Sentenza 2 febbraio 2007
Massime • 1
Ai fini della concessione della remissione del debito, il requisito della regolarità della condotta va valutato con riguardo al comportamento carcerario qualora la pena sia in corso di esecuzione, ma anche prendendo in esame l'evoluzione della condotta carceraria, quale ad esempio la rilevazione che dopo l'espiazione della pena il detenuto aveva commesso ulteriori reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2007, n. 10311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10311 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/02/2007
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 484
Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 029718/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AU SC N. IL 17/05/1956;
avverso ORDINANZA del 25/05/2006 GIUD. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento in data 25.5.2006 il Magistrato di Sorveglianza di Torino ha respinto la istanza presentata dal detenuto VI MA SC, diretta ad ottenere la remissione del debito, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56 ora abrogato dal D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia), art. 299 del e sostituito dallo stesso D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6 in relazione all'articolo di campione n. 90550 per spese processuali conseguenti alla sentenza 23.1.2001 della Corte di Appello di Torino, rilevando che il detenuto non aveva manifestato senso di responsabilità e serbato regolare condotta all'interno dell'istituto poiché successivamente " alla espiazione della pena di cui al titolo in relazione al quale è avanzata la istanza " era incorso nella commissione di altri reati, dimostrando altresì nel complesso una evoluzione della condotta carceraria protesa verso modelli di vita negativi.
Ha proposto ricorso per cassazione l'VI personalmente lamentando violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, commi 1 e 2, e della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter, comma 8, poiché era stata valutata la condotta del detenuto successivamente alla esecuzione della pena e non invece la sola condotta carceraria come previsto dalla legge per il caso in cui il condannato avesse scontato la pena in carcere, restando irrilevante la commissione di altri reati prima o dopo la esecuzione della pena.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è in effetti infondato.
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6 delle spese di giustizia prevede la remissione del debito per le spese del procedimento e di mantenimento dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche ed hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'art. 30 ter, u.c. dell'ordinamento penitenziario e cioè manifestando nel corso della detenzione costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali.
È pacifico, anche in base ad una giurisprudenza ormai consolidata, che qualora la pena sia stata scontata o sia in corso di esecuzione in carcere, come nel caso in esame, si debba avere riguardo al comportamento carcerario, pur se nel più ampio senso di condotta tenuta nel corso della esecuzione sia in ambito inframurario che in ambito esterno nel caso di concessione di benefici penitenziari, anche se limitati (v. Cass. sez. 1^ n. 15528 del 2004, Rv. 227644). Il magistrato di sorveglianza, al di là della espressione impropria usata (non ha serbato condotta successivamente alla espiazione della pena di cui al titolo in esecuzione), volendo chiaramente riferirsi alla condotta tenuta dopo l'inizio della esecuzione della condanna, poiché è pacifico - e lo assume anche il ricorrente a pag. 5 del suo ricorso - che la esecuzione aveva avuto inizio nel 2003 e si protraeva al momento della presentazione della istanza di remissione del debito, in realtà ha però fatto uso dei suddetti criteri poiché ha considerato, nel complesso, la condotta carceraria del condannato, facendo preciso riferimento al comportamento (negativo) in carcere ed al senso di responsabilità (mancante) sempre all'interno dell'istituto carcerario oltre che alla evoluzione della condotta carceraria verso modelli di vita negativi. In tale ambito non rileva la circostanza che il magistrato di sorveglianza abbia fatto riferimento, fra l'altro, anche ai reati commessi successivamente alla sentenza di condanna, pur se estranei alla condotta carceraria, poiché è evidente che li ha menzionati come elemento di contorno e di conferma della evoluzione negativa della personalità dell'imputato già emersa in ambito carcerario. Si tratta di motivazione completa ed oltretutto ampiamente condivisibile poiché la costanza e correttezza del comportamento carcerario, improntato a senso di responsabilità, menzionate dall'ordinamento penitenziario, art. 30 ter, comma 8, richiamato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6 sulle spese di giustizia, richieste dalla legge per la concessione della remissione del debito per i condannati che abbiano scontato la pena in carcere, devono essere valutate globalmente nell'ambito dei progressi del comportamento carcerario del condannato con riguardo, ovviamente, anche al comportamento pregresso costituente la base della evoluzione successiva.
Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti con le conseguenze di legge in punto di spese indicate nel dispositivo (art. 616 C.P.P.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007