Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 2
L'ordinanza pronunciata in sede di opposizione avverso il decreto di pagamento dell'indennità di custodia è impugnabile, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con ricorso per cassazione, esperibile soltanto per violazione di legge, non anche per vizio di motivazione, a meno che questa sia mancante o meramente apparente.
In tema di liquidazione delle spese di custodia, l'art. 318 L. n. 311 del 2004 (Legge finanziaria 2005) costituisce "lex specialis", poiché prevede tariffe più basse, presupponendo l'alienazione al custode del bene custodito, ed è pertanto insuscettibile di applicazione generalizzata ai casi nei quali detto presupposto non ricorra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2008, n. 38640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38640 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 17/09/2008
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1615
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA CO Mario - Consigliere - N. 45461/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
IA CO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 24 ottobre 2006 dal Tribunale di Brindisi;
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 9 febbraio 2006, il Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Francavilla Fontana - rettificava, condannando IA CO al pagamento delle spese del procedimento, la propria precedente sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per oblazione.
2. CO IA proponeva, in data 22 marzo 2006, incidente di esecuzione al fine di ottenere "l'annullamento o la rettifica" del Decreto del 29 settembre 2005 con il quale il citato Tribunale aveva, nell'ambito di quel procedimento, liquidato a RI US, titolare dell'impresa ORIA GAS avente sede in ORIA, la complessiva somma di Euro 9.536,00 a titolo di indennità di custodia (dal 12 maggio 2003) e spese di trasporto (Euro 320,00) di 201 bombole di gas propano liquido.
3. Con ordinanza in data 2 maggio 2006, il giudice dell'esecuzione trasmetteva gli atti per competenza al Presidente del Tribunale di Brindisi.
4. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brindisi rigettava la richiesta, spiegando che correttamente il giudice di Francavilla Fontana aveva determinato l'indennità, "in assenza di una tariffa ad hoc", equiparando lo spazio di dieci bombole a quello occupato da un'autovettura e provvedendo di conseguenza (con l'applicazione, cioè, delle tariffe, relative alla custodia dei veicoli, esistenti presso la Prefettura di Brindisi). Affermava, inoltre, che "la normativa invocata dalla difesa" (si tratta, in particolare, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 318 - legge finanziaria 2005) non era applicabile nel caso in esame, sia perché concerneva i soli veicoli, sia perché erano previste indennità, in deroga agli usi locali, più "basse" perché presupponenti l'alienazione al custode del bene custodito.
5. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione CO IA per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento. Deduce la mancanza e, comunque, la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione "della legge penale e della legge processuale".
Secondo il ricorrente, il Tribunale non doveva conteggiare le spese di trasporto e doveva equiparare la custodia delle 201 bombole a quella di un autocarro di dimensioni e di massa identiche al mezzo che le aveva trasportate al momento del sequestro.
Più specificamente, l'indennità di custodia andava calcolata secondo la tariffa di cui alla citata L. n. 311 del 2004, art. 318, comma 1, lett. c), (30,00 Euro per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate) o secondo la tariffa esistente presso la Prefettura ma concernente la custodia di un autocarro avente le caratteristiche tecniche sopra citate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
6.1. Correttamente, invero, il Tribunale ha ritenuto inapplicabili al caso in esame le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2004, n.311, artt. 312 e ss. (legge finanziaria 2005), segnatamente dell'art. 318 invocato dal ricorrente.
Si tratta, infatti, di lex specialis, imperniata sull'eccezionale previsione di alienazione, in presenza di determinate condizioni ed anche ai soli fini della rottamazione, al soggetto titolare del deposito, dei veicoli, anche se non confiscati, giacenti in custodia, da oltre due anni alla data del 1 luglio 2002, a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria: e che, proprio in relazione a tale previsione, riconosce al custode, in deroga alle tariffe previste dal testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 59 e 276, importi complessivi forfettari, comprensivi del trasporto, certamente inferiori a quelli determinabili sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, seppur "ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali".
Esclusa, pertanto, la denunciata violazione di legge, deve necessariamente ricordarsi che l'ordinanza pronunciata in sede di opposizione del citato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il decreto di pagamento dell'indennità di custodia è impugnabile, a mente dell'art. 111 Cost., con il ricorso in sede di legittimità, esperibile - secondo il dettato costituzionale - soltanto per violazione di legge, non anche per vizio di motivazione, a meno che questa sia mancante o meramente apparente, perché in tali casi si ha la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione di simili provvedimenti giurisdizionali (cfr. in termini generali, Cass. S.U. 28 maggio 2003, Pellegrino;
Cass. S.U. 28 gennaio 2004, p.c. Ferazzi in c. Bevilacqua, RV 226713; con specifico riguardo agli ausiliari, v. Cass. 4^ 27 febbraio 2004, Li Pera, RV 228582; Cass. 2^ 13 novembre 2003, Franco, RV 227593). Orbene, non può, nel caso in esame, affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia mancante o meramente apparente in quanto il Tribunale, sia pure in modo succinto, ha argomentato - come si è visto (supra 4) - sulle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la liquidazione dell'indennità nei termini surriferiti. Non sono, invece, consentite incursioni nel merito della motivazione.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2008