Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2001, n. 29860
CASS
Sentenza 3 luglio 2001

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In tema di concessione del beneficio della remissione del debito, è richiesta una valutazione complessiva del comportamento del condannato che non può prescindere dalla condotta tenuta nel periodo in cui è stato sottoposto alla misura della semilibertà, atteso che, ai fini della concessione del beneficio in esame, deve essere valutata - ai sensi dell'art.96 d.P.R.29 aprile 1976, n.431, come modificato dall'art.106 d.P.R. 30 giugno 2000, n.230 - la condotta del soggetto con particolare attenzione alla sua evoluzione.(In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso con il quale si sosteneva che il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto tenere conto esclusivamente della condotta tenuta dal condannato all'interno dell'istituto penitenziario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2001, n. 29860
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29860
    Data del deposito : 3 luglio 2001

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