Sentenza 8 giugno 2016
Massime • 1
È configurabile il concorso tra il delitto di cui all'art. 443 cod. pen. e la contravvenzione prevista dall'art. 147, comma secondo, D.Lgs. n. 219 del 2006, concernente la messa in commercio di farmaci per i quali non è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 6 del medesimo decreto, tendendo il primo alla tutela della pubblica incolumità, e specificamente della salute pubblica, dai fatti di comune pericolo e la seconda alla tutela del servizio farmaceutico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2016, n. 16411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16411 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2016 |
Testo completo
1641 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Massimo Vecchio - Presidente - Sent. n. sez. 776/2016 Angela Tardio Relatore - PU - 08/06/2016 Monica Boni R.G.N. 49590/2015 Antonio Minchella Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2015 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo rettificarsi la pena in mesi quattro di reclusione e rigettarsi il ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 novembre 2010 il Tribunale di Modena, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato EL LI colpevole dei reati di detenzione per il commercio di farmaci imperfetti, di cui all'art. 443 cod. pen., e di commercio di farmaci a uso umano privi di A.I.C., ovvero di autorizzazione ministeriale all'immissione in commercio, di cui agli artt. 6 e 147, comma 2, d.lgs. n. 219 del 2006, ascritti al capo 1) della imputazione;
del reato di ricettazione di prodotti cosmetici contenenti sostanze vietate, di cui all'art. 648 cod. pen., in relazione all'art. 3, comma 1, legge n. 713 del 1986, ascritto al capo 2); del reato di commercio di presidi medico chirurgici privi di A.I.C., di cui all'art. 2 d.P.R. n. 392 del 1998, sanzionato dall'art. 189 r.d. 27 luglio 1934, ascritto al capo 3), e del reato di abusivo esercizio della professione di farmacista, di cui all'art. 348 cod. pen., ascritto al capo 4), e lo ha condannato, unificati i reati ex art. 81 cod. pen. e concesse le attenuanti generiche, alla pena finale, ridotta per il rito e sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro mille di multa.
2. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 12 giugno 2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado che ha confermato nel resto, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato contestato sub 3) perché estinto per prescrizione, ha assolto l'imputato dai reati sub 2) e 4) per insussistenza del fatto e ha rideterminato la pena per il reato sub 1) in mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa. Secondo la Corte, sussisteva riguardo a detto residuo addebito l'elemento soggettivo, poiché la piena consapevolezza dell'imputato riguardo alla natura illecita della merce detenuta emergeva dalla recidivanza della sua condotta, oltre رسد che dall'assenza di qualsiasi documentazione di acquisto della merce, ovvero di qualsiasi seria e verificabile indicazione dei venditori. La pena per detto reato, ferma la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, poteva essere commisurata in misura prossima ma non pari al minimo edittale e, quindi, nella misura ritenuta equa e adeguata di mesi nove di reclusione e di euro trecento di multa da ridursi di un terzo ex art. 62-bis cod. pen.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale, l'imputato, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. con erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed erronea determinazione della pena finale. Secondo il ricorrente, è censurabile la motivazione in base alla quale la Corte di appello ha rideterminato la pena a suo carico per il delitto previsto dall'art. 443 cod. pen. in misura non pari al minimo edittale, facendo riferimento a un sequestro avvenuto nel 2007, e non a un preciso precedente penale, e non considerando che la contestazione relativa ad alcuni tubetti di crema a uso 2 esterno, non inquadrabili come medicinali, non era connotata da particolare pericolosità e disvalore. Peraltro, l'ulteriore fattispecie, contestata unitamente all'art. 443 cod. pen. sub 1) e disciplinata dagli att. 6 e 147, comma 2, d.lgs. n. 219 del 2006, era già prescritta, in quanto contravvenzionale, alla data della celebrazione della udienza di secondo grado. Né la Corte di appello, rideterminando la pena, ha proceduto, dopo avere operato sulla pena base la riduzione derivante dal riconoscimento delle attenuanti generiche, all'ulteriore abbattimento di un terzo per effetto della scelta del rito abbreviato, operata in primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento nei termini che saranno precisati.
2. Si rileva, innanzitutto, in fatto che la Corte di appello -previe la pronuncia di improcedibilità quanto al reato sub 3) e la pronuncia assolutoria quanto ai reati sub 2) e 4)- ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e, ми pertanto, ha confermato, sì come rappresentato nella pertinente parte motiva, il giudizio di colpevolezza dell'imputato "in ordine al residuo addebito, relativo alla detenzione per il commercio di farmaci imperfetti e al commercio di farmaci ad uso umano privi di A.I.C.", accertato, secondo le indicazioni contenute nella imputazione per tutti i reati, in data 20 gennaio 2009 e commesso in data anteriore e prossima. Si rileva, poi, in diritto che a detto addebito, ascritto al capo 1), riferito il reato di cui all'art. 443 cod. pen. e agli artt. 6 e 147 d.lgs. n. 219 del 2006, norme che configurano rispettivamente un delitto e una contravvenzione, il cui concorso trova fondamento nella diversità dei beni protetti, tendendo il delitto alla tutela della pubblica incolumità, e specificamente della salute pubblica, dai fatti di comune pericolo e la contravvenzione alla tutela del servizio farmaceutico (in tal senso, Sez. 1, n. 1707 del 30/11/1988, dep. 1989, Strozzi, Rv. 180393, in tema di concorso tra il delitto di cui all'art. 443 cod. pen. e la contravvenzione prevista dall'art. 169 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, concernente la vendita di specialità non registrate o di cui sia stata revocata la registrazione).
2.1. Tanto premesso, la verifica preliminare che si impone, avuto riguardo all'indicato tempus commissi delicti e all'obbligo di immediata declaratoria, in ogni stato e grado del processo, delle cause di non punibilità eventualmente sussistenti, attiene all'accertamento dell'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione del detto reato contravvenzionale, con riferimento agli 3 artt. 157 e segg. cod. pen., nel testo successivo alla legge 5 dicembre 2005, n. 251. Tale verifica consente di rilevare che alla data odierna risulta decorso tale termine, che, più specificamente, è maturato in data antecedente alla stessa sentenza impugnata, tenuto conto del titolo del reato, della predetta data di commissione del fatto e della insussistenza di periodi di sospensione del suo corso alla luce dell'accertamento già svolto dalla Corte di appello, che ha dichiarato prescritta la contravvenzione sub 3), oltre che del consentito esame degli atti processuali disponibili.
2.2. Al rilievo della intervenuta estinzione del reato non ostano i motivi dedotti dall'imputato, né il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., né la maturazione della prescrizione prima della sentenza impugnata.
2.2.1. I motivi, che attengono alla contestata rideterminazione della pena, prospettano deduzioni che -in rapporto al loro contenuto- non presentano profili d'inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità, e non hanno, pertanto, precluso la corretta instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d'impugnazione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione).
2.2.2. Quanto all'art. 129 cod. proc. pen., deve rilevarsi che, secondo il ли costante orientamento di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma del secondo comma della indicata norma, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento", e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), mentre, nella specie, non ricorrono le condizioni per un proscioglimento dell'imputato nel merito alla luce dello sviluppo argomentativo della sentenza di appello, che il ricorrente neppure ha contestato. 2.2.3. È stato, infine, affermato dalle Sezioni unite, superando un sussistente contrasto tra le sezioni semplici, il principio di diritto, alla cui stregua è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, citata, Rv. 266819). 4 Tale principio è pertinente al caso in esame, avendo il ricorrente rimarcato in ricorso la intervenuta prescrizione della fattispecie contravvenzionale già alla data della celebrazione della udienza di appello, dolendosi del suo omesso rilievo nella sentenza ai fini del contenimento della pena nei limiti del minimo edittale previsto dall'art. 443 cod. pen.
2.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con riguardo alla contravvenzione prevista dagli artt. 6 e 147, comma 2, d.lgs. n. 219 del 2006, perché estinta per prescrizione.
3. A tale pronuncia segue la necessità di determinare la pena per il delitto di cui all'art. 443 cod. pen., ascritto, come già rilevato, allo stesso capo 1). A tal fine, avendo la Corta di appello fissato, “in ordine al residuo addebito" sub 1), la pena di mesi nove di reclusione e di euro trecento di multa, poi ridotta di un terzo per effetto delle già concesse attenuanti generiche, senza indicare l'entità dell'aumento operato per la continuazione con la contravvenzione sulla, non individuata, pena base per il delitto, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla commisurazione della pena per il delitto di commercio di medicinali guasti e rinviata per nuovo giudizio al giudice di merito, che si individua in altra sezione della Corte di appello di Bologna. ли 4. Nel procedere alla determinazione della pena il Giudice di rinvio dovrà tenere conto anche della scelta operata dal ricorrente, a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, all'udienza del 23 febbraio 2010 svoltasi dinanzi al Tribunale, di essere giudicato con il rito abbreviato, che la Corte di appello ha omesso di apprezzare, pur dandone conto nella parte espositiva della sentenza.
5. La rimessione al giudice di rinvio della sola questione relativa alla determinazione della pena comporta la formazione del giudicato (progressivo) sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato e quindi la definitività della decisione su tali parti, tale da impedire anche l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186164; Sez. U, Sentenza n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418; Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; tra le ultime, Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008, dep. 2009, Talarico, Rv. 242494; Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010, Guerriero, Rv. 246806; Sez. 4, n. 24732 del 27/01/2010, La Serra, Rv. 248117; Sez. 3, n. 19690 del 03/04/2013, Del Bergiolo, Rv. 256377; Sez. 1, n. 36331 del 30/06/2015, Cafasso, Rv. 264528). 5 5.1. L'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, invero, che se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. Se, pertanto, l'annullamento è pronunciato per la parte di sentenza concernente l'entità della pena (che dovrà essere rideterminata, ma non potrà essere eliminata) o la concessione dei benefici (che dovranno essere valutati), la parte concernente l'affermazione della responsabilità diviene intangibile. Questa parte non annullata, infatti, lungi dal porsi in "connessione essenziale con la parte annullata", acquista "autorità di cosa giudicata", sicché il giudizio di rinvio, in relazione ai suoi limiti obiettivi e alle peculiari connotazioni delle sentenze di questa Corte, non può che essere limitato alla parte annullata, e soltanto a quella.
5.2. Pertanto, poiché nel caso di specie si verte proprio in un'ipotesi specifica di annullamento parziale con rinvio, limitato esclusivamente alla decisione in merito alla determinazione della pena, la sentenza va dichiarata irrevocabile nella parte relativa all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato per il delitto di cui all'art. 443 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla residua contravvenzione di cui al capo 1), perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla, altresì, la sentenza limitatamente alla commisurazione della pena per il delitto di commercio di medicinali guasti e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara la sentenza irrevocabile nella parte relativa all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato per il ridetto delitto. Così deciso in data 08/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Massimo Vecchio S caurus Vecchis Angela Partis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 MAR 2017 PIL CANCELLIERE M E R P U S 6