Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura coercitiva deve essere esaminata e decisa dal giudice, in composizione monocratica o collegiale, investito della cognizione nel merito del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti. Ed invero, il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 cod. proc. pen., è riferito solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato sia espresso, nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale, dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove. Pertanto, l'eventuale diversità di composizione (rispetto a quella dell'organo competente alla trattazione del processo) dell'organo, collegiale o monocratico, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi dell'ordinamento giudiziario, che decide in ordine ad alcuna delle dette richieste in materia cautelare, non incide sulla legittimità dei relativi provvedimenti, stante il principio di tassatività delle nullità e la mancanza di una specifica previsione di tale diversità come causa di nullità o la sua riconducibilità ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., che sono tutte connesse alla violazione di norme concernenti la capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2005, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 15/12/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1419
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 032088/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IC, N. IL 06/05/1969;
2) LA AN, N. IL 05/03/1976;
3) ZA IC, N. IL 12/04/1976;
avverso SENTENZA del 20/01/2005 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi degli imputati;
Sentite le conclusioni del difensore di ND AC, Avv. Eugenio Donato di Castrovillari, che ha chieste l'annullamento del provvedimento impugnato;
Sentite le Conclusioni del difensore di AR TO e RO NI, Avv. Enrico Falcolini, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24/03/2003 il Tribunale di Matera condannava AI RA alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
AI NI ad anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
DA GE EL alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione;
AR TO alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa e RO NI ad anni due di reclusione ed Euro 400 di multa. AI RA veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 81 cod. pen. e della L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4, e 7, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico un fucile non meglio identificato (capo a). Venivano condannati AI RA, AI NI e DA GE EL del reato di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen., per avere in concorso tra loro, i primi due colpendolo ripetutamente con calci e pugni, la terza con un punteruolo in ferro, cagionato a AG CO DA lesioni personali (capo c) e per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., art. 62 cod. pen., n. 2, art. 605 cod. pen., per avere in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo c), privato della libertà personale IG CO DA (capo d). Venivano dichiarati colpevoli AI NI, RO NI, AR TO del reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen., per essersi in concorso tra loro, impossessati, mediante reiterate percosse e minacce di cagionare ulteriori lesioni, della somma di L. 50.000, sottraendola a IG CO DA che la deteneva all'interno del proprio portafogli, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale per AI RA e recidiva specifica infraquinquennale per AI NI e AR TO (Capo e). Fatti avvenuti in data 15/03/1996. La DA invocava l'esimente di cui all'art. 52 cod. pen., per le immorali richieste avanzate dal IG nei suoi confronti e per le molestie subite, o quantomeno l'attenuante della provocazione.
Gli imputati venivano condannati in solido al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno alle spese di mantenimento durante la custodia cautelare. AR TO veniva dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. La pena veniva sospesa per RO NI e DA GE EL. Veniva ordinata la confisca e distruzione di tutto quanto in sequestro. Sull'impugnazione proposta da tutti gli imputati, la Corte d'Appello di Potenza, con sentenza del 20/01/2005, depositata il 09/02/2005, in riforma della sentenza del Tribunale di Matera, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di AI NI, AI RA e DA GE in ordine al reato di cui al capo c) perché estinto per prescrizione;
concedeva a AI NI, RO NI e AR TO, in relazione al reato di cui al capo e), la circostanza attenuante di cui all'art. 62 cod. pen., n. 4; di conseguenza, riduceva la pena a AI NI ad anni due di reclusione ed Euro 300,00 di multa, a AI RA ad anni due e mesi due di reclusione, a DA GE EL ad anni uno di reclusione, a RO NI ad anni uno e mesi sette di reclusione ed Euro 300,00 di multa, a AR TO ad anni due e mesi undici di reclusione ed Euro 500,00 di multa. Revocava la pena accessoria inflitta a AR TO e confermava nel resto.
Con ricorso depositato il 04/04/2005 AI NI impugnava la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati. Allo stesso modo proponevano ricorso, depositati rispettivamente il 05/04/2005 e il 23/03/2005, RO NI e AR TO.
All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ed i difensori hanno assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado, AI NI ha dedotto, come primo motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 179, 525 e 192 cod. proc. pen., artt. 628, 157 e 69 cod. pen., nonché per manifesta illogicità della motivazione e per mancanza di motivazione in rapporto ai motivi indicati nell'atto d'appello. Deduce la violazione dell'art. art. 525 cod. proc. pen., comma 2, quale causa di nullità assoluta, poiché alle udienze la
Corte d'Appello era costituita in diversa composizione e non veniva prestato consenso agli atti compiuti, consenso espresso solo all'udienza del 20/01/2005. Tale era la situazione per le udienza del 18/06/2004, 28/10/2004, 20/01/2005.
Denunciava ancora la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., assumendo che la denuncia del IG era stata acquisita, ma che, a seguito del decesso del IG medesimo non era stato possibile verificarne l'attendibilità in dibattimento. In mancanza di prove dirette il contenuto della denuncia non poteva essere aprioristicamente ritenuto veritiero, inoltre il denunciante era risultato confuso nelle sue dichiarazioni.
Ancora la sentenza era caduta in violazione dell'art. 628 cod. pen., a causa della mancanza delle condotte di violenza e minaccia e dell'elemento soggettivo (volontarietà della condotta), potendo ravvisarsi al massimo violenza privata o furto, in presenza di una consegna spontanea e consensuale da parte della pretesa vittima. Parimenti era stato violato l'art. 605 cod. pen., non essendo configurabile il reato sub D) ne' l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, posto che la materialità del fatto si era esaurita nell'estrinsecazione del comportamento violento, integrante lesioni personali e in considerazione della durata minima della privazione della libertà di movimento.
Ricordava di essere sopraggiunto solo in un tempo successivo e di non aver avuto la consapevolezza che la porta fosse stata chiusa a chiave.
Deduceva, poi, difetto e illogicità della motivazione nell'assunto che mancasse un'idonea motivazione in ordine alla contestazione dell'erronea affermazione della recidiva specifica infraquinquennale e alla prospettata diversa qualificazione giuridica dei fatti. Affermava che la contestazione di cui al capo E) era esclusa dal tenore delle frasi riferite dal denunciante.
Infine era dedotta la violazione artt. 157 e 69 cod. pen., posto che con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, il reato era prescritto.
Analoghe ragioni di ricorso formulava AR TO, deducendo la violazione degli artt. 525 cod. proc. pen., art. 192 cod. proc. pen. e art. 628 cod. pen.. Deduceva poi la violazione dell'art. 110 cod. pen., mancando l'adesione di tutti i correi ad un reato concorsualmente voluto;
per AR non era stato verificato l'elemento soggettivo per poter affermare che gli imputati avessero deciso di raggiungere il denunciante al fine di sottrargli denaro.
In appello era stata richiesta l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale.
Le dichiarazioni del coimputato RO non erano state riscontrate da altri elementi probatori e comunque escludevano il dolo (intento di sottrarre al IG denaro).
Formulava il ricorrente AR le stesse considerazioni del AI in ordine al difetto e alla illogicità della motivazione. Deduceva poi la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, profilo pure dedotto come motivo di gravame, e invocava una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato.
Rilevava, infine, come a seguito della concessione dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 4, il reato si era prescritto. Con il proposto ricorso a sua volta RO NI ha dedotto la violazione di legge e in particolare dell'art. 192 cod. proc. pen., per carenza di indizi gravi precisi e concordanti;
l'omessa motivazione e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, prima, precisa che il riconoscimento dello RO (in sede di indagini i P.G. sulle foto segnaletiche) è avvenuto con qualche incertezza e, poi, sostiene la sua responsabilità sulla base della semplice ammissione di aver seguito la parte offesa all'uscita del locale, sia pure solo per appurare dove si stesse recando. Di contro, evidenzia l'incertezza relativa al riconoscimento di RO ad opera del IG. Nè è significativo che RO abbia ammesso di aver seguito la parte offesa all'uscita del locale, per verificare dove si stesse recando la vittima che aveva mostrato interessamento per la famiglia AR-AI, il cui capofamiglia era stato attinto da numerosi colpi di arma da fuoco. Non può essere colpevolizzato per la sua semplice presenza nel locale ne' per aver seguito la vittima. A conferma del proprio assunto rileva come il P.M. avesse chiesto la sua assoluzione.
Sosteneva che la condanna fosse fondata su una serie di illazioni non supportate da alcun elemento oggettivo nonché sulla prova c.d. logica, omettendo di valutare correttamente tutta una serie di indizi a difesa dell'imputato.
Esaminando le ragioni di gravame proposte da ciascuno dei ricorrenti la Corte ritiene che nessuna di esse sia fondata e meriti accoglimento.
Esaminando per primo il motivo di ricorso dedotto dal AI con riferimento all'art. 525 cod. proc. pen., comma 2, si deve rilevare che il principio dell'immutabilità del Giudice, sancito dalla norma in questione, esige unicamente, a pena di nullità assoluta, che la sentenza sia deliberata dagli stessi Giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma questo non implica di per sè, ne' alcuna norma lo prevede, che la mutazione della persona fisica del giudicante e la conseguente rinnovazione del dibattimento sia notificata all'imputato contumace e al suo difensore non comparso o al precedente difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quest'ultimo, (sent. n. 31418 del 02/04/2004 - 16/07/2004, rv. 229258. ric. Leone;
conf. n. 12620/1999, rv. 214410; n. 18856/03, rv. 224911).
Ed ancora si deve affermare che il vigente codice di procedura penale, tutte le volte che indica il Giudice competente all'esercizio della giurisdizione nei diversi stati e gradi del procedimento, si riferisce a singoli organi giudiziari, senza cenno alcuno alla persona fisica dei magistrati che li compongono. Ne consegue che, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura cautelare personale coercitiva deve essere esaminata e decisa dal Tribunale, in composizione monocratica o collegiale, dalla Corte d'Assise, dalla Corte d'Appello o dalla Corte d'Assise d'appello investiti della cognizione, nel merito, del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti. E invero il principio di immutabilità del Giudice, di cui all'art. 525 cod. proc. pen., è riferito e riferibile solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato sia espresso, nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale, dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove. Pertanto, l'eventuale diversità di composizione (rispetto a quella dell'organo competente alla trattazione del processo) dell'organo, collegiale o monocratico, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario, che decide in ordine ad alcuna delle dette richieste in materia cautelare, non incide sulla legittimità dei relativi provvedimenti, stante il principio di tassatività delle nullità e la mancanza di una specifica previsione di tale diversità come causa di nullità o la sua riconducibilità ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. a) che sono tutte connesse alla violazione di norme concernenti la capacità del Giudice e il numero dei Giudici necessario per costituire i collegi secondo le norme di ordinamento giudiziario (in tal senso S.U. n. 26 del 26/09-09/10/2000, Scarti ed altri, rv. 216768).
Tali principi inducono ad escludere che nel caso di specie sia possibile ravvisare alcuna nullità nella diversa composizione dei collegi lamentata dal ricorrente AI.
Quanto alle dedotte violazioni di legge, questa Corte ritiene che le varie articolazioni che i ricorrenti hanno, in modo abbastanza uniforme fra di loro, formulato per censurare la sentenza impugnata, siano prive di fondamento. Ed infatti con un'analisi puntuale e coerente degli elementi probatori la Corte d'Appello di Potenza, ha affermato la compattezza dell'intero gruppo che aveva vessato il IG, sia in forza delle dichiarazioni e dei riconoscimenti operati da quest'ultimo (anche RO NI, dopo un'iniziale incertezza era stato riconosciuto dalla vittima) sia per i riscontri in atti.
Correttamente i Giudici dell'appello hanno considerato che proprio le dichiarazioni rese dagli imputati DA, AR e RO valessero a riscontrare le propalazioni della parte offesa, ne' la validità di quest'ultime e la loro utilizzabilità potevano essere compromesse dall'intervenuto decesso nelle more del IG. Nè risultavano in atti significative "confusioni" nelle dichiarazioni rese dal IG.
Altrettanto efficacemente la Corte d'Appello di Potenza ha negato validità all'argomento, già formulato dalla difesa di AI e AR, circa l'insussistenza del delitto di rapina, stante la consegna da parte del IG dei Euro 50,00 sulla sola richiesta proferita dai tre imputati.
Correttamente, tale "richiesta" è stata contestualizzata nel corso del susseguirsi degli accadimenti e valutata quale "epilogo dei precedenti gravi reati" quando il IG era ormai "fiaccato in ogni ragionevole capacità di autodeterminazione e soprattutto incapace... a frapporre una diversa ed antitetica volontà". Non poteva, quindi, parlarsi di una consegna spontanea e consensuale, onde gli estremi del contestato reato di rapina aggravata sussistono pienamente. Parimenti corretta è la contestazione del reato di sequestro di persona, avendo i Giudici de merito valorizzato l'elemento materiale della limitazione della libertà fisica della vittima quale dato ulteriore rispetto alle minacce ed alle lesioni personali, a nulla rilevando che la durata di tale privazione sia stata limitata nel tempo. La privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina, rimanendo in essa assorbita, solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della rapina medesima, mentre, nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo esclusivamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segue l'attuazione, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina (Cass. sent. 21/05/2003, Notaro, rv. 226746: 16/05/1990, Tito;
19/11/1980, Di Rupo).
Quanto alla pretesa insufficienza degli elementi a carico di RO NI ed al ruolo marginale che lo stesso afferma di aver svolto, oltre a richiamarsi quanto già si è detto circa gli elementi desumibili dalle dichiarazioni della vittima, può rilevarsi che la posizione di RO è espressamente valutata dalla Corte d'Appello alla luce di quanto riferito da AR TO (pag. 9 della sentenza) e di quanto riferito dal medesimo RO. La sua posizione d'altra parte è stata correttamente considerata anche ai fini del calcolo della pena che, difatti, è stata per lui più benevolmente valutata rispetto agli altri imputati.
Nell'analisi condotta delle diverse questioni la Corte Territoriale ha svolto argomenti coerenti e logici per supportare le proprie valutazioni, cosicché l'intero impianto motivazionale risulta, oltre che esente da violazioni di legge, esente anche dalle censure di contraddittorietà e carenza sviluppate nelle difese dei ricorrenti. Le critiche svolte al provvedimento impugnato sono mosse proponendo una valutazione di elementi fattuali e quindi una valutazione di merito, non consentita in questa sede. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30/04-02/07/1997 n. 6402, ric. Dessimone e altri). L'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non consente una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo della correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. Sez. 5^, 15/04-13/05/2004 n. 22771). Con riferimento, poi, alla invocata prescrizione, si deve considerare che il reato di cui al capo e) (artt. 110 e 628 cod. pen., per essersi in concorso tra loro, impossessati, mediante reiterate percosse e minacce di cagionare ulteriori lesioni, della somma di L. 50.000, sottraendola a IG CO DA che la deteneva all'interno del proprio portafogli, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale per AI RA e recidiva specifica infraquinquennale per AI NI e AR TO) integrava comunque un'ipotesi di rapina aggravata, onde il periodo di prescrizione era da computare su 15 anni e quindi, essendo i fatti del marzo 1996, ancora non si è maturato.
Quando alla contestazione della recidiva specifica infraquinquennale per AI NI, che si afferma essere errata, il motivo di gravame è assolutamente generico e come tale inammissibile. I ricorsi risultano pertanto nel loro complesso infondati e devono essere rigettati con conseguente condanna solidale degli imputati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrente in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2006