Sentenza 19 ottobre 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della composizione del giudice non è necessaria anche la rinnovazione della citazione dell'imputato contumace - che non è richiesta dalla norma - e ciò in quanto la verifica della "vocatio in iudicium", costituita da valutazioni meramente formali, può essere effettuata da giudice diverso da quello alla cui presenza sono assunte le prove ed a cui è riservata la decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/1999, n. 12620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12620 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Pietro Sirena Presidente del 19/10/1999
2. Dott. Antonio Morgigni Consigliere SENTENZA
3. Dott. Secondo Carmenini Consigliere N. 1265
4. Dott. Nicola Bottalico Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Antonio Esposito Consigliere N. 13730/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ER LE, n.
1.7.67 Cerignola
avverso la sentenza 8.1.99 della corte d'appello di Bari;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale G. Galati, che ha concluso per il rigetto
Svolgimento del processo.
Con sentenze in data 30 ottobre 1997 e 13 novembre 1997 il pretore di Foggia sezione di Cerignola ha dichiarato colpevole EL NI di distinte imputazioni di ricettazione (art. 648 cpv. cod. pen.) di due assegni, Provenienti da delitto in quanto sottratti da ignoti a RI UR e LE RT (in Cerignola il 6.8.90 ed il giorno 8.7.90).
La corte d'appello di Bari l'otto gennaio 1999 ha confermato le due pronunzie e, ritenuta la continuazione, ha rideterminato le pene in mesi sei di reclusione e lire seicentomila di multa.
Ricorre il difensore, deducendo tre motivi.
Con il primo lamenta la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., poiché in primo grado l'imputato è stato contumace ed, essendo mutata la persona del giudice, doveva essere rinnovata la citazione. Aggiunge, inoltre, che erroneamente il pretore ha dato lettura delle dichiarazioni rese dal teste RI, sebbene egli avesse richiesto la nuova escussione del medesimo. Rileva che la lettura sarebbe consentita soltanto quando esiste l'impossibilità di rinnovazione. La corte territoriale, ritenendo corretta la decisione del primo giudice, avrebbe violato il diritto di difesa.
Con il secondo motivo rappresenta che il pretore ha rigettato la richiesta di rinvio del dibattimento sebbene l'imputato fosse affetto da una patologia, consistente in crisi vertiginosa e cefalea, che non gli consentiva d'essere presente. Evidenzia che la corte barese in modo illogico ha omesso di motivare sull'abnormità del provvedimento de quo, adottato in assenza di "indagini fiscali" e senza adeguato approfondimento ed in assenza di congrua argomentazione, ma con un ragionamento arbitrario ed in contrasto con la scienza medica. Con il terzo motivo si duole della mancata rinnovazione del dibattimento in ordine alla richiesta di perizia calligrafica e di ricognizione personale;
in particolare quest'ultima, a parere del difensore ricorrente, era indispensabile, essendo nulla l'individuazione fotografica eseguita nel corso delle indagini preliminari. Assume carenza di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva.
Motivi della decisione.
Il ricorso va rigettato. Manifestamente infondato è il primo motivo. Va, innanzi tutto, osservato che l'art. 525 cod. proc. per. prevede soltanto che alla deliberazione della sentenza partecipino gli stessi giudici innanzi ai quali si è celebrato il dibattimento. Questa statuizione tutela il diritto di difesa, poiché mira ad assicurare che il convincimento di colui che decide sia conseguito dalla medesima persona alla cui presenza sono state assunte le prove. La finalità de qua ha carattere sostanziale e non è vulnerata dalla mancata rinnovazione della citazione, che non è richiesta dalla norma, in quanto concerne la fase processuale della vocatio in iudicium, per la quale non v'è alcuna necessità della "identità" del giudice, trattandosi di valutazioni formali.
In ordine alla censura attinente alla mancata escussione del teste RI, la corte pugliese ha chiarito che il pretore ha rinnovato il dibattimento, dopo la sostituzione del giudicante precedente, ed ha ritenuto superflua l'escussione di questo teste, che aveva riferito il contenuto delle dichiarazioni rese da AS UN, la quale, invece, è stata nuovamente ascoltata dal pretore. Ne deriva che la decisione dei giudici territoriali è corretta e congrua anche sotto il profilo logico, e rende incensurabile la valutazione circa la superfluità della richiesta ripetizione di un atto processuale, considerato a ragione inutile.
Priva di specificità è la doglianza attinente alle richieste non accolte di perizia calligrafica e di ricognizione personale, poiché non è chiarita la loro incidenza sulla condanna;
anzi è lo stesso ricorrente a dubitare della loro utilità, formulando una mera ipotesi. Va comunque constatato che la corte non ha affatto ignorato le censure suddette, che sono riportate in sentenza nella sintesi dei motivi d'appello. Ad esse ha dato risposta implicita, nel riprendere l'apprezzamento della prova conseguita e delle dichiarazioni rese dai testi. In particolare ha ricordato che i due titoli recavano in origine la clausola di non trasferibilità ed erano stati negoziati dall'imputato.
Infine, la motivazione attinente al rigetto dell'istanza di rinvio in primo grado esiste e sotto il profilo della completezza e della congruità logica è ineccepibile. La censura rappresentata, pertanto, si risolve in critiche di fatto sulla scelta operata dai magistrati di merito, incensurabile in sede di legittimità. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 1999