Sentenza 21 maggio 2015
Massime • 1
Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere (nella specie un'ascia ed alcuni bastoni in legno e ferro) di cui all'art. 4, comma terzo legge 18 aprile 1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che se il fatto é stato ritenuto "non lieve" dal giudice di merito non può essere al contempo considerato "particolarmente tenue" ai fini del riconoscimento del beneficio).
Commentario • 1
- 1. Bastoni nel zaino, è reato? (Cass. 11644/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2015, n. 27246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27246 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 21/05/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 562
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 3798/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN EE N. IL 05/08/1988;
avverso la sentenza n. 1679/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 02/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza deliberata il 2 ottobre 2014 e depositata il 7 ottobre 2014, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza, pronunciata dal Tribunale ordinario di Bergamo, in esito al giudizio abbreviato, il 20 maggio 2013 di condanna alla pena dell'arresto in mesi due e dell'ammenda in Euro 100 a carico di SI GU, imputato della contravvenzione di porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commesso in Isso il 15 settembre 2010.
I giudici di merito hanno accertato che il SI, in concorso con altri connazionali, riuniti in gruppo, alcuni dei quali col volto travisato, aveva portato nel centro urbano di Romano di Lombardia bastoni e altri strumenti atti a offendere, branditi in mano;
l'azione era stata notata dal maresciallo ND Enrico in servizio presso la locale stazione dei Carabinieri il quale aveva prontamente allertato i Militari dell'Arma; il gruppo aveva preso, quindi, posto in due autovetture;
i Carabinieri, dopo aver seguito e, infine, fermato il mezzo nel comune di Isso, rinvennero nel cofano posteriore del veicolo (Opel Astra) a bordo del quale si trovava SI con altri quattro suoi sodali, una accetta e quattro bastoni, due di legno e due di ferro, uno dei quali munito di catena saldata alla estremità.
Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato: non merita accoglimento la richiesta assolutoria formulata dall'appellante sotto il profilo che il maresciallo ND non aveva proceduto, nella immediatezza dell'avvistamento, al sequestro delle armi improprie;
che gli altri occupanti l'autovettura dove si trovava l'imputato erano stati tutti assolti nel giudizio celebrato a loro carico col rito ordinario "per mancanza di riferibilità all'uno all'altro imputato degli strumenti atti a offendere"; che l'accetta e i bastoni erano occultati nel veicolo;
che il giudicabile, si era unito agli altri "in pigiama e in ciabatte", essendo affatto "all'oscuro degli oggetti presenti in auto" e "impreparato a qualunque azione punitiva"; esattamente il primo giudice ha considerato che il maresciallo ND osservò e tenne sotto costante controllo l'appellante fin dal momento in cui transitava, in gruppo, assieme ai sodali armati e parzialmente travisati, prima che salisse sulla autovettura a bordo della quale fu, successivamente, fermato;
l'abbigliamento precario dimostra, piuttosto, la "pronta disponibilità (del SI) a far parte della spedizione punitiva"; la circostanza che taluni componenti del gruppo fossero travisati e brandissero i bastoni rende palese la sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo al SI che del gruppo armato era componente;
in ordine, infine, al trattamento sanzionatorio, il numero e la potenzialità offensiva delle armi osta al riconoscimento della attenuante del caso di lieve entità; la pena irrogata (colla elargizione delle circostanze attenuanti generiche) è congrua e proporzionata al fatto.
2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto recante la data del 13 novembre 2014, col quale ha sviluppato tre motivi, denunziando, con i primi due, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e col terzo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3. 2.1 - Col primo motivo il ricorrente oppone: è inverosimile quanto riferito dal maresciallo ND nella relazione di servizio circa il 1 controllo continuo e ininterrotto della autovettura;
il sottufficiale, invece, perse di vista il veicolo quando il conducente prese a bordo il giudicabile;
la versione di costui è stata confermata dalla sorella;
il militare non procedette nella immediatezza alla identificazione dell'imputato e al sequestro degli strumenti atti a offendere;
esso ricorrente ha spiegato di essere salito a bordo del veicolo, in pigiama, in seguito alla richiesta di aiuto, rivoltagli dall'amico Rupinder, senza neppure conoscere gli altri connazionali a bordo della autovettura e, soprattutto, ignorando la esistenza dei bastoni occultati sotto i sedili anteriori;
l'accertamento della Corte territoriale è contraddittorio e lacunoso.
2.2 - Col secondo motivo il ricorrente censura la omessa considerazione dello specifico motivo di appello circa la intervenuta assoluzione, con sentenza irrevocabile dal 12 marzo 2013 (versata in atti), del conducente e degli altri passeggeri della autovettura a bordo della quale i Carabinieri rinvennero e sequestrarono le armi, motivata dalla "assenza di prova circa la riferibilità all'uno o all'altro" dei presenti nel veicolo delle armi improprie sequestrate;
oppone che la condanna di esso ricorrente darebbe luogo alla insorgenza di una situazione di "inconciliabilità di giudicati", in quanto le conclusioni, raggiunte nei due giudizi, in ordine agli "stessi fatti" risultano "in palese contrasto tra loro". 2.3 - Col terzo motivo il ricorrente si duole del diniego della attenuante del caso di live entità, argomentando che la condotta non è connotata da "particolare capacità criminale"; che esso ricorrente presenta "scarsissima propensione" al reato;
e, ancora, ribadendo che ignorava la presenza dei bastoni a bordo della autovettura.
2.4 - Con atto recante la data del 4 maggio 2015, pervenuto il 5 maggio 2015, intitolato "Memoria ex art. 121 c.p.p." il ricorrente ha formulato un motivo nuovo di ricorso, postulando, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, in dichiarato "subordine" (rispetto alle richieste del ricorso principale), la declaratoria della "non punibilità in ordine al reato ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.". Richiamato il recente arresto (v. infra) di questa Corte suprema di cassazione, in ordine alla applicazione della speciale causa di non punibilità "per particolare tenuità del fatto", ai sensi dell'art. 131 bis c.p. (introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 1),
anche in sede di legittimità e in relazione ai reati commessi prima della entrata in vigore della novella, il ricorrente ribadisce che la condotta rientra nella previsione del caso di lieve entità contemplato nell'art. 5, comma 3 (secondo inciso), della L. 18 aprile 1975, n. 110. 3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - Non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.
3.2 - Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione. È appena il caso di premettere che affatto erroneamente l'imputato evoca il potenziale conflitto di giudicati in relazione all'epilogo assolutorio lucrato dai compartecipi giudicati col rito ordinario. Per vero questa Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale, "in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze"; sicché - proprio in termini - non vale a suffragare la revisione la "presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato" (per non aver commesso il fatto), in quanto della esistenza del concorso di persone nel reato costituisce l'esito di un giudizio valutativo che, come tale, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a)" (v. ex multis Sez. 4, n. 8135 del 25/10/2001 - dep. 28/02/2002, Pisano, Rv. 221098; cui adde Sez. 1, n. 36121 del 09/06/2004 - dep. 09/09/2004, Fursov, Rv. 229531; Sez. 5, n. 40819 del 22/09/2005 -dep. 10/11/2005, Gollin, Rv. 232803; e Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011 - dep. 29/03/2011, Vitale, Rv. 250061). Orbene, in punto di motivazione, la Corte territoriale col rilievo della partecipazione del ricorrente al gruppo dei connazionali palesemente armati e, in parte, travisati (constatata dal maresciallo ND mediante il controllo ininterrotto della identità dei componenti della comitiva successivamente fermati a bordo del veicolo, recante l'accetta, i bastoni, le mazze e la catena) ha implicitamente superato le argomentazioni assolutorie espresse nella sentenza pronunciata nei confronti dei compartecipi (e invocate dalla difesa del giudicabile), circa la ritenuta impossibilità di attribuire la detenzione delle armi improprie "nascoste sotto i sedili anteriori (...) a uno, a tutti, ovvero ad alcuni" degli occupanti in difetto dell'accertamento in ordine a "chi avesse la disponibilità del mezzo" e in ordine "a quale titolo fossero trasportati i passeggeri".
Per il resto il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito e della prospettazione di enunciati fattuali, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3-3 - Quanto alla richiesta, formulata dal ricorrente col motivo nuovo, da ritenersi ammissibile, sotto il profilo che trattasi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello trattandosi di ius superveniens, questa Corte suprema di cassazione, con recente sentenza della Sezione 3 n. 15449 dell'8/04/2015, Mazzarotto, n. m., ha fissato il principio di diritto che - in difetto di alcuna norma di diritto intertemporale - la disposizione della novella, la quale ha introdotto la speciale causa di non punibilità, è suscettibile di applicazione anche nel giudizio di legittimità, in relazione ai fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge de qua, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, art. 129 c.p.p., comma 1, e art. 609 c.p.p., comma 2. Nella specie, tuttavia, la richiesta di annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata (essendo l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p.) risulta manifestamente infondata.
La Corte territoriale, infatti, con motivazione giuridicamente corretta e affatto immune dal denunziato vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale (v. supra 3.1), ha escluso la ricorrenza della attenuante del caso di lieve entità, prevista dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3, secondo inciso. Il negativo accertamento del giudice di merito, sul punto de quo, comporta a fortiori la esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in quanto la relativa previsione presuppone (nel concorso del requisito ulteriore della non abitualità del comportamento) che "per la esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, l'offesa (sia) diparticolare tenuità".
In proposito giova considerare, che, in tema di concorso tra i delitti di detenzione illegale di arma comune da sparo e di ricettazione della stessa arma, la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione, con consolidato indirizzo, ha stabilito la compatibilità logico - giuridica tra il riconoscimento della attenuante della lieve entità, prevista della L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5, e il diniego della ulteriore diminuente della particolare tenuità, contemplata dall'art. 648 c.p., comma 2, argomentando che "uno stesso fatto può essere (di) lieve (entità) e non essere, al contempo, anche particolarmente tenue" attesoché un grado minore di disvalore connota il fatto particolarmente tenue rispetto a quello di lieve entità (Sez. 6, n. 6102 del 13/03/1987 - dep. 15/05/1987, Ricciardi, Rv. 175985; Sez. 2, n. 2751 del 26/11/1985 -dep. 07/04/1986, Padovani, Rv. 172338; Sez. 1, n. 651 del 30/11/1983 - dep. 23/01/1984, Farinella, Rv. 162302; Sez. 2, n. 10660 del 24/05/1983 - dep. 10/12/1983, Mangione, Rv. 161662; Sez. 1, n. 7451 del 31/05/1982 - dep. 28/07/1982, Maccarelli, Rv. 154807). Sicché, di converso, se un fatto non è di lieve entità - eo magis:
a minori ad maius - non deve considerarsi di particolare tenuità. 3.4 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015