/10/1950; 30) SC IN N. IL 13/03/1978; 31) OT US N. IL 11/05/1940; 32) REGA OR IO N. IL 26/10/1973; 33) REGA EG JE N. IL 21/01/1971; 34) SANTAN IA N. IL 10/06/1950; 35) SANTAN SA CL N. IL 08/08/1970; 36) AF UI N. IL 04/09/1972; 37) SEPE ATTILIO N. IL 18/09/1977; 38) SEPE NE N. IL 10/01/1932; 39) TI AR N. IL 14/08/1956 ;
avverso l'ordinanza n. 275/2011 TRIBUNALE di VENO, del 04/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore avv. Bizzarro Raffaele. CONSIDERATO IN FATTO
1. Con decreto del 13.10.2010 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, esclusa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, disponeva il rinvio a giudizio di VA AG + 38 avanti al Tribunale di Avellino per rispondere dei reati loro ascritti.
Il Tribunale di Avellino, avanti al quale la difesa degli imputati eccepiva la violazione dell'art. 22 c.p.p., assumendo che il giudice dell'udienza preliminare avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Avellino, con ordinanza del 4 maggio 2011, ritenuto che soltanto il giudice del dibattimento può sindacare la sussistenza delle circostanze aggravanti contestate, dichiarava la nullità assoluta - ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), e art. 179 c.p.p., comma 1, - del decreto che dispone il giudizio e restituiva gli atti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli.
Contro l'anzidetta ordinanza ricorre la difesa di CA AG (e degli altri imputati sopra generalizzati) denunciandone l'abnormità, sull'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto annullare il decreto che dispone il giudizio non perché il giudice dell'udienza preliminare non avesse il potere di escludere l'aggravante speciale, bensì perché, una volta esclusa l'aggravante che fondava la competenza funzionale del tribunale distrettuale, avrebbe dovuto dichiararsi incompetente ai sensi dell'art. 22 c.p.p., comma 3, e quindi trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Avellino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Il controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale trova nella fase delle indagini preliminari il suo punto culminante nella decisione di rinvio a giudizio, che fissa il thema probandum, dopo avere verificato che l'imputazione contesti un fatto descritto con chiarezza e precisione, riscontrabile negli atti processuali, supportato da specifici elementi di prova.
Infatti il giudice dell'udienza preliminare, nel momento in cui riceve la richiesta di rinvio a giudizio, viene investito della cognizione sull'imputazione e dei correlativi poteri di decisione. Funzionali a tale scopo sono le disposizioni novellate degli artt.421 bis e 422 c.p.p., che attribuiscono al giudice dell'udienza preliminare poteri di iniziativa probatoria per rendere effettivo il principio di completezza delle indagini ed evitare situazioni di stallo decisorio, nonché le disposizioni dell'art. 423 c.p.p., che vogliono assicurare il perfetto adeguamento dell'imputazione alle risultanze processuali preesistenti e sopravvenute. Il giudice dell'udienza preliminare, nell'esercizio del potere di ius dicere, ha dunque il potere di apportare al fatto contestato le integrazioni, precisazioni e riduzioni che si rendono necessarie per descrivere con completezza e precisione - alla stregua degli elementi di prova allo stato acquisiti - il fatto storico oggetto dell'imputazione e, inoltre, di dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica, riconducendo così la fattispecie concreta allo schema legale che le è proprio in forza della valenza generale della regola contenuta nell'art. 521 c.p.p., comma 1, (cfr. Cass., Sez. U., n. 5307 del 20.12.2007, Battistella).
In particolare, approssimandosi al caso in esame, va precisato che al giudice dell'udienza preliminare compete sicuramente il potere di ridurre l'imputazione: può derubricare il reato da consumato a tentato, da complesso a semplice, da aggravato a non aggravato, soddisfacendo l'esigenza, immanente in ogni fase processuale, di assicurare la costante corrispondenza dell'imputazione alle emergenze processuali (v. Corte cost. n. 88 del 1994; Cass., Sez. 6, n. 548 del 29.01.1996, Verde, rv 204383). In conclusione va affermato il principio che il giudice dell'udienza preliminare, all'esito dell'udienza, nell'esercizio del potere di cognizione attribuitogli dalla legge, può escludere la sussistenza delle circostanze aggravanti eventualmente contestate e disporre il rinvio a giudizio per il reato semplice residuato.
È incorsa dunque in errore l'ordinanza impugnata, che, per negare al giudice dell'udienza preliminare il potere di escludere la circostanza aggravante, ha evocato il principio dell'irretrattabilità dell'azione penale codificato nell'art. 50 c.p.p., comma 3. Detto principio, infatti, non riguarda il giudice,
ma il pubblico ministero, il quale, una volta iniziata l'azione penale, non può revocarla, ma deve proseguirla fino alla conclusione del processo segnata dalla decisione irrevocabile del giudice. Passando a trattare dell'aspetto patologico dell'ordinanza in discorso, si rammenta che questa Corte Suprema, con una decisione di self restraint, ha recentemente precisato che non è abnorme il provvedimento emesso dal giudice in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge, nell'esercizio di un potere attribuitogli dall'ordinamento, che determini la regressione del procedimento, a meno che "gli effetti di esso non siano tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo dei processo" (Sez. U., n. 25957 del 26.03.2009, Toni).
Nella fattispecie il giudice del dibattimento ha esercitato il potere di annullamento del decreto che dispone il giudizio al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (v. art. 178 c.p.p., e art. 429 c.p.p., comma 2), determinando la regressione del processo davanti al giudice dell'udienza preliminare che, per adeguarsi alla decisione, sarebbe stato illegittimamente vincolato a omettere la doverosa verifica dell'esatta corrispondenza tra elementi di prova acquisiti e imputazione contestata e, quindi, ad abdicare all'autonomo esercizio della funzione giurisdizionale con inammissibile lesione della propria prerogativa istituzionale di ius dicere.
Si può dunque affermare che è abnorme il provvedimento del giudice dibattimentale che, investito del giudizio in ordine al reato depurato della circostanza aggravante, dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio e restituisca gli atti al giudice dell'udienza preliminare sull'erroneo presupposto che detto giudice non abbia il potere di sindacare la sussistenza delle circostanze aggravanti contestate.
Orbene, dall'applicazione al caso in esame dei principi di diritto testè enunciati, risulta evidente l'abnormità dell'ordinanza impugnata che, muovendo dall'erronea opinione che il giudice dell'udienza preliminare, nell'escludere l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, avesse travalicato il proprio potere di cognizione, ha annullato il provvedimento di rinvio a giudizio. La ridetta ordinanza va dunque cassata.
2.2. Resta da vedere se il giudice dell'udienza preliminare, una volta esclusa la nota circostanza aggravante, doveva rinviare gli imputati a giudizio avanti al tribunale di Avellino competente per materia e territorio (come ha fatto) o trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il menzionato tribunale (come sostengono i ricorrenti).
Va subito detto che la tesi sostenuta in ricorso è infondata, perché la disciplina prevista dall'art. 22 c.p.p. non si applica al caso in esame.
Infatti nella fattispecie non si versa in un'ipotesi disciplinata dall'art. 22 cit., giacché il giudice distrettuale, osservando i criteri ordinari di competenza stabiliti dall'art. 8 c.p.p., e segg., ha semplicemente disposto il rinvio a giudizio, indicando - come previsto dall'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. e), - il giudice competè nte per il giudizio, senza che fosse necessario pronunciare quella dichiarazione di incompetenza che costituisce il presupposto indefettibile per l'applicazione degli artt. 22, 23 e 24 c.p.p.. Si rammenta solo che, in tema di reati previsti dall'art. 51 c.p.p., commi 3 bis e 3 quater, la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari (e dell'udienza preliminare) cessa nel momento in cui il procedimento passa dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio e subentra ope legis la competenza ordinaria del tribunale circondariale.
Nè si può pretendere che il giudice, modificata all'esito del giudizio l'imputazione, debba rivalutare retrospettivamente la propria competenza alla stregua della nuova formulazione del capo d'imputazione.
Infatti il potere-dovere del giudice di verificare la propria competenza si esercita preliminarmente, prima che inizi il giudizio di merito, in base a una valutazione condotta allo stato degli atti, che, per ragioni di economia processuale, in osservanza del principio della c.d. perpetualo iurisdictionis, non deve essere ripetuta all'esito delle risultanze processuali successivamente acquisite o alla stregua dei sopravvenuti cambiamenti dell'imputazione, che rilevano invece soltanto per l'individuazione della competenza del giudice avanti al quale gli imputati devono essere rinviati per il giudizio (v. Cass., Sez. 6, n. 33435 del 4.05.2006, Battistella, rv 234350; idem, n. 22426 dei 22.04.2008, Sarandria, rv 240512). Pertanto, in materia di procedimenti per i delitti indicati dall'art.51 c.p.p., comma 3 bis, non è abnorme, ma legittimo e valido il decreto con cui il giudice dell'udienza preliminare distrettuale, dopo avere escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (o dopo avere dichiarato non luogo a procedere per reati elencati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis), dispone il rinvio a giudizio davanti al tribunale territorialmente competente secondo le regole ordinane.
Nella fattispecie il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli è stato ab inizio legittimamente investito del procedimento, perché l'imputazione riguardava reati aggravati ex D.L. n. 151 del 1991, art. 7 commessi nel distretto del quale Napoli è capoluogo, e il fatto che, al termine dell'udienza preliminare, abbia ritenuto di escludere la sussistenza della menzionata aggravante non poteva incidere retroattivamente sulla competenza ormai validamente radicata, per cui detto giudice ha correttamente disposto il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Avellino, nel cui circondano quei reati erano stati commessi. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Avellino affinché proceda al giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avellino per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012