Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2008, n. 22426
CASS
Sentenza 22 aprile 2008

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Massime1

In materia di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen., non è abnorme, ma legittimo e valido, il decreto con cui il G.u.p. distrettuale - dopo aver emesso sentenza di non luogo a procedere per le imputazioni riguardanti i delitti indicati nell'art. 51, comma terzo bis cod. proc. pen. - dispone il rinvio a giudizio per i restanti reati, attratti per connessione nella sua competenza funzionale, davanti al tribunale territorialmente competente secondo le regole ordinarie. .

Commentario1

  • 1Quando si determinano gli effetti della connessione sull'attribuzione monocratica o collegiale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 dicembre 2019

    (Dichiarata la competenza del Tribunale di Genova in composizione monocratica a cui è stata disposta la trasmissione degli atti) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 33-quater) Il fatto Il Tribunale di Genova in composizione collegiale aveva, con ordinanza del 17 maggio 2018, sollevato conflitto ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento al provvedimento in data 22 febbraio 2018 con il quale lo stesso Tribunale in composizione monocratica aveva ritenuto che la cognizione del procedimento nei confronti degli imputati dei reati loro rispettivamente contestati, commessi nella gestione della discarica di S. – appartenesse al Tribunale in composizione collegiale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2008, n. 22426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22426
Data del deposito : 22 aprile 2008

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