Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
In materia di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen., non è abnorme, ma legittimo e valido, il decreto con cui il G.u.p. distrettuale - dopo aver emesso sentenza di non luogo a procedere per le imputazioni riguardanti i delitti indicati nell'art. 51, comma terzo bis cod. proc. pen. - dispone il rinvio a giudizio per i restanti reati, attratti per connessione nella sua competenza funzionale, davanti al tribunale territorialmente competente secondo le regole ordinarie. .
Commentario • 1
- 1. Quando si determinano gli effetti della connessione sull'attribuzione monocratica o collegialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 dicembre 2019
(Dichiarata la competenza del Tribunale di Genova in composizione monocratica a cui è stata disposta la trasmissione degli atti) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 33-quater) Il fatto Il Tribunale di Genova in composizione collegiale aveva, con ordinanza del 17 maggio 2018, sollevato conflitto ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento al provvedimento in data 22 febbraio 2018 con il quale lo stesso Tribunale in composizione monocratica aveva ritenuto che la cognizione del procedimento nei confronti degli imputati dei reati loro rispettivamente contestati, commessi nella gestione della discarica di S. – appartenesse al Tribunale in composizione collegiale …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2008, n. 22426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22426 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/04/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1085
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 21382/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera;
nel procedimento nei confronti di:
SA TO e AR DO;
avverso il decreto che dispone il giudizio del 25 gennaio 2007 del G.u.p. del Tribunale di Potenza;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e per la restituzione degli atti al G.u.p. di Potenza.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe per abnormità dell'atto. Deduce che il G.u.p. distrettuale di Potenza era titolare di un procedimento, promosso dal P.M. D.D.A. di Potenza, a carico di diciannove persone tra le quali i due soggetti sopra indicati per reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Osserva che, nel corso della udienza preliminare, il G.u.p. del Tribunale di Potenza proscioglieva tutti i predetti a eccezione del AR (già indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74, dal quale ultimo era prosciolto) e del SA (già indagato per soli reati ex art. 73); conseguentemente, nonostante il venir meno della sua competenza funzionale, il G.u.p. disponeva il rinvio a giudizio (provvedimento di cui il ricorrente veniva a conoscenza solo il 3 aprile 2007, quando gli perveniva il fascicolo delle indagini dalla Procura di Potenza) solo per reati di competenza della autorità giudiziaria ordinaria, direttamente davanti al G.u.p. del Tribunale di Matera per il processo anziché trasmettere gli atti al proprio ufficio.
Deduce, sulla base di tali premesse, che il G.u.p. avrebbe dovuto trasmettere gli atti al proprio ufficio e che la Procura di Matera era, così, rimasta deprivata delle proprie prerogative. In particolare osserva il P.M. che non aveva potuto presentare una propria lista testi, lista che era stata presentata tardivamente dal P.M. di Potenza: situazione irrimediabile, dato che si era già tenuta la prima udienza davanti al Tribunale di Matera, con la conseguente impossibilità di presentazione di una propria lista testi.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il provvedimento impugnato non è abnorme ma legittimo e valido. Appare errata l'impostazione del ricorso da parte del ricorrente, il quale deduce che sia venuta meno la competenza del G.u.p. del Tribunale distrettuale per l'intervenuto proscioglimento degli imputati dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La competenza si è radicata attraverso l'individuazione di una ben precisa regala iuris e non è venuta meno per il mutamento delle vicende processuali successive al suo radicamento. Il G.u.p., nel caso, non avrebbe dovuto affatto dichiarare la sua incompetenza e trasmettere gli atti al P.M. presso il Tribunale di Matera, ma correttamente, e nel pieno rispetto delle regole sulla competenza, avrebbe dovuto disporre - come ha disposto - il rinvio a giudizio davanti al Tribunale ordinario di Matera, venuta meno l'imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ai sensi dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008