Sentenza 19 ottobre 1999
Massime • 1
La sussistenza del reato di cui all'art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli) non è esclusa ne' dall'eventuale illegittimità del sequestro, ne' dall'apposizione dei sigilli solo su una parte dell'immobile sequestrato, perché questi sono apposti a tutela del vincolo che riguarda la integrità e la non modificabilità dell'intera zona sequestrata ed investe qualsiasi attività vi si svolga in sostanziale contrasto con il vincolo stesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/1999, n. 13069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13069 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 19/10/1999
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere SENTENZA
Dr. Luigi PICCIALLI Consigliere N.3406
Dr. Carlo GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo CECCHERINI Consigliere N.11231/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UN NO, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza della Certe d'appello di Catania 22 aprile 1998 n. 299, con la quale è stata confermata la sentenza del Pretore di Ramacca 19 aprile 1995 n. 37, da lui appellata, con cui era stato dichiarato colpevole dei reati p. e p. a) 20 lett. b) L. 28 febbraio 1985 n. 47 e 36 L. Reg. Sic. 24 dicembre 1978 n. 71; b) 2 c. 1 e 13
L. 5 novembre 1971 n. 1086; c) dagli artt. 2 c. 2 e 13 L. 1971 n. 1086; d) dagli artt. 4 e 14 L. 1971 n. 1086; e) dagli artt. 17 e 20 L. 2 febbraio 1974 n. 64; f) dagli artt. 18 e 20 L. 1974 n. 64; g) dall'art. 221 T.U.L.S.; h) dall'art. 17 L. 1971 n. 1086; i) dagli artt. 2^ lett. b) L. 1985 n. 47 e 36 L. Reg. Sic. 1978 n. 71; 1) dall'art. 349 c.p., accertati in Ramacca il 14 gennaio 1991, e condannato, con la continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione e L.
1.500.000 di multa.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vittorio MELONI, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per prescrizione limitatamente ai reati previsti dall'art. 221 T.U.L.S. e L. 1974 n. 64;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la suindicata sentenza, quale colpevole dei reati ascrittigli per aver costruito abusivamente da due a quattro sopraelevazioni, secondo i versanti, di un edificio preesistente, TO IU propone ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
Mancanza o manifesta illogicità della motivazione, perché la sentenza di appello non ha motivato sull'eccezione di inesistenza o nullità del sequestro in conseguenza delle modalità di esecuzione del relativo provvedimento e, in particolare, sulla circostanza che i sigilli sono stati apposti su un muretto, la cui ubicazione non è stata indicata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha dato una sufficiente motivazione della decisione adottata, rilevando che l'apposizione dei sigilli è stata regolarmente eseguita, il relativo verbale è stato consegnato personalmente all'imputato e che la successiva prosecuzione dei lavori è stata oggetto di verifica da parte della polizia giudiziaria.
Tali elementi giustificano il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato, posto che la sussistenza del reato previsto dall'art. 349 c.p. non è esclusa ne' dall'eventuale illegittimità del sequestro, ne' dall'apposizione dei sigilli solo su una parte dell'immobile sequestrato, perché questi sono apposti a tutela del vincolo che riguarda l'integrità e la non modificabilità dell'intera zona sequestrata ed investe qualsiasi attività vi si svolga in sostanziale contrasto col vincolo stesso (v., per tutte, Cass., Sez. III, 2 giugno 1998 n. 8643, ric. Capolongo;
Sez. III, 11 luglio 1997 n. 8723, ric. Sciarra;
Sez. III, 10 aprile 1996 n. 4915, ric. Tinto;
Sez. III, 22 settembre 1995 n. 3005, ric. Mauro). Pertanto il vizio di motivazione lamentato del ricorrente è privo di consistenza.
Occorre, tuttavia, prendere atto dell'avvenuta estinzione dei reati contestati ai capi e), f) e g) per effetto del decorso del termine prescrittivo biennale, aumentato della metà per le interruzioni, dalla pronuncia della sentenza di primo grado (19 aprile 1995), che ha determinato la cessazione della permanenza per il connesso reato di cui all'art. 221 T.U.L.S..
L'estinzione dei reati concorrenti suddetti comporta, ai sensi dell'art. 597 c. 4 c.p.p., la diminuzione della pena corrispondente di L. 500.000 di multa sull'aumento per la continuazione praticato nella sentenza di primo grado.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi e), f) e g) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di L. 500.000 di multa.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999