Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 2
Per i funzionari del ruolo ad esaurimento dell'ANAS il diritto al proseguimento del rapporto di lavoro per un biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992, sorge con il tempestivo esercizio dell'opzione nel momento in cui la relativa comunicazione giunge al destinatario. Nei confronti dei soggetti che abbiano già esercitato l'opzione non è operante la clausola della sopravvenuta contrattazione collettiva che prevede la cessazione automatica del rapporto di lavoro del dipendente al compimento del sessantacinquesimo anno di età, tanto più che nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata tale clausola è nulla per contrarietà a norme imperative, occorrendo sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, dal quale il datore di lavoro non può essere esonerato in caso di cessazione dal servizio del lavoratore per raggiunti limiti di età.
Allorché tra le mansioni tipiche della qualifica di appartenenza siano già compresi compiti di collaborazione e di sostituzione del dipendente di grado più elevato, la temporanea ed occasionale sostituzione del medesimo, da parte del lavoratore di grado inferiore, non attribuisce a quest'ultimo il diritto alla qualifica superiore. (Fattispecie in tema di c.c.n.l. dei dirigenti dell'ANAS, che, recependo il precedente regime pubblicistico, prevede funzionari del ruolo ad esaurimento, destinati istituzionalmente a essere impiegati in compiti dirigenziali con funzioni di reggenza e di supplenza).
Commentario • 1
- 1. Nuove riflessioni sulla risoluzione del rapporto per pensionamento di vecchiaiaAccesso limitatoMario Meucci · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5576 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TO SAGGIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO TO TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo, studio dell'avv. VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANESSA CARLO, ERCOLI MARINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 253/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 24/07/98 R.G.N. 103/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del ricorso, ed accoglimento degli altri 2.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato l'8 novembre 1996, l'ing. TO TO ON ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Firenze nei confronti del datore di lavoro Ente Nazionale per le Strade, chiedendo fosse affermato il proprio diritto alla qualifica di dirigente a decorrere del 30 luglio 1996 ed alle relative differenze retributive, nonché il diritto a permanere per altri due anni in servizio oltre il 65' anno di età, ai sensi dell'art. 16 d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e dell'art. 2077, comma secondo, c.civ.. Con sentenza in data 21 gennaio 1998, il Pretore accoglieva le domande che, su appello dell'Ente, venivano invece respinte dal Tribunale della stessa sede, con sentenza in data 22/24 luglio 1998. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il ON con quattro motivi illustrati con memoria.
Resiste l'Ente nazionale per le strade con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di annullamento, il lavoratore deduce: Art. 360, n. 5 c.p.c.: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 2103 e 1362 e seguenti del codice civile e censura la sentenza impugnata per non avere il Tribunale - che pur ha accertato le attività svolte concretamente dal dipendente (proprie del dirigente tecnico compartimentale) e ha delineato le qualifiche secondo le previsioni collettive - operato il raffronto tra le prime e le seconde. In particolare, il giudice di appello ha sottolineato il carattere precario delle funzioni previste per il funzionario del ruolo ad esaurimento, ma non si è curato di accertare se le mansioni dirigenziali di fatto esercitate dal ricorrente dal novembre 1995 al 1^ aprile 1996 (v. pag. 44 del ricorso) fossero state concretamente svolte in via temporanea ed occasionale, ovvero in modo pieno ed effettivo.
Evidente sarebbe pure la illogicità dell'ulteriore convincimento del Tribunale secondo cui il mantenimento nel contratto collettivo della qualifica del funzionario del ruolo ad esaurimento, oltre a quella di dirigente, escluderebbe di per sè che l'esercizio continuativo (non provvisorio o precario) delle funzioni di cui all'art. 1 del contratto collettivo potesse condurre all'acquisizione del diritto alla qualifica di dirigente.
Col secondo motivo, deducendo: Art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 del codice civile e degli artt. 10 e 11, ottavo comma, del d. leg. 143/1994 e 15 del d.p.r. 242/95, anche in relazione agli artt. 1 e seguenti delle Preleggi e 1362 e seguenti del codice civile, sostiene che a norma dei citati articoli del d.lgs. n. 143 del 1994 cit. e 15 del d.p.r. 242 del 1995, a decorrere dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro (30 aprile 1996) il rapporto di tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, è regolato dal codice civile e dalle legge speciali che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, nonché del c.c.n.l., senza alcuna deroga all'art. 2103 c.civ., del quale il Tribunale avrebbe dovuto fare, pertanto, applicazione. Il c.c.n.l. dei dirigenti ANAS comprende, in una medesima categoria contrattuale, i dirigenti (assegnati in via definitiva e piena all'esercizio delle mansioni di cui all'art. 1 dello stesso contratto collettivo) ed i funzionari del ruolo ad esaurimento (incaricati di sostituire temporaneamente e occasionalmente il dirigente nell'esercizio delle mansioni spettanti a quest'ultimo). Nel caso in esame l'Ente, pur avendo con l'ordine di servizio 110 del 13 novembre 1995 affidato al ricorrente la reggenza dell'Ufficio tecnico del compartimento della Toscana, con il successivo ordine di servizio 115 del 28 marzo 1996, gli aveva attribuito la titolarità del servizio indicandolo come Capo dell'Ufficio Tecnico, e tale assegnazione si era protratta ininterrottamente dal 14 novembre 1995, ovvero dal 30 aprile 1996, al 1^ aprile 1997, per un periodo che non avrebbe potuto certo definirsi temporaneo. In ogni caso, essendosi essa protratta per oltre tre mesi, ne sarebbe derivato il diritto del lavoratore alla promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 c.civ., norma privatistica espressamente inderogabile pattiziamente, da applicarsi in luogo delle diverse disposizioni vigenti nell'ambito del pubblico impiego (nel quale non vi è obbligo di corrispondenza piena e totale tra la qualifica e le mansioni).
In realtà, poi, dalla lettura del contratto collettivo e, soprattutto, del regolamento, si ricaverebbe che la qualifica del funzionario del ruolo ad esaurimento è scomparsa e l'art. 28 c.c.n.l. dei dirigenti la richiamerebbe solo per esigenze puramente contingenti, legate alla presenza di fatto, alla data del 30 aprile 1996, di personale con tale qualifica.
I due motivi che, per la stretta connessione delle censure, è opportuno trattare congiuntamente, sono infondati. Ha ritenuto il giudice di merito che il contratto nazionale 1994/1997 aveva inteso mantenere gli effetti della precedente legislazione in ordine al funzionario del ruolo ad esaurimento al quale il ON apparteneva, sì da escludere la promozione automatica ex art. 2103 c.civ.. La figura eccezionale dei funzionari del ruolo ad esaurimento era stata istituita con d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748: si trattava di funzionari incaricati di compiti dirigenziali in ambito di reggenza e supplenza e che sarebbero stati inquadrati come dirigenti solo a seguito di una emananda disciplina di ampliamento degli organici con previsione di procedure concorsuali: siffatta connotazione venne conservata nella successiva legislazione.
Se dunque il ON aveva espletato funzioni dirigenziali anche nella vigenza del contratto collettivo dell'aprile 1996, e se con il d.lgs n. 143 del 1994, istitutivo dell'Ente, con lo Statuto e con il contratto collettivo era stata introdotta una disciplina privatistica nella quale vigono i principi di cui all'art. 2103 c.civ., il contratto collettivo aveva mantenuto il ruolo ad esaurimento (art. 28) ed aveva attribuito ai dipendenti di tale ruolo garanzie stipendiali connesse proprio alla peculiarità del ruolo vicario. La promozione automatica ex art. 2103 c.civ. avrebbe dunque contraddetto siffatta disciplina collettiva, legittima in quanto del tutto avulsa da ipotesi di arbitrario esercizio dello ius variandi. Ritiene la Corte che le esposte, ampie ed argomentate considerazioni del giudice di appello, sfuggano alle critiche contenute nel ricorso. Deve essere, anzitutto, disatteso l'assunto dell'ing. ON secondo cui il contratto collettivo ed il regolamento avrebbero soppresso il ruolo ad esaurimento. In realtà non può sostenersi, sul piano logico e giuridico che l'art. 28 del contratto collettivo, così come trascritto nel ricorso, abbia richiamato detto ruolo sol perché vi erano di fatto dirigenti che ne facevano parte: a tali dirigenti, infatti, la norma contrattuale in esame riconosceva, evidentemente per il futuro, un certo minimo contrattuale mensile e il mantenimento di eventuali maggiorazioni ad personam, con esclusione addirittura del loro riassorbimento. Proprio siffatta pattuizione collettiva indica la precisa volontà delle parti sociali del mantenimento di quel ruolo speciale e dei particolari benefici economici che ad esso erano stati ricollegati, anche nel vigore del nuovo regime privatistico del rapporto di lavoro.
La questione sottoposta al giudizio di legittimità consiste nell'esaminare, anzitutto, se la disciplina del ruolo ad esaurimento costituisca una vera e propria deroga all'art. 2103 c.civ.. Questa norma mira evidentemente ad impedire che il datore di lavoro possa pretendere sine die prestazioni del lavoratore superiori a quelle per le quali è stato assunto, così avvalendosi di sua più ampia esperienza e di maggiori capacità del dipendente, evitando al tempo stesso di riconoscergli la maggiore qualifica con i conseguenti riflessi di carriera;
la norma tende cioè a rendere effettiva la corrispondenza, in linea di massima, tra mansioni e qualifica. Ma proprio per tale ragione la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, qualora tra le mansioni proprie della qualifica del lavoratore già siano compresi compiti di collaborazione e di sostituzione del dipendente di grado più elevato, tale sostituzione non dà luogo a promozione automatica (Cass. 16 maggio 1983, n. 3384;
11 aprile 1996, n. 3363; 10 novembre 1998, n. 44664; 30 dicembre 1999, n. 14783), anche se è stata più volte avvertita dalla Corte l'esigenza che la sostituzione sia realmente occasionale e temporanea e non frutto di una stabile scelta dell'imprenditore (Cass. 28 maggio 1990, n. 4937; 24 aprile 1991, n. 4479; 25 luglio 1994, n. 6912). A quest'ultimo riguardo, peraltro, deve precisarsi, anzitutto, che gli anzidetti principi giurisprudenziali non avrebbero senso se la sostituzione non supera il limite temporale dei tre mesi, di talché spetta al giudice di merito valutare se si tratti di sostituzione occasionale, mentre il ricorrente sostanzialmente tende ad escludere l'occasionalità dovesse essere esclusa solo in ragione della durata largamente eccedente i tre mesi dell'assegnazione (senza considerare tuttavia le specifiche caratteristiche del ruolo ad esaurimento di cui infra) e, d'altro lato, la stabile scelta dell'imprenditore deve avere riguardo all'impiego di quel determinato lavoratore, la cui qualifica comprenda anche compiti di sostituzione di altro dipendente con qualifica superiore, nelle mansioni di altro, determinato lavoratore in un certo posto di lavoro.
Nel caso in esame, la disciplina collettiva ha inteso, invece, secondo l'accertamento operato dal giudice di appello, recepire il regime pubblicistico che prevedeva funzionari del ruolo ad esaurimento (risultato dalla soppressione di determinate posizioni dirigenziali: v. art. 60 e 61 d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748 e art. 25 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) destinati istituzionalmente a essere impiegati in compiti dirigenziali con funzioni di reggenza e di supplenza. Compiti, evidentemente, disagevoli e, sotto taluni profili, meno appetibili e tuttavia qualificanti, per il che a tali funzionari vennero attribuiti particolari benefici economici (eventualmente anche ad personam e non riassorbitili), ulteriori rispetto a quelli dei lavoratori sostituiti. Dunque, la scelta imprenditoriale e della contrattazione collettiva non fu quella di approfittare di mansioni - anche vicarie - di funzionari che già avevano una qualifica comprendente, anzitutto, mansioni specifiche, ma quella di istituire un ruolo ad esaurimento di funzionari (storicamente risultati in soprannumero a seguito di una determinata ristrutturazione dell'originaria azienda autonoma), con compiti tipici di supplenza o reggenza.
Pertanto, la determinazione delle parti collettive, pur dopo la privatizzazione dell'ente, di mantenere siffatta, specifica, categoria senza che ne conseguisse per il personale in essa inquadrato il diritto alla promozione automatica alle mansioni di volta in volta allo stesso affidate anche per periodi di un certo rilievo, non contrasta con l'art. 2103 c.civ. (la citata sentenza n. 6912 del 1994 di questa Corte ha confermato la sentenza che aveva negato il diritto all'inquadramento come funzionario ad un dipendente di istituto di credito che assumeva di avere supplito all'assenza del gerente di una filiale dell'istituto per alcuni mesi, avendo ritenuto che tale sostituzione non integrasse un'ipotesi di preposizione ad una filiale - prevista dal contratto collettivo per l'attribuzione della qualifica di funzionario - ma rientrasse nelle mansioni del dipendente, inquadrato come capo ufficio sostituto agente o gerente, i cui compiti consistevano nell'essere inviato in trasferta giornaliera presso le filiali per supplire all'assenza del gerente o, comunque, per intervenire per conto dell'ufficio centrale, senza essere assegnato in modo stabile alle filiali stesse e percependo per le trasferte la relativa indennità).
Resta, pertanto, assorbita la questione della comparazione delle mansioni in concreto espletate con quelle previste per le varie qualifiche, una volta affermato che il ON aveva svolto le attività proprie dei funzionari del ruolo ad esaurimento. A tal proposito, è stato puntuale e corretto l'accertamento in fatto del Tribunale che, con gli ordini di servizio n. 110/1995 e 116/1996, l'assegnazione della reggenza dell'Ufficio del direttore tecnico compartimentale è stata disposta a favore del ON, sempre espressamente qualificato come ingegnere capo del ruolo ad esaurimento, e sul presupposto delle limitazioni discendenti dalla normativa di cui agli artt. 15 d.p.r. n. 748/1972 e 17 legge 86/1986. Col terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 del d.lgs. 503/1992 e 1331 e 2077, secondo comma, c.civ. e sostiene che la configurazione, da parte del Tribunale, della posizione soggettiva derivante dall'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 67' anno di età, come rnera aspettativa anziché come diritto a tale prosecuzione, contrasta con il tenore dell'art. 16 cit. e con l'art. 1331 c.civ. secondo il quale l'opzione raggiunge i suoi effetti negoziali con l'accettazione dell'altra parte. Nè l'art. 16, a conferma della tesi del ricorrente, indica quali eventi successivi all'esercizio dell'opzione e all'accettazione della stessa avrebbero dovuto verificarsi per l'acquisto del diritto soggettivo al pensionamento posticipato.
L'autorizzazione a permanere in servizio oltre il 65' anno di età era intervenuta il 29 aprile 1994 ed il diritto al trattamento giuridico più favorevole era sorto nella vigenza dell'art. 16 del d.lgs. 502 del 1992, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 11 del d.lgs. 143 del 1994 ed era divenuto parte integrante del contratto individuale di lavoro. Ne conseguiva che la disposizione dell'art. 22 del c.c.n.l. dei dirigenti dell'ANAS 1994/1997, entrato in vigore il
30 aprile 1996, non era applicabile al rapporto di lavoro in essere, essendo stata sostituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 2077 c.civ. da quanto disposto dall'Ente con provvedimento del 29 aprile
1994, n. 6457.
Col quarto motivo, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale ex artt. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 del D.Leg. 503/1992, 11, commi ottavo, nono e decimo del D.Leg. 143/1994, 2114 e 2115 del codice civile e 11 delle Preleggi. Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e deduce che l'art. 22 del c.c.n.l. non poteva costituire la fonte regolatrice della fattispecie: esso era illegittimo in quanto ai sensi dell'art. 11, commi ottavo e nono, del d.lgs. 143/1994 i dipendenti dell'Ente conservavano il trattamento giuridico ed economico vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto fino alla stipulazione del primo contratto di lavoro. In ogni caso, in sede di prima applicazione non avrebbe potuto essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre il decimo comma dello stesso art. 11 del d.lgs. 143/1994 dispone - in materia pensionistica - che al personale in servizio continua ad applicarsi il regime previdenziale e pensionistico vigente all'atto di entrata in vigore del decreto medesimo. Erronea era l'affermazione che tale norma avrebbe solo garantito le prestazioni ed avrebbe avuto carattere transitorio, sino all'entrata in vigore del contratto collettivo, in quanto secondo lo stesso tenore testuale della norma, veniva fatto salvo l'intero sistema dell'assicurazione obbligatoria. La clausola collettiva, oltre ad alterare l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, aveva eliminato un diritto dei prestatori iscritti al regime assicurativo obbligatorio esclusivo, con violazione dei principi di cui agli artt. 2114 e 2115 del c.civ..
I due ultimi motivi ora riepilogati che, per la stretta connessione delle censure, debbono pure essere trattati congiuntamente, sono fondati nei sensi delle considerazioni che seguono. Ha ritenuto il giudice di appello che la domanda volta al riconoscimento del diritto alla posticipazione del pensionamento, doveva essere disattesa in quanto, seppure il lavoratore aveva esercitato l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro prima della stipula dell'accordo di categoria e del compimento del 65' anno, l'opzione avrebbe avuto solo un effetto di prenotazione e quindi avrebbe creato solo l'aspettativa alla posticipazione del pensionamento e il correlativo diritto si sarebbe perfezionato solo al compimento del 65' anno di età (1^ giugno 1997), sennonché era intervenuta, a vanificare l'aspettativa ed il perfezionamento del diritto, la previsione ad opera del contratto collettivo (art. 22) della risoluzione automatica del rapporto al compimento del 65' anno di età. La stessa autorizzazione dell'Ente, in data 29 aprile 1994, alla ulteriore prosecuzione del rapporto era condizionata dagli eventi normativi estranei alle parti contrattuali. La previsione di cui all'art. 11, comma decimo, del d.lgs n. 143/1994 circa la permanente applicabilità del regime previdenziale e pensionistico quale previsto all'atto di entrata in vigore dello stesso decreto, attiene alle sole prestazioni e comunque si trattava di disposizione transitoria, valida fino alla stipulazione del contratto collettivo, principale fonte regolatrice del rapporto. La Corte non ritiene di poter condividere le argomentazioni, ora esposte, del Tribunale.
L'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 non configura affatto una mera aspettativa per il dipendente che eserciti la facoltà di permanere in servizio per il periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. L'esercizio della facoltà ha fatto insorgere, invece, il diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto, indipendentemente da qualsiasi atto di accettazione da parte dell'amministrazione, non prevista dalla legge (è evidente e sintomatica, del resto, la contraddizione in termini nella quale è caduto lo stesso Tribunale nel parlare, con riferimento alla medesima posizione soggettiva, anche di diritto potestativo e cioè di una categoria giuridica radicalmente diversa dalla mera aspettativa di un diritto).
Al momento della stipulazione del contratto collettivo, dunque, il ON era titolare di un vero e proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro e tale diritto non avrebbe potuto essere soppresso da una pattuizione collettiva.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare: in più occasioni che nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento o dimissioni); non è consentito, cioè, all'autonomia privata di inserire clausole di durata del rapporto al di fuori dei casi previsti dalla legge e neppure condizioni risolutive, ai sensi dell'art. 1353 c.civ., o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.civ, non essendo consentito alla parte datoriale, socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale, attraverso la pattuizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla disciplina limitativa del licenziamento o anche soltanto all'obbligo del preavviso (nel caso di specie non si discute di un licenziamento ma della pretesa del lavoratore a sentir dichiarare il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino al compimento del 67' anno di età: lo stesso Tribunale ha parlato non di un licenziamento ma di un atto di collocamento a riposo del 30 aprile 1997, vale a dire della presa d'atto e della comunicazione di una ritenuta causa di cessazione automatica del rapporto per ragioni di età), ne', in assenza di esplicite norme di legge in tal senso, può affermarsi che ciò che non è consentito all'autonomia privata può disporsi ad opera dell'autonomia collettiva.
In particolare, la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che, nel campo di rapporti di lavoro di natura privata non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.civ., ed ha ritenuto nulla la clausola contrattuale collettiva recante l'esonero del datore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. 29 maggio 1995, n. 5977; 25 luglio 1994, n. 6901; 18 dicembre 1993, n. 12558, con riguardo alla contrattazione collettive dei dipendenti Enel).
A conclusioni nella sostanza identiche questa Corte è pervenuta anche in controversie concernenti la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584;
17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701; 21 gennaio 2000, n. 610).
Non sono pertinenti, infine, le argomentazioni che, a sostegno del fondamento della pretesa, il ricorrente ha tratto, nella parte finale del motivo, da varie disposizioni legislative in materia pensionistica le quali, come detto, non interferiscono nell'ambito del rapporto di lavoro privato, con la durata e con le cause di risoluzione del rapporto medesimo (salvo che per eventuali riflessi sul regime di stabilità reale per l'ipotesi di licenziamento). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, debbono essere rigettati il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre debbono essere accolti il terzo e il quarto, in relazione ai quali la sentenza impugnata deve essere annullata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, per la parte attinente alla questione della prosecuzione del rapporto di lavoro ed ai conseguenti obblighi retributivi, la causa può essere decisa nel merito col rigetto dell'appello in parte qua.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito;
per il giudizio di cassazione le spese vengono compensate solo per la metà, mentre per la parte residua sono a carico dell'Ente in ragione della sua parziale soccombenza.
P. T. M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso e accoglie il terzo e il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito rigetta l'appello in relazione ai capi concernenti la prosecuzione del rapporto di lavoro. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l'Ente a pagare a controparte la metà delle spese del giudizio di legittimità che compensa per il residuo;
liquida tali spese nel loro complesso in L. 56.000, oltre L. 4.000.000= per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001