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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2620/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2620/2025 promossa da:
nata il [...] Controparte_1
in Ecuador e in possesso della cittadinanza italiana C.F._1
e nato il [...] CP_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Barone Muzj
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 31.7.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio il 01/06/2019 in Livorno e che dalla loro unione è nato il minore Persona_1 il 09/04/2012 in Livorno, che attualmente frequenta la seconda classe della scuola secondaria di primo grado. Con provvedimento in data 4.8.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Controparte_1
e ,
[...] CP_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 1.6.2019 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 128 P. 1 anno 2019. DISPONE CHE:
A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ai Persona_1 sensi dell'art. 337-ter c.c., con collocamento prevalente presso il padre, , che CP_2 continuerà a risiedere nell'attuale casa familiare sita in Livorno, via degli Ebrei Vittime del Nazismo n.4.
C) La frequentazione del minore viene così regolamentata (variazione del calendario rispetto a quanto indicato in ricorso):
- il martedì, mercoledì, dalla fine delle lezioni fino al giorno successivo all'ingresso a scuola e il venerdì, dalla fine delle lezioni fino alle 10 del sabato mattina, con pernottamento presso la madre;
la madre prenderà con sé il minore anche i giorni di lunedì e giovedì all'uscita di scuola sino alle ore 18.00, orario in cui sarà prelevato dal padre terminato il turno di lavoro.
- Negli altri giorni e orari, il minore sarà con il padre presso la casa familiare.
- Il sabato sarà sempre con il padre fino alle ore 18:00; trascorrendo i Persona_1 fine settimana alternati con la madre, dal sabato alle ore 18:00 fino alla domenica ore 18:00.
I genitori si impegnano a concordare eventuali variazioni con spirito di collaborazione e nel rispetto dell'interesse del minore.
Le festività, le vacanze scolastiche e le ricorrenze (Natale, Pasqua, compleanni) saranno suddivise in modo equo secondo calendarizzazione annuale ovvero:
- Vacanze natalizie: con i genitori ad anni alterni, il giorno 24 (Vigilia) o il giorno 25 (giorno di Natale), il giorno 26 (Santo Stefano) o il giorno dell'Epifania, il giorno 31 dicembre o il 1° gennaio.
- Vacanze pasquali trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o di Persona_1
Pasquetta, alternandosi con la madre di anno in anno.
- trascorrerà altresì il giorno del compleanno del genitore con il Persona_1 medesimo nonché il proprio compleanno con ciaschedun genitore ad anni alterni.
D) La casa familiare, sita in Livorno, via degli Ebrei Vittime del Nazismo n. 4, in proprietà pro quota del Sig. , in comunione con il di lui padre e la sorella, rimarrà ad CP_2 uso del predetto e del figlio, collocato prevalentemente presso il padre
La sig.ra si impegna a lasciare l'abitazione entro e Controparte_1 non oltre 6 mesi dalla data di vendita del fondo in comproprietà, provvedendo a reperire una nuova sistemazione abitativa, come meglio specificato nel prosieguo alla lettera E.
E) Il padre corrisponderà alla madre, allorquando si sarà trasferita ad abitare altrove, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, comprensiva di quota per spese ordinarie e per la compartecipazione alle utenze domestiche della casa, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie (quali: scolastiche non ordinarie, sanitarie non coperte dal SSN, sportive, ludico-ricreative, viaggi di istruzione, etc.) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo, sull'opportunità e l'entità della spesa, richiamandosi ivi espressamente le linee guida previste dal Consiglio Nazionale Forense.
F) I coniugi si impegnano a porre sin da subito in vendita il fondo in comproprietà, sito in Livorno Via Ebrei Vittime del Nazismo n. 10 Piano T cat. C1, gravato da prestito cointestato al 50% con scadenza prevista nel 2032, obbligandosi nelle more a soddisfare le rate scadenti, ciascuno per il 50%, sino alla vendita con contestuale estinzione del prestito.
Il ricavato della vendita sarà destinato all'estinzione del suddetto finanziamento e a consentire alla Sig.ra di accedere a nuovo Parte_1 finanziamento e, con anche i proventi ottenuti dalla vendita e pro-quota spettanti, di reperire una nuova sistemazione abitativa, impegnandosi la stessa a lasciare l'abitazione entro 6 mesi dall'avvenuta vendita del suddetto fondo.
G) Le parti concordano che il minore possa espatriare temporaneamente nel Paese di origine della madre per far visita a familiari e/o per motivi affettivi, culturali o personali, per un periodo massimo di tre settimane per ciascun soggiorno, e comunque nel rispetto del calendario concordato tra i genitori.
A tal fine, il minore è autorizzato ad espatriare accompagnato dalla madre, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni al padre, mediante comunicazione scritta (anche via email o PEC), contenente l'indicazione delle date, della destinazione e dei recapiti utili durante il soggiorno.
In caso di situazioni urgenti o impreviste di comprovata necessità, la madre potrà organizzare la partenza con preavviso ridotto, fornendo comunque al padre le informazioni necessarie in tempo utile.
- Entrambi i genitori si impegnano a cooperare responsabilmente per garantire il diritto del minore a mantenere relazioni significative con la famiglia di origine di ciascun genitore, nel rispetto dell'interesse superiore del minore stesso.
- Le parti si danno reciprocamente atto che null'altro hanno da pretendere l'uno dall'altra, a qualunque titolo, presente o futuro, in relazione al matrimonio, fatta salva ogni futura modifica delle condizioni di separazione derivante da mutamento delle circostanze.
H) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2620/2025 promossa da:
nata il [...] Controparte_1
in Ecuador e in possesso della cittadinanza italiana C.F._1
e nato il [...] CP_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Barone Muzj
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 31.7.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio il 01/06/2019 in Livorno e che dalla loro unione è nato il minore Persona_1 il 09/04/2012 in Livorno, che attualmente frequenta la seconda classe della scuola secondaria di primo grado. Con provvedimento in data 4.8.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Controparte_1
e ,
[...] CP_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 1.6.2019 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 128 P. 1 anno 2019. DISPONE CHE:
A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ai Persona_1 sensi dell'art. 337-ter c.c., con collocamento prevalente presso il padre, , che CP_2 continuerà a risiedere nell'attuale casa familiare sita in Livorno, via degli Ebrei Vittime del Nazismo n.4.
C) La frequentazione del minore viene così regolamentata (variazione del calendario rispetto a quanto indicato in ricorso):
- il martedì, mercoledì, dalla fine delle lezioni fino al giorno successivo all'ingresso a scuola e il venerdì, dalla fine delle lezioni fino alle 10 del sabato mattina, con pernottamento presso la madre;
la madre prenderà con sé il minore anche i giorni di lunedì e giovedì all'uscita di scuola sino alle ore 18.00, orario in cui sarà prelevato dal padre terminato il turno di lavoro.
- Negli altri giorni e orari, il minore sarà con il padre presso la casa familiare.
- Il sabato sarà sempre con il padre fino alle ore 18:00; trascorrendo i Persona_1 fine settimana alternati con la madre, dal sabato alle ore 18:00 fino alla domenica ore 18:00.
I genitori si impegnano a concordare eventuali variazioni con spirito di collaborazione e nel rispetto dell'interesse del minore.
Le festività, le vacanze scolastiche e le ricorrenze (Natale, Pasqua, compleanni) saranno suddivise in modo equo secondo calendarizzazione annuale ovvero:
- Vacanze natalizie: con i genitori ad anni alterni, il giorno 24 (Vigilia) o il giorno 25 (giorno di Natale), il giorno 26 (Santo Stefano) o il giorno dell'Epifania, il giorno 31 dicembre o il 1° gennaio.
- Vacanze pasquali trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o di Persona_1
Pasquetta, alternandosi con la madre di anno in anno.
- trascorrerà altresì il giorno del compleanno del genitore con il Persona_1 medesimo nonché il proprio compleanno con ciaschedun genitore ad anni alterni.
D) La casa familiare, sita in Livorno, via degli Ebrei Vittime del Nazismo n. 4, in proprietà pro quota del Sig. , in comunione con il di lui padre e la sorella, rimarrà ad CP_2 uso del predetto e del figlio, collocato prevalentemente presso il padre
La sig.ra si impegna a lasciare l'abitazione entro e Controparte_1 non oltre 6 mesi dalla data di vendita del fondo in comproprietà, provvedendo a reperire una nuova sistemazione abitativa, come meglio specificato nel prosieguo alla lettera E.
E) Il padre corrisponderà alla madre, allorquando si sarà trasferita ad abitare altrove, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, comprensiva di quota per spese ordinarie e per la compartecipazione alle utenze domestiche della casa, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie (quali: scolastiche non ordinarie, sanitarie non coperte dal SSN, sportive, ludico-ricreative, viaggi di istruzione, etc.) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo, sull'opportunità e l'entità della spesa, richiamandosi ivi espressamente le linee guida previste dal Consiglio Nazionale Forense.
F) I coniugi si impegnano a porre sin da subito in vendita il fondo in comproprietà, sito in Livorno Via Ebrei Vittime del Nazismo n. 10 Piano T cat. C1, gravato da prestito cointestato al 50% con scadenza prevista nel 2032, obbligandosi nelle more a soddisfare le rate scadenti, ciascuno per il 50%, sino alla vendita con contestuale estinzione del prestito.
Il ricavato della vendita sarà destinato all'estinzione del suddetto finanziamento e a consentire alla Sig.ra di accedere a nuovo Parte_1 finanziamento e, con anche i proventi ottenuti dalla vendita e pro-quota spettanti, di reperire una nuova sistemazione abitativa, impegnandosi la stessa a lasciare l'abitazione entro 6 mesi dall'avvenuta vendita del suddetto fondo.
G) Le parti concordano che il minore possa espatriare temporaneamente nel Paese di origine della madre per far visita a familiari e/o per motivi affettivi, culturali o personali, per un periodo massimo di tre settimane per ciascun soggiorno, e comunque nel rispetto del calendario concordato tra i genitori.
A tal fine, il minore è autorizzato ad espatriare accompagnato dalla madre, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni al padre, mediante comunicazione scritta (anche via email o PEC), contenente l'indicazione delle date, della destinazione e dei recapiti utili durante il soggiorno.
In caso di situazioni urgenti o impreviste di comprovata necessità, la madre potrà organizzare la partenza con preavviso ridotto, fornendo comunque al padre le informazioni necessarie in tempo utile.
- Entrambi i genitori si impegnano a cooperare responsabilmente per garantire il diritto del minore a mantenere relazioni significative con la famiglia di origine di ciascun genitore, nel rispetto dell'interesse superiore del minore stesso.
- Le parti si danno reciprocamente atto che null'altro hanno da pretendere l'uno dall'altra, a qualunque titolo, presente o futuro, in relazione al matrimonio, fatta salva ogni futura modifica delle condizioni di separazione derivante da mutamento delle circostanze.
H) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra