Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2014, n. 32699
CASS
Sentenza 11 aprile 2014

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Massime1

E' illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, presentata per l'impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di malattia, se motivata in relazione alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell'omessa documentazione circa l'impossibilità di procedere a detta nomina, giacché la legge processuale non impone al medesimo alcun obbligo in tal senso.

Commentario1

  • 1Presenza fisica di un qualsiasi difensore non garantisce effettività (Cass. pen. 41432/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2020

    L'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. "E' rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2014, n. 32699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32699
Data del deposito : 11 aprile 2014

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