Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2004, n. 31418
CASS
Sentenza 2 aprile 2004

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Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 cod. proc. pen., esige unicamente, a pena di nullità assoluta, che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma questo non implica di per sè, ne' alcuna norma lo prevede, che la mutazione della persona fisica del giudicante e la conseguente rinnovazione del dibattimento sia notificata all'imputato contumace e al suo difensore non comparso o al precedente difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quest'ultimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2004, n. 31418
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31418
    Data del deposito : 2 aprile 2004

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