Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 15931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15931 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Protesto di assegno. Risarcimento danni. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8719/00 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Presidente 1 59 3 1 /03 iere Dott. B 32443 Cron. Dott. Antonio Consigliere SEGRETO 41ee Rep. J TALEVI - Rel. Consigliere Dott. Alberto MANZO Consigliere Ud. 16/05/03 Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente S ENTE N ZA sul ricorso proposto da: NZ IR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 244, presso lo studio dell'avvocato EMILIO RINALDI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LIMITED, sede AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE secondaria per l'Italia, in persona del suo legale rappresentante Dr. Francesco Fontana, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37 presso 10 studio dell'avvocato PIERO AMENTA, che la difende, 2003 giusta delega in atti;
1172 controricorrente avversO la sentenza n. 3794/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 02/11/99 e depositata il 22/12/99 (R.G. 37/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/03 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Emilio RINALDI;
udito l'Avvocato Andrea PIVANTI (per delega Avv. Piero AMENTA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. "Con atto di citazione notificato il 22-4-1996, IR AN conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, la s.p.a. RI EX, onde essere risarcito dei danni indicati in un ammontare non inferiore a £. -500.000.000 che assumeva subiti a seguito del protesto di un proprio assegno bancario addebitabile al colpevole comportamento di un dipendente della società convenuta tale NO NI -, il quale aveva posto l'assegno all'incasso, nonostante il diverso accordo fra loro intercorso. Esponeva al riguardo l'attore: al fine di estinguere il debito di £ 3.150.000, residuato dopo la restituzione alla società della carta di credito a lui rilasciata, aveva consegnato ad un rappresentante della s.r.l. RI EX Factoring, cessionaria del credito, l'assegno, posdatato al 30-11-1992, n. 08237112/06, tratto sul n. 0119329/31 presso la Banca Popolare di conto corrente Torremaggiore;
avendo, nelle more della scadenza, chiuso il suddetto conto corrente, si era recato, in data 29-11-1992, presso la sede della società convenuta, al cui funzionario, NO NI, aveva proposto di estinguere il debito per mezzo di altro assegno, del maggior importo di £ 5.000.000, emesso da una terza persona, tale IU IL, dietro corresponsione della differenza tra i due diversi importi;
L'NI, pur non avendo accettato la proposta, gli aveva assicurato che non avrebbe posto all'incasso l'assegno, già in possesso della società, il giorno 3 successivo, purché gli fosse pervenuto un fax relativo ad assegno circolare di pari importo;
il 30-11-192, giorno della scadenza, aveva inviato alla convenuta, indirizzandolo all'attenzione dell'NI, il fax dell'assegno circolare richiesto, dando anche notizia per telefono dell'invio, il 1°-12-'92, aveva inviato per raccomandata l'assegno circolare n. 1200319349-08 per £. 3.150.000, tratto sull'istituto Bancario San Paolo di Torino ma ciononostante il primo assegno era stato protestato il 7-12-1992 e la Procura della Repubblica presso la pretura di Lucera aveva aperto nei suoi confronti, in seguito a ciò, un procedimento penale per violazione dell'art. 1 della nuova legge sugli assegni procedimento a causa del quale gli erano derivati gravi danni poiché il protesto, fra l'altro, aveva precluso a lui, esercente attività imprenditoriale l'accesso al credito bancario. Si costituiva l'RI EX opponendosi alla domanda: l'NI infatti, eccepiva - aveva rappresentato al AN che l'assegno tratto su un - conto corrente ormai estinto sarebbe stato comunque messo all'incasso alla scadenza a meno che, nelle more, il debitore non avesse provveduto a saldare in contanti il dovuto o ad inviare assegno circolare di pari importo, cosa che non si era verificata prima della scadenza del titolo. II Tribunale respingeva la domanda con sentenza n. 14594, avverso la quale il AN interponeva appello, citando, avanti a questa Corte, la s.p.a. RI EX CO e deducendo, per la riforma, sostanzialmente, due motivi di gravame cui l'appellata, costituitasi, si opponeva....”. T22.12.99 la Corte di Appello di Roma Con sentenza 2.11 rigettava l'appello e condannava l'appellante a rifondere all'appellata le 4 spese del grado liquidate complessivamente in £. 9.494.000, ivi comprese £. 240.000 per esborsi, £. 700.000 per diritti e £.
4.000.000 per onorari. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione AN IR. Ha resistito con controricorso 1"" AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED Sede Secondaria per l'Italia". MOTIVI DELLA DECISIONE I primi due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo il ricorrente AN IR denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1375 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" esponendo le seguenti doglianze. In sintesi, il sig. AN ha osservato che, avendo inviato un assegno circolare satisfattivo all'AMEX. che lo ha ricevuto il 4.12.1992, tale società avrebbe dovuto evitare il protesto dell'originario assegno, che è avvenuto il 7.12.1992. Se infatti, come è pacifico ed accertato, l'assegno circolare ha avuto l'effetto di estinguere il credito già portato dall'assegno di c/c bancario, ciò è avvenuto PRIMA del protesto. La soc. AMEX avebbe quindi dovuto attivarsi per interrompere la procedura di incasso, cosa notoriamente facilissima ed ancora più facile per un'azienda finanziaria cui sarebbe bastata una semplice telefonata. Su questo si era lamentata l'omessa pronuncia del Giudice di primo grado. La Corte di Appello tuttavia, dopo aver riferito, nella motivazione, il contenuto di tale lamentela, nulla ha deciso in proposito, limitandosi ad argomenti che non hanno nulla a che vedere con quanto eccepito dall'appellante. Questi infatti si riferiva alla violazione del principio generale di buona fede. In 5 altre parole la lamentela si riferisce ad una fattispecie che prescindeva dal dibattito sull'accordo, sui suoi contenuti o sulla sua prova. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226 c.c., omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia" esponendo le seguenti doglianze. La Corte di Appello ha confermato la parte della sentenza di primo grado che aveva respinto l'azione proposta dal AN in quanto non avrebbe fornito la prova del danno da lui subito e ciò perché non sarebbe "sufficiente la semplice prova della natura imprenditoriale dell'attività da lui esercitata". In realtà l'argomentazione dell'attore è più complessa e nella sentenza impugnata non si trova traccia di tale argomentazione. L'attore infatti aveva riferito: a) di aver subito un protesto;
b) di ricoprire la qualifica di imprenditore. Su tali basi egli ha richiesto una valutazione equitativa del danno, pur indicando un ammontare che gli sembrava equo. "... Appare infatti evidente che il danno da lui subito non è suscettibile di prova nel suo preciso ammontare, trattandosi di danni che, per loro natura, si riverberano in indefinite possibilità presenti e future (il protesto), aggravate dal procedimento penale subito per emissione di assegno a vuoto………”. I due primi motivi non possono essere accolti. Osserva infatti il collegio: -A) che la mancanza di prova del danno costituisce una autonoma ratio decidendi dell'impugnata decisione;
-B) che "Il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa presuppone la prova in concreto della esistenza del danno" (v.. tra le altre Cass. n. 8711 del giorno 08/09/1997); - C) che la produzione di danni in concreto a causa del protesto (e la cosa appare particolarmente evidente nel 6 caso in esame, in considerazione del rilevante divario tra l'entità dell'assegno protestato e l'entità del danno indicato) costituiva dunque un evento che la parte attrice aveva l'onere di provare;
-D) che la mera prospettazione (nella doglianza in esame) di possibili danni in relazione ad “indefinite possibilità presenti e future" costituisce mancato adempimento non solo dell'onere di provare, ma anche del (previo) onere di chiarire (di quali concreti danni e quindi) di quali concrete (e non "indefinite") possibilità si tratti;
(si consideri tra l'altro che, allorquando si tratta di possibilità presenti, dovrebbe in genere essere facile la loro concreta e specifica indicazione e dimostrazione (con la conseguente necessità che l'asserito danneggiato, qualora non provveda a ciò, spieghi perché non gli è possibile tale specificazione e dimostrazione); e che allorquando si tratta di possibilità future, più lontano è il futuro al quale si riferiscono, meno detti danni appaiono di per sé probabili e più necessitano di conseguenza di specificazione e dimostrazione;
insomma la doglianza in esame, dato il suo generico contenuto, evidenzia che la parte medesima non ha ritualmente prospettato la sussistenza della prova dell'esistenza in concreto del danno e l'obiettiva impossibilità, o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare con la conseguenza che la doglianza predetta appare già di per sé (a prescindere da valutazioni circa la motivazione dell'impugnata sentenza) priva di pregio;
-E) che comunque la motivazione esposta dalla Corte d'Appello sul punto appare sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Data la mancanza di vizi dell'impugnata sentenza in ordine a detta ratio decidendi, certamente autonoma e sufficiente già da sola a sorreggere 7 la decisione, perdono ogni rilevanza tutte le doglianza concernente l'altra ratio decidendi (concernente la conformità o meno a buona fede del comportamento della banca), poiché la decisione stessa resterebbe comunque ferma sulla base della ratio (concernente la prova del danno) immune dai vizi denunciati. Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 99 e 100 c.p.c. Omessa motivazione in ordine alla legittimazione di soggetto diverso da quello parte in primo grado" esponendo quanto segue. L'azione originariamente è stata proposta
contro
RI EX CO S.p.A., così costituitasi. In sede di appello si è invece costituito un soggetto autodefinitosi "RI EX Services Europe Limited Sede secondaria per l'Italia, quale impresa cessionaria d'ogni ramo d'azienda dell'RI EX CO - Soc. p.az. ". La Corte di Appello di Roma ha emesso la sentenza impugnata nei confronti di tale soggetto. In questa situazione, si osserva: a) che si tratta di soggetto diverso da quello del primo grado, b) che si tratta di società straniera, come si deduce dalla parola "limited', e) che agisce in qualità di cessionaria dei rami d'azienda dell'originario soggetto legittimato, d) che agisce un soggetto “Sede secondaria per l'Italia" privo di capacità processuale. La Corte di Appello di Roma, nel condannare l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio avrebbe dovuto accertare, d'ufficio, la legittimazione sostanziale e processuale della parte a cui favore decideva. Non si è minimamente accorta di quanto sopra esposto. Anche detto terzo motivo non può essere accolto. Premesso che alla base delle doglianze in esame vi è un asserito 8 error in procedendo in relazione al quale questa S.C. e' anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996) si osserva che la parte appellata, in secondo grado, ha prodotto l'atto di cessione di complesso هود aziendale in questione, dal quale si evince la sussistenza della predetta legittimazione. Tale sussistenza è confermata dall'atto 26.3.96 notaio Pierandrea Fabiani n. 18094 di rep. E n. 3146 di racc. prodotto (ritualmente ex art. 372 c.p.c., concernendo l'ammissibilità del controricorso) innanzi a questa Corte Suprema. Non sembra inutile aggiungere che, come fondatamente osserva la parte controricorrente, qualora l' RI EX Services Europe Limited - Sede secondaria per l'Italia, non fosse in realtà quella che assume di essere e cioè l'impresa cessionaria d'ogni ramo d'azienda in questione dell'RI EX CO s.p.a., e munita pertanto della legittimazione in discussione, il ricorso per cassazione dovrebbe ritenersi inammissibile in quanto proposto (non contro la RI EX CO s.p.a., ma) contro detta RI EX Services Europe Limited - Sede secondaria per l'Italia (e solo contro questa). Il ricorso va dunque respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 16.5.2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE my of Neu سفتAlberto Ta IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA "014. Innocenzo IS IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo IS