Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2014, n. 16035
CASS
Sentenza 26 febbraio 2014

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In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall'alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l'acquirente, se estraneo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2014, n. 16035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16035
    Data del deposito : 26 febbraio 2014

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