Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2002, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBB043 2 9 /02 ee 66745 OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I.R.PE.F./I.LO.R.: redditi d'impresa; LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rettifica SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 20706/99 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 10111 Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Ud.
6.12.2001 Dott. Stefano MONACI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20706 R.G. 1999, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO F. & A. F.lli Di Lupo S.n.c., in persona del Curatore - autorizzato con decreto del Giudice delegato del Tribunale di Verona in data 19 dicembre 1999 -, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Claudio 7 7 DONELLA e Giulio CEVOLOTTO, domiciliatario in Roma alla via 4 2 Antonio Bennicelli 27; 1
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 18 giugno 1998, depositata col n. 186 il 17 settembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 6 dicembre 2001: il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- - il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il restante. Svolgimento del processo All'esito di verifica contabile conclusa il 6 marzo 1987, l'Ufficio delle Imposte Dirette di Verona elevò il reddito d'impresa della F. & A. F.lli Di Lupo S.n.c. dalla perdita dichiarata di lire 828.906.000 all'utile di lire 772.814.000 per l'anno 1982, dalla perdita di lire 1.107.667.000 all'utile di lire 602.411.000 per il 1983, e da lire 5.820.000 a 83.441.000 per il 1984, provvedendo a notificare tre avvisi di rettifica al Curatore della Società, frattanto fallita. Le impugnative di quest'ultimo - fondate sulla carenza del potere di richiedere le scritture contabili alla Curatela, sull'erroneo ricorso alle presunzioni e sulla mancanza di motivazione degli atti impositivi furono, previa riunione dei ricorsi, accolte dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verona, interamente per gli anni 1982 e 1983, e con recupero a tassazione delle sole poste non contestate, per il 1984. Il gravame dell'Ufficio è stato, con la sentenza in epigrafe, respinto dalla Commissione Tributaria 2 Regionale del Veneto, che ha ritenuto di condividere le conclusioni favorevoli alla contribuente, in assenza di 'motivi nuovi', prospettati dall'ufficio appellante, a sostegno della pretesa tributaria. Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con due motivi, cui la Curatela fallimentare resiste con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione Col primo mezzo di cassazione, la ricorrente Amministrazione finanziaria, previa riproduzione della parte motiva della sentenza impugnata, deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; col secondo, espone omissione di pronuncia ed ulteriore difetto di motivazione, relativamente a doglianze specifiche riguardanti la mancata ripresa a tassazione di alcune poste, non contestate dalla contribuente, per l'anno 1983 - La Curatela fallimentare oppone: a) l'inammissibilità del ricorso, per totale assenza d'esposizione dei fatti di causa (art. 366 n. 3 c.p.c.); b) l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della prima censura, in particolare per assenza di riscontri sotto il profilo motivazionale;
c) l'inammissibilità, per analogo vizio, del secondo mezzo di cassazione, ferma restando l'estraneità all'appello dei punti che l'Amministrazione ricorrente assume non esaminati dal giudice 'a quo'. Superando l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, rileva il collegio che il primo motivo della proposta impugnazione si rivela fondato. 3 L'eccezione d'ordine generale va disattesa, in quanto l'onere dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato a pena di inammissibilità dall'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., risulta assolto in maniera idonea dalla premessa in fatto dell'atto d'impugnazione ("per una più pronta ed esauriente intelligenza dei fatti si riproduce qui di seguito la decisione impugnata": p. 1, in fine) e dalla allegazione, sia nell'originale dell'atto che nella copia notificata, della fotocopia del provvedimento di cui si tratta;
nel quale, a sua volta, la esposizione in fatto delle vicende processuali appare formulata in maniera compiuta. Ciò posto, si osserva come a tale esposizione non segua una motivazione apprezzabile. Dalla narrativa si apprende che i rilevanti recuperi d'imposta per i tre periodi in esame erano stati oggetto d'impugnativa da parte della Curatela fallimentare: “a) per mancanza di potere dell'Ufficio di richiedere al Curatore le scritture contabili del fallito;
b) per violazione del principio del 'praesumptum de praesumpto'; c) per mancanza di motivazioni art. 39 d.P.R. 600/73”. Si rileva, quindi, il tenore della decisione di primo grado, di accoglimento dei ricorsi, con la conferma dei redditi dichiarati per gli anni 1982 e 1983, e con recuperi limitati alle poste non contestate, per il 1984, senza alcun riferimento alle ragioni corrispondenti. Si riporta infine in maniera ampia - avuto riguardo all'intero contesto il contenuto- dell'appello, col quale si lamentava, in via generale, che il primo giudice si fosse limitato a riprodurre letteralmente le tesi del 4 contribuente;
si ribadiva quindi la legittimità dell'invio dei questionari e della richiesta delle scritture contabili, in assenza di obiezioni da parte del Curatore;
si resisteva infine all'eccezione di carenza di motivazione degli avvisi di rettifica, puntualizzandosi che, per il 1982, era stato precisato come il ricorso al condono per l'anno precedente non autorizzasse la riduzione delle rimanenze iniziali, e, per il 1983, si erano applicate percentuali di redditività pari a quelle del precedente periodo d'imposta. A tale esauriente esposizione, soprattutto delle censure mosse alla decisione di primo grado, con conclusiva istanza di riforma della stessa e di conferma degli accertamenti, segue la motivazione - riportata pure in ricorso -, secondo cui "la Commissione Tributaria Regionale di Venezia osserva come la sentenza di primo grado ha esaminato in modo ampio ed analitico tutti i profili relativi agli accertamenti giungendo a conclusioni condivisibili. Peraltro l'Ufficio appellante non ha prodotto motivi nuovi”. Alla stregua di risultanze siffatte, non è dato accedere alla pregiudiziale eccezione d'inammissibilità della censura, sotto il prospettato profilo della violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., siccome impropriamente ricondotta nello schema del n.
3-e non del n.
4 - dell'art. 360 c.p.c., in quanto la norma processuale violata viene in realtà assunta dalla ricorrente quale parametro del vizio di motivazione, contestualmente denunciato. E, sotto tale concorrente profilo, non è casuale che la stessa resistente assuma in maniera esplicita, nella memoria -essersi in presenza di una motivazione 5 'per relationem'. Che la motivazione si esaurisca nella 'relatio' alla decisione impugnata, è fuor di dubbio, avuto riguardo alle riportate emergenze processuali;
ma è proprio una simile scelta a rivelare l'insufficienza denunciata, dal momento che manca come si è sottolineato -, anche nella più ampia parte espositiva che precede, ogni riferimento ad una qualche 'ratio decidendi' del provvedimento impugnato. E, conseguentemente, risulta impossibile qualsivoglia raffronto con le censure proposte, da cui sia dato arguire che il giudice del gravame ne abbia tenuto conto, rispetto alla decisione di prime cure. E' vero che, in ordine a tale ultimo punto, si nega che l'appellante abbia "prodotto motivi nuovi”, ma in questa locuzione, da cui non si trae alcuna conseguenza circa l'ammissibilità del gravame, è possibile semmai riscontrare la conferma del vizio denunciato. Il tenore delle critiche emerge invero con chiarezza nella parte espositiva: da essa per converso appare l'irrilevanza dei "motivi nuovi", posto che la complessiva censura riposa proprio sulla mancata considerazione delle tesi dell'appellante, ad opera del -come appunto è riportato nella giudice di primo grado, espressa sentenza impugnata “dolendosi del 'modus procedendi' della - Commissione ('scil.': di primo grado), che - a suo dire - ha riprodotto nella sentenza anche le sottolineature del contribuente e non ha tenuto conto delle motivazioni dell'Ufficio". In realtà il vizio di motivazione, onde si diceva affetta la decisione appellata, si è,per effetto della stessa 'relatio', necessariamente trasmesso alla 6 sentenza ora impugnata. Questa si esaurisce infatti, in relazione a tale complessiva censura, nelle scarne locuzioni già riportate, a loro volta meramente descrittive di un'attività (decisoria) che si assume esercitata, ed assertive della mancanza di 'motivi nuovi' addotti dall'appellante, le cui censure appaiono agevolmente intelligibili anche dalla sola lettura della parte narrativa. Di qui l'accoglimento del primo mezzo di cassazione. Da esso deriva l'assorbimento di quello restante - col quale si fanno valere, ad un tempo, l'omissione di pronuncia ed il difetto di motivazione in ordine a doglianze particolari, formulate dall'ufficio impositore -, con la cassazione della sentenza impugnata, ed il rinvio ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, chiamata a provvedere, all'esito del nuovo esame, anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001. Il Presidente II Cons. estensore - Michele Cantillo - -Enrico Papar- tic صا DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 26 MAR. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7