Sentenza 3 aprile 2013
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale della sentenza per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è impedita la declaratoria della prescrizione per effetto dell'applicazione delle circostanze medesime, essendosi ormai formato il giudicato sulla affermazione di responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2013, n. 19690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19690 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 03/04/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 990
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 48136/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE GI DO N. IL 03/12/1964;
avverso la sentenza n. 1101/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 15/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito il difensore Avv. D'Aloisi Sandro, in sostituzione dell'Avv. Frediani Enzo, il quale ha concluso associandosi alle richieste del P.G..
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Massa, con sentenza del 6/2/2001, dichiarava DE IO LD responsabile del reato di furto aggravato di un'autovettura e lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
La Corte di Appello di Genova, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse dell'imputato, con sentenza del 24/10/2001, confermava il decisum di prime cure.
La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione lamentando che il giudice del gravame aveva denegato immotivatamente la concessione delle attenuanti generiche, non considerando che l'imputato aveva curato di risarcire integramente la p.o del danno patito, circostanza questa documentalmente provata. La quarta sezione di questa Corte, con sentenza n. 19, del 13/1/2009, accoglieva l'impugnazione ed annullava la pronuncia gravata, limitatamente al punto concernente la mancata concessione le predette attenuanti, con rinvio alla Corte di Appello di Genova. La Corte distrettuale, quale giudice del rinvio, con sentenza del 15/7/2011, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Massa il 6/2/2001, ha concesso al prevenuto il beneficio ex art. 62 bis c.p., in giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate, ed ha ridotto la pena ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione la difesa del DE IO, eccependo la inosservanza da parte del giudice di merito dell'art.157 c.p., vigente all'epoca del fatto reato, e violazione dell'art.531 c.p.p., in quanto, concesse le attenuanti ex art. 62 bis c.p.,
equivalenti alle aggravanti contestate e riconosciute, il decidente avrebbe dovuto valutare le discendenti ripercussioni di ordine prescrizionale e fare luogo al proscioglimento per sopravvenuta estinzione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osservasi che costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui, in caso di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione, che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice del rinvio, a norma dell'art.674 c.p.p., di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta, ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente, e non sia stata valutata dalla Corte di legittimità (Cass. S.U. 11/5/1993, Ligresti;
Cass.S.U. n. 4904 del 1997, Attinà, riv. 207640). Infatti, il principio di formazione progressiva del giudicato, desumibile da una corretta interpretazione del citato art. 624, comma 1, che ne importa la configurabilità in ordine alle parti della sentenza non annullate, concernenti la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato e non in rapporto essenziale di connessione con le parti annullate, legittima la conclusione che esclude la operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art. 129 c.p.p., che pure prevede la efficacia di tali cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la barriera del giudicato, essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in modo definitivo, il loro iter processuale (Cass. S.U. 19/1/1994, Cellerini).
Tale principio è stato, poi, ritenuto applicabile anche nel caso in cui l'annullamento parziale della sentenza riguardi le circostanze del reato, poiché ciò implica ugualmente la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza concernente la affermazione di responsabilità, in quanto quest'ultima non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell'annullamento, sicché è impedita nel giudizio di rinvio la operatività di una causa sopravvenuta di estinzione del reato, quale la prescrizione (Cass. 22/4/2008, n. 16701; Cass. n. 12697/2007). Orbene, con la sentenza di annullamento parziale, resa dalla 4^ sezione di questa Corte, n. 19/2009, la affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto al prevenuto è divenuta irrevocabile, per cui il giudice di rinvio, correttamente, ha ottemperato al dictum riesaminando solo la concedibilità o meno delle attenuanti generiche.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il DE IO abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013