Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
I benefici penitenziari previsti dall'art.16 nonies della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono concedibili anche per una collaborazione prestata in relazione a fatti cui il dichiarante sia estraneo a condizione che sia stata emessa sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto di collaborazione e che questa abbia i caratteri di intrinseca attendibilità, di novità e di completezza, o per altri elementi appaia di notevole importanza ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della citata legge n. 82 del 1991.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2015, n. 13952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13952 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 04/02/2015
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - N. 258
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 18909/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO NZ N. IL 19/09/1944;
avverso l'ordinanza n. 8400/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 26/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette e le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 26.3.2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza con la quale il detenuto CO NZ, in espiazione di un provvedimento di cumulo pene del 2.12.1996 che aveva determinato in anni 30 di reclusione la pena da espiare (fine pena 26.12.20026), aveva chiesto - ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies, comma 5 - il beneficio della detenzione domiciliare.
Il Tribunale di sorveglianza premetteva che il SO era stato estradato dal Brasile in Italia nel 2006, dopo venticinque anni di latitanza, poiché doveva scontare le pene inflittegli con le sentenze comprese nel suddetto provvedimento di cumulo, tra le quali vi era anche la pena per la partecipazione ad un sequestro di persona a scopo di estorsione. Negli anni 2009-2010 il SO aveva collaborato al fine di assicurare alla giustizia gli autori e gli organizzatori della cd. strage di Duisburg, delitto al quale non aveva partecipato ma di cui era venuto a conoscenza tramite RT PP, nel periodo in cui entrambi erano detenuti nell'istituto di San Gimignano. Grazie alla collaborazione del SO, NG GI era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Locri con sentenza in data 12.7.2011 alla pena dell'ergastolo per la suddetta strage e, già dal 2010, il SO era ammesso ad un programma di protezione. Il Tribunale di sorveglianza escludeva che il SO potesse essere ammesso al beneficio richiesto, poiché nei processi per i quali era stato condannato non aveva prestato alcuna valida collaborazione con la giustizia.
Prendeva atto che il predetto aveva chiesto la detenzione domiciliare D.L. n. 8 del 1991, ex art. 16-nonies, comma 5 ma riteneva che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non era applicabile la citata disposizione, ai fini della concessione della detenzione domiciliare oltre i limiti previsti dall'art. 47-ter O.P., in quanto, per godere della detenzione domiciliare riservata al collaboratore di giustizia, lo stesso deve comunque rispondere dei reati per i quali ha reso le dichiarazioni collaborative. Citava, come precedente vincolante, la sentenza della Cassazione del 21.11.2013 con la quale per le suddette ragioni era stata confermata l'inammissibilità del permesso premio richiesto dallo stesso SO.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale, in relazione al D.L. n. 82 del 1991, art. 16-nonies,comma 5 e art. 47-ter O.P..
Il ricorrente ha premesso che la decisione del Tribunale di sorveglianza risultava contraria all'intento del legislatore di stimolare e premiare la collaborazione con la giustizia degli autori dei gravi delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis (tra i quali è compreso il sequestro di persona a scopo di estorsione) anche per fatti diversi per i quali gli stessi erano stati condannati. Non esisteva alcuna preclusione nel presente procedimento per la precedente decisione che aveva dichiarato inammissibile un'istanza di permesso premio avanzata dal SO, sia perché una preclusione è concepibile solo nei riguardo di un singolo procedimento, sia perché la suddetta decisione riguardava il riconoscimento dell'art. 58-ter O.P. e non l'applicazione del D.L. n. 82 del 1991, art. 16- nonies.
Il SO era nelle condizioni per essere ammesso alla detenzione domiciliare, in quanto ricorrevano tutte le condizioni previste dall'art. 16-bis, comma 5 per la concessione dei benefici penitenziari previsti dal D.L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies:
- era detenuto per un reato previsto dall'art. 51 c.p.p., comma 3-bis ed aveva collaborato per fatti diversi da quelli per i quali era stato condannato;
- era stata emessa sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione;
- la collaborazione prestata rispondeva ai caratteri richiesti dal D.L. n. 82 del 1991, art. 9, comma 3. Pertanto, secondo il ricorrente, la richiesta avanzata dal SO non poteva essere dichiarata inammissibile ma doveva essere valutata nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si deve osservare che il precedente citato dal Tribunale di sorveglianza nei confronti dello stesso SO NZ non poteva costituire per il Tribunale di sorveglianza un "precedente vincolante" per molteplici ragioni.
Innanzi tutto, la decisione della Corte di cassazione obbliga solo il giudice di rinvio ad uniformarsi al principio di diritto indicato nella sentenza di annullamento, ma non esplica effetti vincolanti su altri procedimenti.
Inoltre, la sentenza della Corte di cassazione citata (n. 772 del 21.11.2013) riguardava una richiesta di permesso premio ai sensi dell'art. 58-ter O.P., norma che si riferisce a coloro che hanno prestato la loro collaborazione, anche dopo essere stati condannati, per evitare che l'attività delittuosa (nella quale erano implicati) sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti (ai quali hanno partecipato) e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati (anche da loro commessi).
Nel caso in esame, invece, il beneficio in questione è la detenzione domiciliare che è stata chiesta dal ricorrente ai sensi di altra normativa (D.L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies, comma 5), e quindi solo questa normativa deve essere esaminata al fine di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per concedere il richiesto beneficio.
È vero che nella motivazione della sentenza citata si afferma, tra l'altro, che, anche nel caso previsto dal citato art. 16-nonies, comma 5, la collaborazione deve essere prestata da soggetto che è stato condannato per i reati ai quali si riferisce;
ma, per le ragioni indicate, questa affermazione non può ritenersi vincolante in altri procedimenti.
Nell'art. 16-nonies, comma 5 si dispone che "se la collaborazione prestata dopo lo condanna riguarda fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'art. 9, comma 3".
È pacifico che il SO non ha partecipato al fatto gravissimo sul quale ha prestato la sua collaborazione (cd. strage di Duisburg), così come non è stato messo in dubbio dal Tribunale di sorveglianza che stia scontando la pena anche per un delitto previsto dall'art. 51 c.p.p., comma 3-bis (sequestro di persona a scopo di estorsione) e che abbia fornito notizie decisive per la scoperta dei responsabili della suddetta strage.
È stata emessa anche sentenza di primo grado per i fatti oggetto della collaborazione prestata dal SO, e quindi, l'unico motivo per il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare è rappresentato dal fatto che il SO non risulta implicato nel delitto per il quale ha collaborato. Deve subito dirsi che la posizione del SO è diversa dalla posizione di un testimone di giustizia, per il quale il D.L. n. 8 del 1991, art. 16-bis prevede l'applicazione di speciali misure di protezione, ma non vi sarebbe neppure motivo per prevedere in suo favore benefici penitenziari.
Il SO rientra, invece, tra le persone indicate nel D.L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies, comma 1 (essendo stato condannato per il delitto di cui all'art. 63O cod. pen.), per le quali sono previsti speciali benefici penitenziari con le procedure ed alle condizioni previste nei successivi commi dello stesso articolo. Questa Corte ritiene che ne' la lettera della legge ne' la ratio legis imponga che possano accedere ai benefici penitenziari i soggetti condannati per i gravi delitti indicati dall'art. 16-nonies, comma 1 solo se gli stessi siano coinvolti nella commissione dei delitti sui quali hanno riferito e prestato la loro collaborazione. La norma di cui all'art. 16-nonies, comma 5 si riferisce genericamente ad una collaborazione prestata dopo la condanna per fatti diversi per i quali è intervenuta la condanna stessa. Al fine di verificare la serietà della collaborazione, i benefici di cui all'art. 16-nonies, comma 1 possono essere concessi solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione.
È indicata nella predetta norma una logica ed ulteriore condizione per concedere i benefici penitenziari in questione: la collaborazione prestata deve avere i requisiti di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 9, comma 3 secondo il quale la collaborazione deve avere caratteri di intrinseca attendibilità e deve altresì avere caratteri di novità e di completezza o per altri elementi deve apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione indicate nel predetto articolo.
In conclusione, non vi è alcuna ragione per ritenere che per l'applicazione dell'art. 16-nonies, comma 5 valga l'identico presupposto previsto nell'art. 58-ter O.P., vale a dire che il collaboratore di giustizia deve aver riferito su fatti ai quali ha partecipato. Sembra invece del tutto logico, come ha fatto rilevare il ricorrente, che il legislatore, con i benefici premiali previsti nell'art. 1l6-nonies, comma 5 della normativa sui collaboratori di giustizia, abbia inteso stimolare e premiare la collaborazione degli autori di gravissimi delitti anche per fatti diversi per i quali gli stessi erano stati condannati.
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2015