Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7329 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 7329/01 TNOME EL POI TALIANO ŔTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENGHINI Presidente Dott. Massimo R.G.N. 23147/99 MILEO Consigliere Cron. 16816 Dott. Vincenzo Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. CAPITANIO - Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. Natale - Rel. Consigliere CELLERINO Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale Trappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI VINCENZA GORGA, giusta PICCIOTTO, GIUSEPPE FABIANI, delega in atti;
- ricorrente
contro
MAZZEO CHIARA, TT ARCERI ROSA;
2001 - intimati 1906 avversO la sentenza n. 90/99 del Tribunale di PALMI, -1- depositata il 17/02/99 R.G.N. 1085/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. n. 23147/99 Svolgimento del processo Con sentenza del 4-17 febbraio 1999 il Tribunale di Palmi dichiarava inammissibile l'appello proposto dall' Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) avverso la sentenza del Pretore di quella città, che, su ri- corso delle sig.re RA EO e RO GN Arceri, aveva accolto la loro domanda di integrazione della liquidazione dell'indennità di di- soccupazione ordinaria dal 1987 in poi. Il Tribunale reputava che, a fronte della notifica della sentenza pretorile del 14 settembre 1996, l'appello proposto l'11 novembre 1996 fosse tar- divo, essendo intervenuto oltre il trentesimo giorno. Contro la sentenza del Tribunale, notificata il 9 aprile 1999 al Legale rappresentante dell'Inps, presso il relativo Ufficio legale, via Parco Ca- serta, Reggio Calabria, l'Istituto, con atto del 9 dicembre 1999, espone un motivo di ricorso per cassazione. Le intimate non si sono costituite. Motivazione L'Istituto nazionale della previdenza sociale contesta la decisione del Tribunale per violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 141, 285, 325 e 326 con riferimento all'art. 434, cod.proc.civ. e in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., poiché la notificata della sentenza pretorile era avvenuta non presso il procuratore domiciliatario che l'aveva difeso nel grado, bensì genericamente, come sopra riferito, presso il legale rappre- sentante dell'Ente in un domicilio non corrispondente a quello designato nella comparsa di costituzione. La questione é fondata e il ricorso deve essere accolto. Costituisce, infatti, giurisprudenza costante di questa Corte quella se- condo cui, per la valida decorrenza del termine breve dell'impugnazione, é indispensabile che la notificazione della sentenza avvenga, se la parte non é costituita personalmente, nei confronti del procuratore costituito, presso il domicilio dichiarato o eletto nella precedente fase, trovando al- trimenti applicazione, ai fini dell'impugnazione, l'art. 327, cod.proc.civ., concernente il termine annuale, decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Orbene, poiché dall'esame degli atti processuali, giustificato dalla de- nuncia di un error in procedendo commesso dal Tribunale, emerge che effettivamente la sentenza del Pretore fu notificata genericamente al Presidente dell'Ente "presso l'Ufficio legale", essendo in primo grado l'Istituto difeso (procura not. Lupo del 12 giugno 1990, rep. 17334) dal- l'avv. Demetrio Marra, domiciliatario in Reggio Calabria, via D. Ro- meo, 15, la sentenza del Tribunale di Palmi deve essere cassata e la cau- sa va rimessa per un nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spe- se di questa fase di cassazione alla Corte d'appello di Reggio Calabria. (v. SS.UU. 5 agosto 1994, n. 7269).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 23 aprile 2001 Il Consigliere est волит feyhrei Il Presidente The Un I , D LLO SSA ELL'ART. 10 fill e , TA I BO 3 I SPESA D 3 STA 5 . PO N N IL CANCELLIERE SI D G -73 IM O Depositato in Cancelleria A A SEN 1-8 D D , E 4 TE 1 AI O oggi, 29 MAG 2001 EN E REGISTR IRITTO G H G LE D IL CANCELLIERE A LL O E D