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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 914/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Prima Civile. composta dai Signori:
1) Dr. CC MELE - Consigliere
2) Dr. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Consigliere Relatore 3) Dr.ssa IZ EVANGELISTA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 914 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del Sindaco p.t. e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Tanzarella e dall'avv. Mary
Capriglia
[...]
[...]
in Controparte_1
,
persona del suo Curatore, l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cinque;
-APPELLATA- Fissata, con ordinanza del 11.04.2023 l'udienza cartolare del 03.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in detta data, all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: "Con atto di citazione ritualmente notificato l'Impresa Controparte_1 conveniva in giudizio il comune di
Pt_1 chiedendo la condanna al risarcimento del danno derivante dal contratto di appalto sottoscritto il
26.6.2014 rep. 3.184, giusta Determina Dirigenziale del 9.4.2014 n. 630. Deduceva la società attrice che i lavori, aventi ad oggetto la manutenzione e messa in sicurezza del plesso scolastico denominato "N.O.
Barnaba – San Giovanni Bosco" dell'importo iniziale di euro 300.000,00, venivano aggiudicati per un importo di euro 187.117,82; I lavori venivano consegnati in data 3.11.2014 ed in data 15.3.2015 venivano formalmente sospesi giusta verbale adottato dalla D.L.; quindi ripresi in data 16.6.2015 e terminati in data 31.7.2015, con emissione di certificato di regolare esecuzione.
La società attrice lamenta di non essere stata messa in condizioni di eseguire liberamente e speditamente l'appalto dalla committente, giacché l'edificio oggetto dei lavori non veniva reso libero da persone e cose, né
l'amministrazione comunale si era preoccupata di coordinare ovvero trasferire altrove l'attività didattica che continuava a svolgersi al suo interno in concomitanza dei lavori. Ciò aveva comportato evidenti difficoltà di gestione del cantiere sia all'interno che all'esterno, a causa delle continue lamentele e delle richieste di sospensione avanzate dal personale scolastico, per il rumore prodotto dagli operai, finchè i lavori venivano effettivamente sospesi dal 16.3.2015 al 16.6.2015 e quindi ripresi e terminati nei successivi 25 giorni.
L'impresa appaltatrice formulava riserva nel registro di contabilità n. 2 in occasione del II stato di avanzamento lavori ed in data 14.7.2015 esplicitava la riserva per i seguenti importi: euro 59.483,90 per un maggior costo della manodopera, euro 42.300,00 per mancato e sottoutilizzo dei mezzi d'opera; euro 22.306,46 per maggiori spese generali;
euro 12.970,79 per facchinaggio e spostamento arredi. Il tutto per un totale di euro 137.061,15 oltre IVA. Concludeva l'attrice chiedendo che le riserve iscritte fossero dichiarate legittime e fondate con conseguente condanna della stazione appaltante al pagamento degli importi come sopra quantificati. Si costituiva in giudizio il il quale contestava la Parte 1
pretesa attorea deducendo che l'appaltatore era consapevole ed aveva accettato il rischio che i lavori avrebbero potuto avere un andamento non lineare a causa dell'interferenza con l'attività didattica, come previsto dal capitolato speciale di appalto, che contemplava tra l'altro la possibilità di effettuare consegne parziali dei lavori per singoli lotti di edificio al fine di eliminare la interferenza con attività didattica. In secondo luogo, imputava la esclusiva responsabilità per i ritardi alla Controparte_2 che non aveva messo a disposizione le aree destinate a cantiere. L'ente convenuto eccepiva inoltre la decadenza dell'appaltatrice dalle riserve in quanto iscritte tardivamente rispetto al verbale di sospensione dei lavori e al primo registro di contabilità, e precisamente iscritte solo in data 29.6.2015 in occasione del II stato di avanzamento dei lavori. Contestava infine la quantificazione degli importi indicati nelle riserve. La causa veniva istruita mediante la produzione documentale effettuata dalle parti (cfr. piano di sicurezza e coordinamento, capitolato speciale di appalto, verbale di consegna dei lavori, libretti delle misure e registri di contabilità, certificati di ultimazione e regolare esecuzione), mediante la prova testimoniale esperita e la CTU tecnico- estimativa affidata all'Ing. Persona_1 Precisate le conclusioni la causa veniva infine rimessa in decisione all'udienza del 10.2.2021 con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..”
Con sentenza n. 1034/2021, il Tribunale di Brindisi ha accolto parzialmente la domanda
Controparte_1 e, accertata e dichiarata la formulata dalla Curatela del responsabilità del Parte_1 uale stazione appaltante dei lavori relativi alla Scuola
San Giovanni Bosco di Ostuni" affidati con Secondario di I grado “N.O. Barnaba determina dirigenziale del 9.1.2014 n. 630, ha dichiarato legittime le riserve formulate dalla impresa appaltatrice che quantifica nella minor somma di euro 33.892,21 oltre IVA, somma che il dovrà pagarein favore della Curatela, oltre agli interessi Parte_1
legali dal giorno della domanda giudiziale. Il Tribunale ha, pertanto, condannato il [...]
Parte_1 al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite nella misura di 2/3 da calcolarsi sulle seguenti somme: euro 7.254,00 oltre IVA e CPA per onorari, euro
1.600,00 per esborsi (inclusa la CTP), oltre spese generali;
ha compensato le spese nella misura di 1/3 tra le parti e ha posto le spese della CTU definitivamente a carico del
Parte_1 Parte_1 haCon atto di citazione ritualmente notificato in data 30.09.2021, il
interposto appello avverso la citata sentenza, affidandolo ai motivi di cui appresso, e ha chiesto alla Corte di: "annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarando la tardività dell'apposizione della riserva da parte dell'impresa CP_1 e, comunque, l'inesistenza del relativo credito;
condannare l'appellata alla integrale rifusione, in favore delle spese e competenze del giudizio, incluse quelle di primodel Parte_1
grado."
Con comparsa deposita in data 20.11.2021, si è costituita in giudizio si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in Controparte_1
diritto.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, e fatte precisare le conclusioni alle parti, con ordinanza del 3.05.2023, il Collegio ha introitato la causa per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, rubricato "Sulla tardività della riserva apposta dall'appaltatore", la difesa appellante impugna la parte della sentenza con cui il primo giudice non ha ritenuto la tardività della riserva apposta dall'appaltatrice il 14.7.2015.
Secondo l'appellante, posto che la sospensione dei lavori disposta dalla D.L. in data
15.3.2015 è stata immediatamente percepita come illegittima dalla controparte, e che “tale sospensione giungeva all'epilogo di una fase nella quale l'attività dell'appaltatore aveva già subito rallentamenti a causa della indisponibilità delle aree interne e della necessità di operare con cautela su quelle esterne" (tanto si legge nell'atto di appello), la riserva apposta dall'appaltatrice sul secondo registro di contabilità deve ritenersi tardiva, non essendo stata apposta sul primo atto utile successivo alla percezione del danno subito, ossia sul primo registro di contabilità, datato 16.03.2015.
1.1. Il motivo è infondato.
Come noto, le riserve devono essere formulate necessariamente per iscritto e devono essere apposte, ai sensi dell'art. 191 comma 2 del DPR 207/10, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e sul registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito il principio, ormai consolidato, secondo cui “nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum" può essere successivamente indicato”. (Cass., nn. 28801/2018;
10949/2014, 23670/2006, 5540/2004).
Invero, quando la riserva concerna le conseguenze di un fatto dannoso continuativo o che non potevano essere immediatamente valutate nella loro portata o che inizialmente apparivano lievi o trascurabili, all'appaltatore è consentito di iscrivere la riserva in un secondo momento, quando il fatto sia percepibile secondo un criterio di ordinaria diligenza nella sua vera portata o nelle sue reali conseguenze.-
Come si evince dagli atti di causa, l'appaltatrice ha sottoscritto il verbale di sospensione lavori del 15.3.2015, dichiarando che avrebbe formulato apposita riserva nel successivo registro di contabilità n. 2, relativo al secondo SAL, adottato solo in data 29.6.2015, a seguito della ripresa dei lavori (“con riserva che verrà esplicitata sul registro di contabilità
CSAL n. 2.").
Sicché, sostiene parte appellante che, da una lettura degli atti di causa, si evincerebbe che l'appaltatrice avrebbe avuto contezza del pregiudizio subito già dalla data della consegna dei lavori, giacché l'attività esecutiva risultava compromessa a causa della mancata disponibilità delle aree interne al plesso scolastico.
Pertanto, afferma il Pt_1 posto che la sospensione giungeva all'esito di un periodo di sottoproduzione che perdurava sin dalla consegna dei lavori e che, conseguentemente,
l'illegittimità della sospensione era immediatamente apprezzabile, l'impresa era obbligatal ad iscrivere tempestiva riserva - a pena di decadenza - sul verbale di sospensione lavori e nel primo registro di contabilità.
Tale tesi non è condivisibile.
Sebbene, come evidenziato anche dal c.t.u., i lavori abbiano subito un andamento anomalo sin dalla consegna degli stessi, avvenuta in data 3.11.2014, nel caso di specie si è all'evidenza dinanzi a fatti pregiudizievoli aventi natura continuativa, derivanti da condotte della committente che non hanno trovato riflesso in decisioni espresse formalmente, quali il verbale di sospensione dei lavori. Né può ritenersi che, all'atto della sospensione,
l'appaltatrice avrebbe potuto avere contezza della portata del pregiudizio causato dalla stessa, atteso che nel verbale di sospensione non veniva fatta menzione neanche della durata della stessa. A nulla sarebbe valso, pertanto, iscrivere riserva nel primo registro di contabilità, atteso, peraltro, che in tale registro sono stati contabilizzati i compensi a tutto il 15.3.2015, il giorno precedente la sospensione adottata il 16.3.2015, sospensione disposta
- come chiarito - senza esplicitazione della sua durata.
Proprio per tali motivi, l'appaltatrice ha ritenuto di segnalare nel verbale di sospensione che la riserva sarebbe stata formulata alla cessazione del fatto pregiudizievole, dunque, nel secondo registro di contabilità relativo al SAL n. 2, ciò in ossequio a quanto previsto dalla giurisprudenza in materia di tempestività delle riserve, atteso che, come anticipato, in fattispecie come quella in esame, all'appaltatore è consentito iscrivere la riserva nel momento successivo alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.
Ciò è consentito in quanto - giova sottolinearlo -, nella fattispecie in esame, ci si trova innanzi a fatti pregiudizievoli continuativi ovvero a fattori di pregiudizio legati non a decisioni espresse formalmente dalla stazione appaltante e dunque necessariamente
-
destinate a riflettersi negli atti contabili ma a comportamenti materiali che, in
-
correlazione al loro protrarsi hanno alterato sensibilmente l'equilibrio economico del contratto.
Come affermato dalla Cassazione, in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva, posto a carico dell'appaltatore, si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo, in quanto volto a garantire, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell'opera, ai fini della corretta utilizzazione e dell'eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché delle altre possibili determinazioni dell'amministrazione, che possono consistere anche nell'esercizio della potestà di risoluzione unilaterale del contratto, spiegando che a tale regola fanno eccezione le pretese riguardanti: a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera; b) comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve;
c) fatti cosiddetti continuativi, quando l'appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica (Cassazione civile sez. I, 08/08/2024,
n.22517).
Nel caso de quo, la cessazione del fatto pregiudizievole è avvenuta alla ripresa dei lavori, ossia in data 16.06.2015. Sicché può ritenersi che l'impresa abbia correttamente iscritto la riserva sul registro di contabilità n. 2 del 29.06.2015 (primo atto contabile immediatamente successivo alla cessazione del fatto o comportamento pregiudizievole), esplicitando poi tale riserva con riferimento al quantum, in data 14.07.2015, ossia entro il termine di quindici giorni previsto dalla legge.
In virtù di quanto sopra, il primo motivo deve essere rigettato in quando infondato.
2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Sull'interpretazione del contratto d'appalto.
Sulla responsabilità del Parte_1 , l'appellante impugna la parte della sentenza con cui il giudice a quo a causa di un'errata interpretazione del contratto di appalto non ha rilevato la mancanza di responsabilità in capo alla committente, responsabilità da attribuirsi in via esclusiva alla Direzione Scolastica, la quale avrebbe precluso unilateralmente il regolare svolgimento dei lavori.
Inoltre, secondo l'appellante, posto che l'art. 64.2 del CSA, nel determinare gli obblighi specifici dell'esecutore in ordine alle lavorazioni, prevedeva, alla lett. os), l'obbligo per l'appaltatore di "eseguire tutte le lavorazioni previste anche in presenza delle attività didattiche da svolgersi in contemporanea alle attività di cantiere e in aree dell'edificio scolastico che dovranno essere opportunamente delimitate e compartimentate dall'Appaltatore al fine di eliminare rischi di interferenza ed evitare possibili rischi per la sicurezza degli utenti della scuola e dei lavoratori impegnati nelle attività previste nell'ambito del presente progetto. ...La suddetta programmazione potrà essere definitivamente stabilita in corso d'opera senza che l'Appaltatore possa porre riserva o eccezione alcuna", l'appaltatrice era consapevole dell'alea legata alla regolarità dell'andamento dei lavori, poiché
l'esecuzione degli stessi dipendeva non (soltanto) dalla Stazione Appaltante (o da circostanze da essa controllabili) ma (anche) dalle scelte che avrebbe potuto operare la
Direzione Scolastica al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività didattica, ragion per cui non avrebbe potuto dolersi in sede giudiziale delle conseguenze di un rischio che aveva consapevolmente accettato.
2.1. Il motivo è infondato. Come evidenziato nella sentenza impugnata, la clausola del Capitolato richiamata dall'appellante disponeva, altresì, che "la necessità di eliminare le suddette interferenze potrà rendere necessaria la consegna parziale per singoli lotti dell'edificio, in applicazione dell'art. 154 comma 7 del
D.P.R. 207/2010, al fine di permettere lo svolgimento delle attività didattiche. Ultimati i lavori previsti nel singolo lotto la stazione appaltante potrà richiedere la consegna anticipata del singolo lotto al fine di permetterne il trasferimento delle attività didattiche, in applicazione dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
La suddetta programmazione potrà essere definitivamente stabilita in corso d'opera".
Inoltre, dalla c.t.u. è emersa una discrasia tra la norma del Capitolato Speciale appena citate e il Piano di Sicurezza e Coordinamento, che a pagina 7 dispone: "Il cantiere è ubicato in corrispondenza di una scuola pubblica secondaria di primo grado, per la quale è previsto il trasferimento temporaneo e per tutta la durata del cantiere fino al collaudo, di tutte le attività didattiche, alfine di evitare qualunque interferenza con le lavorazioni previste. L'area esterna da destinare provvisoriamente ad area di cantiere sarà delimitata dalle recinzioni e cancelli di accesso. "
In altre parole, da una parte, vi è il Piano di Sicurezza, che prevede il trasferimento delle attività didattiche per tutta la durata dei lavori fino al collaudo al fine di evitare i rischi di interferenza e, dall'altra, il Capitolato Speciale, che prevede l'obbligo dell'appaltatore di eseguire tutte le lavorazioni - anche in presenza delle attività didattiche - tenendo cura di eleminare i rischi di interferenza, ad esempio attraverso la delimitazione e compartimentazione delle aree di lavoro, introducendo, tuttavia, la necessità di parzializzare le consegne per lotti.
Ebbene, nonostante tale previsione contrattuale, la committente ha provveduto alla consegna integrale dei lavori, non impartendo alcuna disposizione al fine di rimuovere eventuali interferenze tra gli stessi e le attività didattiche, se non con la disposizione del
22.4.2015, onerando, così, in sostanza, la sola appaltatrice di adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare non solo delle lungaggini eccessive nel proseguimento dei lavori, ma anche rischi per la sicurezza degli utenti della scuola.
È evidente, dunque, che la committente, che, in ossequio al PSC e al CSA aveva l'onere di consentire all'appaltatrice di eseguire i lavori senza impedimenti ulteriori rispetto a quelli derivanti dalle circostanze del caso, sia pure parcellizzando la consegna dei lotti, è da ritenersi responsabile per il pregiudizio subito dall'appaltatrice. A nulla rileva, peraltro, l'interferenza della Controparte_3 ai fini del presente giudizio, atteso che, come emerge dagli atti di causa, solo in data 22.04.2015 dunque successivamente alla sospensione dei lavori! la D.L. del Comune comunicava la tempistica da seguire nei lavori, disponendo che fossero effettuati solo al termine della attività scolastica. È evidente, dunque, che fino a tale momento, l'Amministrazione appellante non ha adottato alcun comportamento idoneo a consentire la regolare esecuzione del contratto di appalto.
In virtù di quanto detto, deve escludersi che la sentenza di primo grado sia il frutto di una errata o non condivisibile applicazione o interpretazione delle clausole contrattuali surrichiamate;
per tale ragione, anche il presente motivo deve essere disatteso.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ei confronti dellaParte_1
[...]
vverso la sentenza n. Controparte_4
1034/2021 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna il Parte_1 alla rifusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;
3) Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in favore dell'Erario da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la proposizione dell'appello principale, ove dovuto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il consigliere est. Il Presidente
dr.ssa IZ NG dr. CC Mele
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Prima Civile. composta dai Signori:
1) Dr. CC MELE - Consigliere
2) Dr. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Consigliere Relatore 3) Dr.ssa IZ EVANGELISTA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 914 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del Sindaco p.t. e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Tanzarella e dall'avv. Mary
Capriglia
[...]
[...]
in Controparte_1
,
persona del suo Curatore, l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cinque;
-APPELLATA- Fissata, con ordinanza del 11.04.2023 l'udienza cartolare del 03.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in detta data, all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: "Con atto di citazione ritualmente notificato l'Impresa Controparte_1 conveniva in giudizio il comune di
Pt_1 chiedendo la condanna al risarcimento del danno derivante dal contratto di appalto sottoscritto il
26.6.2014 rep. 3.184, giusta Determina Dirigenziale del 9.4.2014 n. 630. Deduceva la società attrice che i lavori, aventi ad oggetto la manutenzione e messa in sicurezza del plesso scolastico denominato "N.O.
Barnaba – San Giovanni Bosco" dell'importo iniziale di euro 300.000,00, venivano aggiudicati per un importo di euro 187.117,82; I lavori venivano consegnati in data 3.11.2014 ed in data 15.3.2015 venivano formalmente sospesi giusta verbale adottato dalla D.L.; quindi ripresi in data 16.6.2015 e terminati in data 31.7.2015, con emissione di certificato di regolare esecuzione.
La società attrice lamenta di non essere stata messa in condizioni di eseguire liberamente e speditamente l'appalto dalla committente, giacché l'edificio oggetto dei lavori non veniva reso libero da persone e cose, né
l'amministrazione comunale si era preoccupata di coordinare ovvero trasferire altrove l'attività didattica che continuava a svolgersi al suo interno in concomitanza dei lavori. Ciò aveva comportato evidenti difficoltà di gestione del cantiere sia all'interno che all'esterno, a causa delle continue lamentele e delle richieste di sospensione avanzate dal personale scolastico, per il rumore prodotto dagli operai, finchè i lavori venivano effettivamente sospesi dal 16.3.2015 al 16.6.2015 e quindi ripresi e terminati nei successivi 25 giorni.
L'impresa appaltatrice formulava riserva nel registro di contabilità n. 2 in occasione del II stato di avanzamento lavori ed in data 14.7.2015 esplicitava la riserva per i seguenti importi: euro 59.483,90 per un maggior costo della manodopera, euro 42.300,00 per mancato e sottoutilizzo dei mezzi d'opera; euro 22.306,46 per maggiori spese generali;
euro 12.970,79 per facchinaggio e spostamento arredi. Il tutto per un totale di euro 137.061,15 oltre IVA. Concludeva l'attrice chiedendo che le riserve iscritte fossero dichiarate legittime e fondate con conseguente condanna della stazione appaltante al pagamento degli importi come sopra quantificati. Si costituiva in giudizio il il quale contestava la Parte 1
pretesa attorea deducendo che l'appaltatore era consapevole ed aveva accettato il rischio che i lavori avrebbero potuto avere un andamento non lineare a causa dell'interferenza con l'attività didattica, come previsto dal capitolato speciale di appalto, che contemplava tra l'altro la possibilità di effettuare consegne parziali dei lavori per singoli lotti di edificio al fine di eliminare la interferenza con attività didattica. In secondo luogo, imputava la esclusiva responsabilità per i ritardi alla Controparte_2 che non aveva messo a disposizione le aree destinate a cantiere. L'ente convenuto eccepiva inoltre la decadenza dell'appaltatrice dalle riserve in quanto iscritte tardivamente rispetto al verbale di sospensione dei lavori e al primo registro di contabilità, e precisamente iscritte solo in data 29.6.2015 in occasione del II stato di avanzamento dei lavori. Contestava infine la quantificazione degli importi indicati nelle riserve. La causa veniva istruita mediante la produzione documentale effettuata dalle parti (cfr. piano di sicurezza e coordinamento, capitolato speciale di appalto, verbale di consegna dei lavori, libretti delle misure e registri di contabilità, certificati di ultimazione e regolare esecuzione), mediante la prova testimoniale esperita e la CTU tecnico- estimativa affidata all'Ing. Persona_1 Precisate le conclusioni la causa veniva infine rimessa in decisione all'udienza del 10.2.2021 con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..”
Con sentenza n. 1034/2021, il Tribunale di Brindisi ha accolto parzialmente la domanda
Controparte_1 e, accertata e dichiarata la formulata dalla Curatela del responsabilità del Parte_1 uale stazione appaltante dei lavori relativi alla Scuola
San Giovanni Bosco di Ostuni" affidati con Secondario di I grado “N.O. Barnaba determina dirigenziale del 9.1.2014 n. 630, ha dichiarato legittime le riserve formulate dalla impresa appaltatrice che quantifica nella minor somma di euro 33.892,21 oltre IVA, somma che il dovrà pagarein favore della Curatela, oltre agli interessi Parte_1
legali dal giorno della domanda giudiziale. Il Tribunale ha, pertanto, condannato il [...]
Parte_1 al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite nella misura di 2/3 da calcolarsi sulle seguenti somme: euro 7.254,00 oltre IVA e CPA per onorari, euro
1.600,00 per esborsi (inclusa la CTP), oltre spese generali;
ha compensato le spese nella misura di 1/3 tra le parti e ha posto le spese della CTU definitivamente a carico del
Parte_1 Parte_1 haCon atto di citazione ritualmente notificato in data 30.09.2021, il
interposto appello avverso la citata sentenza, affidandolo ai motivi di cui appresso, e ha chiesto alla Corte di: "annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarando la tardività dell'apposizione della riserva da parte dell'impresa CP_1 e, comunque, l'inesistenza del relativo credito;
condannare l'appellata alla integrale rifusione, in favore delle spese e competenze del giudizio, incluse quelle di primodel Parte_1
grado."
Con comparsa deposita in data 20.11.2021, si è costituita in giudizio si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in Controparte_1
diritto.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, e fatte precisare le conclusioni alle parti, con ordinanza del 3.05.2023, il Collegio ha introitato la causa per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, rubricato "Sulla tardività della riserva apposta dall'appaltatore", la difesa appellante impugna la parte della sentenza con cui il primo giudice non ha ritenuto la tardività della riserva apposta dall'appaltatrice il 14.7.2015.
Secondo l'appellante, posto che la sospensione dei lavori disposta dalla D.L. in data
15.3.2015 è stata immediatamente percepita come illegittima dalla controparte, e che “tale sospensione giungeva all'epilogo di una fase nella quale l'attività dell'appaltatore aveva già subito rallentamenti a causa della indisponibilità delle aree interne e della necessità di operare con cautela su quelle esterne" (tanto si legge nell'atto di appello), la riserva apposta dall'appaltatrice sul secondo registro di contabilità deve ritenersi tardiva, non essendo stata apposta sul primo atto utile successivo alla percezione del danno subito, ossia sul primo registro di contabilità, datato 16.03.2015.
1.1. Il motivo è infondato.
Come noto, le riserve devono essere formulate necessariamente per iscritto e devono essere apposte, ai sensi dell'art. 191 comma 2 del DPR 207/10, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e sul registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito il principio, ormai consolidato, secondo cui “nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum" può essere successivamente indicato”. (Cass., nn. 28801/2018;
10949/2014, 23670/2006, 5540/2004).
Invero, quando la riserva concerna le conseguenze di un fatto dannoso continuativo o che non potevano essere immediatamente valutate nella loro portata o che inizialmente apparivano lievi o trascurabili, all'appaltatore è consentito di iscrivere la riserva in un secondo momento, quando il fatto sia percepibile secondo un criterio di ordinaria diligenza nella sua vera portata o nelle sue reali conseguenze.-
Come si evince dagli atti di causa, l'appaltatrice ha sottoscritto il verbale di sospensione lavori del 15.3.2015, dichiarando che avrebbe formulato apposita riserva nel successivo registro di contabilità n. 2, relativo al secondo SAL, adottato solo in data 29.6.2015, a seguito della ripresa dei lavori (“con riserva che verrà esplicitata sul registro di contabilità
CSAL n. 2.").
Sicché, sostiene parte appellante che, da una lettura degli atti di causa, si evincerebbe che l'appaltatrice avrebbe avuto contezza del pregiudizio subito già dalla data della consegna dei lavori, giacché l'attività esecutiva risultava compromessa a causa della mancata disponibilità delle aree interne al plesso scolastico.
Pertanto, afferma il Pt_1 posto che la sospensione giungeva all'esito di un periodo di sottoproduzione che perdurava sin dalla consegna dei lavori e che, conseguentemente,
l'illegittimità della sospensione era immediatamente apprezzabile, l'impresa era obbligatal ad iscrivere tempestiva riserva - a pena di decadenza - sul verbale di sospensione lavori e nel primo registro di contabilità.
Tale tesi non è condivisibile.
Sebbene, come evidenziato anche dal c.t.u., i lavori abbiano subito un andamento anomalo sin dalla consegna degli stessi, avvenuta in data 3.11.2014, nel caso di specie si è all'evidenza dinanzi a fatti pregiudizievoli aventi natura continuativa, derivanti da condotte della committente che non hanno trovato riflesso in decisioni espresse formalmente, quali il verbale di sospensione dei lavori. Né può ritenersi che, all'atto della sospensione,
l'appaltatrice avrebbe potuto avere contezza della portata del pregiudizio causato dalla stessa, atteso che nel verbale di sospensione non veniva fatta menzione neanche della durata della stessa. A nulla sarebbe valso, pertanto, iscrivere riserva nel primo registro di contabilità, atteso, peraltro, che in tale registro sono stati contabilizzati i compensi a tutto il 15.3.2015, il giorno precedente la sospensione adottata il 16.3.2015, sospensione disposta
- come chiarito - senza esplicitazione della sua durata.
Proprio per tali motivi, l'appaltatrice ha ritenuto di segnalare nel verbale di sospensione che la riserva sarebbe stata formulata alla cessazione del fatto pregiudizievole, dunque, nel secondo registro di contabilità relativo al SAL n. 2, ciò in ossequio a quanto previsto dalla giurisprudenza in materia di tempestività delle riserve, atteso che, come anticipato, in fattispecie come quella in esame, all'appaltatore è consentito iscrivere la riserva nel momento successivo alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.
Ciò è consentito in quanto - giova sottolinearlo -, nella fattispecie in esame, ci si trova innanzi a fatti pregiudizievoli continuativi ovvero a fattori di pregiudizio legati non a decisioni espresse formalmente dalla stazione appaltante e dunque necessariamente
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destinate a riflettersi negli atti contabili ma a comportamenti materiali che, in
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correlazione al loro protrarsi hanno alterato sensibilmente l'equilibrio economico del contratto.
Come affermato dalla Cassazione, in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva, posto a carico dell'appaltatore, si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo, in quanto volto a garantire, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell'opera, ai fini della corretta utilizzazione e dell'eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché delle altre possibili determinazioni dell'amministrazione, che possono consistere anche nell'esercizio della potestà di risoluzione unilaterale del contratto, spiegando che a tale regola fanno eccezione le pretese riguardanti: a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera; b) comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve;
c) fatti cosiddetti continuativi, quando l'appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica (Cassazione civile sez. I, 08/08/2024,
n.22517).
Nel caso de quo, la cessazione del fatto pregiudizievole è avvenuta alla ripresa dei lavori, ossia in data 16.06.2015. Sicché può ritenersi che l'impresa abbia correttamente iscritto la riserva sul registro di contabilità n. 2 del 29.06.2015 (primo atto contabile immediatamente successivo alla cessazione del fatto o comportamento pregiudizievole), esplicitando poi tale riserva con riferimento al quantum, in data 14.07.2015, ossia entro il termine di quindici giorni previsto dalla legge.
In virtù di quanto sopra, il primo motivo deve essere rigettato in quando infondato.
2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Sull'interpretazione del contratto d'appalto.
Sulla responsabilità del Parte_1 , l'appellante impugna la parte della sentenza con cui il giudice a quo a causa di un'errata interpretazione del contratto di appalto non ha rilevato la mancanza di responsabilità in capo alla committente, responsabilità da attribuirsi in via esclusiva alla Direzione Scolastica, la quale avrebbe precluso unilateralmente il regolare svolgimento dei lavori.
Inoltre, secondo l'appellante, posto che l'art. 64.2 del CSA, nel determinare gli obblighi specifici dell'esecutore in ordine alle lavorazioni, prevedeva, alla lett. os), l'obbligo per l'appaltatore di "eseguire tutte le lavorazioni previste anche in presenza delle attività didattiche da svolgersi in contemporanea alle attività di cantiere e in aree dell'edificio scolastico che dovranno essere opportunamente delimitate e compartimentate dall'Appaltatore al fine di eliminare rischi di interferenza ed evitare possibili rischi per la sicurezza degli utenti della scuola e dei lavoratori impegnati nelle attività previste nell'ambito del presente progetto. ...La suddetta programmazione potrà essere definitivamente stabilita in corso d'opera senza che l'Appaltatore possa porre riserva o eccezione alcuna", l'appaltatrice era consapevole dell'alea legata alla regolarità dell'andamento dei lavori, poiché
l'esecuzione degli stessi dipendeva non (soltanto) dalla Stazione Appaltante (o da circostanze da essa controllabili) ma (anche) dalle scelte che avrebbe potuto operare la
Direzione Scolastica al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività didattica, ragion per cui non avrebbe potuto dolersi in sede giudiziale delle conseguenze di un rischio che aveva consapevolmente accettato.
2.1. Il motivo è infondato. Come evidenziato nella sentenza impugnata, la clausola del Capitolato richiamata dall'appellante disponeva, altresì, che "la necessità di eliminare le suddette interferenze potrà rendere necessaria la consegna parziale per singoli lotti dell'edificio, in applicazione dell'art. 154 comma 7 del
D.P.R. 207/2010, al fine di permettere lo svolgimento delle attività didattiche. Ultimati i lavori previsti nel singolo lotto la stazione appaltante potrà richiedere la consegna anticipata del singolo lotto al fine di permetterne il trasferimento delle attività didattiche, in applicazione dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
La suddetta programmazione potrà essere definitivamente stabilita in corso d'opera".
Inoltre, dalla c.t.u. è emersa una discrasia tra la norma del Capitolato Speciale appena citate e il Piano di Sicurezza e Coordinamento, che a pagina 7 dispone: "Il cantiere è ubicato in corrispondenza di una scuola pubblica secondaria di primo grado, per la quale è previsto il trasferimento temporaneo e per tutta la durata del cantiere fino al collaudo, di tutte le attività didattiche, alfine di evitare qualunque interferenza con le lavorazioni previste. L'area esterna da destinare provvisoriamente ad area di cantiere sarà delimitata dalle recinzioni e cancelli di accesso. "
In altre parole, da una parte, vi è il Piano di Sicurezza, che prevede il trasferimento delle attività didattiche per tutta la durata dei lavori fino al collaudo al fine di evitare i rischi di interferenza e, dall'altra, il Capitolato Speciale, che prevede l'obbligo dell'appaltatore di eseguire tutte le lavorazioni - anche in presenza delle attività didattiche - tenendo cura di eleminare i rischi di interferenza, ad esempio attraverso la delimitazione e compartimentazione delle aree di lavoro, introducendo, tuttavia, la necessità di parzializzare le consegne per lotti.
Ebbene, nonostante tale previsione contrattuale, la committente ha provveduto alla consegna integrale dei lavori, non impartendo alcuna disposizione al fine di rimuovere eventuali interferenze tra gli stessi e le attività didattiche, se non con la disposizione del
22.4.2015, onerando, così, in sostanza, la sola appaltatrice di adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare non solo delle lungaggini eccessive nel proseguimento dei lavori, ma anche rischi per la sicurezza degli utenti della scuola.
È evidente, dunque, che la committente, che, in ossequio al PSC e al CSA aveva l'onere di consentire all'appaltatrice di eseguire i lavori senza impedimenti ulteriori rispetto a quelli derivanti dalle circostanze del caso, sia pure parcellizzando la consegna dei lotti, è da ritenersi responsabile per il pregiudizio subito dall'appaltatrice. A nulla rileva, peraltro, l'interferenza della Controparte_3 ai fini del presente giudizio, atteso che, come emerge dagli atti di causa, solo in data 22.04.2015 dunque successivamente alla sospensione dei lavori! la D.L. del Comune comunicava la tempistica da seguire nei lavori, disponendo che fossero effettuati solo al termine della attività scolastica. È evidente, dunque, che fino a tale momento, l'Amministrazione appellante non ha adottato alcun comportamento idoneo a consentire la regolare esecuzione del contratto di appalto.
In virtù di quanto detto, deve escludersi che la sentenza di primo grado sia il frutto di una errata o non condivisibile applicazione o interpretazione delle clausole contrattuali surrichiamate;
per tale ragione, anche il presente motivo deve essere disatteso.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ei confronti dellaParte_1
[...]
vverso la sentenza n. Controparte_4
1034/2021 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna il Parte_1 alla rifusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;
3) Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in favore dell'Erario da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la proposizione dell'appello principale, ove dovuto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il consigliere est. Il Presidente
dr.ssa IZ NG dr. CC Mele