Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2008, n. 38640
CASS
Sentenza 17 settembre 2008

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L'ordinanza pronunciata in sede di opposizione avverso il decreto di pagamento dell'indennità di custodia è impugnabile, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con ricorso per cassazione, esperibile soltanto per violazione di legge, non anche per vizio di motivazione, a meno che questa sia mancante o meramente apparente.

In tema di liquidazione delle spese di custodia, l'art. 318 L. n. 311 del 2004 (Legge finanziaria 2005) costituisce "lex specialis", poiché prevede tariffe più basse, presupponendo l'alienazione al custode del bene custodito, ed è pertanto insuscettibile di applicazione generalizzata ai casi nei quali detto presupposto non ricorra.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2008, n. 38640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38640
    Data del deposito : 17 settembre 2008

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