Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 1
In tema di concessione del beneficio della remissione del debito, è richiesta una valutazione complessiva del comportamento del condannato che non può prescindere dalla condotta tenuta nel periodo in cui è stato sottoposto alla misura della semilibertà, atteso che, ai fini della concessione del beneficio in esame, deve essere valutata - ai sensi dell'art.96 d.P.R.29 aprile 1976, n.431, come modificato dall'art.106 d.P.R. 30 giugno 2000, n.230 - la condotta del soggetto con particolare attenzione alla sua evoluzione.(In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso con il quale si sosteneva che il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto tenere conto esclusivamente della condotta tenuta dal condannato all'interno dell'istituto penitenziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2001, n. 29860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29860 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 03/07/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 4674/2001
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 000970/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE UA NI N. IL 15/03/1957
avverso ORDINANZA del 27/11/2000 GIUD. SORVEGLIANZA di MESSINA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Inammissibilità del ricorso Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 27/11/2000 il Magistrato di Sorveglianza di Messina rigettava l'istanza di remissione del debito avanzata da De AL EN, osservando che lo stesso nel periodo di detenzione aveva tenuto condotta irregolare, tanto che gli era stata revocata la misura alternativa della semilibertà.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge, rilevando da un lato di aver sempre mantenuto regolare condotta in istituto e di trovarsi in condizioni economiche disagiate e deducendo dall'altro che la revoca del beneficio della semilibertà doveva ritenersi circostanza irrilevante, atteso che l'art. 30 ter ord. penit. richiama esclusivamente la condotta tenuta dal condannato all'interno dell'Istituto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
Invero non può condividersi la tesi prospettata dal ricorrente, secondo cui ai fini della rimessione del debito deve essere valutata esclusivamente la condotta tenuta dal condannato all'interno dell'Istituto. Infatti la valutazione complessiva del comportamento del condannato non può prescindere dalla condotta da lui tenuta in stato di semilibertà, atteso che, ai fini della concessione del beneficio in esame, il Magistrato di Sorveglianza è tenuto a valutare - ai sensi dell'art. 96 regolamento penitenziario D.P.R. n.431/1976, come modificato dall'art. 106 D.P.R. 230/2000 - la condotta del soggetto con particolare riguardo alla sua evoluzione. Orbene nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza ha ancorato il proprio giudizio ad un elemento specifico (revoca della semilibertà), indubbiamente idoneo per la sua rilevanza a dimostrare la mancanza di condotta regolare, che ai sensi dell'art. 56 ord. penit. è uno dei presupposti indispensabili Per l'ottenimento del beneficio richiesto.
Pertanto, trattandosi di motivo manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L. 500.000 a favore della cassa delle ammende ex art.616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606 - 611 - 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2001