Sentenza 4 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di reati edilizi, la notifica della sentenza che dispone l'ordine di demolizione non è dovuta all'erede dell'imputato deceduto, nel frattempo divenuto titolare del bene, in quanto il provvedimento che dispone la demolizione, allo stesso ritualmente notificato nella qualità di terzo interessato, contiene tutti gli estremi idonei ad identificare la sentenza di condanna.
Commentario • 1
- 1. Reati in materia di edilizia ed urbanistica: rassegna giurisprudenzialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2023
1. Premessa. 2. Le sentenze della corte di cassazione in materia di reati edilizi 1. Premessa. La violazione delle disposizioni edilizie ed urbanistiche può comportare oltre a sanzioni amministrative, civili e fiscali anche l'instaurazione di un procedimento penale a carico del trasgressore, con conseguenze anche gravi. I reati edilizi sono individuati dall'art. 44 del DPR 380/01 e possono essere suddivisi in tre categorie: a) inosservanza delle norme edilizie vigenti o delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei progetti approvati (pensiamo al caso di chi costruisca in difformità parziale o in variazione essenziale dal progetto approvato). In questo caso la pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2019, n. 18576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18576 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2019 |
Testo completo
18576-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1899 Gastone Andreazza -Presidente - sez. Gianni Filippo Reynaud CC - 04/12/2019 Enrico Mengoni R.G.N. 34107/2019 Ubalda Macrì -Relatore- Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TE MI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza dell'01-07-2019 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del primo luglio 2019, la Corte di appello di Napoli, in sede esecutiva, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di MI TE, finalizzata a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione disposto con sentenza resa dal G.I.P. di Napoli il 26 gennaio 1994, divenuta irrevocabile il 26 gennaio 1998, nei confronti di MA IA, madre di TE, in seguito deceduta e all'epoca condannata in ordine a violazioni edilizie, riferite alla realizzazione di un garage di circa 42 mq., edificato in Serrara Fontana il 17 dicembre 1992. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello partenopea, TE, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 545 cod. proc. pen. in relazione all'omessa notifica del titolo esecutivo, evidenziando che il ricorrente non era imputato nel processo in cui è stato disposto l'ordine di demolizione, per cui egli aveva diritto a ricevere la notifica della sentenza resa nei confronti della madre, non potendosi ritenere equipollente la notifica dell'ordine di demolizione, trattandosi di un documento generico, privo peraltro del capo di imputazione. Con il secondo motivo, viene eccepita la violazione della legge n. 122 del 1989, evidenziandosi che la costruzione in questione, della ridotta superficie di mq. 44, consiste in un garage a servizio dell'abitazione esistente, per cui si tratta di un'opera che, oltre a essere stata autorizzata con un atto amministrativo avente valore sostanziale di concessione edilizia, era conforme agli strumenti urbanistici, prevedendo la legge n. 122 del 1989 che i Comuni debbano autorizzare la realizzazione dei garage seminterrati, a servizio degli edifici esistenti. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente censura la violazione dell'art. 22 della legge n. 47 del 1985, osservando che, in ogni caso, l'opera è stata oggetto di domanda di condono edilizio e il Comune, con il permesso di costruire n. 4942 del 14 giugno 2018, corredato dall'autorizzazione paesaggistica n. 13 del 18 luglio 2018, ha rilasciato la sanatoria a titolo di condono, legittimando il manufatto oggetto della sentenza di condanna e determinando, per l'effetto della sopraggiunta sanatoria, la decadenza della sanzione penale della demolizione. Dal permesso di costruire in sanatoria erano rimasti esclusi solo una tettoia e una scala, che però non hanno formato oggetto della sentenza penale, di tal che il procedimento esecutivo doveva ritenersi estinto, tanto più che il ricorrente aveva depositato la relazione tecnica asseverata dal geom. Salvato che certificava la corrispondenza tra le opere oggetto di demolizione e quelle sanate, in quanto il titolo abilitativo in sanatoria era stato richiesto non solo per l'incremento volumetrico realizzato, ma anche per l'intera consistenza, per cui, stante anche il pagamento dell'intera oblazione, si era in presenza di un 2 permesso in sanatoria legittimo, di cui non poteva ritenersi giustificata alcuna "disapplicazione". Né può ritenersi fondato l'assunto della Corte di appello secondo cui vi sarebbero opere successive alla data del condono, non contestando la sentenza penale la prosecuzione delle opere oltre il 31 dicembre 1993 e non essendovi prova che i lavori siano stati eseguiti oltre tale data, non rilevando eventuali lavori interni. La difesa rileva inoltre che la Procura generale di Napoli, con la circolare del 21 febbraio 2014, ha chiarito che per le opere antecedenti il 28 novembre 1997, in sede di esecuzione, non si può procedere alla demolizione d'ufficio, in quanto solo a partire da tale data il potere in questione si intende trasferito all'ufficio della Procura generale, come potere surrogatorio del Comune, rimasto inerte. Infine, il ricorrente osserva che, se si dovesse qualificare la demolizione come sanzione accessoria di natura penale, sarebbe maturata la prescrizione e il provvedimento non sarebbe eseguibile, fermo restando che, a pur a voler qualificare l'ordine di demolizione come una sanzione amministrativa, sarebbe stata necessaria un'adeguata motivazione volta a individuare l'interesse da salvaguardare, rispetto a una costruzione sanata e risalente a 27 anni prima. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, a TE, estraneo al giudizio penale in cui è stato emesso l'ordine di demolizione, non era dovuta la notifica della sentenza emessa nei confronti della madre MA IA, in quanto il provvedimento demolitorio, a lui ritualmente notificato nella veste di terzo interessato, conteneva comunque tutti gli estremi idonei a identificare la sentenza di condanna, che peraltro, ove ne avesse fatto richiesta, ben poteva essere rilasciata in copia all'odierno ricorrente. Dunque, alcuna violazione del diritto di difesa appare ravvisabile nel caso di specie, essendo il terzo nella condizione di esercitare in pieno le sue prerogative difensive.
2. Parimenti infondati sono i due restanti motivi di ricorso, suscettibili di essere trattati unitariamente, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili. Ed invero, nel confrontarsi con le deduzioni difensive, la Corte territoriale ha rimarcato la natura abusiva del garage edificato dall'originaria imputata, tema questo già oggetto di un accertamento penale divenuto definitivo, anche rispetto al ridotto ambito di operatività dell'autorizzazione n. 55/92, dovendosi unicamente aggiungere che il richiamo alla legge n. 122 del 1989 non appare pertinente, posto che, come ricordato anche da questa Corte (Sez. 3, n. 6738 del 3 28/11/2017, Rv. 272508), ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge n. 122 del 24 marzo 1989 (cd. legge Tognoli), letto unitamente all'art. 41 sexies della legge n. 1150/1942 (secondo cui nelle nuove costruzioni debbono essere riservati gli spazi obbligatori di parcheggio), la deroga agli strumenti urbanistici per la realizzazione di nuovi parcheggi deve ritenersi consentita, per gli edifici già esistenti, purché i nuovi parcheggi si trovino nel sottosuolo ovvero al piano terreno degli edifici, condizione questa che, nel caso di specie, non risulta adeguatamente comprovata, non essendo sufficiente che il garage sia qualificato come "pertinenziale" all'abitazione. Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell'affermare che la realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata in locali preesistenti o totalmente al di sotto del piano di campagna naturale, è soggetta alla disciplina urbanistica che regola le nuove costruzioni fuori terra (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4645 del 26/09/2008 e sez. IV, n. 6065 dell'11/11/2006), con la precisazione che l'art. 9 della cd. legge Tognoli è applicabile solo ai manufatti che siano completamente interrati, cioè realizzati nel sottosuolo per l'intera altezza (così Cons. Stato, Sez. V del 12/03/2013 e Tar Marche n. 640 del 25/09/2013). Quanto al permesso di sanatoria n. 10 del 18 luglio 2018, la Corte di appello, in maniera non illogica, ne ha escluso la rilevanza ai fini della revoca dell'ordine di demolizione, sottolineando che i lavori cui si riferisce la sanatoria, definita anche come condono ex art. 39 della legge n. 724 del 1994, non erano completati alla data del 31 dicembre 1993, data ultima prevista per l'operatività del condono, in quanto, in data 23 marzo 1994, gli operanti eseguirono il dissequestro dell'opera, dando atto che lo stato dei luoghi non era mutato rispetto al momento del sequestro, allorquando i lavori erano in corso e peraltro neanche in stato avanzato. Tale rilievo fattuale, che non ha trovato smentite nel ricorso, è indubbiamente idoneo, per la sua pregnanza, a giustificare l'affermazione della Corte territoriale circa l'inefficacia del condono, difettandone uno dei presupposti essenziali, ovvero l'ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993, a nulla rilevando il pagamento dell'oblazione, circostanza di per sé non dirimente;
a ciò deve solo aggiungersi che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 40475 del 28/09/2010, Rv. 249306, Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, Rv. 256679 e Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, Rv. 274135), in tema di violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, non è caducato in modo automatico dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria, avendo il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione da parte del destinatario dell'ordine di demolizione, il dovere di controllare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei 4 presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, per cui, entro questi limiti, deve ritenersi consentito il sindacato del giudice dell'esecuzione sulla validità dei titoli in sanatoria, come avvenuto nella vicenda in esame, all'esito di un percorso argomentativo tutt'altro che illogico.
3. Quanto al rilievo afferente il notevole tempo trascorso tra l'epoca della realizzazione dell'abuso edilizio e l'esecuzione dell'ordine di demolizione, la Corte territoriale, in modo pertinente, ha richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 e Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736), secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo imposto dal giudice costituisce una sanzione amministrativa che assolve a un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando quindi un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, avendo peraltro carattere reale, producendo cioè effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso; da ciò consegue che, essendo privo di finalità punitive, l'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.
4. Per quanto concerne infine il riferimento alla circolare della Procura generale di Napoli del 21 febbraio 2014, deve osservarsi che quest'ultima si è limitata a individuare uno sbarramento temporale che, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, riguarda non la realizzazione delle opere abusive, ma la sola pendenza della procedura esecutiva, procedura che nella vicenda in esame è insorta solo dopo l'irrevocabilità della sentenza, intervenuta il 16 novembre 1998, dunque in epoca successiva alla data del 28 novembre 1997. 5. Alla stregua di tali considerazioni, deve ribadirsi che il mancato accoglimento della richiesta difensiva volta a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione non presenta vizi di legittimità, per cui si impone il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di TE, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/12/2019 5 Il Consigliere estensore Il Presidente Fabio Zunica Gastone Andreazza Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020. DEPOSITATA IN CANCELLERA A 19 GIU 2020 IL CANCELLIERE ESPERTO Luana MAni 6