Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2009, n. 40170
CASS
Sentenza 1 luglio 2009

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di commercio di prodotti con segni falsi è sufficiente e necessaria l'idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti, o non, registrato, data l'illiceità dell'uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorché al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo. (Fattispecie relativa a sequestro di magliette riportanti al centro una dicitura di grandi dimensioni di un celebre marchio e sul collo un'altra, di piccole dimensioni, riferita a un altro produttore).

Commentario1

  • 1Falsi gadget - Cassazione penale: la falsificazione grossolana non esclude il reato di contraffazione
    Margherita Trombetti · https://www.filodiritto.com/ · 23 febbraio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2009, n. 40170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40170
Data del deposito : 1 luglio 2009

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