Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
In tema di concessione del beneficio della remissione del debito deve essere compiuta una valutazione complessiva del comportamento del condannato e questa può riguardare anche reati commessi in epoca successiva al riacquisto della libertà purché il giudice compia una valutazione che gli consenta di utilizzare questi fatti successivi come indizi, ora per allora, di quello che era l'effettivo atteggiamento psichico del condannato al tempo dell'esecuzione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 27724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27724 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 25/03/2003
1. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1235
3. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 027425/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PALAZZO MARIO, n. a Palermo, IL 06/05/1963;
avverso ORDINANZA del 10/04/2002 GIUD. SORVEGLIANZA di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 14 aprile 2002 il magistrato di sorveglianza di Palermo rigettava la istanza di remissione del debito presentata da Palazzo Mario perché dopo l'esecuzione della pena, rimesso in libertà, aveva commesso altro reato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Palazzo per mezzo del difensore di fiducia, denunziando la violazione dell'art. 56, legge 25 luglio 1975, n. 354. Sostiene il ricorrente che, avendo tenuto regolare condotta all'interno della struttura carceraria e sussistendo le disagiate condizioni economiche il beneficio richiesto non gli poteva essere negato.
3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. La remissione del debito rientra in quelle misure penitenziarie a carattere premiale (come la liberazione anticipata) rispetto alle quali la rieducazione del condannato rappresenta soltanto una possibilità futura, che potrà o meno verificarsi in relazione agli ulteriori sviluppi di quel processo rieducativo di cui la "regolare condotta" richiesta dal legislatore (art. 30-ter, comma 8, legge 356/1975) costituisce elemento iniziale essenziale. Se, infatti, la commissione di un reato è, in ogni caso, violazione di una regola fondamentale per assicurare la civile convivenza (quali sono appunto le regole penali), la rieducazione del condannato - che consiste nella modificazione "delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale" (cfr. art. 4, comma 2, regolamento appr. con d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230) - deve necessariamente avere inizio con l'accettazione convinta da parte del condannato medesimo della necessità del rispetto delle regole. Regole, che, all'inizio del processo rieducativo saranno soltanto quelle dirette allo svolgimento di una ordinata convivenza all'interno dell'istituzione penitenziaria ("l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati", art. 2, regolamento) e, successivamente, in caso di evoluzione positiva della personalità (derivante dal manifestato "costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali" (art. 30-ter, comma 8, legge penitenziaria), quelle penali e sociali che garantiscono la pacifica e civile convivenza, sicché il condannato non più pericoloso, o quanto meno con pericolosità diminuita, potrà essere reinserito nel contesto sociale (vedi art.1, comma 6, legge 354/75). Tale finalità rieducativa è favorita con la concessione di "premi" che come chiaramente indica il legislatore costituiscono da una parte il riconoscimento tangibile della partecipazione all'opera di rieducazione e dall'altra un incentivo al fine di proseguire in quel processo rieducativo di cui la condotta partecipativa costituisce, come si è detto, elemento iniziale essenziale (vedi art. 54, comma 1, legge 354/75). Di conseguenza la circostanza, che successivamente al ripristino della libertà l'interessato ha commesso altri reati non influisce, in linea di massima, sulla concessione del beneficio, in quanto il suo presupposto non è costituito dalla rieducazione del condannato, ma dalla accettazione delle regole dell'istituto e dalla partecipazione, alle attività trattamentali organizzate (vedi art. 1, regolamento) ai fini della rieducazione dei condannati. Va, tuttavia, rilevato che anche i fatti successivi possono essere valutati dal giudice quando dal loro esame sia possibile dedurre la inesistenza della condizione della "regolare condotta". Infatti, se il presupposto per la concessione di un qualsiasi beneficio penitenziario è la "regolare condotta", che come si è visto consiste tra l'altro nella manifestazione "di costante senso di responsabilità e correttezza" (vedi art.
3-ter, comma 8. legge penitenziaria) e, quindi, di un atteggiamento esteriore al quale, sia pure limitato al periodo preso in considerazione, deve corrispondere un'analoga convinzione interna, i benefici richiesti debbono essere negati ogni qual volta all'atteggiamento esteriore corrisponde una volontà interna chiaramente diretta ad altri fini, anche delittuosi.
E non sembra possa porsi in dubbio che, come in tutte le ipotesi in cui si deve provare un fatto attinente alla sfera psichica del soggetto, possa e debba farsi riferimento anche ad elementi oggettivi di valutazione e, quindi, anche alla condotta tenuta dopo il riacquisto della libertà. Comportamenti, tuttavia, dai quali non può trarsi automaticamente la prova della "non regolare condotta", ma possono essere utilizzati quale indizio, ora per allora, unitamente a tutte le altre risultanze processuali, di quello che era l'effettivo atteggiamento psichico del condannato al tempo dell'esecuzione della condanna.
L'ordinanza impugnata, di conseguenza, che ha escluso la esistenza dei presupposti per la concessione della remissione del debito soltanto perché il ricorrente dopo la esecuzione della pena ha commesso altri reati deve essere annullata con rinvio per nuovo esame allo stesso magistrato di sorveglianza perché sulla base dei principi di diritto indicati valuti la esistenza o meno delle condizioni per la concessione del beneficio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame la magistrato di sorveglianza di Palermo.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2003