Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) non è sufficiente accertare la sussistenza della violazione del diritto d'autore, costituita dalla riproduzione, senza autorizzazione, di un personaggio di fantasia, ma è necessario verificare se detto personaggio costituisca oggetto di marchio registrato, in quanto la tutela penale predisposta dalla norma incriminatrice concerne segni distintivi regolarmente registrati e, in genere, indicativi della riferibilità del bene abusivamente riprodotto ad una data impresa industriale o commerciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2009, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/11/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1425
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 27725/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Laganà Giancarlo, difensore di CH AO, nata a [...], l'[...];
avverso l'ordinanza del 19 maggio 2009 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame.
Sentita la relazione del consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito, l'avv. Giancarlo Laganà, che ha insistito il rigetto del ricorso ed ha depositato avviso di chiusura delle indagini preliminari.
OSSERVA
1. - Con decreto del 30 gennaio 2009, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma convalidava il sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di questa stessa città di n. 10.448 magliette recanti immagini di personaggi riconducibili al manga LU II, presso un magazzino sito in Roma, via Cinto Romano n. 45, gestito da CH AO.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dalla CH, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava l'impugnato provvedimento, con consequenziali statuizioni. Avverso la decisione anzidetta il difensore della stessa indagata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo le ragioni di censura di seguito indicate.
2. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 474 c.p., ribadendo la questione già prospettata in sede di riesame, in ordine all'insussistenza di un marchio registrato, donde l'inapplicabilità della menzionata norma sostanziale, che presupponeva, invece, l'esistenza di siffatto presupposto, tenuto peraltro conto che le indagini erano state chiuse senza che l'inquirente avesse individuato il titolare del marchio. Il secondo motivo deduce manifesta illogicità di motivazione, nella parte in cui aveva ritenuto l'astratta configurabilità del fatto- reato indipendentemente da ogni accertamento dell'esistenza del diritto di privativa industriale.
Il terzo motivo deduce mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione al difetto di motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio del PM, con riferimento alle dedotte esigenze probatorie, in ordine alle quali il giudice del riesame si era limitato ad una mera formula di stile, assumendo che adeguatamente motivata risulta anche la rilevanza probatoria dei beni appresi.
3. - Nella griglia delle censure proposte assume rilievo pregiudiziale la prima, in quanto afferente al profilo della configurazione giuridica della fattispecie in funzione della quale è stata disposta e convalidata la misura cautelare in oggetto. Nel caso di specie, si tratta del reato di cui all'art. 474 c.p., in ordine al quale il giudice del riesame ha giudicato possa ritenersi la riconducibilità del possesso di un notevole quantitativo di magliette recanti immagini di personaggi di fantasia in assenza dell'autorizzazione del titolare del diritto d'autore. A fronte della insistita doglianza di parte ricorrente, in ordine alla mancanza di un marchio registrato, il giudice del riesame ha ritenuto che esulasse dai suoi compiti l'accertamento dell'esistenza di un marchio registrato e dì un soggetto titolare dello stesso, essendo sufficiente l'astratta riconducibilità del fatto contestato alla norma che si ritiene violata, reputando all'uopo sufficiente, per risolvere positivamente il quesito, il mero rilievo che il segno distintivo LUe the third costituisse oggetto di licenze relative a molteplici rami merceologici - fra i quali l'abbigliamento - e che, comunque, erano in corso indagini ai fini dei necessari accertamenti. La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È certo che presupposto legittimante della misura cautelare reale sia l'astratta riconducibilità del fatto ad un ipotesi di reato, ma è parimenti certo che l'operazione logica della riconducibilità postuli l'esistenza di un'ipotesi di reato, rectius la configurabilità stessa di un fatto-reato, nel cui alveo la fattispecie in esame possa essere positivamente sussunta. Orbene, è consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p., non è sufficiente accertare la sussistenza della violazione del diritto d'autore, costituita dalla riproduzione di un personaggio di fantasia senza autorizzazione, ma è necessario verificare se lo stesso personaggio costituisca oggetto di marchio registrato. Ciò in quanto la tutela penale predisposta dalla norma sostanziale anzidetta riguarda segni distintivi regolarmente registrati e, in genere, indicativi della riferibilità del bene abusivamente riprodotto ad una data impresa industriale o commerciale (cfr. Cass. 3.3.2005, n. 33068, rv. 232326). Tale ineludibile condizione era insussistente nel caso di specie. L'esistenza del diritto di autore su una figura o su un personaggio di fantasia non fa diventare, per ciò solo, la i figura od il personaggio segni distintivi meritevoli di tutela penale a mente dell'art. 474 c.p., come mostra di ritenere l'ordinanza impugnata nel fare riferimento all'asserita esistenza di licenze riguardanti molteplici settori merceologici, tra i quali l'abbigliamento. Ed invero, altro è la violazione del diritto di autore, altro è la contraffazione di marchi o segni distintivi debitamente registrati, sia pure come marchi di forma.
Erra, poi, il giudice del riesame nell'affermare che esuli dai suoi compiti l'accertamento dell'esistenza di un marchio registrato, giacché, proprio in ragione della pregiudiziale verifica di cui si è detto, egli era tenuto a verificare se il personaggio di fantasia LU II costituisse o meno oggetto di marchio registrato (cfr. Cass. n. 33068/2005 cit.). Il riferimento testuale ad indagini in corso sul punto conferma, naturalmente, che l'esistenza di tale condizione era tutt'altro che acquisita all'atto della convalida della misura cautelare od al momento del riesame, mentre la circostanza dedotta all'odierna udienza, in merito all'intervenuta chiusura delle indagini senza che la stessa condizione sia stata accertata, vale a dimostrare che neppure in prosieguo sia stato possibile compiere un siffatto accertamento.
4. - Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato nonché quello genetico devono essere annullati nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato nonché quello genetico senza rinvio e dispone la restituzione di quanto in sequestro. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010