Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 27724
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Sentenza 25 marzo 2003

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In tema di concessione del beneficio della remissione del debito deve essere compiuta una valutazione complessiva del comportamento del condannato e questa può riguardare anche reati commessi in epoca successiva al riacquisto della libertà purché il giudice compia una valutazione che gli consenta di utilizzare questi fatti successivi come indizi, ora per allora, di quello che era l'effettivo atteggiamento psichico del condannato al tempo dell'esecuzione della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 27724
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27724
    Data del deposito : 25 marzo 2003

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