Sentenza 18 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione ha come suo destinatario unicamente il condannato responsabile per l'abuso, sicché è illegittima l'estensione dell'obbligo di demolizione al proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale, sul quale ricadono solo gli effetti della misura.
Commentario • 1
- 1. Reati in materia di edilizia ed urbanistica: rassegna giurisprudenzialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2023
1. Premessa. 2. Le sentenze della corte di cassazione in materia di reati edilizi 1. Premessa. La violazione delle disposizioni edilizie ed urbanistiche può comportare oltre a sanzioni amministrative, civili e fiscali anche l'instaurazione di un procedimento penale a carico del trasgressore, con conseguenze anche gravi. I reati edilizi sono individuati dall'art. 44 del DPR 380/01 e possono essere suddivisi in tre categorie: a) inosservanza delle norme edilizie vigenti o delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei progetti approvati (pensiamo al caso di chi costruisca in difformità parziale o in variazione essenziale dal progetto approvato). In questo caso la pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2020, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2020 |
Testo completo
04011-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1774 Giulio Sarno -' Presidente - CC 18/12/2020 Gastone Andreazza - Consigliere - R.G.N. 21112/2020 Andrea Gentili - Consigliere - - Consigliere - Alessio Scarcella Gianni Filippo Reynaud - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) AM AR, nata a [...] il [...] 2) AM RA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/06/2020 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 giugno 2020, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, per quanto qui rileva, ha respinto l'istanza presentata dagli odierni ricorrenti, volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate disposto, contestualmente alla condanna per reato urbanistico, con sent. Tribunale di Velletri - sez. dist. di Frascati - 28 marzo 2007, divenuta definitiva.
2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del comune difensore, gli istanti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge penale sul rilievo che, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, la demolizione sarebbe da considerarsi sanzione penale, e non sanzione amministrativa, con conseguente applicabilità della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 173 cod. pen.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione, insufficiente, con riguardo alla doglianza proposta da RA AM per essere stato destinatario dell'ingiunzione a demolire pur non essendo stato parte del procedimento penale, né avendo alcuna relazione di fatto con l'opera abusiva. Si aggiunge tornando ad invocare la prescrizione della sanzione addotta con il primo motivo che l'art. 173 cod. pen. dovrebbe trovare applicazione per - analogia legis o analogia iuris. Ancora, si rileva la mancata motivazione circa l'impossibilità del condannato di procedere alla demolizione per essere il manufatto stato acquisito al patrimonio del Comune essendo stato trascritto il provvedimento ablativo a seguito della delibera di acquisizione da parte del Comune prevista dalla I. 47/1985, ciò che impedirebbe l'operatività della demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del cumulativo ricorso - così come la doglianza concernente l'applicazione in via analogica dell'art. 173 cod. pen. contenuta nel secondo motivo - è inammissibile per manifesta infondatezza, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, di cui l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione.
1.1. Ed invero, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura 2 2 di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540). Essa, peraltro, non è neppure soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 265540; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio e a., Rv. 250336).
1.2. La conclusione, del resto, non comporta conseguenze irragionevoli o altrimenti foriere di insinuare dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione alla disciplina convenzionale invocata in ricorso, sicché non v'è alcuna ragione di ritenere che si tratti di una lacuna normativa da colmarsi con l'analogica applicazione dell'art. 173 cod. pen. Si è infatti affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa - che, come si è già precisato, assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso - non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Cerra Srl, Rv. 275850-02).
2. Parimenti inammissibile è l'ulteriore doglianza, comune ai ricorrenti, proposta con il secondo motivo del cumulativo ricorso. L'ordinanza impugnata richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, giusta la quale l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è esclusa dal fatto che il manufatto abusivo appartenga a terzi, trattandosi di statuizione che ha carattere reale ed i cui effetti ricadono direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene (Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Cannova, Rv. 277266; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802). Ed invero, l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia nei confronti di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente 3 pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193). -Questa incompatibilità non sussiste donde la manifesta infondatezza dell'ulteriore profilo di doglianza qui esaminato per il solo fatto che l'immobile sia stato acquisito ex lege al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, ciò che, secondo quanto si comprende dal ricorso, sarebbe avvenuto nel caso di specie. Ed invero, è assolutamente pacifico che l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l'ente locale stabilisca, con propria delibera, l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche, Rv. 265495; Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006, dep. 2007, Meloni, Rv. 235645). Anzi, l'allegazione in parola rende i ricorsi in radice inammissibili per difetto d'interesse, poiché dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090; Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni, Rv. 277500; Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133).
3. Il ricorso proposto nell'interesse di RA AM è invece fondato nella parte in cui si lamenta l'omessa motivazione con riguardo all'eccepita illegittimità dell'ingiunzione a demolire disposta anche nei suoi confronti. Nell'istanza, datata 15 aprile 2019, con cui si era proposto l'incidente di esecuzione, RA AM aveva lamentato che, pur proprietario dell'immobile, egli era del tutto ignaro degli abusi edilizi sul medesimo commessi e non aveva mai assunto la qualità di indagato o imputato nel procedimento penale, sicché l'ingiunzione a demolire non era stata legittimamente adottata nei suoi confronti e doveva quindi essere revocata. Le allegazioni in fatto del ricorrente trovano conferma nell'ingiunzione a demolire adottata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in data 19 giugno 2018, nella quale, pur dandosi atto che la demolizione delle opere era stata ordinata nella sentenza emessa soltanto a carico di AR AM, l'ingiunzione a demolire nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento era stata adottata, oltre che nei confronti della stessa, anche nei confronti del proprietario dell'immobile RA AM, con l'espressa indicazione che, «decorso inutilmente l'indicato termine, si procederà di ufficio alla demolizione, con attribuzione delle spese a carico dei predetti». Pur essendo corretta la notificazione dell'ingiunzione a demolire, emessa nei confronti del condannato, anche a chi, estraneo al processo penale, sia proprietario del bene, stante la qualità di terzo interessato (cfr., al proposito, Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019, dep. 2020, Mattera, Rv. 279501), è invece illegittima l'estensione al medesimo non destinatario della sanzione dell'obbligo di - procedere alla demolizione, pena l'accollo delle spese. Difatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, sul proprietario non autore dell'abuso ricadono solo gli effetti della misura (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Cerra Srl, Rv. 275850-02; Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Rv. 267977; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540). In particolare, questa Corte ha già chiarito che «l'ordine di demolizione ha come suo destinatario unicamente il condannato responsabile per l'abuso. Solo questi ha l'obbligo di attivarsi e di demolire il manufatto illecito ripristinando lo stato dei luoghi. Se egli non ottempera all'ordine [... ] il pubblico ministero (che) dovrà curare l'esecuzione della sentenza secondo le procedure di legge», mentre il proprietario rimasto estraneo al processo penale «non ha invece nessun obbligo di fare alcunché, ma solo quello di non opporsi al pari di qualsiasi altro soggetto - che abbia eventualmente sull'immobile un diritto reale o personale di godimento - alla esecuzione dell'ordine di demolizione curata dal pubblico ministero. Da ciò deriva che le spese della demolizione gravano ovviamente solo sul condannato, ma la misura - investendo il bene - finisce pur sempre per ricadere sul proprietario e sul titolare di altri diritti sul bene stesso, anche nell'ipotesi in cui nulla possa essere loro addebitato per quanto concerne l'attività abusiva» (così, in motivazione, Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245404). Sul punto, l'ordinanza impugnata non reca effettivamente alcuna risposta, sì che la stessa dev'essere annullata limitatamente all'ingiunzione a demolire nei confronti di AM RA. Non essendo necessari, alla luce di quanto sopra esposto, ulteriori accertamenti in fatto, stante l'evidente illegittimità del provvedimento in parte qua adottato da pubblico ministero, l'annullamento 5 dev'essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. /), cod. proc. pen., con revoca dell'illegittima statuizione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da AR NG, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza invio la ordinanza impugnata limitatamente all'ingiunzione a demolire nei confronti di AM RA che revoca. Dichiara inammissibile il ricorso di AM AR e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 dicembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giulio Sarno سعر My Gali سط DEPOSITATA IN CANCELLERA - 2 FEB 2021 IL CANCELNERE PERTO Luana Marant 6