Sentenza 17 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2002, n. 14747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14747 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto done14747 /02 SEZIONE TE ZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg, i Dott. Paolo Pre ide ite 1049/00 VITTORIA Consigliere Dott. Fabio MAZZA - Cron. 34401 Rep. 3838 Dott. Ennio MALZONE Consigliere- Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 19/02/02 - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.Sole SENTENZA per diritti € 3.10 sul ricorso proposto da: 1 170II 2002- IL CANCELLIERE IATRA SRL, in persona del suo legale rappresentate sig. Luigi Porisini, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MAZZINI 81 presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA GIUSEPPE CRIMI, difesa dall'avvocato VINICIO SABATINI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 1 ASSICURATRICE UNIPOL, nella persona del suo COMPAGNIA rappresentante pro-tempore, elettivamente legale domiciliata in ROMA presso CORTE DI CASSAZIONE, difesa d'Avvocato FRANCESCO MAROZZI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 473 -1- nonchè
contro
HI SA;
intimata avverso la sentenza n. 23/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, sezione civile emessa il 17/11/1999, depositata il 01/02/00; RG.308/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato VINICIO SABATINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del 1°, 2°, 3° e 4° motivo assorbiti gli altri motivi di ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OS LI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo, la I.A.T.R.A. s.r.l., chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di lire 47.429.000, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente avvenuto nel corso di una lezione di equitazione presso la fattoria Cerreto>> gestita dalla convenuta. Deduceva che l'istruttore, il quale tramite una corda faceva trottare il cavallo, ad un certo punto, lo aveva frustato invitandolo al galoppo, benché ella, inesperta, chiedesse di fermare l'animale, che l'aveva fatta cadere, procurandole lesioni. Si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava la domanda, deducendo che l'incidente era da attribuirsi unicamente all'attrice, dal momento che l'istruttore, nel corso della lezione, aveva usato tutte le precauzioni necessarie. Veniva chiamata in causa la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., che, costituitasi in giudizio, contestava la domanda di garanzia proposta dalla società convenuta nei suoi confronti, poiché la polizza non copriva il rischio delle persone che cavalcano o conducono gli animati. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla LI e condannava la I.A.T.R.A. s.r.l. al pagamento in favore della stessa della somma di lire 13.425.500, con interessi e rivalutazione monetaria;
rigettava, invece, la domanda di garanzia proposta dalla IATRA S.r.l. nei confronti dell' UNIPOL. Proposta impugnazione, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava l'appello proposto dalla I.A.T.R.A. s.r.l. La Corte territoriale riteneva che 3 و l'incidente si era verificato nell'esercizio di un'attività pericolosa e che la convenuta non aveva provato di avere [di vere] adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Riteneva, inoltre, che la garanzia assicurativa era esclusa, per contratto, per i danni alle persone che cavalcavano gli animali o li conducevano e che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuta maturata la prescrizione ex art. 2952 c.c. Avverso questa sentenza la I.A.T.R.A. s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a. resiste con controricorso. OS RC non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2050 c.c. e 2052 e l'omessa motivazione sulla condotta della danneggiata, lamentando che la Corte territoriale aveva fatto applicazione dell'art. 2050, mentre, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità del gestore di maneggio, avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 2052 c.c. Infatti, l'attività di equitazione svolta all'interno di un circolo ippico alla presenza di un'istruttore non può essere annoverata tra le attività pericolose, ma è soggetta alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., in ordine ai danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni. Secondo quanto ulteriormente esposto, se si fosse più compiutamente motivato, si sarebbe dovuto giungere alla diversa soluzione ÷ di ritenere che la presunzione di responsabilità gravante sulla ricorrente risultava vinta dall'avvenuta dimostrazione del caso fortuito, e cioè 4 Я こ dell'avere l'allieva volontariamente "mollato" la presa sul maniglione della sella e disubbidito all'istruttore>>. Il motivo è infondato. Determinare se in concreto una certa attività sia pericolosa - con -costituisce compito conseguente applicabilità o meno dell'art. 2050 c.c. del giudice di merito, la cui valutazione e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. 27 luglio 1990, n. 7571; Cass. 30 agosto 1995, n. 9205; Cass. 29 maggio 1998, n. 5341; Cass. 28 febbraio 2000, n. 2220). E nel caso di specie, avuto riguardo alle specifiche doglianze svolte, non si riscontra alcun vizio nella motivazione della sentenza impugnata. Prescindendo da ciò, se si ha riguardo alla decisione della Corte territoriale, l'alternativa tra applicazione dell'art. 2050 o dell'art. 2052, per qualificare la responsabilità del gestore di maneggio, non rileva. L'art. 2050 prevede una presunzione di colpa a carico di chi esercitat l'attività pericolosa, che può essere superata dalla prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. L'art. 2052, relativo alla responsabilità per danno da animali prevede invece, assai più incisivamente per la tutela del danneggiato, una presunzione di responsabilità (Cass. 4 dicembre 1998, n. 12307; Cass. 23 novembre 1998, n. 11861) che può essere vinta unicamente con la prova del caso fortuito, cioè con la prova della forza maggiore ovvero del fatto di un terzo o dello stesso danneggiato. Nel caso concreto, la Corte d'appello ha accertato positivamente l'imprudenza dell'istruttore - traendo da ciò la responsabilità del gestore 5 r : del maneggio e, in tal modo ha escluso anche la sussistenza del caso fortuito. Non ha dunque concreta rilevanza la sussunzione della fattispecie concreta in una anziché nell'altra delle norme indicate.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce ancora la violazione dell'art. 2050 e l'omessa e contraddittoria motivazione sull'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno. Si era erroneamente ritenuto pericolosa l'attività in questione poiché l'istruttore non aveva impartito all'infortunata le dovute lezioni prima di farla montare a cavallo né si era accertato dell'abilità della stessa di padroneggiare il cavallo>>. Infatti, il comportamento dell'istruttore non era idoneo a rendere obiettivamente pericolosa l'attività equestre, trattandosi piuttosto di caratteristiche soggettive e non obiettive>>. La carenza e la contraddittorietà della motivazione consisteva poi in ciò, che non si era compiutamente tenuto conto delle misure adottate e, cioè, della lunghina e della sella da principiante che escludevano la necessità di particolari lezioni. Infatti, tramite la lunghina>> il cavallo era controllato dall'istruttore, mentre il solo obbligo dell'allieva era quello di tenersi aggrappata al maniglione della sella. La Corte territoriale ha ritenuto che l'istruttore non aveva impartito all'allieva le dovute lezioni prima di farla montare a cavallo e aveva portato l'animale al trotto senza riuscire, poi, a controllarlo e ad evitare la caduta dell'allieva stessa, che ad alta voce chiedeva di fermare il cavallo. Ha quindi concluso nel senso che la I.A.T.R.A. S.r.l. non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, specificando che queste misure erano 6 r : sussistenti con riferimento alle attrezzature tecniche (lunghina e sella da principiante), ma deficitarie con riferimento alla preparazione didattica dell'istruttore, del quale accertava positivamente l'imprudenza. Avuto riguardo alle circostanze considerate dalla Corte d'appello, non si riscontra violazione dell'art. 2050 c.c. né vizio di motivazione della sentenza impugnata, risultando anzi evidente che la ricorrente rivolge, inammissibilmente in questa sede, le proprie critiche direttamente al convincimento stesso espresso dai giudici di merito. In particolare, non è esatto quanto dedotto dalla ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sulle misure adottate e, in particolare, sulla sella da principiante e sulla c.d. lunghina, poiché tali circostanze sono state specificamente considerate, sia pure senza pervenire ad una esclusione della responsabilità del gestore del maneggio.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché l'insufficiente ed omessa motivazione in ordine alla sussistenza della garanzia assicurativa. La Corte di merito aveva escluso la garanzia assicurativa per le persone che cavalcavano gli animali o li conducevano, limitando il proprio esame alla clausola 1 del contratto ed omettendo del tutto esaminare la clausola n. 20 (scuole sportive) ed il rischio assicurato quale risulta dal contesto letterale della polizza (maneggio ossia scuola sportiva di equitazione)>>. Risultava quindi violato l'art. 1363 c.c., mentre non si era compiutamente motivato in ordine all'oggetto del rischio assicurato. 7 r Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362, 1369 e 1370 c.c., nonché l'insufficiente ed omessa motivazione sull'interpretazione della clausola n. 1 delle condizioni generali di contratto. Pur volendo ritenere applicabile la clausola in questione, il procedimento interpretativo seguito e la motivazione della sentenza impugnata erano carenti. In particolare non si era considerata la doglianza avanzata in appello che l'allieva è una trasportata>> dall'animale e non una persona che lo cavalca o lo conduce. In base a ciò si sarebbe dovuto giungere alla diversa soluzione di intendere la clausola 1 in senso più sfavorevole alla C.ia Assicuratrice e ritenere non operativa la clausola n. 1 nei confronti della ricorrente, e quindi operante la garanzia>>. Anche il terzo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi relativi alla violazione delle norme sull'interpretazione e al vizio di motivazione, sono infondati. In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti tale violazione, egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera 8 r prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (Cass. 28 maggio 2001, n. 7242; Cass. 20 marzo, 2001, n. 4009; Cass. 26 marzo 2001, n. 4342). Inoltre, per consentire al giudice di valutare la decisività della clausola contrattuale il cui esame sarebbe stato pretermesso dal giudice di merito, il ricorrente ha l'onere di trascrivere le clausole che sarebbero state trascurate e il cui esame avrebbe condotto ad una diversa conclusione (v. per es. Cass. 29 gennaio 1999, n. 802 e Cass. 19 marzo 2001, n. 3912). La società ricorrente ha denunciato la violazione dei canoni ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ma non ha riportato le relative clausole, richiamando esclusivamente i numeri delle stesse 1 e 20 e l'oggetto della disciplina e limitandosi a dedurre che una corretta interpretazione e, in particolare, l'interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre, avrebbe condotto a risultati diversi. In tal modo però la ricorrente ha contrapposto la propria opzione interpretativa a quella del giudice di merito e non ha indicato in che modo concretamente il giudice avrebbe fatto cattiva applicazione dei criteri indicati. In particolare, poi, avendo omesso la trascrizione delle relative clausole non consente dunque al giudice di legittimità di valutare la decisività della clausola omessa (la clausola n. 20) e la ricorrenza astratta delle condizioni perché possa ritenersi violato il canone dell'interpretazione complessiva delle clausole. Più specificamente, per ciò che concerne la violazione degli artt. 1369 c.c. (espressioni con più sensi) e 1370 (interpretazione contro l'autore 9 ہو : della clausola), sembra sufficiente osservare che i criteri in questione hanno carattere sussidiario, nel senso che presuppongono la dimostrazione dell'insufficienza degli altri criteri interpretativi e dell'ambiguità della clausola contrattuale. Un tale controllo non è tuttavia esplicabile, poiché il ricorso, come si è detto, in violazione del principio di autosufficienza, non contiene la specifica indicazione del testo delle clausole contrattuali. La ricorrente ha infine dedotto che era mancato l'esame della doglianza da essa avanzata in appello e, cioè, che l'allieva non può essere considerata persona che cavalca l'animale o lo conduce, che cioè ne ha il governo o la padronanza, ma semplice trasportata del cavallo stesso: ciò che avrebbe reso comunque applicabile l'assicurazione. Anche questo profilo è scarsamente comprensibile in mancanza di un'indicazione specifica delle clausole contrattuali. Inoltre è difficile ipotizzare che la Corte di merito abbia pretermesso la circostanza in questione, sol che si consideri che tutta la ricostruzione in fatto muove dalla considerazione di una lezione d'equitazione. In ogni caso, ciò che rileva nel vizio di motivazione e la pretermissione di una circostanza di fatto acquisita agli atti e non la mancata specifica considerazione di una deduzione difensiva della parte. Il rigetto del terzo e del quarto motivo, assorbe le doglianze contenute nei motivi quinto e sesto con i quali sui lamenta che la Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il diritto nei confronti della società assicuratrice. 10 r In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato. Le spese in favore della società assicuratrice seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore dell'Unipol S.p.a., che ии. per spese e in euro mille/oo per onorari. liquida in euro Così deciso in Roma il 19 febbraio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE pascoltoric 1095 129, 11- 4567 30,99 160,10 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cannzivna Coal 17.10.02 IL CANCREDERE 01 trate Dott.ss a Aiello 3/2013 n 28963/2013 E elle d Ufficio di Rom zia il n . e olo g 2 A u r 5 a Iscritto 9 / .13 rt. n A 11