Sentenza 2 aprile 2004
Massime • 1
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 cod. proc. pen., esige unicamente, a pena di nullità assoluta, che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma questo non implica di per sè, ne' alcuna norma lo prevede, che la mutazione della persona fisica del giudicante e la conseguente rinnovazione del dibattimento sia notificata all'imputato contumace e al suo difensore non comparso o al precedente difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quest'ultimo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2004, n. 31418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31418 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 02/04/2004
Dott. LEONASI Raffale - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 541
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 48622/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AR BA, nata l'[...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 28 ottobre 2003 n. 1879, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Catania/Paternò' 25 gennaio 2002 n. 19, è stata dichiarata colpevole:
a) del reato p. e p. dall'art. 388 c. 5 c.p.;
commesso in Paternò' il 5 aprile 1997, e condannata alla pena, sospesa, di venti giorni di reclusione.
Sentita la relazione svolta dal Cons.Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona della Dr.ssa Elisabetta CESQUI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla motivazione sul beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 25 gennaio 2002 n. 19 il Tribunale di Catania/Paternò dichiarava AR BA LE colpevole del reato ascrittole - perché, nella qualità di debitrice-custode dei beni pignorati in suo danno, aveva omesso di consegnarli al commesso dell'I.V.G. - e la condannava alla pena, sospesa, di venti giorni di reclusione.
Contro tale decisione proponeva appello l'imputata, lamentando il mancato proscioglimento per difetto di querela;
chiedeva in subordine l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato e, ancor più subordinatamente, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena inflitta nonché la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Catania con sentenza n. 1879 del 28 ottobre 2003 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. nullità assoluta della sentenza di primo grado perché all'udienza del 25 gennaio 2002 il nuovo difensore d'ufficio, avv. Flavia Indaco, senza delega specifica e nella contumacia dell'imputata, ha prestato il proprio consenso alla rinnovazione del dibattimento:
2. nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti conseguenti per omessa notifica all'imputato e al suo difensore di fiducia non comparso del verbale dell'udienza del 24 gennaio 2002, nella quale un nuovo giudicante veniva investito della causa;
3. nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti conseguenti per l'illegittima rinnovazione del dibattimento senza la presenza dell'imputato e del suo difensore di fiducia;
4. nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti conseguenti per l'erronea nomina e sostituzione del difensore d'ufficio;
5. nullità della sentenza di primo grado per l'illegittima dichiarazione di contumacia dell'imputata all'udienza del 25 gennaio 2002 senza la presenza del difensore di fiducia;
6. vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale.
Le eccezioni di nullità del giudizio di primo grado formulate con i primi cinque motivi di ricorso - che, peraltro, non risultano proposte in appello (v. sentenza impugnata) - appaiono tutte manifestamente prive di fondatezza.
Il primo motivo perché l'avv. Flavia Indaco, nuovo difensore d'ufficio dell'imputato contumace nominato in assenza del difensore di fiducia, ha assunto legittimamente la difesa e, essendo cambiata la persona fisica del giudice, ha legittimamente prestato il proprio consenso alla lettura degli atti già compiuti.
L'atto di prestazione del consenso alla lettura degli atti nel caso di mutazione della persona fisica del giudice tende a rendere possibile la prosecuzione del dibattimento col nuovo giudice in base agli atti già compiuti, senza che ne occorra la rinnovazione, ed è pertanto un atto processuale proprio del difensore, fondato su una sua valutazione professionale dei diritti della difesa, che non richiede pertanto alcuna delega da parte dell'imputato. Pertanto nessuna nullità si è verificata e il giudizio ha avuto uno svolgimento assolutamente regolare.
Lo stesso deve dirsi del secondo e terzo motivo, perché il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 c.p.p., esige unicamente, a pena di nullità assoluta, che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma questo non implica di per sè, ne' alcuna norma lo prevede, che la mutazione della persona fisica del giudicante e la conseguente rinnovazione del dibattimento sia notificata all'imputato contumace e al suo difensore non comparso o al precedente difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quest'ultimo. Nella specie la sentenza è stata deliberata dallo stesso giudice che aveva partecipato al dibattimento rinnovato, nella contumacia dell'imputata e in assenza del difensore di fiducia e del difensore d'ufficio nominato in sostituzione di quest'ultimo, alla presenza e con l'intervento di un nuovo difensore d'ufficio nominato all'udienza, per cui nessuna nullità si riscontra neppure in questo caso.
Il quarto motivo di ricorso è del pari manifestamente infondato. L'eccezione è espressamente formulata con riferimento a un presunto incombente informativo conseguente alla mutazione della persona fì sica del giudicante, il cui destinatario sarebbe dovuto essere il difensore di fiducia, il solo qualificato - a suo avviso - a valutare la convenienza difensiva di prestare il consenso all'utilizzazione degli atti già compiuti.
In realtà un simile incombente informativo nei confronti dell'imputato contumace e del suo difensore di fiducia assente non è in alcun modo prevista e d'altra parte, il difensore d'ufficio regolarmente nominato in assenza del difensore di fiducia, ha regolarmente assunto la funzione e svolto i suoi compiti difensivi, sicché non v'è spazio per un'eccezione di nullità per violazione dei diritti della difesa.
Alla medesima conclusione si perviene in ordine al quinto motivo. La contumacia è stata dichiarata nel giudizio di primo grado, all'udienza del 14 febbraio 2000, in assenza del difensore d'ufficio, sostituito da difensore nominato d'ufficio, come pure il ricorrente riconosce. Di conseguenza la nullità eccepita appare palesemente insussistente. È, invece, fondato il sesto motivo,
Il Giudice di primo grado ha motivato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena affermando semplicemente che ne sussistevano le condizioni soggettive. Nulla ha però addotto per giustificare la mancata concessione del beneficio parallelo della non menzione della condanna nel certificato giudiziale, per il quale le condizioni soggettive pure ricorrevano, essendo la LE incensurata.
Sul punto si è negativamente pronunciata la sentenza d'appello, adducendo la genericità della richiesta, priva di motivazione. Ora, secondo la disposizione dell'art. 597 c. 8 c.p.p. la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa nel giudizio d'appello anche d'ufficio, per cui il giudice dell'impugnazione è tenuto a giustificare adeguatamente il relativo diniego. È, pertanto, illegittimo il rigetto dell'istanza di concessione del beneficio predetto, regolarmente proposta come motivo d'appello, perché solo genericamente invocato senza alcuna motivazione.
Nella specie la sentenza impugnata ha negato la non menzione con la motivazione riferita, dopo aver affermato che la LE era immeritevole del beneficio senza indicarne le ragioni. Tale motivazione appare carente ed erronea, per cui la sentenza stessa dev'essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della medesima Corte per nuova deliberazione.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta del beneficio della non menzione e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per la deliberazione sul punto.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004