Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 cod. proc. pen. nella parte in cui fissa in quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato il termine perentorio entro il quale l'imputato può scegliere di accedere ad un rito alternativo (nella specie, giudizio abbreviato), non consentendo l'esercizio di tale facoltà fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, e 6, comma terzo, lett. b), Convenzione EDU.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2013, n. 23036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23036 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
23036/13 Maron sentenza N..1197/2013. R. Gen. N. 48683/2012 Udienza pubblica del 07/05/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da Dott. ANTONIO ESPOSITO Presidente Dott. DOMENICO GALLO Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO Consigliere Consigliere rel Dott. GEPPINO RAGO Dott. SERGIO BELTRANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: EC AR DI nato il [...], avverso la sentenza del 16/04/2012 della Corte di Appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Nicola Massafra che ha concluso per l'accoglimento del ricorso FATTO 1. Con sentenza del 16/04/2012, la Corte di Appello di Bari confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Trani in data 16/06/2011 con la quale, diversamente qualificata l'originaria imputazione per il reato di tentato omicidio aggravato ex artt. 81, 110, 61 n. 2, 56-575, 576 n. 1 cod. pen., TO IL RI e EC RI UD venivano condannati per i reati di lesioni personali aggravate, tentata rapina aggravata e porto di armi ex artt. 81, 110, 61 n. 2, 583 comma 1, 585, 56-628 comma 3 n. 1 e 2 cod. pen. e art. 4 L. 110/75. lin 1 Il fatto per cui gli imputati sono gravati da procedimento penale è il seguente. I prevenuti, in concorso tra loro, colpivano NO UR con un pugno violentissimo all'occhio sinistro e con uno zaino, contenente un'ascia e un punteruolo metallico di circa 30 cm, cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in 60 giorni;
inoltre, lo immobilizzavano e gli chiudevano la bocca con del nastro adesivo al fine di impossessarsi del denaro delle casse del centro telematico Internet Point "Bet Shop", senza tuttavia riuscire a prelevare il denaro a cause delle grida del NO.
2. Avverso la suddetta sentenza, il solo EC RI UD, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 516/1 - 521/2 COD. PROC. PEN. per avere la Corte territoriale violato il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. Il ricorrente lamenta che, pur essendo emerso in dibattimento un fatto diverso da quello originariamente contestato, il P.M. non aveva modificato l'originaria imputazione per tentato omicidio e non aveva quindi proceduto alla nuova contestazione per lesioni personali, limitandosi invece ad una mera riqualificazione giuridica del fatto in fase di requisitoria. Secondo la difesa, tale errato giudizio sarebbe stato poi commesso anche dal Tribunale e dalla Corte di Appello, che avevano riqualificato in sentenza il fatto di reato, senza procedere alla doverosa rimessione degli atti al P.M.
2.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 453/1-2, COD. PROC. PEN. per non avere la Corte di Appello motivato il rigetto dell'eccezione sollevata nel corso del dibattimento e riproposta nei motivi di appello - di nullità della sentenza per difetto dei presupposti applicati del giudizio immediato. Il ricorrente lamenta che, mancando l'evidenza della prova del delitto di tentato omicidio ed essendo tale reato connesso agli altri ex art. 81 cod. pen., si sarebbero dovuti separare i processi, come prescritto dall'art. 453, comma 2, cod. proc. pen. 2 2.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 56, COMMA 3, COD. PEN per avere la Corte distrettuale, con argomentazioni contraddittorie rispetto a quanto affermato dal Tribunale, ritenuto inapplicabile l'istituto della desistenza volontaria.
2.4. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 458 COD. PROC. PEN. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24, 111 COST. ED OMESSA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE per non avere la Corte di Appello giustificato la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione rappresentata nell'atto di gravame. Il ricorrente ritiene che il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato entro il quale l'imputato, ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen., può scegliere un rito alternativo violi gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6, comma 3, lett. b) CEDU: infatti, sarebbe ingiustificata la disparità di trattamento del soggetto nei cui confronti si procede con giudizio immediato rispetto a chi è rinviato a giudizio con citazione diretta, in quanto quest'ultimo può optare per un rito alternativo fino all'apertura del dibattimento. La parificazione tra le due discipline si giustificherebbe in ragione: a) dell'identità degli incombenti previsti alla prima udienza in entrambi i procedimenti;
b) della difficoltà, a causa del breve lasso temporale, per l'imputato di conferire preventivamente con il proprio difensore e per quest'ultimo di consultare adeguatamente gli atti del procedimento e di esprimere una ponderata valutazione circa la convenienza del rito;
c) delle peculiarità del giudizio immediato, che richiede il previo interrogatorio dell'imputato e l'evidenza della prova;
d) dell'inefficacia della limitazione temporale imposta al giudizio immediato ai fini della celerità del rito.
2.4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 62 BIS, 132, 133 COD. PEN. ED OMESSA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE per avere la Corte di Appello respinto le censure, contenute nell'atto di gravame, riguardanti la concessione delle attenuanti generiche e la non congruità della pena inflitta, senza valutare le modalità operative dell'azione criminosa, lo stato di incensuratezza degli imputati, la loro immediata ammissione di responsabilità e la loro fattiva collaborazione alle indagini. La motivazione della Corte distrettuale, che si era limitata a rinviare alla 3 gravità dei fatti, non sarebbe logica, in quanto- secondo la tesi difensiva tutti gli elementi valorizzati nel giudizio sulla pena devono essere dialetticamente contrapposti a quelli antitetici. DIRITTO 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 516/1 - 521/2 COD. PROC. PEN.: il motivo non è fondato, in quanto la fattispecie concreta, originariamente contestata all'odierno ricorrente, non differisce dalla ricostruzione effettuata nella sentenza e non ha subito alcuna trasformazione radicale nei suoi elementi costitutivi. Infatti, è già nella stessa formulazione dell'imputazione che è contenuta l'accusa per le lesioni, le quali costituiscono, nel caso in discussione, gli atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di omicidio. In altre parole, secondo la contestazione formulata dal P.M., il reato di tentato omicidio non poteva essere realizzato se non passando attraverso la realizzazione delle lesioni, che è reato che si trova, nella fattispecie concreta, in rapporto di continenza con quello di cui all'art. 575 cod. pen. Pertanto, la comparazione concreta tra il fatto contestato e quello ritenuto non evidenzia le diversità nei connotati materiali lamentate dal ricorrente. Inoltre, la valorizzazione del criterio "teleologico" del mancato pregiudizio per la difesa dell'imputato, quale limitazione di derivazione giurisprudenziale del generale principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., esclude la lesione della garanzia del contraddittorio. Infatti, non vi è dubbio che, nel corso del dibattimento, gli imputati abbiano avuto la possibilità di difendersi adeguatamente in merito ad ogni aspetto del reato di lesioni. A tal proposito, non può non osservarsi che essi si sono pienamente assunti la responsabilità dell'azione criminosa, e pertanto non hanno mai negato di aver usato violenza nei confronti della persona offesa e di avergli cagionato le gravi lesioni riportate nella colluttazione. Anzi, l'intera strategia difensiva si è incentrata proprio sull'elemento soggettivo del tentato omicidio e sulla dimostrazione della mancanza dell'animus necandi e quantomeno implicitamente della sussistenza della sola consapevolezza di provocare danni fisici alla vittima. Ne consegue che la derubricazione effettuata in sentenza dell'accusa di tentato omicidio in quella di lesioni personali è in questo caso ammissibile, non essendo ravvisabili profili di indebita immutazione del fatto ed essendo stato rispettato il canone legale della correlazione della pronunzia con l'imputazione contestata. Da ultimo, quanto al pregiudizio processuale che il ricorrente lamenta e cioè di non aver potuto accedere ad un rito alternativo in seguito alla diversa imputazione per lesioni aggravate, va osservato che la censura poggia sull'errato presupposto che il fatto contestato fosse effettivamente diverso da quello ritenuto dai giudici di merito: nulla, infatti, impediva al ricorrente di chiedere ugualmente il rito abbreviato per il reato di lesioni.
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 453/1 - 2 COD. PROC. PEN.: il motivo di ricorso è infondato. La Corte di merito ha correttamente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto dei presupposti applicativi del giudizio immediato. È infatti orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte - e citato in modo pertinente dalla Corte di Appello - che «in tema di giudizio immediato, una volta disposto il rito, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie all'adozione del decreto ex art. 456 cod. proc. pen., non essendo previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al G.i.p. al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M.»: Cass. 6989/2011, rv. 249463).
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 56/3 COD. PEN.: il motivo è infondato. La Corte di Appello, con motivazione logica ed coerente, ha correttamente rilevato l'assenza, nel caso di specie, del requisito della spontaneità dell'atto, necessario per potersi ritenere sussistente l'esimente di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen. 5 Infatti, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, l'azione criminosa non si compì a causa dell'inaspettata reazione della vittima, che iniziò a gridare, e della maggiore gravità delle lesioni personali riportate nella colluttazione dalla vittima rispetto a quelle preventivate dagli autori dell'aggressione. considerazionePeraltro, non può essere tenuta in alcuna l'argomentazione difensiva che, nel censurare per illogicità la sentenza di secondo grado, individua il presupposto della volontarietà della desistenza nell'impossibilità per la parte offesa, giacente a terra priva di sensi, di opporsi all'impossessamento del denaro presente nel proprio esercizio commerciale: in altri termini, poiché la vittima dell'aggressione era tramortita e non poteva reagire, gli imputati non avrebbero prelevato l'incasso per libera scelta. È evidente, invece, che ad essere illogico è tale ragionamento, che finirebbe per avvantaggiare i rapinatori della condizione di impotenza della vittima da loro stessi causata con violenza.
4. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 458 COD. PROC. PEN. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24, 111 COST. ED OMESSA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE: la questione di incostituzionalità è manifestamente infondata. Secondo la prospettazione del ricorrente, l'art. 458 cod. proc. pen., nella parte in cui fissa in 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato il termine perentorio entro il quale l'imputato può scegliere un rito alternativo, violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost. art. 6, comma 3, lett. b) CEDU. In via preliminare, è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che «è consentito al legislatore, valutando la diversa struttura dei procedimenti, i diritti e gli interessi in gioco, le peculiari finalità dei vari stati e gradi della procedura, dettare specifiche modalità per l'esercizio del diritto di difesa, alla tassativa condizione, però, che esso venga, nelle differenti situazioni processuali, effettivamente garantito a tutti su un piano di uguaglianza» ed in forme idonee (Corte cost. 125/1979; negli stessi termini anche Corte cost. 80/1984, 188/80, 162/1975, 159/1972). 6 Quanto alla questione della conformità agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 458 cod. proc. pen. e del combinato disposto degli artt. 458, comma 1, e 556, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che nel caso di giudizio immediato l'imputato possa formulare la richiesta di giudizio abbreviato fino all'apertura del dibattimento di primo grado - va osservato che la suddetta questione è già stata sottoposta all'attenzione della Consulta e dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che, nel caso in cui l'azione penale venga esercitata mediante richiesta di giudizio immediato, rivolta ex art. 454 cod. proc. pen. al G.I.P., è coerente con i caratteri di celerità e di economia processuale del giudizio abbreviato che sia lo stesso giudice ad essere direttamente investito della richiesta del rito alternativo: Corte cost. 265/2002. 5. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: le censure sono manifestamente infondate. La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la meritevolezza della concessione delle attenuanti generiche «non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza»: l'esclusione della circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. risulta «adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda» (Cass. 11361/1992, rv. 192381; così anche Cass. 38383/2009, rv. 245241). La richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata rigettata sulla base della gravità dei fatti per la ricostruzione dei quali- la Corte distrettuale si è legittimamente limitata a rinviare alla sentenza di primo grado - e dell'intensità del dolo. 7 Infatti, secondo il giudizio della Corte, la condotta degli imputati non meritava alcuna mitigazione del trattamento sanzionatorio, in quanto, dopo aver colpito al volto la vittima, non hanno esitato, in seguito alla sua inaspettata resistenza, pur di impossessarsi dell'incasso della giornata, a colpirlo ripetutamente in altre parti del corpo fino a renderlo innocuo e a cagionargli gravi lesioni personali. La Corte di merito ha peraltro ritenuto irrilevanti sia l'incensuratezza dei prevenuti sia l'ammissione di responsabilità degli stessi, mostrando perciò di tenere in considerazione gli elementi dedotti dal ricorrente. Infine, coerente ed adeguata e, quindi, incensurabile è anche la motivazione con cui la pena inflitta in primo grado è stata ritenuta proporzionata sia alla gravità dei fatti che alle sanzioni previste per ciascun reato.
6. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 07/05/2013 IL PRESIDENTE (Dott. Antonio Esposito) IL CONSIGLIERE EST. (Dott. G. Rago)Rago DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 MAG 2013 Claudia Panell 0 08