Sentenza 28 febbraio 2017
Massime • 1
Il genitore esercente la potestà sui figli minori e, come tale, investito, a norma dell'art. 147 cod. civ., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'integrità psico - fisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all'art. 40. cod. pen., degli atti di violenza sessuale compiuti da altri sui figli allorquando sussistano le seguenti condizioni : a) conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul "garante"; c) possibilità oggettiva di impedire l'evento.
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Colpevole di concorso nel reato di violenza sessuale la madre che, una volta informata dalla figlia di quanto da essa subito, e spinta dalla volontà di non mutare la propria situazione familiare, preferisce prendere le parti del marito, insultando e schernendo la minore e, soprattutto, costringendo la stessa a ritrattare - con la complicità del coniuge - quanto da essa raccontato. Se un genitore è a conoscenza dell'abuso, è in grado di impedire ulteriori abusi: se volontariamente omette di attivarsi, risponde di concorso omissivo. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 settembre 2018 – 15 gennaio 2019, n. 1650 Presidente Di Nicola – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2017, n. 19603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19603 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento