CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2026, n. 14722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14722 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18182/2024 R.G. proposto da: Integra - Associazione per l'Integrazione e la Condivisione degli Immigrati A.P.S. (già Integra Onlus) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Abate -ricorrente- contro Liquidazione giudiziale di Integra - Associazione per l'Integrazione e la Condivisione degli Immigrati APS, UA AH MM MA -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2156/2024 depositata il 19/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/2026 dalla Consigliera AO LL;
uditi i Pubblici Ministeri, in persona dei Sostituti Procuratori Generali SL De AT e VA BA EC, che hanno concluso per il rigetto il ricorso con l'affermazione del principio di diritto enunciato nella memoria scritta. Civile Sent. Sez. 1 Num. 14722 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 18/05/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. — Con sentenza del 3.4.2024 il Tribunale di Milano, su ricorso del dipendente AH MM MA UA, ha dichiarato aperta la Liquidazione giudiziale di Integra - Associazione per l'Integrazione e la Condivisione degli Immigrati (di seguito, Integra), una Associazione per la Promozione Sociale (APS) ritenuta insolvente e sottoponibile a liquidazione giudiziale in quanto, pur rientrando nella categoria degli Enti del Terzo Settore (ETS), aveva svolto attività commerciale prevalente inclusa tra quelle elencate nell’art. 2195 c.c., con i requisiti della professionalità e dell’organizzazione di cui all’art. 2082 c.c. 1.1. — Integra ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, contestando sia lo stato di insolvenza che la propria assoggettabilità a liquidazione giudiziale, deducendo tra l’altro di essere iscritta, a partire dal 3.8.2021, nell’apposita sezione F-APS del Registro Regionale delle Associazioni Regione Lombardia e di essere stata iscritta d’ufficio, ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017, al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), con conseguente acquisto della personalità giuridica. 1.2. — Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo, osservando (per quanto ancora rileva in questa sede) che la reclamante – la quale «non operava a fini mutualistici per i soli soci, ma fornendo servizi a terzi al fine di conseguire un lucro oggettivo, con conseguente obiettiva economicità dell’attività esercitata» – non avendo contestato la propria qualifica di impresa commerciale, né avendo affermato di essere Impresa Sociale (IS), in mancanza di iscrizione nell’apposita sezione F) del Registro delle Imprese, non può invocare l’assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, che l’art. 14 del d.lgs. n. 112 del 2017 riserva appunto alle sole Imprese Sociali, trattandosi di una disciplina speciale non applicabile estensivamente ai restanti ETS, che, per quanto accomunati alle prime dalla medesima finalità generale di “tutela di interessi sociali, non egoistici”, sono regolati dalla distinta disciplina contenuta nel coevo d.lgs. n. 117 del 2017. 2. — Integra propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. — Con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione dell’art. 12 prel., dell’art. 14, d.lgs. 112/2017, nonché degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 35, d.lgs. 117/2017, sull’assunto che le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sarebbero assoggettabili alla liquidazione coatta amministrativa, e non alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 112/2017, e ciò anche alla luce di vari precedenti di legittimità (Cass. Sez. 1, nn. 29801, 32992, 33069 e 33280 del 2023), le cui considerazioni, sebbene espresse rispetto alle Imprese Sociali – Enti del Terzo Settore svolgenti in maniera esclusiva attività economico-commerciale – sarebbero a maggior ragione applicabili a tutti i restanti ETS (ivi comprese le APS), che hanno come scopo principale il raggiungimento di finalità esclusivamente sociali, anche se attraverso lo svolgimento di attività economiche. Nel ricorso si sottolinea che Integra, già Onlus, «non è società lucrativa, ha finalità diverse da quelle delle imprese commerciali, anche se una parte importante delle proprie attività è stata svolta tramite convenzioni con diverse Prefetture d’Italia per l’erogazione dei servizi di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale», e quindi, in caso di insolvenza, dovrebbe essere assoggettata, come le Imprese Sociali, a liquidazione coatta amministrativa e non a liquidazione giudiziale. 2.2. — Con il secondo motivo prospetta, in subordine, «Violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione. Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 D. Lgs. 112/2017, 1,2,3,4,5 e 35 D. Lgs. 117/2017, nella parte in cui escludono solo le Imprese Sociali dall’applicazione del c.d. Codice della Crisi e non anche tutti gli Enti del c.d. Terzo Settore, comprese le Associazioni di promozione Sociale, di cui le Imprese Sociali fanno parte». 3. — Il primo motivo di ricorso va respinto in quanto infondato, ed anche la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata con il secondo motivo risulta manifestamente infondata, conformemente alle conclusioni rassegnate dal pubblico ministero. 4 4. — Il fulcro della questione è se l’art. 14 del d.lgs. n. 112 del 2017, che assoggetta le Imprese Sociali alla sola liquidazione coatta amministrativa, possa applicarsi anche agli altri ETS disciplinati dal d.lgs. n. 117 del 2017, e segnatamente alle Associazione di promozione sociale, quale è pacificamente l’odierna ricorrente, come tale iscritta nel RUNTS. 4.1. — In materia si registra l’esistenza di due plessi normativi, coevi ma separati: il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, che disciplina in modo specifico le imprese sociali, e il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina i restanti enti del terzo settore (cd. Codice del terzo settore – CTS). Il fatto - di immediata percezione - che nella stessa data il legislatore abbia inteso adottare, sulla medesima materia, due distinti strumenti normativi, rappresenta già di per sé la cifra della non automatica trasponibilità di norme dall’uno all’altro. Il raccordo tra i due plessi esiste, ma, come meglio si vedrà, non è biunivoco, nel senso che a certe condizioni le norme del CTS possono essere applicate alle IS, ma non viceversa, per la connotazione di specialità di queste ultime rispetto alla categoria generale degli ETS, cui appartengono. In particolare, l’art. 1, comma 5, del d.lgs. 112/2017 stabilisce che «alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore (…) e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita». L’art. 3 del d.lgs. 117/2017 dispone invece che: «1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.
2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153». 5 Dunque, se alle IS possono essere applicate, per quanto non previsto dal d.lgs. 112/2017 e secondo il criterio di compatibilità, le disposizioni del CTS – nonché, per gli aspetti ivi non disciplinati, quelle del codice civile e relative disposizioni di attuazione – ai restanti ETS (tra i quali rientrano anche le APS) si applicano, per quanto non previsto dal CTS, e sempre secondo il criterio di compatibilità, solo le norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione, ma non anche il d.lgs. n. 112 del 2017. Già questo basterebbe ad escludere, sul piano sistematico delle fonti, l’applicabilità dell’art. 14 del d.lgs. n. 122 del 2017 alle APS, che non sono IS e che, in quanto ETS, sono regolate in via esclusiva dal CTS o dal codice civile, dal momento che il CTS nulla dispone sulla loro insolvenza, né prevede la loro assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa (procedura che, si ricorda, a differenza della liquidazione giudiziale non prevede limiti dimensionali minimi, né richiede un ammontare minimo di debiti scaduti e non pagati: cfr. Corte cost., 24 marzo 2022, n. 93). In siffatto quadro normativo, gli ETS – e tra essi in particolare le APS, che ai sensi dell’art. 35 CTS possono costituirsi esclusivamente in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta – qualora volessero fruire dello statuto di assoggettabilità in via esclusiva alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, dovrebbero assumere la qualifica di IS. Difatti, possono assumere tale qualifica, a norma dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 112/2017, «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile» (con le esclusioni e limitazioni di cui ai successivi commi 2 e 3), purché rispettino determinate condizioni, tra le quali, dal punto di vista formale, l’iscrizione in apposita sezione (F) del Registro delle Imprese;
iscrizione che, ai sensi del successivo art. 5, ha efficacia costitutiva - con conseguente non configurabilità di una impresa sociale “di fatto” - e che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017, soddisfa (in funzione surrogatoria) il requisito dell’iscrizione nel RUNTS, cui sono tenuti tutti gli ETS. Per le IS v’è, insomma, una maggiore libertà di forme rispetto agli ETS, i quali – fatte salve le società di mutuo soccorso, e, appunto, le imprese 6 sociali e le cooperative sociali (quest’ultime, come i loro consorzi, imprese sociali di diritto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 d.lgs. 112/2017) – non possono costituirsi in forma di società. L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 117/2017 dispone infatti che «sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società» (con le esclusioni e limitazioni di cui ai successivi commi 2 e 3). E per l’appunto, in base al richiamato sistema delle fonti, tale norma è recessiva rispetto alle imprese sociali, in quanto destinatarie della disciplina speciale dettata dall’art. 1 del d.lgs. 112/2017, sopra richiamato, che consente loro l’assunzione di qualsiasi forma di ente privato, anche societario. 4.2. — Ad analoghe conclusioni si perviene quando si passa dal piano formale al piano sostanziale. Con riguardo agli ETS (e dunque anche alle APS), il medesimo art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, dispone che sono tali quelli «costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore». Il successivo art. 5 elenca le attività che si considerano “di interesse generale”, escludendo però espressamente le «imprese sociali, incluse le cooperative sociali». Per le imprese sociali vi è infatti una norma specifica, l’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 112/2017, la quale stabilisce che sono tali quelle che – in conformità alle disposizioni dello stesso decreto – «esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale» (elencate nel successivo art. 2, comma 1) «senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili 7 e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività». Dal semplice raffronto tra le due norme appena citate emerge chiaramente che l’unico elemento comune (che giustifica invero l’appartenenza delle IS alla categoria più ampia degli ETS) è costituito dalle “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” e dall’assenza dello “scopo di lucro” (come disciplinata dall’art. 8, d.lgs. 117/2017 per gli ETS e dall’art. 3, d.lgs. 112/2017 per le IS). Al di là di questo nucleo condiviso, si danno diverse categorie di enti che: - da un lato, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale – elencate nell’art. 5 del d.lgs. 117/2017 - in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (gli ETS); - dall’altro lato, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale – elencate nell’art. 2 del d.lgs. 112/2017 – e sono tenuti ad adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti, nonché a favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, ai sensi del successivo art. 11 (le IS). Peraltro, fermo restando il divieto di ripartizione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, alle IS viene data la possibilità di coniugare in qualche modo le finalità tradizionalmente perseguite attraverso lo strumento societario con le finalità propriamente sociali, tanto che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 112/2017, l’impresa sociale – se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile – può, tra l’altro, destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci (nei limiti delle variazioni dell’indice Istat) o addirittura alla distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari (in misura comunque non superiore all'interesse 8 massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato). 4.3. — Dunque, alla maggiore libertà di forma delle imprese sociali corrisponde una maggiore perimetrazione degli scopi perseguiti e dei vincoli imposti, con particolare attenzione all’occupazione di soggetti svantaggiati. L’art. 2, comma 3, d.lgs. 112/2017 precisa altresì che «si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; il che significa, a contrario, che le imprese sociali possono svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non superino il trenta per cento del totale. Inoltre, a norma del successivo comma 4, le IS possono svolgere, senza i predetti limiti, qualsiasi altra attività d'impresa, purché in essa siano occupati – in misura non inferiore al trenta per cento, secondo le prescrizioni contenute nel comma 5 – determinati lavoratori qualificati ai sensi di legge “molto svantaggiati”, ovvero “persone svantaggiate o con disabilità”, nonché “persone beneficiarie di protezione internazionale”, o “persone senza fissa dimora” (le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia); in tal caso, infatti, quell’attività «si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto». L’art. 15 disciplina poi in dettaglio le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 112/2017 da parte delle imprese sociali (comma 2), di modo che, in caso di accertata violazione delle disposizioni del predetto decreto, diffida gli organi di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine (comma 6); in caso di ostacolo allo svolgimento dell'attività ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida, il Ministero 9 vigilante può nominare un commissario ad acta (comma 7), mentre, nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate, dispone la perdita della qualifica di impresa sociale, con conseguente cancellazione dall'apposita sezione del Registro delle imprese e con devoluzione del suo patrimonio residuo – dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) – al fondo istituito ai sensi dell'art. 16 dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative (comma 8). 4.4. — Questo peculiare e penetrante ruolo di controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riflette proprio nell’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017, di cui si vorrebbe l’applicazione anche alle APS, le quali possono costituirsi solo come associazioni riconosciute o non riconosciute. La norma appena indicata, intitolata “Procedure concorsuali”, dispone infatti che «1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell'economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte. (…)». Ebbene risulta assai significativo che di un simile ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – riflesso dei particolari, ulteriori, obbiettivi 10 come detto assegnati alle imprese sociali – non si rinviene traccia nelle norme del CTS dedicate specificamente alle APS (artt. 35 e 36). 4.5. — In particolare, l’art. 35, comma 1, stabilisce che «le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati». L’art. 36, invece, si limita a prevedere che le APS «possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati». L’APS può svolgere la sua attività con metodo economico in forma d’impresa, avuto riguardo non soltanto alle attività “diverse” di cui all’art. 6 CTS (a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale) ma anche le stesse attività “di interesse generale” di cui al precedente art. 5; anzi, se per le prime sono fissati limiti qualitativi (la “strumentalità”) e quantitativi (la “secondarietà”), nessun limite vige invece per le seconde, fermi restando, naturalmente, il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 11 e 13 CTS e di destinazione di ricavi e utili di cui all’art. 8 CTS, nonché le ricadute sul fronte fiscale (in ragione della distinzione tra enti del Terzo settore “commerciali” e “non commerciali”). 11 Vale cioè, come per gli altri ETS, la possibilità di svolgere anche attività commerciali, se esercitate «per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»; tanto che l’art. 11, comma 2, d.lgs. 117/2017 impone l’iscrizione (oltre che nel RUNTS) anche nel Registro delle imprese a quegli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, a fronte di un’attività rientrante tra quelle elencate nell’art. 2195 c.c. e che riveste i requisiti della professionalità e dell’organizzazione di cui all’art. 2082 c.c. Pertanto, in assenza, nel CTS, di una disciplina specifica dell’insolvenza – quale è quella dettata dall’art. 14 del d.lgs. 112/2017 per le sole imprese sociali (cui sono assimilate le cooperative sociali) che svolgono istituzionalmente attività d’impresa – la possibilità per gli altri ETS di esercitare un’attività imprenditoriale in via prevalente, pur rimanendo nell’alveo della non lucratività, li rende assoggettabili alla liquidazione giudiziale disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le volte in cui venga perseguito lo scopo di lucro oggettivo, e cioè sussista una obiettiva economicità dell’azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi. 4.6. — A conforto della divisata conclusione sta anche la differenziazione di regime fiscale tra ETS e IS, dal momento che l’art. 79 del d.lgs. n. 117/2017 (“Disposizioni in materia di imposte sui redditi”) stabilisce al primo comma che «agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili». È, questo, un ulteriore elemento che conferma la spiccata connotazione in termini di specialità delle imprese sociali, tanto da far loro riservare, rispetto agli altri ETS, un distinto ed apposito corpo normativo. Una specialità per vero già tracciata da questa Corte, nei termini seguenti: «in dipendenza e ai fini della sua appartenenza al genus “impresa”, l’impresa sociale postula il cd. “metodo economico”, ossia che l’attività (ex art. 2082 cod. civ.) professionale, economica ed organizzata (al fine della 12 produzione o dello scambio di beni o servizi) venga svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi;
in dipendenza e ai fini della sua qualificazione come “sociale”, la stessa impresa sociale postula – ben vero nel segno dell’adozione di ben precisi moduli organizzativi e gestori – un complesso di ulteriori connotazioni, id est le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, destinate, nel quadro della conformazione a ragioni di interesse generale, a caratterizzarne l’azione ancorché a coniugarsi con il “metodo economico” [...] la qualificazione in guisa di “impresa sociale” di un’impresa collettiva - eventualmente - ascrivibile a taluno dei tipi del V libro del codice civile, postula imprescindibilmente il concreto difetto del fine di lucro (“senza scopo di lucro”), ossia, per le imprese societarie lucrative, la concreta assenza all’astratta proiezione causale di cui all’art. 2247 cod. civ., ovvero, per le imprese societarie cooperative (a mutualità prevalente), il divieto tout court, cioè pur nei circoscritti termini prefigurati dalla lett. a) del primo comma dell’art. 2514 cod. civ., di distribuzione dei dividendi» (Cass. n. 33069 del 2023). 4.7. — In sintesi, molteplici sono i fattori che convergono verso la assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, ex art. 14, d.lgs. n. 112 del 2017, delle sole imprese sociali, e non anche delle associazioni di promozione sociale (sebbene entrambe appartenenti alla categoria degli ETS): il criterio storico della riconduzione a due separati plessi normativi;
il criterio logico-sistematico dei rinvii tra le diverse fonti;
il criterio formale della qualifica e della iscrizione in apposita sezione del Registro delle imprese, in luogo del RUNTS;
il criterio sostanziale delle caratteristiche dell’attività svolta, delle finalità perseguite (ulteriori a quelle comuni), del sistema di vigilanza e controllo, del sistema fiscale, che attribuiscono alla disciplina dell’impresa sociale i connotati della specialità. Non si tratta di un approccio meramente formale, ma della dovuta considerazione del complesso dei profili storico, sistematico, sostanziale, funzionale e teleologico, tale che, a specifici e determinati requisiti dettati dal legislatore, corrisponde un determinato statuto normativo speciale, non esportabile in assenza di quelle condizioni. 13 Non basta, cioè, l’elemento comune delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e, in diversa misura, dell’assenza dello scopo di lucro, per rendere condivisibile uno statuto dell’insolvenza – l’assoggettabilità a LCA – che il legislatore ha espressamente previsto e attribuito solo alle imprese sociali, in corrispondenza di caratteristiche differenziali evidentemente ritenute decisive, senza contemplare forme di rinvio, nemmeno con la clausola di compatibilità, nei confronti degli altri ETS, ivi comprese le associazioni di promozione sociale. Si tratta, insomma, di valorizzare quei profili di specificità, che non possono essere superati in forza di un generico richiamo alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale condivise in forza dell’appartenenza al genus ETS (cfr., mutatis mutandis, Corte cost., n. 93 del 2022, punto 6, con riferimento alla parallela tematica della cooperativa, compresa quella agricola, come modello giuridico unitario che svolge una impresa di economia sociale;
v. anche sul tema Cass. 880/2026). 5. — Quanto al secondo motivo, è appena il caso di precisare che, a rigore, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass., Sez. U., n. 25573 del 2020; Cass. n. 16652 del 2022). Nondimeno, nel secondo mezzo il ricorrente ha comunque esposto una eccezione di illegittimità costituzionale in relazione all’art. 14 del d.lgs. n. 112 del 2017 nonché agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 35 del d. lgs. n. 117 del 2017, che può essere valutata in correlazione all’esame delle corrispondenti violazioni di legge denunziate con il primo motivo. Ne consegue che, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, volte ad evidenziare le significative differenze esistenti, in termini di finalità, regime e controlli, tra imprese sociali e altri ETS, la questione di legittimità 14 costituzionale prospettata dalla parte ricorrente in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione risulta manifestamente infondata. Può in altri termini ripetersi quanto affermato di recente da questa Corte su un tema limitrofo, e cioè che l’eterogeneità delle fattispecie comparate porta a considerare impropria l’evocazione dell’art. 3 Cost. (Cass. n. 880/2026, in tema di esclusione della cooperativa di imprenditori agricoli dall’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’art 3/2012, stante il divieto previsto dall’art. 6, l. n. 3 del 2012). È infine da sottolineare che i precedenti evocati dal ricorrente (Cass. Sez. 1, nn. 29801, 32992, 33069 e 33280 del 2023) non sono conducenti, in quanto afferenti proprio alle IS, quali non sono le APS. 6. — Viene formulato il seguente principio di diritto: “L’art. 14 del d.lgs. n. 112 del 2017, che assoggetta le imprese sociali a liquidazione coatta amministrativa, non è applicabile alle associazioni di promozione sociale disciplinate dal d.lgs. n. 117 del 2017, le quali, in caso di insolvenza e al ricorrere dei relativi presupposti, sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale”. 7. — Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 31/03/2026. La Consigliera Estensore AO LL Il Presidente MO RO 15
uditi i Pubblici Ministeri, in persona dei Sostituti Procuratori Generali SL De AT e VA BA EC, che hanno concluso per il rigetto il ricorso con l'affermazione del principio di diritto enunciato nella memoria scritta. Civile Sent. Sez. 1 Num. 14722 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 18/05/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. — Con sentenza del 3.4.2024 il Tribunale di Milano, su ricorso del dipendente AH MM MA UA, ha dichiarato aperta la Liquidazione giudiziale di Integra - Associazione per l'Integrazione e la Condivisione degli Immigrati (di seguito, Integra), una Associazione per la Promozione Sociale (APS) ritenuta insolvente e sottoponibile a liquidazione giudiziale in quanto, pur rientrando nella categoria degli Enti del Terzo Settore (ETS), aveva svolto attività commerciale prevalente inclusa tra quelle elencate nell’art. 2195 c.c., con i requisiti della professionalità e dell’organizzazione di cui all’art. 2082 c.c. 1.1. — Integra ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, contestando sia lo stato di insolvenza che la propria assoggettabilità a liquidazione giudiziale, deducendo tra l’altro di essere iscritta, a partire dal 3.8.2021, nell’apposita sezione F-APS del Registro Regionale delle Associazioni Regione Lombardia e di essere stata iscritta d’ufficio, ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017, al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), con conseguente acquisto della personalità giuridica. 1.2. — Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo, osservando (per quanto ancora rileva in questa sede) che la reclamante – la quale «non operava a fini mutualistici per i soli soci, ma fornendo servizi a terzi al fine di conseguire un lucro oggettivo, con conseguente obiettiva economicità dell’attività esercitata» – non avendo contestato la propria qualifica di impresa commerciale, né avendo affermato di essere Impresa Sociale (IS), in mancanza di iscrizione nell’apposita sezione F) del Registro delle Imprese, non può invocare l’assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, che l’art. 14 del d.lgs. n. 112 del 2017 riserva appunto alle sole Imprese Sociali, trattandosi di una disciplina speciale non applicabile estensivamente ai restanti ETS, che, per quanto accomunati alle prime dalla medesima finalità generale di “tutela di interessi sociali, non egoistici”, sono regolati dalla distinta disciplina contenuta nel coevo d.lgs. n. 117 del 2017. 2. — Integra propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. — Con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione dell’art. 12 prel., dell’art. 14, d.lgs. 112/2017, nonché degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 35, d.lgs. 117/2017, sull’assunto che le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sarebbero assoggettabili alla liquidazione coatta amministrativa, e non alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 112/2017, e ciò anche alla luce di vari precedenti di legittimità (Cass. Sez. 1, nn. 29801, 32992, 33069 e 33280 del 2023), le cui considerazioni, sebbene espresse rispetto alle Imprese Sociali – Enti del Terzo Settore svolgenti in maniera esclusiva attività economico-commerciale – sarebbero a maggior ragione applicabili a tutti i restanti ETS (ivi comprese le APS), che hanno come scopo principale il raggiungimento di finalità esclusivamente sociali, anche se attraverso lo svolgimento di attività economiche. Nel ricorso si sottolinea che Integra, già Onlus, «non è società lucrativa, ha finalità diverse da quelle delle imprese commerciali, anche se una parte importante delle proprie attività è stata svolta tramite convenzioni con diverse Prefetture d’Italia per l’erogazione dei servizi di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale», e quindi, in caso di insolvenza, dovrebbe essere assoggettata, come le Imprese Sociali, a liquidazione coatta amministrativa e non a liquidazione giudiziale. 2.2. — Con il secondo motivo prospetta, in subordine, «Violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione. Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 D. Lgs. 112/2017, 1,2,3,4,5 e 35 D. Lgs. 117/2017, nella parte in cui escludono solo le Imprese Sociali dall’applicazione del c.d. Codice della Crisi e non anche tutti gli Enti del c.d. Terzo Settore, comprese le Associazioni di promozione Sociale, di cui le Imprese Sociali fanno parte». 3. — Il primo motivo di ricorso va respinto in quanto infondato, ed anche la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata con il secondo motivo risulta manifestamente infondata, conformemente alle conclusioni rassegnate dal pubblico ministero. 4 4. — Il fulcro della questione è se l’art. 14 del d.lgs. n. 112 del 2017, che assoggetta le Imprese Sociali alla sola liquidazione coatta amministrativa, possa applicarsi anche agli altri ETS disciplinati dal d.lgs. n. 117 del 2017, e segnatamente alle Associazione di promozione sociale, quale è pacificamente l’odierna ricorrente, come tale iscritta nel RUNTS. 4.1. — In materia si registra l’esistenza di due plessi normativi, coevi ma separati: il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, che disciplina in modo specifico le imprese sociali, e il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina i restanti enti del terzo settore (cd. Codice del terzo settore – CTS). Il fatto - di immediata percezione - che nella stessa data il legislatore abbia inteso adottare, sulla medesima materia, due distinti strumenti normativi, rappresenta già di per sé la cifra della non automatica trasponibilità di norme dall’uno all’altro. Il raccordo tra i due plessi esiste, ma, come meglio si vedrà, non è biunivoco, nel senso che a certe condizioni le norme del CTS possono essere applicate alle IS, ma non viceversa, per la connotazione di specialità di queste ultime rispetto alla categoria generale degli ETS, cui appartengono. In particolare, l’art. 1, comma 5, del d.lgs. 112/2017 stabilisce che «alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore (…) e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita». L’art. 3 del d.lgs. 117/2017 dispone invece che: «1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.
2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153». 5 Dunque, se alle IS possono essere applicate, per quanto non previsto dal d.lgs. 112/2017 e secondo il criterio di compatibilità, le disposizioni del CTS – nonché, per gli aspetti ivi non disciplinati, quelle del codice civile e relative disposizioni di attuazione – ai restanti ETS (tra i quali rientrano anche le APS) si applicano, per quanto non previsto dal CTS, e sempre secondo il criterio di compatibilità, solo le norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione, ma non anche il d.lgs. n. 112 del 2017. Già questo basterebbe ad escludere, sul piano sistematico delle fonti, l’applicabilità dell’art. 14 del d.lgs. n. 122 del 2017 alle APS, che non sono IS e che, in quanto ETS, sono regolate in via esclusiva dal CTS o dal codice civile, dal momento che il CTS nulla dispone sulla loro insolvenza, né prevede la loro assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa (procedura che, si ricorda, a differenza della liquidazione giudiziale non prevede limiti dimensionali minimi, né richiede un ammontare minimo di debiti scaduti e non pagati: cfr. Corte cost., 24 marzo 2022, n. 93). In siffatto quadro normativo, gli ETS – e tra essi in particolare le APS, che ai sensi dell’art. 35 CTS possono costituirsi esclusivamente in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta – qualora volessero fruire dello statuto di assoggettabilità in via esclusiva alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, dovrebbero assumere la qualifica di IS. Difatti, possono assumere tale qualifica, a norma dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 112/2017, «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile» (con le esclusioni e limitazioni di cui ai successivi commi 2 e 3), purché rispettino determinate condizioni, tra le quali, dal punto di vista formale, l’iscrizione in apposita sezione (F) del Registro delle Imprese;
iscrizione che, ai sensi del successivo art. 5, ha efficacia costitutiva - con conseguente non configurabilità di una impresa sociale “di fatto” - e che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017, soddisfa (in funzione surrogatoria) il requisito dell’iscrizione nel RUNTS, cui sono tenuti tutti gli ETS. Per le IS v’è, insomma, una maggiore libertà di forme rispetto agli ETS, i quali – fatte salve le società di mutuo soccorso, e, appunto, le imprese 6 sociali e le cooperative sociali (quest’ultime, come i loro consorzi, imprese sociali di diritto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 d.lgs. 112/2017) – non possono costituirsi in forma di società. L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 117/2017 dispone infatti che «sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società» (con le esclusioni e limitazioni di cui ai successivi commi 2 e 3). E per l’appunto, in base al richiamato sistema delle fonti, tale norma è recessiva rispetto alle imprese sociali, in quanto destinatarie della disciplina speciale dettata dall’art. 1 del d.lgs. 112/2017, sopra richiamato, che consente loro l’assunzione di qualsiasi forma di ente privato, anche societario. 4.2. — Ad analoghe conclusioni si perviene quando si passa dal piano formale al piano sostanziale. Con riguardo agli ETS (e dunque anche alle APS), il medesimo art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, dispone che sono tali quelli «costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore». Il successivo art. 5 elenca le attività che si considerano “di interesse generale”, escludendo però espressamente le «imprese sociali, incluse le cooperative sociali». Per le imprese sociali vi è infatti una norma specifica, l’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 112/2017, la quale stabilisce che sono tali quelle che – in conformità alle disposizioni dello stesso decreto – «esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale» (elencate nel successivo art. 2, comma 1) «senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili 7 e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività». Dal semplice raffronto tra le due norme appena citate emerge chiaramente che l’unico elemento comune (che giustifica invero l’appartenenza delle IS alla categoria più ampia degli ETS) è costituito dalle “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” e dall’assenza dello “scopo di lucro” (come disciplinata dall’art. 8, d.lgs. 117/2017 per gli ETS e dall’art. 3, d.lgs. 112/2017 per le IS). Al di là di questo nucleo condiviso, si danno diverse categorie di enti che: - da un lato, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale – elencate nell’art. 5 del d.lgs. 117/2017 - in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (gli ETS); - dall’altro lato, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale – elencate nell’art. 2 del d.lgs. 112/2017 – e sono tenuti ad adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti, nonché a favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, ai sensi del successivo art. 11 (le IS). Peraltro, fermo restando il divieto di ripartizione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, alle IS viene data la possibilità di coniugare in qualche modo le finalità tradizionalmente perseguite attraverso lo strumento societario con le finalità propriamente sociali, tanto che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 112/2017, l’impresa sociale – se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile – può, tra l’altro, destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci (nei limiti delle variazioni dell’indice Istat) o addirittura alla distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari (in misura comunque non superiore all'interesse 8 massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato). 4.3. — Dunque, alla maggiore libertà di forma delle imprese sociali corrisponde una maggiore perimetrazione degli scopi perseguiti e dei vincoli imposti, con particolare attenzione all’occupazione di soggetti svantaggiati. L’art. 2, comma 3, d.lgs. 112/2017 precisa altresì che «si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; il che significa, a contrario, che le imprese sociali possono svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non superino il trenta per cento del totale. Inoltre, a norma del successivo comma 4, le IS possono svolgere, senza i predetti limiti, qualsiasi altra attività d'impresa, purché in essa siano occupati – in misura non inferiore al trenta per cento, secondo le prescrizioni contenute nel comma 5 – determinati lavoratori qualificati ai sensi di legge “molto svantaggiati”, ovvero “persone svantaggiate o con disabilità”, nonché “persone beneficiarie di protezione internazionale”, o “persone senza fissa dimora” (le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia); in tal caso, infatti, quell’attività «si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto». L’art. 15 disciplina poi in dettaglio le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 112/2017 da parte delle imprese sociali (comma 2), di modo che, in caso di accertata violazione delle disposizioni del predetto decreto, diffida gli organi di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine (comma 6); in caso di ostacolo allo svolgimento dell'attività ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida, il Ministero 9 vigilante può nominare un commissario ad acta (comma 7), mentre, nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate, dispone la perdita della qualifica di impresa sociale, con conseguente cancellazione dall'apposita sezione del Registro delle imprese e con devoluzione del suo patrimonio residuo – dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) – al fondo istituito ai sensi dell'art. 16 dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative (comma 8). 4.4. — Questo peculiare e penetrante ruolo di controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riflette proprio nell’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017, di cui si vorrebbe l’applicazione anche alle APS, le quali possono costituirsi solo come associazioni riconosciute o non riconosciute. La norma appena indicata, intitolata “Procedure concorsuali”, dispone infatti che «1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell'economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte. (…)». Ebbene risulta assai significativo che di un simile ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – riflesso dei particolari, ulteriori, obbiettivi 10 come detto assegnati alle imprese sociali – non si rinviene traccia nelle norme del CTS dedicate specificamente alle APS (artt. 35 e 36). 4.5. — In particolare, l’art. 35, comma 1, stabilisce che «le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati». L’art. 36, invece, si limita a prevedere che le APS «possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati». L’APS può svolgere la sua attività con metodo economico in forma d’impresa, avuto riguardo non soltanto alle attività “diverse” di cui all’art. 6 CTS (a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale) ma anche le stesse attività “di interesse generale” di cui al precedente art. 5; anzi, se per le prime sono fissati limiti qualitativi (la “strumentalità”) e quantitativi (la “secondarietà”), nessun limite vige invece per le seconde, fermi restando, naturalmente, il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 11 e 13 CTS e di destinazione di ricavi e utili di cui all’art. 8 CTS, nonché le ricadute sul fronte fiscale (in ragione della distinzione tra enti del Terzo settore “commerciali” e “non commerciali”). 11 Vale cioè, come per gli altri ETS, la possibilità di svolgere anche attività commerciali, se esercitate «per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»; tanto che l’art. 11, comma 2, d.lgs. 117/2017 impone l’iscrizione (oltre che nel RUNTS) anche nel Registro delle imprese a quegli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, a fronte di un’attività rientrante tra quelle elencate nell’art. 2195 c.c. e che riveste i requisiti della professionalità e dell’organizzazione di cui all’art. 2082 c.c. Pertanto, in assenza, nel CTS, di una disciplina specifica dell’insolvenza – quale è quella dettata dall’art. 14 del d.lgs. 112/2017 per le sole imprese sociali (cui sono assimilate le cooperative sociali) che svolgono istituzionalmente attività d’impresa – la possibilità per gli altri ETS di esercitare un’attività imprenditoriale in via prevalente, pur rimanendo nell’alveo della non lucratività, li rende assoggettabili alla liquidazione giudiziale disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le volte in cui venga perseguito lo scopo di lucro oggettivo, e cioè sussista una obiettiva economicità dell’azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi. 4.6. — A conforto della divisata conclusione sta anche la differenziazione di regime fiscale tra ETS e IS, dal momento che l’art. 79 del d.lgs. n. 117/2017 (“Disposizioni in materia di imposte sui redditi”) stabilisce al primo comma che «agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili». È, questo, un ulteriore elemento che conferma la spiccata connotazione in termini di specialità delle imprese sociali, tanto da far loro riservare, rispetto agli altri ETS, un distinto ed apposito corpo normativo. Una specialità per vero già tracciata da questa Corte, nei termini seguenti: «in dipendenza e ai fini della sua appartenenza al genus “impresa”, l’impresa sociale postula il cd. “metodo economico”, ossia che l’attività (ex art. 2082 cod. civ.) professionale, economica ed organizzata (al fine della 12 produzione o dello scambio di beni o servizi) venga svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi;
in dipendenza e ai fini della sua qualificazione come “sociale”, la stessa impresa sociale postula – ben vero nel segno dell’adozione di ben precisi moduli organizzativi e gestori – un complesso di ulteriori connotazioni, id est le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, destinate, nel quadro della conformazione a ragioni di interesse generale, a caratterizzarne l’azione ancorché a coniugarsi con il “metodo economico” [...] la qualificazione in guisa di “impresa sociale” di un’impresa collettiva - eventualmente - ascrivibile a taluno dei tipi del V libro del codice civile, postula imprescindibilmente il concreto difetto del fine di lucro (“senza scopo di lucro”), ossia, per le imprese societarie lucrative, la concreta assenza all’astratta proiezione causale di cui all’art. 2247 cod. civ., ovvero, per le imprese societarie cooperative (a mutualità prevalente), il divieto tout court, cioè pur nei circoscritti termini prefigurati dalla lett. a) del primo comma dell’art. 2514 cod. civ., di distribuzione dei dividendi» (Cass. n. 33069 del 2023). 4.7. — In sintesi, molteplici sono i fattori che convergono verso la assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, ex art. 14, d.lgs. n. 112 del 2017, delle sole imprese sociali, e non anche delle associazioni di promozione sociale (sebbene entrambe appartenenti alla categoria degli ETS): il criterio storico della riconduzione a due separati plessi normativi;
il criterio logico-sistematico dei rinvii tra le diverse fonti;
il criterio formale della qualifica e della iscrizione in apposita sezione del Registro delle imprese, in luogo del RUNTS;
il criterio sostanziale delle caratteristiche dell’attività svolta, delle finalità perseguite (ulteriori a quelle comuni), del sistema di vigilanza e controllo, del sistema fiscale, che attribuiscono alla disciplina dell’impresa sociale i connotati della specialità. Non si tratta di un approccio meramente formale, ma della dovuta considerazione del complesso dei profili storico, sistematico, sostanziale, funzionale e teleologico, tale che, a specifici e determinati requisiti dettati dal legislatore, corrisponde un determinato statuto normativo speciale, non esportabile in assenza di quelle condizioni. 13 Non basta, cioè, l’elemento comune delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e, in diversa misura, dell’assenza dello scopo di lucro, per rendere condivisibile uno statuto dell’insolvenza – l’assoggettabilità a LCA – che il legislatore ha espressamente previsto e attribuito solo alle imprese sociali, in corrispondenza di caratteristiche differenziali evidentemente ritenute decisive, senza contemplare forme di rinvio, nemmeno con la clausola di compatibilità, nei confronti degli altri ETS, ivi comprese le associazioni di promozione sociale. Si tratta, insomma, di valorizzare quei profili di specificità, che non possono essere superati in forza di un generico richiamo alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale condivise in forza dell’appartenenza al genus ETS (cfr., mutatis mutandis, Corte cost., n. 93 del 2022, punto 6, con riferimento alla parallela tematica della cooperativa, compresa quella agricola, come modello giuridico unitario che svolge una impresa di economia sociale;
v. anche sul tema Cass. 880/2026). 5. — Quanto al secondo motivo, è appena il caso di precisare che, a rigore, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass., Sez. U., n. 25573 del 2020; Cass. n. 16652 del 2022). Nondimeno, nel secondo mezzo il ricorrente ha comunque esposto una eccezione di illegittimità costituzionale in relazione all’art. 14 del d.lgs. n. 112 del 2017 nonché agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 35 del d. lgs. n. 117 del 2017, che può essere valutata in correlazione all’esame delle corrispondenti violazioni di legge denunziate con il primo motivo. Ne consegue che, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, volte ad evidenziare le significative differenze esistenti, in termini di finalità, regime e controlli, tra imprese sociali e altri ETS, la questione di legittimità 14 costituzionale prospettata dalla parte ricorrente in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione risulta manifestamente infondata. Può in altri termini ripetersi quanto affermato di recente da questa Corte su un tema limitrofo, e cioè che l’eterogeneità delle fattispecie comparate porta a considerare impropria l’evocazione dell’art. 3 Cost. (Cass. n. 880/2026, in tema di esclusione della cooperativa di imprenditori agricoli dall’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’art 3/2012, stante il divieto previsto dall’art. 6, l. n. 3 del 2012). È infine da sottolineare che i precedenti evocati dal ricorrente (Cass. Sez. 1, nn. 29801, 32992, 33069 e 33280 del 2023) non sono conducenti, in quanto afferenti proprio alle IS, quali non sono le APS. 6. — Viene formulato il seguente principio di diritto: “L’art. 14 del d.lgs. n. 112 del 2017, che assoggetta le imprese sociali a liquidazione coatta amministrativa, non è applicabile alle associazioni di promozione sociale disciplinate dal d.lgs. n. 117 del 2017, le quali, in caso di insolvenza e al ricorrere dei relativi presupposti, sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale”. 7. — Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 31/03/2026. La Consigliera Estensore AO LL Il Presidente MO RO 15