Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2002, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE0 1 3 2 1 / 0 2 ASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente - R.G.N. 6141/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere 7923/99 Dott. Ettore R. GIANNANTONIO Consigliere - Cron. 36.20 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere- Ud. 05/10/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE, giusta delega in MAGARAGGIA atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato sul 2° ricorso n° 07923/99 proposto da: DELL' 'INTERNO, in persona del Ministro pro 2001 MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 3769 tempore, -1- presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
da controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AS RI;
intimata avverso la sentenza n. 2540/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 17/10/98 R.G.N. 4781/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso previa riunione dei fascicoli, rigetto dei ricorsi. * -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 17 ottobre 1998 il Tribunale di Lecce ha respinto l'appello proposto da RI SA contro la decisione del Pretore che, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, le aveva attributo l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° giugno 1996, anziché dalla data della domanda amministrativa (31 maggio 1995). Il giudice a quo ha osservato che solo dall'ottobre 1995 erano cominciate ad emergere in tutta la loro gravità le infermità da cui era affetta la SA, essendo risultata la presenza di un diabete mellito di II grado cui si era aggiunta una vasculopatia cerebrale, mentre il quadro patologico precedente, pur grave, non era tale da consentire il riconoscimento del beneficio. q RI SA chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso fondato su un unico motivo al quale resiste il Ministero dell'Interno che propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi. Motivi della decisione I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c. perché proposti contro la stessa sentenza. Con l'unico motivo del ricorso principale, censurando la sentenza impugnata per vizio di omessa e insufficiente motivazione, nonché per violazione dell'art.1 legge n.18/80 e dell'art.1 legge n.508/88, la ricorrente assume che il Tribunale: a) ha omesso di valutare tutte le patologie accertate in fase amministrativa dalla Commissione medica (grave ipovisus 00, poliartrosi, cardiopatia ischemico ipertensiva), sia in relazione alle altre accertate patologie (diabete mellito e vasculopatia cerebrale) sia nella loro idoneità a determinare da sole una condizione di non autosufficienza dell'invalida sin dalla data della domanda amministrativa;
b) ha omesso di considerare che secondo il diritto vivente il momento di insorgenza 3 dello stato invalidante non coincide con il deposito della relazione del consulente tecnico (data dalla quale il giudice a quo ha fatto, invece, decorrere il beneficio) poiché è in questione un processo esteso nel tempo rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale;
c)ha omesso, in questa prospettiva, di spiegare come le ulteriori patologie (diabete mellito e vasculopatia cerebrale) potessero essere insorte solo nell'ottobre 1995 (cioè dieci mesi dopo la domanda amministrativa) e non, invece, se fossero state presenti anche dieci mesi prima;
d) ha omesso di motivare sulla “ratio” delle disposizioni di legge in materia di indennità di accompagnamento, il cui scopo è quello riconoscere il beneficio per consentire agli invalidi di compiere autonomamente un “minimum” di vita sociale e non solo gli atti della vita vegetativa;
sotto tale aspetto, il Tribunale avrebbe dovuto motivare sul se e come la ricorrente avrebbe potuto compiere atti della vita di relazione già in presenza di patologie gravi come quelle accertate in sede amministrativa. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Ministero dell'Interno denuncia violazione degli artt.75 e 83 c.p.c., nullità della sentenza e vizio di omessa e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), rilevando che il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto direttamente da RI SA, soggetto a carico del quale era stata accertata la esistenza di un quadro demenziale senile quindi, di una malattia psichica che la rendeva incapace di agire personalmente e di rilasciare valida procura, con l'effetto di rendere nullo e inesistente l'intero procedimento giurisdizionale. Con il secondo motivo e con denuncia di violazione degli artt. 34 e 295 c.p.c., di nullità del procedimento e di motivazione omessa e insufficiente (art. 360 nn. 3, 4 e 5) assume il Ministero dell'Interno che il riconoscimento della indennità di accompagnamento per la sussistenza di una patologia psichica si risolve in un 4 inammissibile accertamento di “status” circa la capacità di intendere e di volere;
tale accertamento, infatti, non può essere compiuto "incidenter tantum" in sede di giudizio assistenziale, ma deve formare oggetto, in via pregiudiziale, di apposito procedimento camerale ex artt. 712 e segg. c.p.c., con la conseguente necessaria sospensione del procedimento finalizzato all'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento. Precede in ordine logico l'esame dei motivi del ricorso incidentale per il carattere pregiudiziale delle questioni che ivi si prospettano. I motivi suddetti, da trattare congiuntamente per riguardare questioni tra loro interdipendenti e relative, anche se sotto diversi profili, alle conseguenze processuali scaturenti dalle condizioni psichiche dell'interessato, vanno rigettati perché infondati. Questa Corte si è già pronunciata sul significato da attribuire all'art.75 c.p.c. affermando il principio, che qui si condivide, secondo cui la norma suddetta, nell'indicare le persone processualmente incapaci, si riferisce alle persone che siano private della capacità di agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione o, in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione e non invece alle persone colpite da incapacità naturale, che non risultano ancora interdette o inabilitate nelle forme di legge (vedi Cass. 26 maggio 1999 n.5152, 20 giugno 2001 n.8402). La “ratio” di una simile disposizione, consistente principalmente nella esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento (quali quelle che sono all'origine della incapacità naturale), porta anche ad escludere l'applicabilità nel caso di specie – nel quale la SA non risulta formalmente né interdetta né inabilitata- dell'art.295 c.p.c., non essendovi alcuna pregiudizialità sul piano logico-giuridico tra 5 procedimento ex art. 712 e segg. c.p.c. e procedimento diretto al riconoscimento della indennità di accompagnamento. In proposito, va richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui alla sospensione necessaria del giudizio civile può pervenirsi solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato (cfr. tra tante, Cass. 11 aprile 1994 n.3354, 22 febbraio 1994 n.179). Ma anche il ricorso principale è privo di fondamento. E' noto il principio, ripetutamente affermato da questa Corte in materia di controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo cui, quando il giudice del merito basi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione. Peraltro, perché ciò si verifichi, deve trattarsi di carenze o di deficienze diagnostiche, di incongruenze ed affermazioni illogiche e scientificamente errate, e non già di semplice difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti dalla parte (per tutte, vedi Cass. 9 gennaio 1992 n.142). Nella situazione controversa la ricorrente non evidenzia lacune nella , individuazione delle malattie da lei sofferte (le patologie esaminate e valutate nella impugnata sentenza coincidono con quelle di cui si censura l'inadeguata considerazione) e neppure la sussistenza di un palese contrasto tra la diagnosi dell'ausiliario del giudice e il quadro sintomatologico accertato, tale da suggerire chiaramente la presenza di infermità diverse o la erroneità del giudizio medico rispetto a nozioni scientificamente indiscusse, né lamenta l'omissione di esami di laboratorio e strumentali, dai quali non poteva e non doveva prescindersi ai fini di una corretta diagnosi. Quanto poi alla decorrenza del beneficio, la conclusione che l'invalida aveva raggiunto solamente a far tempo dal 1 giugno 1996 una condizione corrispondente a quella descritta nella fattispecie normativa di cui agli artt. 1 legge 11 febbraio 1980 n.18 e 1 legge 12 novembre 1988 n.508 (uno stato cioè di non autosufficienza di gravità tale da richiedere necessariamente un'assistenza continua per attendere agli atti quotidiani della vita) è stata correttamente, anche se in modo sintetico, giustificata dal Tribunale con il rilievo che solo in sede di visita medico legale era stata accertata la esistenza di una vasculopatia cerebrale e che solo il certificato medico del 23.10.95 aveva documentato la esistenza di un diabete mellito di consistenza tale da dar luogo all'inizio di un processo degenerativo idoneo a modificare nel tempo il quadro patologico esistente fino al settembre 1995 (così come diagnosticato nei certificati cardiologici del 18.7.95 e 25.9.95) e che, pur grave, non era tale da consentire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Non è vero, quindi, quanto si afferma dalla ricorrente, cioè che il giudice a quo non avrebbe considerato che lo stato di invalidità è il risultato di un processo esteso nel tempo e la sua insorgenza non può quindi esser fatta coincidere con la data di deposito della relazione di consulenza. Neppure è fondata la tesi secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato le malattie accertate in sede amministrativa nella loro idoneità a determinare di per sé una condizione di non autosufficienza dell'invalida, in quanto la sentenza impugnata contiene un esplicito giudizio negativo al riguardo, là dove afferma che solamente con la insorgenza del diabete mellito, diagnosticato nell'ottobre 1995, cominciarono ad emergere in tutta la loro gravità le infermità da cui era affetta la SA. 7 In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2001 Il Presidente Il Cons.estensore ( se f ranzis fal ellabat. Hill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1 FEB. 2002 IL CANCELLIEREWall I D , A S O 0 S L 1 A 3 L . T 3 O T , 5 B R A I . 'A S E D N L P L A S E 3 T I S D 7 N - I O G 8 S P - O 1 N M I E A 1 S D A I E E D A , G E O O G T R T E T N T S L E I I S R G E I A E D L R L O E D 08 0