Sentenza 18 giugno 1991
Massime • 2
Il giuoco delle tre carte e quelli similari non realizzano di per sè il reato di truffa, ma tale figura criminosa può ricorrere qualora il tenitore del gioco ponga in essere un'attività ulteriore di carattere fraudolento, come nel caso in cui egli faccia vincere il giocatore una prima volta per indurlo a raddoppiare la posta ed ingannarlo nei successivi turni di gioco, oppure si avvalga di "compari" che, distraendo il giocatore, consentono al tenitore di spostare all'ultimo momento le carte o che, fingendosi accaniti giocatori, puntano con alterne vicende, in modo da ingenerare nello spettatore la convinzione di trovarsi di fronte ad un gioco al quale si può facilmente vincere.
Il giuoco delle tre carte (come quelli similari delle tre tavolette, delle tre piastrelle e dei tre campanelli) non costituisce giuoco d'azzardo perché è soprattutto un giuoco di abilità e l'incidenza della sorte riveste un ruolo di minimo rilievo.
Commentario • 1
- 1. Truffa: il gioco delle tre carte è reato?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Non configura il reato di truffa ma quello di cui all' art. 718 c.p. , il gioco dei tre campanelli – e quelli similari delle tre tavolette o delle tre carte - in ragione del fatto che la condotta del soggetto che dirige il gioco non realizza alcun artificio o raggiro ma costituisce una caratteristica del gioco che rientra nell'ambito dei fatti notori, sempre che all'abilità ed alla destrezza di chi esegue il gioco non si aggiunga anche una fraudolenta attività del medesimo.(In motivazione la Corte ha altresì evidenziato che l'induzione della persona offesa a giocare con il miraggio della vincita, non rappresenta di per sé un artificio o raggiro - Cassazione penale , sez. II , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1991, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott MARCO BOSCHI Presidente N. 14
1.Dot. GAETANO LO COCO Consigliere
2. " ANTONIO CATALANO " REGISTRO GENERALE
3. " DO RL MO " N. 27665/90
4. " EM IT "
5. " OR LE "
6. " NO NG "
7. " NO TT LO "
8. " IO OG "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GLORIA ADRIANO, n. il 6.2.1937 ad Alatri.
avverso la sentenza del Pretore di Roma del 28 maggio 1990. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Catalano. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 maggio 1990 il Pretore di Roma applicava, su richiesta delle parti, la pena di un mese e dieci giorni di arresto e lire 400 mila di ammenda a RI Adriano, imputato del reato di cui all'art. 718 cod.pen., per avere, in Roma il 14 dicembre 1989, tenuto in luogo pubblico il giuoco d'azzardo denominato "delle tre carte".
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l'erronea applicazione della legge penale, per essere stato ritenuto d'azzardo il gioco predetto anziché ravvisare nei fatti contestati il reato di truffa, in ordine al quale, peraltro, difettava la querela. La trattazione del ricorso, originariamente assegnato alla 3^ sezione penale, è stata da tale sezione rimessa alle sezioni unite in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla natura di gioco d'azzardo del gioco denominato "delle tre carte". MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa corte, riunita a sezioni unite, è chiamata a risolvere un duplice problema:
1) se il gioco delle tre carte debba ricomprendersi tra quelli d'azzardo; 2) se nell'esercizio di tale gioco sia da ravvisarsi, invece, il delitto di truffa.
In ordine alla prima questione, va premesso che la nozione del gioco d'azzardo è data dall'art. 721 del codice penale, il quale stabilisce che sono tali quelli in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. Per aversi gioco d'azzardo è quindi necessario il concorso di due requisiti, l'uno di carattere oggettivo e cioè l'intera o quasi intera aleatorietà della vincita o della perdita, inerenti al gioco stesso, l'altro di carattere soggettivo e cioè il fine di lucro delle persone partecipanti ed interessate.
Pertanto, in relazione all'estremo oggettivo - che è quello che qui interessa - per la sussistenza del gioco d'azzardo non è necessaria l'aleatorietà assoluta ma è sufficiente che la vincita o la perdita dipenda quasi interamente dalla sorte.
Per lungo tempo le sezioni semplici di questa corte hanno uniformemente ritenuto che il gioco delle tre carte (come quelli similari delle tre tavolette, delle tre piastrelle e dei tre campanelli) fosse da inquadrarsi tra i giochi d'azzardo. In tali decisioni è stato, in sostanza, posto in rilievo che l'abilità di chi partecipa al gioco riveste un ruolo minimo rispetto alla fortuna, soprattutto per la destrezza di chi tiene il gioco, il quale, mediante l'abile manipolazione delle carte, rende quasi del tutto aleatoria la vincita del partecipante al gioco medesimo (vedansi, tra le altre, Cass. 24 febbraio 1953, Borghi;
Cass 30.5.1953, Erremberger;
Cass 12.5.1958, Palmisano;
Cass. 21.6.1958,
Biagini; Cass. 3.7.1958, D'Indria; Cass 26.1.1961, Ciccarelli;
Cass. 13.3.1961, Pedota;
Cass. 27.3.1962, Zuppardi;
Cass. 31.3.1964, Tomassetti;
Cass. 6.2.96 8 Tonapan;
Cass 20.4.1968, Ciccarelli;
Cass. 28.1.1969, Zuppardo;
Cass. 24.10.1972, Abate;
Cass. 20 febbraio 1973, Podda;
Cass. 6.12.1976, Doria;
Cass. 27.2.1980, Laurino;
Cass. 21.3.1984, Capello;
Cass. 16.1.1985,
Torre; Cass. 18.2.1985, Melillo;
Cass. 5.3.1985, RI;
Cass. 3.4.1985, Arena;
Cass. 22.4.1985, Pellegrino;
Cass. 18.11.1985,
Torre; Cass. 19.11.1985, Cavaliere;
Cass. 20.11.1985, Ruffino;
Cass. 13.10.1986, Aloi).
A tale orientamento si è recentemente contrapposto quello secondo il quale il gioco in questione non è da considerarsi d'azzardo, essendo la vincita o la perdita determinata non dall'alea, ma, da un lato, dall'abilità e dalla destrezza del conduttore e, dall'altro, dallo spirito di osservazione e dalla prontezza di riflessi del giocatore (vedansi Cass. 12.11.1985, Civita;
Cass. 18.6.1985 Li Calzi;
Cass. 13.11.1985, Melillo).
Dell'esame della questione furono già investite queste sezioni unite, le quali, però, essendo sopravvenuta l'amnistia, si limitarono, con la sentenza n. 3 del 23 maggio 1987, a pronunciare la relativa declaratoria, osservando che non era applicabile l'art. 152, cpv., cod.proc.pen. del 1930, in quanto la proposta questione comportava "l'approfondimento non soltanto dei punti delle decisioni di questa Corte che di recente, escludendo che il gioco possa essere considerato d'azzardo, hanno modificato la giurisprudenza di gran lunga prevalente, ma anche delle manifestazioni del comportamento di colui che tiene il gioco".
Ciò premesso, queste sezioni unite, valutate le opposte argomentazioni, ritengono di condividere, con le opportune precisazioni, l'orientamento più recente.
È nozione comune che alcuni giochi possono senz'altro definirsi di azzardo oppure di abilità. Trattasi di quei giochi nei quali, ai fini del risultato, è assolutamente preponderante il caso fortuito ed insignificante la perizia del giocatore (es. lotteria) oppure è assolutamente preponderante l'abilità del giocatore ed insignificante la fortuna (es. scacchi). In altri giochi, invece, l'esito è dovuto tanto al fortuito quanto all'abilità del giocatore. Per stabilire allora se la vincita o la perdita siano affidate quasi interamente alla sorte, devesi in tali casi valutare il reciproco rapporto dei detti elementi. Al riguardo può affermarsi che se la perizia del giocatore concorre con l'alea in misura uguale o quasi uguale, il gioco non può considerarsi di azzardo;
il gioco deve invece considerarsi tale tutte le volte in cui l'abilità dei partecipanti al gioco ha una importanza minima.
Orbene, la sola considerazione che, secondo la giurisprudenza prevalente, il gioco è fortemente caratterizzato dall'abilità del tenitore (la quale, pertanto, riveste un ruolo di notevole importanza) già scredita la tesi sostenuta. Perché, infatti, un gioco possa considerarsi d'azzardo la vincita o la perdita deve essere aleatoria o quasi aleatoria per tutti coloro che vi partecipano (conduttore compreso) e non solo per alcuni dei giocatori;
pertanto, per tutti e non solo per alcuni il concorso dell'abilità deve essere minimo.
Quanto sopra consente di anticipare che il gioco delle tre carte (e quelli analoghi di cui si è detto in precedenza) non rientra nella categoria dei giochi d'azzardo; esso è soprattutto un gioco di abilità e l'incidenza della sorte riveste un ruolo di minimo rilievo. Ed invero, posto che il caso fortuito da cui dipende il vincere o il perdere costituisce il requisito oggettivo del gioco d'azzardo, l'aleatorietà dei giochi vietati dall'art. 718 cod.pen deve essere valutata oggettivamente sulla base della natura e delle regole del gioco e non già in relazione alla perizia e all'esperienza delle persone che vi partecipano.
È noto che, da un lato, il conduttore esegue, con abilità e destrezza che sfiorano la vera e propria prestidigitazione, una serie continua e rapida di spostamenti ed inversioni delle carte, mentre, dall'altro, il giocatore segue con estrema attenzione il movimento delle carte al fine di individuare quella vincente;
in sostanza quest'ultimo, nel momento in cui punta, non si affida alla sorte, ma ritiene di essere riuscito a seguire i vari movimenti effettuati dall'avversario. La vincita o la perdita non dipendono quindi né esclusivamente né prevalentemente dal fortuito, ma sono direttamente ed essenzialmente collegate alle capacità prestidigitatorie di chi esegue il gioco, frutto di abilità e destrezza, ed allo spirito di osservazione e alla prontezza percettiva di chi effettua la puntata. Trattasi, in sostanza, di uno scontro tra opposte abilità, nel quale, cioè, risulta vincitore non il più fortunato ma il più abile, anche se la vittoria non è esente da un ristretto margine di fortuito.
Va, poi, osservato che, nei casi in cui la vincita o la perdita dipende esclusivamente o prevalentemente dall'abilità individuale, il gioco non diviene d'azzardo soltanto perché ad esso partecipi una persona inesperta e costretta perciò ad affidarsi al caso oppure una persona dotata di eccezionale perizia. Come sopra si è detto, l'elemento del fortuito deve essere considerato obiettivamente;
esso va, pertanto, desunto dalle regole che governano il gioco e non dal concreto grado di abilità dei giocatori. Deve quindi sul punto concludersi che il giuoco delle tre carte (come quelli similari delle tre tavolette, delle tre piastrelle e dei tre campanelli) non costituisce gioco d'azzardo.
Per quanto attiene alla seconda questione, questa corte ha già avuto occasione di affermare che il gioco delle tre carte e quelli similari non realizzano, di per sé, il reato di truffa (Cass. 23.9.1985, Galante) e che tale figura criminosa può ricorrere qualora il tenitore del gioco ponga in essere un'attività ulteriore, di carattere fraudolento, nel qual caso un siffatto comportamento integra il delitto di cui all'art. 640 cod.pen. (Cass. 17.4.1958, Ciampino;
Cass. 16.3.1970, Antonarzo;
Cass. 27.2.1985, Vecchiola;
Cass. 12.11.1985, Civita). Non ritengono queste sezioni unite di doversi discostare dalla soluzione che al problema hanno dato le sezioni semplici. Ed invero, l'esercizio del gioco nei sensi sopra precisati non raggiunge le connotazioni del comportamento fraudolento. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi allorquando all'abilità e alla destrezza di chi esegue il gioco si aggiunga una fraudolenta attività del medesimo. Come nel caso in cui egli faccia vincere il giocatore una prima volta per indurlo a raddoppiare la posta ed ingannarlo nei successivi turni di gioco oppure si avvalgano "compari" che, distraendo il giocatore, consentono al tenitore di spostare all'ultimo momento le carte o che, fingendosi accaniti giocatori, puntano con alterne vicende, in modo da ingenerare nello spettatore la convinzione di trovarsi di fronte ad un gioco al quale si può facilmente vincere.
In questi casi e in tutti gli altri in cui vengono posti in essere trucchi ed artifici per volgere a proprio profitto l'esito del gioco, le manovre ingannevoli si aggiungono al normale esercizio del gioco e danno luogo ad una attività criminosa che realizza gli estremi del delitto previsto e punito dall'art. 640 cod.pen. Pertanto, poiché dalla contestazione di accusa non risulta che, nella specie, siano stati posti in essere atti truffaldini, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
Va precisato, infine, che l'esercizio del gioco in questione configura l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 723 cod.pen., qualora il gioco stesso sia stato incluso dalla competente autorità di polizia tra i giochi non d'azzardo vietati.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali:
Annulla senza rinvio la sentenza del Pretore di Roma del 28 maggio 1990. Così deciso in Roma il 18 giugno 1991.