Sentenza 15 dicembre 2004
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito, il requisito della regolarità della condotta va valutato, in caso di esecuzione della pena in regime di misura alternativa alla detenzione (nella specie, affidamento in prova al servizio sociale), con riferimento al comportamento tenuto dal condannato nel corso della misura stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2004, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2004 |
Testo completo
☐ 797 /0 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
udienza camera di consiglio del 15 dicembre 2004
composta dai sigg.
SENTENZA dr. Giovanni SILVESTRI presidente n.5003104 dr. Umberto GIORDANO consigliere dr. Emilio GIRONI consigliere dr. Livio PEPINO consigliere REGISTRO GENERALE dr.ssa Grazia CORRADINI consigliere n. 1529/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RE RA RI, n. il 21 novembre 1961 contro l'ordinanza 17 dicembre 2003 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di VENEZIA
visti gli atti, sentita la relazione svolta dal consigliere LIVIO PEPINO,
OSSERVA
1. Con ordinanza 17 dicembre 2003 il Tribunale di sorve- glianza di Venezia ha rigettato la richiesta di remissione del de- bito proposta da RE RA RI con riferimento alla spese di procedimento di cui alla sentenza 21 settembre 1999 della Corte di appello di Venezia per mancanza del requisito della regolare condotta richiesto dall'art. 6 del DPR n. 115/2002, avendo il predetto commesso, il 28 novembre 2001, nel corso della esecuzione della pena in affidamento in prova, un reato di cessione di stupefacenti (per cui è intervenuta condanna in primo e secondo grado). Ha proposto ricorso, per violazione di legge, lo RE de- ducendo che la normativa vigente richiede, per la concessione della remissione del debito, oltre alle disagiate condizioni eco- nomiche, la regolarità di condotta durante la detenzione in istitu- to e non anche durante l'esecuzione in misura alternativa (tra l'altro, nella specie, revocata ex tunc e, dunque, da considerare tamquam non esset). Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
L'art. 6 del dPR n 115/2002 richiede, ai fini della remissione del debito, il requisito della regolare condotta sia per chi ha scontato la pena in carcere sia per chi non è mai stato detenuto: nel primo caso il riferimento testuale è alla condotta tenuta "in istituto", nel secondo a quella serbata "in libertà" (cfr., rispetti- vamente, comma 2 e comma 1). In mancanza di una espressa considerazione delle misure alternative, sembra coerente, alla luce di una razionale interpretazione sistematica, l'equiparazione delle stesse alla detenzione, trattandosi in entrambi i casi di for- me di esecuzione della pena. Ma anche ove si volesse sostenere l'opposta interpretazione, il risultato, nel caso di specie, non mu- terebbe. Non è, infatti, dubitabile - pena l'evidente vizio di inco- stituzionalità della norma per violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale che il riferimento alla condotta in istituto conte-
2 nuto nel comma 2 dell'art. 6 in esame riguarda solo il caso di in- tegrale esecuzione della pena in stato di detenzione, mentre, nel- la diversa ipotesi in cui l'esecuzione sia avvenuta parte in carce- re e parte in libertà (anche in forma di misura alternativa) la re- golarità della condotta va valutata con riferimento a entrambi i periodi (e situazioni). Alla stregua di quanto precede il ricorso deve essere respinto con seguito di spese.
pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2004
il consigliere estensore il president
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
17 GEN 2005
IL CANCELLIERE E
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Rosapha Pani
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