Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di commercio di prodotti con segni falsi è sufficiente e necessaria l'idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti, o non, registrato, data l'illiceità dell'uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorché al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo. (Fattispecie relativa a sequestro di magliette riportanti al centro una dicitura di grandi dimensioni di un celebre marchio e sul collo un'altra, di piccole dimensioni, riferita a un altro produttore).
Commentario • 1
- 1. Falsi gadget - Cassazione penale: la falsificazione grossolana non esclude il reato di contraffazioneMargherita Trombetti · https://www.filodiritto.com/ · 23 febbraio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2009, n. 40170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40170 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 01/07/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 956
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 13456/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI NA, N. IL 21/07/1946;
avverso ORDINANZA del 26/03/2009 TRIB. LIBERTA? di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA ARTURO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. IZZO Gioacchino, che chiede il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to LOMBARDO, d?ufficio, che si riporta al ricorso ed insiste nell?accoglimento e chiede l?annullamento del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
1.- Il Tribunale di Verona ha rigettato l?istanza di riesame proposta dalla OG in ordine al provvedimento di convalida del sequestro dei capi di abbigliamento, precisando che appariva con evidenza la ragione che giustificava il vincolo reale consistente nella necessita? di svolgere indagini per accertare la sussistenza dei presupposti del reato di cui all?art. 474 c.p., in quanto risultava che le magliette, che erano state sequestrate in un negozio di abbigliamento di Verona, riportavano al centro la dicitura in grande TT, mentre al centro del collo anziche? la dicitura del produttore in piccolo TT era riportata la dicitura in piccolo "Paquito LO Italy".
Con la conseguenza che si desumeva il fumus del delitto ipotizzato di contraffazione del marchio.
2.- La OG propone ricorso per Cassazione, deducendo, ex art.606 c.p.p., erronea applicazione della legge penale, inosservanza della legge processuale penale, erronea motivazione nonche? mancanza e illogicita? della stessa, affermando che era nullo il decreto di convalida per carenza assoluta di motivazione per non avere specificato se le cose sequestrate costituissero prova e/o corpo del reato;
che non risultava la registrazione presso il competente ufficio brevetti del marchio TT.
3.- Il ricorso e? infondato.
3.1.- Anzitutto va rilevato che il decreto di convalida e?
sufficientemente motivato avendo evidenziato la necessita? di espletare accertamenti in ordine al reato di cui all?art. 474 c.p., contestato.
3.2.- Inoltre, il sequestro preventivo puo? essere disposto quando sia ravvisabile l?esistenza di un reato, che deve ritenersi l?antecedente logico del provvedimento cautelare, valutando a tal fine, non solo l?astratta sussumibilita? del fatto in una fattispecie penale, ma anche se sia ravvisabile il fumus del reato ipotizzato, tenendo conto sia degli elementi forniti dall?accusa che delle argomentazioni difensive (Cass., sez. 2, 23 marzo 2006, n. 19523). Nella specie, il Tribunale ha evidenziato che il fumus del reato di cui all?art. 474 c.p. sussisteva in quanto la dicitura TT riprodotta in grande al centro sulle magliette faceva intendere una contraffazione del marchio, dato che al centro del collo era riportata in piccolo la dicitura del produttore UI LO Italy" e non quella IN, cosicche? sussisteva l?attitudine a ingenerare confusione. Tale valutazione del fatto non puo? essere censurata in questa sede perche? ai sensi dell?art. 325 c.p.p., comma 1 i provvedimenti di riesame di misure cautelari reali sono soggetti a ricorso per Cassazione solo per i vizi concretanti "violazione di legge" (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a, b, c), restando escluso ogni possibilita? di sindacato, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Orbene, questa Corte ha ormai affermato che la norma di cui all?art.474 c.p. tutela in via principale e diretta la pubblica fede e cioe?
l?affidamento presso i cittadini dei marchi e dei segni distintivi che individuano le opere di ingegno o i prodotti industriali. Quindi, quello previsto dalla norma e? un reato di pericolo per la cui sussistenza e? necessaria soltanto l?attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell?acquisto, bensi? alla loro successiva utilizzazione (Cass., 4 ottobre 2007, n. 40874). Non ha rilievo, poi, nella specie se il marchio notorio IN risulti o meno registrato, perche? comunque, anche in sede di comunita? europea, e? illecito l?uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore, usato per prodotti o servizi sia omogenei o identici che diversi, allorche? al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorieta? del secondo, e integra il rischio di confusione quando il consumatore di riferimento, attratto proprio dalla identita? o somiglianza tra i segni, sia indotto erroneamente a ritenere che i prodotti o servizi contrassegnati da entrambi i marchi abbiano la medesima origine commerciale. (Tribunale 1^ grado C.e.e., sez. 5^, 22 marzo 2007, n. 215 Soc. Sigla c. Uami, Foro it. 2007, 7 ? 8 384). Nella specie come detto il Gip e il Tribunale del riesame, hanno dato contezza del fumus circa l?attitudine delle scritte apposte sulle magliette a ingenerare confusione, circa la provenienza del marchio che, attenendo ad una valutazione di fatto, e? insindacabile in questa sede.
Pertanto, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2009