Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito ai sensi dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), per condotta costantemente regolare, che ne costituisce condizione per la concessione, non si intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno nel corso dell'esecuzione della pena (nella specie in regime di misura alternativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2004, n. 15528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15528 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 05/03/2004
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1219
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043740/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS RI, N. IL 22/08/1971;
avverso ORDINANZA del 30/10/2002 GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIOVANNI GALATI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
SS RI ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa il 30.10.2002 dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna, con la quale è stata respinta l'istanza della medesima, diretta ad ottenere la remissione del debito su di lei gravante per spese di giustizia in relazione a sentenza di condanna emessa nei suoi confronti. Il rigetto della istanza di cui sopra è stato motivato sotto il profilo che la TI non risultava aver mantenuto condotta regolare, avendo interrotto il programma terapeutico cui era stata sottoposta, tant'è che era stata revocata la misura alternativa che le era stata concessa.
Lamenta la ricorrente:
1) nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 115/2002, sul rilievo che il suo difensore aveva presentato istanza volta ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato, ma il giudice non aveva provveduto sulla predetta istanza nei dieci giorni successivi;
2) erronea applicazione di legge, sul rilievo che la revoca della misura alternativa, alla quale era stata ammessa, non costituiva impedimento alla concessione del beneficio richiesto, essendo richiesta soltanto la regolare condotta all'interno dell'istituto penitenziario, ma non anche la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiaralo inammissibile.
In ordine al primo motivo di gravame, va rilevato che dalla documentazione in atti non risulta la previa presentazione di istanza di ammissione al gratuito patrocinio in relazione alla domanda di remissione del debito in esame, essendo tale adempimento apoditticamente affermato, ma non dimostrato.
Dalle informazioni assunte da questa Corte risulta che la TI ha presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio al Tribunale di Sorveglianza in relazione ad altri affari, ma non al Magistrato di Sorveglianza, e che su tale istanza il Tribunale ha provveduto con decisione di accoglimento adottata il 15.5.2003.
In ordine al secondo motivo di gravame, va osservato che, ai sensi dell'art. 56 della Legge 26.7.1975 n. 354, per la concedibilità della remissione del debito sono necessarie due condizioni: le disagiate condizioni economiche e la regolare condotta. Quest'ultimo requisito si deve concretare, secondo le indicazioni contenute nel comma 8 dell'art. 30-bis stessa legge, nella costante manifestazione di "senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali". Ora, a prescindere dalla esistenza o meno del requisito delle disagiate condizioni economiche, poiché la TI, secondo quanto risulta dalla impugnata ordinanza, ha violato le prescrizioni impostegli in sede di ammissione al regime dell'affidamento terapeutico, tanto da provocarne la revoca, è in ogni caso evidente che nella specie faceva difetto uno dei due presupposti richiesti dalla legge, per cui la decisione del Magistrato di Sorveglianza appare del tutto conforme alla attuale disciplina legislativa.
Nè può avere alcun rilievo il fatto che la stessa abbia, come da lei assunto, mantenuto condotta regolare in ambiente carcerario, per la semplice ragione che per "condotta costantemente regolare" non si intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella mantenuta in ambito esterno, nel corso della esecuzione della pena anche, come nella specie, in regime di misura alternativa (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 2774 del 25.3.2003, Palazzo;
Sez. 1^, sent. n. 29860 del 3.7.2001, De Pasquale ecc.). Da ciò deriva che il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa ravvisabili nel gravame, di euro 300 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004