Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2026, n. 14722
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Sentenza 18 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e assoggettabilità alla liquidazione coatta amministrativa

    La Corte ha respinto il motivo, ritenendo che l'art. 14 del d.lgs. 112/2017, che assoggetta le Imprese Sociali alla liquidazione coatta amministrativa, non sia applicabile alle Associazioni di Promozione Sociale (APS). Le APS sono disciplinate dal d.lgs. 117/2017 e, in caso di insolvenza, sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, in quanto le differenze tra Imprese Sociali e altre Entità del Terzo Settore (ETS), incluse le APS, giustificano una disciplina differenziata in materia di insolvenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2026, n. 14722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14722
    Data del deposito : 18 maggio 2026

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